Quando si toccano interessi consolidati, la reazione è sempre la stessa: si prova a ridurre tutto a una polemica, ma non è questo il caso.
Nel 2025 Roma Capitale ha bandito una gara pubblica per l’assegnazione delle spiagge libere con servizi. La procedura si è conclusa regolarmente, con graduatoria e rilascio delle concessioni (D.D. QC/1196/2025 del 29/04/2025). Nel 2026, però, quelle stesse concessioni sono state riassegnate agli stessi operatori, alle medesime condizioni, senza una nuova gara (D.D. QC/249/2026 del 26/01/2026). Ne avevamo parlato qui (LINK).
Gli atti amministrativi sono stentorei. Nel caso delle spiagge libere non si tratta formalmente di un rinnovo, ma produce lo stesso effetto: continuità del rapporto senza confronto competitivo. La riassegnazione dei lotti non andati deserti si fonda su una clausola inserita nella licenza, che consente all’Amministrazione di affidare nuovamente la gestione al concessionario uscente (licenza art. 2 comma 5).
Ed è qui il punto: una clausola negoziale può regolare un rapporto?
Quello che è certo è che non può sostituire le regole della concorrenza quando si tratta di beni pubblici.
Per questo abbiamo chiesto alle autorità competenti di verificare la legittimità della procedura adottata.
Non è una questione tecnica per addetti ai lavori. È una questione semplice: se una gara serve a selezionare il miglior operatore, non può diventare il meccanismo per mantenere sempre gli stessi.
Si chiama “concorrenza” che non è un optional.
Dispiace dunque, se verranno confermate le voci di corridoio, venire a conoscenza che sarebbe in corso un’altra anomalia: l’affidamento diretto al figlio di Roberto De Prosperis della spiaggia Anema e Core (LINK).
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