Giuseppe SESA, oggi Assessore al Bilancio del Municipio X, già capogruppo PD ai tempi del commissariamento di Ostia e dell’arresto di Andrea TASSONE, è il commercialista della Happy Surf One così come lo era di TASSONE. È lui che ha iscritto la Happy Surf One al Registro Imprese il 4 luglio 2025, due giorni dopo la graduatoria che vedeva affidato il Lotto C3 alla Happy Surf One. Lo dimostra il documento di cui siamo venuti in possesso.
Tutto regolare? Non proprio.
Il primo punto da chiarire è perché SESA abbia iscritto a luglio 2025 la Happy Surf One al Registro Imprese conservandone l’originaria costituzione del 2021 come ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e non con la nuova ragione sociale deliberata dai soci in data 05/11/2024: ASD APS Happy Surf One, come risulta dalla registrazione del 28/11/2024 presso l’ufficio territoriale di Civitavecchia dell’Agenzia delle Entrate.
APS sta per Associazione di Promozione Sociale il cui obiettivo primario non è il profitto ma la promozione di attività di utilità generale, in questo caso ‘sportive’, senza fine di lucro. Un chiosco per la ristorazione a Castelporziano, costituisce attività ‘senza fine di lucro’?
Un’associazione può essere sia ASD sia APS, ma deve iscriversi sia al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dal 2021 (atto costitutivo) ad oggi, invece, la Happy Surf One non risulta iscritta in alcuno dei due Registri, come chiunque può controllare accedendo via internet agli appositi elenchi pubblici.
Insomma, ad aggiudicazione avvenuta, tre mesi fa, tutto è ancora in fase di istruttoria:
• Registro Imprese: domanda di iscrizione inviata il 04/07/2025 (come ASD);
• RUNTS: domanda di iscrizione inviata il 30/01/2025 (come APS ASD)
• RASD: affiliazione OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) dal 31/03/2025 (come ASD APS), ma non è dichiarata l’esistenza della successiva e obbligatoria domanda di iscrizione.
In aggiunta, se il codice fiscale è rimasto lo stesso dal 2021, la Partita IVA di Happy Surf One è stata rilasciata per la prima volta in data 01/08/2024 nella forma ‘ASD’.
Il cambio della ragione sociale, la mancata iscrizione nei pubblici registri, l’altalenante dichiarazione del legale rappresentante (una volta Enrica POZZI, un’altra Stefano ALBERTINI) sono tutte informazioni note a Giuseppe SESA.
Sarebbe fantastico poter chiedere all’Assessore al Bilancio del Municipio X nonché commercialista, Giuseppe SESA, quale operatore economico ha partecipato alla gara: la ASD o la ASD APS? Quale delle due documentazioni fiscali e tributarie sono state presentate alla commissione giudicatrice in sede di gara? Quale verifica amministrativa ha svolto la Stazione Appaltante?
Un secondo punto è il conflitto d’interesse di Giuseppe SESA. Da una parte è consulente primario dell’operatore economico (Happy Surf One), dall’altra, pur non avendo un ruolo decisorio all’interno della Stazione Appaltante (Comune di Roma), è pur sempre un membro dell’Amministrazione Comunale. Sarebbe dunque interessante sapere se ricorrono i presupposti di incompatibilità e inconferibilità avendo lui preso indirettamente parte all’appalto.
Quello che è certo è che il Dott. SESA aveva il dovere (e forse l’obbligo) di astenersi dal partecipare come consulente di Happy Surf One per prevenire e risolvere ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione. Non solo, SESA avrebbe così evitato qualsiasi possibile distorsione della concorrenza e garantito la parità di trattamento di tutti gli altri operatori economici. Ricordiamo infatti che il combinato dell’art.7 e del comma 2 dell’art.42 del DPR n.62 del 16/04/2013 contempla il conflitto d’interesse anche quando è possibile influenzare, in qualsiasi modo, il risultato. Se qualunque attività poteva essere percepita come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura, SESA avrebbe dovuto rinunciare all’incarico di consulente per Happy Surf One, in linea con quanto indicato dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.
Le stesse conclusioni si applicano al ruolo ‘politico’ di Giuseppe SESA: partecipando di fatto alla procedura di aggiudicazione, preparando la documentazione nel ruolo di consulente, ha minato il presupposto di legalità e trasparenza sbandierato sulla gara in questione dal Sindaco Roberto GUALTIERI al quale, lo ricordiamo, è intestata la concessione demaniale di Castelporziano, unico arenile in Italia che è tutelato dal Presidente della Repubblica.
Perché SESA non ha segnalato l’assenza dei requisiti professionali di Happy Surf One emersi dalle dichiarazioni di Fabio Balini e Giovanni Bocchi, come facilmente scoperto da LabUr (LINK)?
Infine, è imbarazzante scoprire che la stessa Avvocatura Capitolina (Avv. Manuela SCERPA), nella memoria difensiva depositata al TAR Lazio a seguito del ricorso di un altro operatore economico, confonde Happy Surf con Happy Surf One. La SCERPA, infatti, afferma che la graduatoria approvata è legittima perché trova riscontro nei ritagli di giornale, locandine e atti recuperati dagli uffici del Municipio X (proprio quello di SESA) e datati fino a 20 anni prima della costituzione di Happy Surf One (spettacolari gli articoli di Tuttosport e Corriere dello Sport del 02/08/2001!). L’Avvocatura Capitolina non si accorge nemmeno che la dichiarazione datata maggio 2025 di Fabio Balini, condannato a scontare 2 anni di carcere (pena sospesa) perché “avrebbe corrotto pubblici ufficiali”, è falsa in quanto la collaborazione nei mesi estivi 2020 e 2021 con Happy Surf One non c’è mai stata.
Che il Comune di Roma, da SESA a SCERPA, contribuisca a ‘regolarizzare’ l’aggiudicazione di Happy Surf One e a ‘difendere’ gli errori di aggiudicazione compiuti dal RUP, nonché Direttore del Dipartimento Patrimonio, Tommaso ANTONUCCI, è incredibile. Ancora di piú lo è il fatto che l’udienza del 9 settembre presso il TAR si possa trasformare in un soccorso istruttorio a vantaggio di Happy Surf One, integrando documenti mai presentati in gara.
Come LabUr vigileremo sulla correttezza anche della difesa di Happy Surf One perché la produzione di documenti falsi in giudizio può configurare il reato di falso documentale o frode processuale, se l’intento è quello di ingannare l’autorità giudiziaria per ottenere un vantaggio.
Un esempio? L’Avv. SCERPA ha omesso di riferire che la Capitaneria di Porto ha revocato in autotutela, su istanza di LabUr, l’autorizzazione ex art.45bis del Codice della Navigazione rilasciata ad Happy Surf One.
Un dettaglio.