È stata pubblicata l’ordinanza (N. 04875/2025 Reg. Prov. Cau. N.08825/2025 Reg. Ric.) del TAR Lazio – Sez. Quinta Ter sul ricorso proposto dalla Ditta individuale di Maria Rita Gastaldi, contro Roma Capitale, A.S.D. Happy Surf One, Agenzia del Demanio e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di A.S.D. Happy Surf One;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuto, impregiudicata ogni valutazione, che le questioni sollevate con il ricorso e con il ricorso per motivi aggiunti debbano essere trattate nella più idonea sede di merito e che nel frattempo gli atti impugnati debbano essere sospesi al fine di mantenere la res ad huc integra, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati e fissa per la discussione del merito l’udienza al 25 novembre 2025.
Quindi, confermato quanto da noi prodotto in queste settimane (LINK) e dunque la fondatezza del ricorso basate sulle false dichiarazioni rilasciate dall’Avvocatura Capitolina che ha portato in sede giudiziaria documentazione relativa ad Happy Surf e non Happy Surf One.
A questo punto la Capitaneria di Porto di Roma ha la responsabilità di imporre immediatamente al concessionario (il Comune di Roma) di sopperire, fino a fine stagione, a tutti i servizi rimasti scoperti al cancello 4 chiosco 3.
Ci aspettiamo, da qui al 25 novembre, che il mago “Albino” Ruberti, Direttore generale di Roma Capitale, faccia uscire il coniglio dal suo cilindro, magari sotto le vesti di project financing mascherato da ‘alternativo’, per la prossima stagione balneare facendo decadere il rigetto precedente della Presidenza della Repubblica attraverso l’Avvocatura Generale dello Stato.