INFERNETTO, APRE IL NUOVO CENTRO AMA. DUBBI SULLA CONFORMITA’ AL D.M. 91/2026

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260901_111446_0000Il centro di raccolta AMA di via Ermanno Wolf Ferrari nasce come nuova infrastruttura pubblica per il Municipio X, finanziata con il Decreto Aiuti e realizzata attraverso un appalto integrato. Ma mentre il cantiere era ancora in corso è entrato in vigore il D.M. 26 marzo 2026 n. 91, che ha riscritto le regole nazionali sui centri di raccolta. Dubbi sulla conformità dell’impianto, aperto il 31 agosto, al decreto in vigore da maggio, ma anche sulla progettazione, le verifiche, il collaudo, il rumore, i calcinacci, i rifiuti pericolosi e l’accesso delle imprese.

Il 31 agosto è stato aperto all’Infernetto il nuovo Centro di Raccolta (CDR) AMA di via Wolf Ferrari, attivato senza alcuna inaugurazione ufficiale o comunicato stampa.
La struttura, finanziata con i fondi del D.L. 50/2022 (il provvedimento d’urgenza voluto per fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina), è entrata in funzione dopo il 14 maggio 2026 data dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 91/2026 (G.U. n. 98 del 29 aprile 2026), eludendone però i nuovi e severi requisiti normativi in materia di gestione e sicurezza. Un’ulteriore criticità che si aggiunge al già contestato percorso amministrativo della struttura, ricostruito qui in Appendice.

Il D.M. 91/2026 ha cambiato le regole

Il decreto definisce un Centro di Raccolta come un’area presidiata e allestita nella quale si svolgono concretamente le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche. L’articolo 8 del decreto concede dodici mesi per conformarsi soltanto ai “centri di raccolta già esistenti”, precisando che essi “continuano ad operare” durante il periodo transitorio.

Il senso letterale della norma appare piuttosto netto: il periodo di dodici mesi riguarda centri che al 14 maggio 2026 già esistevano come centri di raccolta operativi, non semplicemente progettati. Il centro di via Wolf Ferrari è un nuovo centro e risultava ancora materialmente in costruzione due mesi dopo il decreto. La differenza fra esistente, realizzato, ultimato e attivo diventa quindi centrale.
Un’opera può essere progettata senza esistere materialmente. Può essere fisicamente realizzata ma non ancora collaudata. Può essere ultimata ma non ancora messa in esercizio. E soltanto con l’effettiva attività di raccolta che assume pienamente la funzione descritta dall’art. 1 del D.M. 91/2026. Prima, non esiste. Prima, non è operativa.

Cosa impone il decreto D.M. 91/2026

Il D.M. 91/2026 non si limita all’elenco dei rifiuti. Impone nuovi e più stringenti requisiti strutturali, ambientali e gestionali non tutti recepiti dal progetto esecutivo: impermeabilizzazione delle aree di scarico e deposito, gestione delle acque meteoriche e degli eventuali sversamenti, recinzione, illuminazione, viabilità interna, segnaletica, aree chiaramente identificate, protezione dei rifiuti pericolosi, sistemi di contenimento, protezione dagli agenti atmosferici, misure contro polveri e odori, piano di emergenza e piano di ripristino dell’area.
Contiene inoltre una disposizione particolarmente importante per l’Infernetto: le attività non devono produrre inconvenienti da rumori e odori.

Non è quindi sufficiente che il centro sia urbanisticamente realizzato mediante un progetto per altro ampiamente contestato. Deve funzionare senza produrre quelle molestie che il decreto espressamente vuole prevenire in termini rigorosi.

La questione del rumore

CDR AMA INFERNETTOIl CDR di Wolf Ferrari è inserito in un contesto abitato. Il progetto definitivo prevedeva già opere di mitigazione acustica e ambientale, comprese barriere e schermature verso le aree sensibili. La stessa verifica progettuale aveva affrontato le caratteristiche prestazionali delle barriere acustiche, arrivando a richiedere che nelle voci tecniche fossero chiaramente individuate le relative classi di assorbimento e isolamento.
Dunque il rumore era un tema progettuale conosciuto fin dall’origine perché tra i materiali che AMA consente di conferire presso il CDR di via Wolf Ferrari compaiono anche inerti e calcinacci.
Il rumore prodotto dalla caduta di mattoni, cemento, ceramiche e altri materiali duri dentro cassoni metallici non è assimilabile al semplice rumore di fondo del traffico o dei mezzi in manovra. Si tratta potenzialmente di eventi brevi, ripetitivi e ad elevata impulsività.

Dalla documentazione finora esaminata non emerge con sufficiente chiarezza che lo studio acustico abbia specificamente simulato o misurato questa particolare modalità di conferimento secondo i nuovi requisiti introdotti dal decreto 91/2026. Infatti il nuovo decreto rende la questione ancora più rilevante perché vieta espressamente che l’attività determini inconvenienti da rumore.

Cosa può davvero essere conferito nel CDR

La mappa AMA indica per il CDR in via Wolf Ferrari un elenco molto ampio: ingombranti, inerti e calcinacci, batterie, neon, metalli, legno, carta e cartone, consumabili di stampa, vernici, oli vegetali, pile, farmaci, oli lubrificanti, monitor e televisori, tessili, piccoli e grandi elettrodomestici, acidi, solventi, detergenti contenenti sostanze pericolose e altre frazioni.
In linea generale queste tipologie trovano corrispondenza nell’Allegato 1 del D.M. 91/2026 anche se con alcune differenze rispetto al passato. Il decreto però non dice semplicemente “questi rifiuti possono entrare”, ma distingue chi li produce, da quale attività provengono e in quali condizioni possono essere conferiti.
Il caso più evidente è quello degli inerti e dei calcinacci. Il decreto ammette determinate frazioni da costruzione e demolizione provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione. Questo significa che vedere scritto “inerti/calcinacci” sul sito AMA non equivale ad autorizzare lo scarico di rifiuti edili prodotti dalle imprese.

Il furgone non decide la natura del rifiuto

Un furgone può entrare in un centro di raccolta senza che questo dimostri alcuna irregolarità. Può essere utilizzato da un cittadino o può trasportare rifiuti per conto di un’utenza ammessa. Ma la questione normativa non riguarda tanto il veicolo quanto l’origine del rifiuto. Se un’impresa edilizia conferisse calcinacci derivanti dalla propria attività professionale, non basterebbe il fatto che AMA accetti genericamente “inerti”. E’ necessario infatti verificare se quella specifica provenienza sia ammessa dal D.M. 91/2026.

Lo stesso problema si pone per alcune frazioni pericolose o particolari come acidi, solventi, oli minerali, vernici, batterie e farmaci, per le quali il decreto pone specifiche limitazioni legate alla tipologia di utenza e alla provenienza.
Quindi il controllo al cancello dovrebbe essere sostanziale, non soltanto formale. Purtroppo filmati e foto del primo giorno di apertura (non comunicato ai cittadini) testimoniano che a scaricare materiale sono stati quasi solo furgoni. Tutto regolare? Tutto in applicazione del nuovo decreto? Tutto insonorizzato?

La questione dei moduli AMA

Sul proprio sito AMA continua a pubblicare due moduli:

  • il MOD. 178 – Norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente
  • MOD. 184 – Presa visione delle norme per il conferimento.

Questi moduli costruiscono il conferimento principalmente attorno alla dichiarazione della riconducibilità del rifiuto alla produzione domestica di una civile abitazione di Roma. Questo rende ancora più interessante il problema degli automezzi professionali: l’autocarro può essere ammesso, ma ciò non modifica la natura giuridica del rifiuto.
Se il materiale deriva da un’abitazione e rientra nei limiti consentiti, il mezzo può essere soltanto uno strumento di trasporto. Se invece il rifiuto nasce dall’attività economica dell’impresa, bisogna verificare la sua effettiva ammissibilità secondo la nuova disciplina nazionale.

C’è poi un’altra anomalia.
La pagina AMA dedicata alle imprese continua ancora a richiamare la scheda Allegato 1A del vecchio D.M. 8 aprile 2008, mentre quel decreto è stato sostituito dal D.M. 91/2026.
Questo non significa automaticamente che ogni conferimento sia illegittimo, ma rivela almeno un mancato aggiornamento documentale evidente delle istruzioni pubblicate agli utenti.

Il problema è su tutta Roma

Roma ha aggiornato le proprie regole?
Finora non risulta pubblicato un atto generale di Roma Capitale o AMA che aggiorni espressamente la disciplina cittadina dei centri di raccolta al D.M. 91/2026. Soprattutto per quelli ‘nuovi’ come quello dell’Infernetto (gli altri, già esistenti, hanno 12 mesi per adeguarsi).
Continua a essere richiamata la DAC 44/2021, il regolamento capitolino sui rifiuti, necessariamente antecedente di ben cinque anni al nuovo decreto. Questo non impedisce al D.M. 91/2026 di essere applicato: una norma nazionale non ha bisogno di essere “recepita” da Roma per diventare efficace.

Il vero nodo del CDR di via Wolf Ferrari

Il problema, quindi, non è stabilire se Roma abbia formalmente “recepito” il decreto. La domanda è più semplice e molto più concreta: quando il centro di raccolta di via Wolf Ferrari è stato messo in esercizio, il 31 agosto, era conforme al D.M. 91/2026?
Dopo i numerosi interventi del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’Assessore all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, dei politici locali a difendere il costruendo impianto, risulta anomalo che all’apertura ancora non si sappia la data del certificato di ultimazione lavori, la data del collaudo, l’eventuale presa in consegna anticipata e soprattutto l’atto che abbia verificato la conformità al D.M. 91/2026.

Non una discarica, ma neppure una semplice “piazzola”

Definire il CDR di Wolf Ferrari all’Infernetto una “discarica” sarebbe tecnicamente scorretto. Un centro di raccolta non è un impianto di smaltimento: i rifiuti vengono raggruppati per frazioni omogenee prima del successivo trasporto agli impianti di trattamento, recupero o smaltimento. Ma sarebbe altrettanto sbagliato banalizzarlo come una semplice “piazzola”, come è stato definito dalla classe politica al governo della città, dove i cittadini lasciano oggetti ingombranti.

Il D.M. 91/2026 dimostra esattamente il contrario: il centro di raccolta è un’infrastruttura ambientale soggetta a requisiti strutturali e gestionali molto precisi, soprattutto quando accetta rifiuti pericolosi, oli, solventi, acidi, batterie, RAEE e materiali da costruzione.
Ed è proprio perché il CDR Infernetto si trova accanto alle abitazioni che quelle garanzie non possono essere affidate alla sola promessa che “il centro è a norma”. Il CDR su via Wolf Ferrari stava ancora diventando un centro di raccolta, mentre quella norma entrava in vigore.
Ed è precisamente questa differenza — tra un centro già attivo e un’opera ancora in costruzione — che Roma Capitale e AMA devono oggi dare spiegazione ai cittadini.
Nei prossimi giorni sarà presentato un esposto al Ministero dell’Ambiente.


 

APPENDICE

La Giunta capitolina, con le deliberazioni del 29 dicembre 2023, ha individuato AMA come soggetto realizzatore degli impianti finanziati e ha approvato il progetto definitivo del CDR su via Wolf Ferrari.
L’investimento indicato allora era di circa 3,13 milioni di euro. Il Piano Gestionale Annuale AMA 2026 riporta poi un importo di 3.017.872,88 euro, interamente finanziato dal D.L. 50/2022.
Il progetto non è dunque nato come semplice area di scarico. È un’opera pubblica vera e propria, con progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo. La progettazione definitiva fu affidata al raggruppamento guidato da A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione S.r.l., con architetto Romano Filippello quale coordinatore e progettista generale. La verifica del progetto definitivo fu affidata a Pro Iter Organismo di Ispezione S.r.l., mentre il RUP AMA della fase progettuale risultava l’ingegner Andrea Di Loreto.

La verifica del progetto

La documentazione già acquisita mostra un primo rapporto con non conformità, un contraddittorio con i progettisti e un successivo rapporto finale positivo.
Alcune osservazioni, tuttavia, furono lasciate come punti di attenzione per la fase esecutiva. Fra queste figuravano aspetti ambientali, la gestione delle acque e approfondimenti da completare nella progettazione successiva.

La progettazione esecutiva nel 2025

AMA scrive che “a giugno 2025 si è conclusa la progettazione esecutiva” e che verifica e validazione del Responsabile del Progetto e di Roma Capitale hanno consentito l’avvio dei lavori. Il progetto esecutivo fu nuovamente sottoposto a verifica da Pro Iter, che nel proprio curriculum degli incarichi indica espressamente “AMA CdR Wolf Ferrari PE – Verifica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/23 del PE e supporto al RUP ai fini della validazione”.

L’appalto era infatti un appalto integrato, progettazione esecutiva più lavori. Il CIG è B10A7CA8B1 e la procedura AMA è la 24/000312. Il portale AMA la registra come conclusa con contratto/ordine emesso. L’aggiudicazione interessò ATLANTE S.C.p.A., con Bianco Costruzioni S.r.l. quale consorziata esecutrice. Il gruppo indicato per la progettazione esecutiva comprendeva Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a.r.l., Groma Società di Ingegneria S.r.l.s., Missere Ingegneria S.r.l., Interpro Engineering Consultants S.r.l. e Daniele Rossetti.

Per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in esecuzione, AMA ha invece affidato il lotto Wolf Ferrari al raggruppamento VOLO E AND C. S.r.l. – ECOMAR S.r.l., per un importo di 164.189,59 euro. Il portale AMA indica per questo lotto lo stato “Concluso – Emesso contratto/ordine”.

Il collaudo è stato affidato a un altro raggruppamento, composto dall’ingegner Andrea Magario, dall’ingegner Stefano Onnis, dall’ingegner Matteo Fioravanti e dall’architetta Erika Terlini, per 49.549,72 euro.
Qui però il portale AMA riporta lo stato “Concluso – Aggiudicato”, diversamente dalla direzione lavori, per la quale compare invece “Emesso contratto/ordine”. Questa differenza non dimostra che il collaudo non sia stato effettuato. Significa però che, allo stato della documentazione pubblica facilmente reperibile, resta indispensabile acquisire l’Ordine di Attivazione, il contratto specifico, il verbale di consegna delle attività di collaudo, eventuali verbali di visita e prove, il certificato finale e il relativo atto di approvazione.

La questione temporale: il calendario ufficiale e il cantiere ancora aperto

La programmazione dell’intervento collocava nel secondo trimestre 2026 il raggiungimento di un SAL del 55% e soltanto nel terzo trimestre 2026 il completamento dei lavori e il collaudo.
A gennaio 2026 il cantiere aveva inoltre subito un arresto dopo il rinvenimento di lastre contenenti amianto. AMA dichiarò che l’area era stata messa in sicurezza, che il piano di bonifica era stato approvato con la ASL e che i lavori erano successivamente ripresi.
Il rinvenimento portò poi a una variante in corso d’opera. AMA ha pubblicato la relativa procedura nella sezione “Varianti in corso d’opera” dell’appalto Wolf Ferrari.
La determina di variante già acquisita indica un incremento di 216.665,66 euro oltre IVA, motivato con rinvenimenti non previsti e non prevedibili in fase di progettazione. Il RUP indicato nella fase di variante è l’ingegner Innocenzo Bochicchio.

Il punto non è stabilire qui se il rinvenimento fosse realmente imprevedibile. È però legittimo chiedere come si coordini questa motivazione con le indagini geologiche, ambientali preliminari e archeologiche che risultavano già finanziate nel quadro economico originario. E soprattutto abbiamo un dato materiale decisivo: ancora il 13 luglio 2026 il CDR in via Wolf Ferrari era un cantiere. Le fotografie documentano recinzioni temporanee, lavorazioni incomplete, terreni ancora aperti, segnaletica di cantiere e opere non terminate.
Questo dato assume una rilevanza giuridica particolare perché nel frattempo, il 14 maggio 2026, era entrato in vigore il nuovo D.M. MASE 26 marzo 2026 n. 91. Il centro AMA è conforme alla nuova normativa?

Quando dovevano terminare i lavori

Il cronoprogramma ufficiale dell’intervento collocava la chiusura dei lavori e il collaudo nel III trimestre 2026, quindi entro il 30 settembre 2026. Più precisamente, la scheda finanziaria prevedeva nel II trimestre 2026 il raggiungimento del SAL 55% e nel III trimestre la voce “Completamento lavori e collaudo”.
C’è anche un secondo riferimento coerente: la convenzione/monitoraggio ACOS indicava come target finale proprio “fine lavori e collaudo” al 30 settembre 2026. Quindi, almeno sulla carta, quella era la scadenza massima programmata.
Questo rende ancora più rilevante il fatto che il centro risultasse già aperto al pubblico a fine agosto 2026: bisogna capire se i lavori siano stati ultimati anticipatamente, se il collaudo sia già intervenuto, oppure se ci sia stata una presa in consegna anticipata/messa in esercizio prima del collaudo finale.

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