LETTERA APERTA

Nero Oro Gala Invito_20260220_094534_0000Negli ultimi giorni abbiamo assistito all’intensificarsi di attacchi personali seriali, battute sessiste e tentativi di ridicolizzare il lavoro di chi, con fatica e senza protezioni, studia gli atti, interpreta i dati, prova a rendere comprensibili le scelte pubbliche.
Vorremmo dire che è un episodio marginale, il solito sfogo da social, ma sarebbe un’illusione.

Chi vive questo territorio sa che non è così.
Quando la delegittimazione personale avviene davanti ad esponenti politici che osservano, sorridono o tacciono, e quando chi insulta è circondato da professionisti pronti a tutelare questi personaggi, non siamo più nel campo dell’estemporaneo.
Siamo davanti a una forma di manovalanza digitale: una pratica che sostituisce il confronto con la gogna, e che delega a figure informali il lavoro sporco che la politica non può o non vuole assumersi apertamente.

Il problema non è LabUr, né i singoli bersagli del momento. Il problema è la città.
Quando il discorso pubblico si riduce a provocazioni, meme, insinuazioni sul corpo di una donna o sul valore del lavoro tecnico, ciò che si rompe non è un equilibrio personale, ma una fragile possibilità collettiva: quella di parlarsi davvero.

C’è una parte di questo territorio che vive di fragilità, di rabbia diffusa, di solitudini irrisolte. E c’è una politica che, invece di trasformare quel disagio in partecipazione, a volte lo usa come leva di consenso.
La manovalanza digitale nasce lì: nel vuoto lasciato dalle istituzioni quando abdicano al compito di spiegare, ascoltare, rendere trasparenti le decisioni.

Per questo rivolgiamo un appello semplice e civile a tutte le rappresentanze istituzionali:
riconoscere che il rispetto non è una formalità, ma una condizione minima di agibilità democratica. Non a difesa di LabUr — non ne abbiamo bisogno — ma a tutela della comunità che abitiamo.

Noi continueremo con i documenti, con le mappe, con gli atti. Continueremo a fare ciò che facciamo dal 2006: studiare, verificare, restituire alla cittadinanza un linguaggio chiaro per capire come viene governata la città.
La nostra unica risposta agli insulti è il lavoro: un lavoro che difende l’interesse collettivo e che non smetteremo di portare avanti.

Proprio per questo, e nel rispetto di chi segue il nostro impegno, riteniamo doveroso comunicare quanto segue in modo esplicito:
a fronte dei ripetuti attacchi delegittimatori, caratterizzati da elementi che fanno ritenere trattarsi non di iniziative isolate ma di un disegno coordinato volto a screditare e silenziare l’attività di LabUr, è stato conferito incarico al nostro legale di procedere alle opportune verifiche giuridiche.

In particolare, è stato dato mandato di accertare l’eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti poste in essere, anche in forma reiterata e tramite molteplici profili social, e di individuare i relativi responsabili — inclusi eventuali soggetti noti — al fine di predisporre e depositare circostanziate denunce presso le Autorità competenti.
Questo non per spirito punitivo, ma per tutelare uno spazio pubblico già fragile e una comunità che merita di essere protetta da forme ormai palesemente organizzate di violenza verbale.
La presente vale altresì quale formale avviso che ogni ulteriore comportamento lesivo sarà oggetto di immediata tutela nelle sedi opportune.

Continueremo a fare la nostra parte con trasparenza e responsabilità.
Perché Ostia merita una discussione adulta, capace di leggere le ferite del territorio senza trasformarle in bersagli, e di tenere insieme le persone anziché lasciarle nelle mani di chi usa la rabbia come strumento politico.

Andrea Schiavone
Presidente
LabUr – Laboratorio di Urbanistica

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PARCHI DI AFFACCIO: AMMINISTRAZIONE CONDIVISA O CONCESSIONE MASCHERATA?

Nero Oro Gala Invito_20260220_080154_0000 I Parchi di affaccio sul Tevere non sono giardini: sono parte di un’infrastruttura ambientale metropolitana. L’Avviso pubblico per la loro gestione, pubblicato nel 2025 subito dopo l’inaugurazione e senza criteri comparativi, rischia di trasformarsi in una concessione implicita.
Ad oggi non sono stati pubblicati gli esiti ad esempio di quello di Ostia Antica e nemmeno verbali o motivazioni.
E intanto i parchi già versano in stato di degrado, nonostante i 24 mesi di manutenzione previsti dalle opere.

La trasparenza non è un dettaglio: è il presupposto della partecipazione.

Il modello di governance dei Patti di collaborazione

L’articolo 118, comma 4, della Costituzione riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale: i cittadini possono concorrere alla cura dei beni comuni. È un principio alto, che LabUr considera fondamentale. Il nodo non è la legittimità dell’amministrazione condivisa, ma la qualità delle garanzie che accompagnano la sua attuazione, soprattutto quando si tratta di un’infrastruttura ambientale di scala metropolitana come il Tevere.

L’Avviso pubblico del 2025 per la conclusione di Patti di collaborazione relativi ai Parchi di affaccio fluviali introduce un modello che, così come strutturato, presentato criticità rilevanti sotto il profilo della tutela dell’interesse collettivo, della proporzionalità dello strumento e della trasparenza procedimentale. Vediamole nel dettaglio.

1. Discrezionalità e assenza di valutazione comparativa
L’Avviso non prevede graduatoria né criteri ponderati pubblici.
La Commissione esamina le proposte, formando un elenco di ammessi e successivamente costruisce una “proposta di progetto di condivisione”, negoziando separatamente con i proponenti.
La selezione effettiva avviene nella fase negoziale, ma:

– Quali criteri oggettivi guideranno la ripartizione di spazi, tempi e attività?
– Come sarà garantita la parità di trattamento tra soggetti diversi?
– Dove verranno pubblicate le motivazioni delle scelte della Commissione?

Un bene comune non può essere organizzato attraverso criteri non esplicitati ex ante.


2. Il potere di fatto sugli spazi pubblici

Un Patto biennale che assegna programmazione, calendari e presìdi continuativi produce i seguenti effetti reali:

– controllo organizzativo delle attività;
– influenza sulla fruizione degli spazi;
– capacità di indirizzo delle iniziative;
– selezione indiretta degli usi;
– potenziale esclusione di soggetti terzi.

Anche senza un corrispettivo economico, il presidio stabile genera potere. Quindi sarebbe stato necessario chiarire se:

– Esistono limiti quantitativi di utilizzo continuativo per ciascun soggetto
– È prevista una clausola di rotazione obbligatoria
– È garantita la possibilità di accesso a soggetti terzi non firmatari

Senza questi presìdi, il bene comune rischia concretamente di diventare bene organizzato.

3. Concessione funzionale implicita: il nodo giuridico

Nel diritto amministrativo e nel Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023), una concessione si configura quando l’Amministrazione attribuisce a un soggetto esterno:

– il diritto di esercitare un’attività su un bene pubblico;
– per un periodo determinato;
– con effetti di gestione continuativa;
– in vista del perseguimento di un interesse pubblico.

La disciplina delle concessioni si fonda su evidenza pubblica, concorrenza e motivazione. Nel caso dei Patti di collaborazione, il soggetto firmatario:

– organizza l’uso continuativo di uno spazio pubblico;
– programma attività su base plurimensile;
– assume un ruolo di presidio dell’uso collettivo;
– può acquisire vantaggi indiretti di visibilità e relazioni;
– incide concretamente sull’accesso di terzi.

Questi effetti sono analoghi a quelli di una concessione. Se la funzione è quella di una concessione, ma manca la sua disciplina, ci troviamo di fronte a una concessione funzionale implicita sotto forma di patto civico.

4. Il caso del Parco di affaccio di Ostia Antica
Il Parco di affaccio di Ostia Antica presenta caratteristiche strategiche uniche perché:

– è inserito nel sistema archeologico;
– vede la presenza di un molo per imbarcazioni;
– ha connessioni ciclabili anche improprie;
– potenziale sportivo, culturale e turistico.

La sua appetibilità è superiore a quella di altri siti analoghi.
In contesti ad alta densità relazionale, un dispositivo privo di criteri comparativi rigorosi rischia di cristallizzare equilibri preesistenti e non necessariamente di qualità. Ma un bene pubblico strategico richiede garanzie proporzionate alla sua rilevanza.

5. Il problema di scala: il Tevere non è un parco
Il Tevere è per definizione un’infrastruttura ambientale strategica.

È:

– asse idraulico primario;
– corridoio ecologico;
– sistema paesaggistico vincolato;
– dispositivo climatico urbano;
– potenziale asse turistico-culturale.

Esiste dunque una evidente sproporzione tra la scala degli investimenti pubblici e della narrazione politica sul “ritorno al fiume”, ma soprattutto una leggerezza amministrativa dello strumento adottato per la gestione condivisa.
Un’infrastruttura fluviale di questa complessità richiede strumenti di governance integrati e multilivello, non avvisi puntuali senza architettura comparativa.

6. Il caso Parigi come termine di confronto
Troppo spesso si cita a sproposito quanto fatto da Parigi sulla Senna. Il recupero delle sue rive è stato attuato tramite:

– pianificazione pluriennale;
– governance coordinata;
– investimenti strutturali su qualità delle acque;
– disciplina rigorosa degli usi e delle concessioni.

Non si è trattato di una somma di avvisi estemporanei come a Roma. Per altro il Tevere presenta criticità altrettanto complesse. Se assunto come asse simbolico della trasformazione urbana, la sua governance deve essere all’altezza della sua scala.

7. Il contesto politico
L’avviso pubblico a distanza di un anno si colloca in una fase pre-elettorale caratterizzata da forte esposizione politica delle opere sul Tevere.
In contesti del genere, strumenti di amministrazione condivisa così pensati rischiano di diventare esclusivamente delle prebende. Un dispositivo che attribuisce ruoli di gestione continuativa in un momento politicamente sensibile deve essere accompagnato da garanzie rafforzate di imparzialità, rotazione e trasparenza.

8. Stato dell’iter a febbraio 2026: una criticità di trasparenza

L’Avviso è stato pubblicato nel maggio 2025, con scadenza 12 giugno 2025.
A febbraio 2026, sulle pagine istituzionali di Roma Capitale non risultano pubblicati:

– l’elenco dei soggetti ammessi;
– gli esiti della valutazione;
– i verbali della Commissione;
– le motivazioni delle scelte;
– eventuali Patti sottoscritti.

L’unico aggiornamento è del luglio 2025 (“verifica delle proposte in corso”).
A distanza dunque di mesi dalla chiusura dei termini, questa assenza di pubblicazione costituisce un elemento di opacità procedimentale che indebolisce la credibilità dello strumento partecipativo.

9. La contraddizione manutenzione–gestione
La realizzazione dei cinque Parchi di affaccio prevedeva 24 mesi di manutenzione garantita a partire dalla loro inaugurazione nel 2025.
Se tale previsione è stata rispettata, la manutenzione dovrebbe essere coperta fino al 2027. Risulta quindi difficile comprendere la ratio dell’Avviso pubblicato a maggio 2025 che:

– non affida manutenzione ai soggetti del Patto;
– definisce una gestione che consiste principalmente in programmazione di attività e presidio civico;
– interviene mentre la manutenzione dovrebbe essere ancora in carico agli esecutori delle opere.

Due domande sorgono spontanee:

1. Se la manutenzione era coperta, perché i Parchi risultano già in condizioni critiche?
2. Se la gestione non include manutenzione, quale reale utilità amministrativa aggiuntiva apporta il Patto nel periodo 2025–2027?

Un modello di governance che esclude la manutenzione e non chiarisce chi se ne stia occupando rischia di trasformare la gestione in un contenitore vuoto e non funzionale.

Il punto quindi non è contestare la sussidiarietà. Il punto è impedire che uno strumento costituzionale produca effetti assimilabili a una concessione mascherata sottratta alle garanzie dei beni pubblici. Quando cresce la scala del bene, devono crescere anche le garanzie. Il Tevere non è un parco: è un’infrastruttura e la sua governance non può essere affidata a strumenti insufficienti per scala, trasparenza e funzione. Un bene comune, come il Tevere e le sue sponde è tale solo se è realmente accessibile, monitorato e governato nell’interesse collettivo.

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ROMA CAPITALE BOCCIATA AL CONSIGLIO DI STATO CROLLA L’IMPIANTO ACCUSATORIO

Nero Oro Gala Invito_20260219_143122_0000 Metrature ballerine, motivazioni insufficienti e verifiche incomplete: la sentenza di oggi smonta la richiesta economica del Comune sul caso La Bonaccia.

 

Roma perde. E perde male.

Con la sentenza pubblicata il 19 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha respinto senza appello il ricorso di Roma Capitale contro la società La Bonaccia S.r.l., confermando integralmente la decisione del TAR Lazio e demolendo punto per punto l’impianto difensivo dell’amministrazione.

IL NODO: SOLDI CHIESTI SENZA BASI SOLIDE

Il Comune aveva preteso oltre 42 mila euro tra canone e indennizzo per presunte irregolarità su aree demaniali dello stabilimento balneare di Ostia. Ma secondo i giudici:

– non era dimostrato che le aree fossero davvero pertinenze demaniali;

– non risultava alcuna devoluzione automatica allo Stato delle opere;

– mancava chiarezza sulle superfici e sui calcoli.

In altre parole: richieste economiche avanzate senza una base tecnica coerente.

DATI CHE CAMBIANO, VERSIONI CHE OSCILLANO

Il Collegio sottolinea un fatto devastante per la credibilità amministrativa: le metrature delle presunte pertinenze indicate da Roma Capitale cambiano continuamente negli atti — 468 mq, poi 76, poi 149,76, poi 225,76. Una sequenza definita di fatto “contraddittoria e incerta”, tale da rendere inattendibile l’atto impositivo.

SOPRALLUOGO SENZA PROVE

Il verbale d’ispezione del 2016, base della richiesta di pagamento, non dimostra neppure le presunte difformità. Non chiarisce:

– quali opere fossero irregolari

– quanto spazio occupassero

– come siano state classificate

Per i giudici, la motivazione è insufficiente e non permette al destinatario di capire perché debba pagare. Un vizio grave che viola i principi di buon andamento amministrativo e diritto di difesa.

COLPO FINALE

Il Consiglio di Stato conclude senza ambiguità: l’appello è infondato e va respinto. Roma Capitale dovrà riesercitare il proprio potere amministrativo seguendo le indicazioni della sentenza.

CONCLUSIONI

l’amministrazione ha costruito una richiesta economica su presupposti instabili, dati incoerenti e motivazioni opache. Il risultato è una bocciatura piena, con compensazione delle spese solo per la complessità tecnica del caso — non certo per meriti difensivi.

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OSTIA, AREA CAMPER: QUANDO LA PROPAGANDA DETTA L’AGENDA

Nero Oro Gala Invito_20260218_094621_0000L’area antistante lo stabilimento dell’esercito Ra.Lo.Ce. su Lungomare Amerigo Vespucci ad Ostia, risulta urbanisticamente destinata a parco pubblico e, in base a tale classificazione, non può essere utilizzata per funzioni incompatibili senza una formale variante urbanistica.

Dagli atti catastali emerge che la particella n. 134 del foglio 1123 (sez. C) è intestata al Comune di Roma a seguito del riordino fondiario del 1° marzo 2005, mediante accorpamento delle particelle 326, 327, 328, 413, 5, 67, 71 e 72 dello stesso foglio. La destinazione ufficiale è “parco pubblico”.

Nonostante ciò, per anni l’area è stata utilizzata impropriamente come parcheggio a servizio dello stabilimento. Dal 2007 tale utilizzo ha generato contenziosi, a seguito della richiesta di sgombero da parte dell’amministrazione capitolina. Una volta liberata nel 2019, la zona è stata nuovamente utilizzata in modo improprio e trasformata in area di scarico e trasbordo rifiuti gestita da AMA.

Il 31 ottobre 2019, amministrazione Di Pillo (M5S), l’allora Direttore del Municipio X, Nicola De Bernardini, autorizzava temporaneamente – tramite email ordinaria – l’utilizzo del sito definito come “area di parcheggio ex Esercito compresa tra via Litoranea e via Amerigo Vespucci, con accesso esclusivo da via Litoranea”, destinandolo alle operazioni di trasbordo per utenze non domestiche nelle more di lavori previsti altrove.

Oggi la questione riemerge in relazione ai cantieri in corso e alla prevista Area Camper di Ostia. Non è ancora chiaro se la destinazione sarà esclusivamente turistica o se si ipotizzi un utilizzo ulteriore connesso alla gestione di situazioni di fragilità sociale.

La sequenza degli usi – parcheggio, centro operativo rifiuti, possibile nuova destinazione – evidenzia una criticità strutturale: ogni trasformazione stabile di un’area classificata come parco pubblico richiede coerenza con la pianificazione vigente. In assenza di una variante urbanistica formalmente approvata, si pone un problema di legittimità e di trasparenza amministrativa.

In queste settimane il tema è stato cavalcato in modo improprio alimentando una narrazione semplificata e spesso apertamente razzista, convocando manifestazioni e trasformando la vicenda in terreno di mobilitazione identitaria. Ma sarebbe altrettanto grave se la risposta istituzionale fosse semplicemente quella di “spostare” il problema per sottrarlo alla pressione mediatica.

Le persone che vivono in camper non sono un elemento urbanistico da ricollocare né un simbolo da usare in una battaglia politica. Sono soggetti fragili che meritano politiche sociali strutturate, non soluzioni emergenziali determinate dal conflitto del momento.

Il governo del territorio deve smettere di essere piegato alla propaganda o diventare strumento per neutralizzare tensioni politiche contingenti.
Se un’area è destinata a parco pubblico, quella destinazione non può essere modificata di fatto attraverso usi temporanei reiterati nel tempo. E se esiste un problema sociale, va affrontato con strumenti adeguati, trasparenti e coerenti, non con spostamenti tattici.

Il punto non è chi grida di più. Il punto è il metodo. Quando l’amministrazione rincorre l’onda emotiva invece di anticiparla con atti chiari e formalizzati, si crea un vuoto. E in quel vuoto si infilano le estremizzazioni. Governare significa assumersi la responsabilità delle scelte, dentro le regole. Non inseguire gli urlatori.

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OSTIA, BANDO SPIAGGE 2025: A GARA AREE SDEMANIALIZZATE?

Nero Oro Gala Invito_20260217_110228_0000Criticità nella perimetrazione del demanio marittimo nel tratto Lungomare Paolo Toscanelli. Uno studio documentale riapre la questione dei confini tra demanio marittimo e aree sdemanializzate Le concessioni coinvolte sono Elmi, Edonè, Salus, Urbinati e La Conchiglia, per ora. Prima delle gare, serve certezza giuridica.

Il bando 2025 relativo all’affidamento di concessioni balneari presenterebbe, secondo gli studi condotti da LabUr, possibili criticità istruttorie: alcune strutture inserite nei lotti risulterebbero collocate su aree che, alla luce della documentazione amministrativa storica esaminata, potrebbero non appartenere al demanio marittimo.

La sovrapposizione tra base catastale attuale e cartografia allegata al verbale del 25 gennaio 1923 evidenzierebbe una possibile difformità nella classificazione giuridica delle superfici interessate.

IL FATTO – SDEMANIALIZZAZIONE

Il quadro normativo storico indicherebbe che parte dell’area litoranea tra Castel Fusano e il Tevere fu oggetto di intervento ministeriale culminato nel verbale del 1923, che avrebbe qualificato alcune superfici come beni patrimoniali disponibili, non più destinati a uso marittimo.

Secondo la ricostruzione documentale effettuata da LabUr, non risulterebbero atti successivi di ripristino formale del regime demaniale sulle medesime porzioni.

SEFI

Il contesto storico confermerebbe una destinazione urbanistico-economica dell’area già negli anni ’20, con lo sviluppo di Ostia quale polo turistico integrato ferrovia-spiagge, anche attraverso la gestione della Società Elettro-Ferroviaria Italiana (SEFI). Tale ricostruzione suggerirebbe una progressiva trasformazione funzionale del litorale.

ISTRUTTORIA RISORSE PER ROMA E DIPARTIMENTO PATRIMONIO

Nel 2024 il Comune avrebbe affidato a Risorse per Roma un rilievo topografico georeferenziato finalizzato alla verifica delle superfici tra linea SID e linea di costa, comprensivo di censimento manufatti e verifica urbanistico-edilizia.

Secondo l’analisi svolta da LabUr, la documentazione tecnica disponibile avrebbe consentito una verifica approfondita della natura giuridica delle superfici interessate. Tuttavia, allo stato, non risulterebbe effettuato un accertamento formale mediante procedimento di delimitazione.

ISTANZA ALLA CAPITANERIA DI PORTO

Per tali motivi, LabUr ha presentato formale istanza alla Capitaneria di Porto chiedendo la verifica della delimitazione vigente e l’eventuale attivazione del procedimento di delimitazione ai sensi dell’art. 32 del Codice della Navigazione.

L’istanza evidenzierebbe un possibile disallineamento tra delimitazione storica e perimetrazione attuale, chiedendo un accertamento tecnico definitivo.

DIRITTI DEI CONCESSIONARI

Qualora gli accertamenti richiesti dovessero confermare la sdemanializzazione storica delle aree in questione, si porrebbe un tema di corretta qualificazione giuridica delle concessioni eventualmente rilasciate su tali superfici.

Le eventuali conseguenze giuridiche e patrimoniali resterebbero subordinate all’esito del procedimento di verifica richiesto.

CONCLUSIONI

L’insieme coordinato di elementi documentali storici, catastali e tecnici evidenzierebbe, secondo gli studi LabUr, una possibile criticità istruttoria nella gestione amministrativa del litorale romano.

In particolare:

– esisterebbe documentazione ufficiale attestante la sdemanializzazione di porzioni costiere;
– tali risultanze potrebbero risultare non pienamente coerenti con la perimetrazione demaniale attualmente utilizzata;
– un rilievo tecnico commissionato nel 2024 avrebbe potuto costituire occasione per un approfondimento formale della questione.

Per tali ragioni si è ritenuto necessario richiedere un accertamento tecnico ufficiale, volto a garantire certezza giuridica nella qualificazione dei beni pubblici. Un passaggio che impone una verifica formale prima della piena attuazione del bando, al fine di evitare future incertezze interpretative.

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CHI SA, VEDE – ‘DECORO’ E ORDINE NON SONO SINONIMI DI BENESSERE. PILLOLE DI URBANISTICA #28

Bianco Nero Rosa Minimal Grunge Musica Copertina Album_20260217_075154_0000 Nel dibattito urbano contemporaneo una delle parole di cui si abusa di più è “decoro”, spesso presentato come obiettivo amministrativo. Ma il decoro è una categoria estetica, mentre il benessere urbano è una condizione sociale.

E’ indubbio che l’ordine geometrico sia rassicurante e che la ‘pulizia’ visiva semplifichi la narrazione politica, ma una città non è una composizione grafica bensì un sistema di relazioni.

Nell’interessante libro uscito il 15 gennaio scorso dal titolo “The Homegrown City”, gli autori Matias Echanove e Rahul Srivastava (fondatori di URBZ) descrivono le “tool-house”, abitazioni che sono insieme casa, laboratorio e micro-impresa. Negli insediamenti spontanei infatti non esiste una separazione rigida tra vivere e produrre. Si tratta infatti di una struttura urbana adattiva, non un errore. Analoghe riflessioni sono state elaborate da Deborah C. Lefosse che ricorda come l’insediamento informale non sia una semplice anomalia da correggere, ma un processo attraverso cui gruppi sociali producono spazio urbano in risposta a bisogni reali. L’informalità, spesso, è ciò che accade quando la pianificazione non intercetta una domanda urbana concreta.

Non è un fenomeno frutto di questo tempo. Le case-bottega medievali italiane funzionavano così. I “bassi” napoletani funzionano così. E anche sul litorale romano esiste un esempio emblematico: l’Idroscalo di Ostia, un insediamento nato fuori dai piani, ma dentro bisogni reali. Irregolare nella forma. Densissimo nelle relazioni.

Il problema non è l’informalità in sé. Il problema è l’abbandono istituzionale, perché l’informalità diventa degrado quando resta senza servizi, infrastrutture, sicurezza. E volerla cancellare in nome del “decoro” non genera automaticamente benessere. Anzi.
Se le città monofunzionali sono ordinate, spesso però sono anche vuote. Le città miste invece sono imperfette, ma producono economia di prossimità, presidio sociale, identità. La vera sfida quindi non è “ripulire”, ma portare regole intelligenti e diritti senza distruggere ciò che funziona già come organismo urbano.
Perché quando il “decoro” diventa l’unica categoria di governo, il rischio non è il disordine. Il rischio è il silenzio.

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ECLISSI DELLA PIAZZA E GOVERNO DELL’ISTANTE

Nero Oro Gala Invito_20260216_121324_0000 Prima il consenso politico si costruiva sulle soluzioni. Oggi sulla spettacolarizzazione del degrado. E’ una mutazione del conflitto urbano e sta cambiando, in peggio, il modo in cui si governa la città.

C’è stato un tempo in cui l’impegno civico si strutturava attraverso assemblee, comitati di quartiere, confronto documentato con tecnici e amministrazioni. Il conflitto aveva come oggetto soluzioni alternative e si sviluppava in una dimensione di prossimità. Oggi invece la partecipazione si svolge prevalentemente nello spazio digitale. Non è una semplice evoluzione degli strumenti, ma un cambiamento nel modo in cui si forma il consenso e si costruisce il dissenso.
Siamo passati dalla comunità alla reazione digitale. Ma mentre la comunità opera nel tempo e produce sintesi, il formato digitale privilegia la reazione immediata con un ciclo dell’attenzione breve che tende a sostituire la continuità del lavoro. Episodi isolati generano picchi di mobilitazione social, seguiti da rapide dispersioni. La discussione così si concentra su frame visivi più che su documentazione tecnica e il commento prende il posto dell’analisi strutturata.
La visibilità dunque ha sostituito un elemento fondamentale per la crescita di un territorio: la sedimentazione necessaria richiesta dalle analisi.

Uno degli aspetti davvero più preoccupanti è la spettacolarizzazione del degrado e la crescente centralità dell’immagine del disagio urbano (quando non umano, con evidenti connotati razzisti).
Incroci pericolosi, superfici asfaltate, cantieri incompiuti diventano oggetti di narrazione autonoma fuori da qualunque quadro normativo e pianificatorio che li ha generati. Il problema viene solo mostrato e quasi mai ricondotto a vincoli, iter amministrativi, scelte pregresse o responsabilità sistemiche. Questo produce una rappresentazione parziale dei processi urbani a cui segue, nel dibattito pubblico, una crescente diffidenza verso qualunque competenza ridotta a figura caricaturale e l’argomentazione tecnica viene relegata a formalismo o ostruzionismo.
La competenza non è infallibile, ma è sempre verificabile perché si fonda su norme, dati, standard progettuali. Il controllo tecnico costituisce, proprio per la sua verificabilità, uno degli strumenti attraverso cui si garantiscono diritti concreti, a partire dall’accessibilità e dalla sicurezza.
La spettacolarizzazione del degrado no, ed è per questo che tende sempre a provocare lo scontro spostando la discussione dall’argomento all’identità, attribuendo patenti, passaporti e diritti di cittadinanza.
Questa distorta contrapposizione impropria, tra azione e analisi, è dolosa: si omette cioè che lo studio dei progetti, la presentazione di osservazioni, il ricorso agli strumenti di controllo amministrativo ecc. siano forme di azione civica. Se la mobilitazione pubblica è legittima, non può però sostituire la verifica tecnica, soprattutto quando le decisioni producono effetti di lungo periodo sullo spazio urbano.

Quali sono i vantaggi?
Prima di tutto la trasformazione del consenso. In passato il conflitto tra amministrazioni e comitati si articolava attorno a proposte alternative. Il consenso si formava sulla capacità di elaborare soluzioni.Oggi invece tende a consolidarsi attorno alla critica più urlata. La possibilità di amplificare i contenuti attraverso strumenti di promozione digitale produce una legittimazione fondata esclusivamente sulla visibilità che troppo spesso non coincide con solidità argomentativa.
Se la denuncia di un problema genera consenso immediato, la costruzione di una soluzione con basi solide richiede invece tempo e competenza e la politica ha il fiato corto, anzi cortissimo.

Inoltre, quando il dissenso resta sul piano solo simbolico produce pressione mediatica, ma quando entra nel merito tecnico produce vincoli formali. Una critica documentata obbliga infatti l’amministrazione a risposte verificabili. Una critica puramente rappresentativa genera invece solo conflitto e quasi mai modifica l’impianto decisionale e quando lo modifica deresponsabilizza la politica.
Questo fenomeno da tempo osservato e raccontato dagli analisti è diventata una dinamica sistemica molto pericolose: se tutti sono colpevoli, nessuno è colpevole.

Quale il rischio?
Di certo non è la presenza del conflitto, che è fisiologico. Il rischio vero è che le decisioni pubbliche vengano orientate prevalentemente dalla pressione narrativa polarizzante, che ha un costo non solo economico ma anche di compressione dei diritti, come si è assistito anche nelle ultime settimane a Roma e ad Ostia in particolare.
La pianificazione urbana, il governo della città, richiedono invece coerenza normativa, valutazioni tecniche e visione di lungo periodo. La logica del trend non è infatti compatibile con questi criteri.

Parlare dei soggetti che popolano questo ‘mondo urlante’ è irrilevante. Ciò che è rilevante invece è il metodo. La competenza, qualunque competenza, non sostituisce la partecipazione, ma la integra. Il controllo tecnico non è antagonismo, ma garanzia. La partecipazione, quella vera, diventa efficace quando non si limita alla rappresentazione (magari anche distorta) del problema, ma analizza le cause, verifica le soluzioni e si assume la responsabilità.

Una città non si trasforma attraverso la sola esposizione del disagio, ma attraverso decisioni coerenti e verificabili. E il merito, il rigore metodologico, dovrebbero essere le uniche ad orientare le decisioni della P.A.
Il resto è ‘caciara’.

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ERP: LA LEGITTIMITÀ NON È IL PROBLEMA

Nero Oro Gala Invito_20260214_111859_0000L’acquisto è ordinario. L”istruttoria sui costi decisiva. La vera “innovazione” non è comprare. E’ siccome la concentrazione conta, bisogna che il Comune dimostri di poter sostenere nel tempo l’operazione. 

L’Assessore al Patrimonio del Comune di Roma, Tobia Zevi, due giorni fa, in un incontro presso un circolo del PD, ha riconosciuto che la concentrazione degli alloggi in uno stesso edificio può produrre effetti diversi. È un passaggio importante: significa che l’impatto non è neutro e che la distribuzione conta. Ma una soglia (15%) è un criterio politico. La gestione è invece una questione amministrativa.
Se si introduce un limite quantitativo, occorre introdurre anche un modello gestionale esplicito e verificabile per i condomini misti:

– esiste un fondo di garanzia per eventuali morosità?
– esiste un protocollo standard per la gestione dei rapporti condominiali?
– esiste un piano manutentivo pluriennale con copertura finanziaria dedicata?
– esiste un sistema di monitoraggio pubblico sugli oneri effettivi sostenuti dal Comune?

L’operazione di acquisizione può essere legittima e persino necessaria, ma senza un modello gestionale dichiarato, finanziato e trasparente, il rischio non è l’emergenza abitativa ma l’accumulo di criticità nel medio periodo. La vera “innovazione” non è comprare, ma governare nel tempo. E questo non si misura con una soglia percentuale, ma con strumenti amministrativi solidi.

L’acquisizione da parte di un Comune di Roma di alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica (ERP) all’interno di condomìni misti (come nel caso dell’operazione sugli immobili provenienti dal patrimonio ENASARCO) è, sotto il profilo civilistico, pienamente legittima. L’ordinamento italiano non richiede alcuna omogeneità soggettiva tra proprietari di unità immobiliari: un ente pubblico può essere condomino esattamente come un privato, senza autorizzazioni assembleari e senza limiti di quota. Le parti comuni non diventano beni pubblici e il condominio non muta natura giuridica per la presenza di unità ERP. Tuttavia, sul piano amministrativo e contabile pubblico, l’operazione è soggetta a un principio decisivo: l’ente deve svolgere una istruttoria preventiva completa su tutti gli oneri prevedibili connessi all’acquisto, comprese le spese condominiali ordinarie e straordinarie. Questo obbligo deriva dai principi di buona amministrazione, prudenza finanziaria ed economicità, costantemente affermati dalla Corte dei conti. Le spese condominiali, infatti, non sono eventuali né discrezionali: sono obbligazioni legali che sorgono automaticamente dalla proprietà dell’unità immobiliare. Per questo motivo devono essere stimate prima dell’acquisto e considerate nella valutazione di sostenibilità economica dell’operazione.

Una volta acquistato l’immobile, il Comune diventa debitore diretto verso il condominio. Eventuali meccanismi di recupero delle spese sugli assegnatari ERP sono rapporti interni tra ente e inquilino e non incidono sui diritti del condominio, che può pretendere il pagamento solo dal proprietario. Se il bilancio comunale non contiene stanziamenti sufficienti, non si blocca l’obbligo: nasce semplicemente l’ennesimo debito fuori bilancio, che il Comune dovrà successivamente riconoscere e coprire. Il vincolo contabile interno non è opponibile ai terzi creditori. Ne consegue che la sostenibilità finanziaria dell’operazione non dipende da dichiarazioni politiche o programmatiche, ma esclusivamente dall’esistenza di una reale istruttoria tecnica documentata prima dell’acquisto.

Dichiarazioni pubbliche che facciano riferimento a possibili “sottovalutazioni” possono costituire al massimo indizi, ma non dimostrano di per sé alcuna irregolarità: nel diritto della responsabilità amministrativa vale infatti il principio per cui la responsabilità non si presume, ma deve essere provata attraverso atti e documenti. Solo l’analisi degli atti istruttori (relazioni tecniche, stime di costi, verifiche condominiali, analisi finanziarie) può stabilire se la valutazione preventiva sia stata adeguata o carente.

La fissazione di soglie percentuali di concentrazione di alloggi ERP negli edifici, o la scelta di modalità particolari di assegnazione, rientra invece nella discrezionalità amministrativa e non ha effetti sul piano civilistico: non modifica diritti condominiali né obblighi di contribuzione. Sono strumenti organizzativi interni dell’ente, leciti se motivati e trasparenti, ma irrilevanti rispetto alla validità delle delibere condominiali e agli obblighi patrimoniali del proprietario pubblico.

In conclusione, l’operazione di acquisizione di alloggi ERP in condomìni misti è giuridicamente valida e ordinaria; il punto centrale non è la legittimità dell’acquisto (che non è in discussione) bensì la correttezza dell’istruttoria economico-finanziaria che lo precede. Se tale istruttoria è stata completa e documentata, l’operazione è pienamente conforme ai principi di diritto pubblico. Se invece mancasse o risultasse gravemente carente, potrebbe emergere un profilo di criticità contabile e, nei casi più gravi, di responsabilità amministrativa.

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CHI SA, VEDE – LA CLESSIDRA STRADALE DI OSTIA. PILLOLE DI URBANISTICA #27

Bianco Nero Rosa Minimal Grunge Musica Copertina Album_20260213_221144_0000 Ad Ostia abbiamo un caso quasi didattico di come la geometria possa generare conflitto.
Si tratta della cosiddetta “clessidra” del traffico, realizzata per regolare i flussi verso un cavalcavia e che sta producendo ingorghi, ma soprattutto è stata teatro di uno scontro tra una volante della Polizia e un’ambulanza.

Jeff Speck è un urbanista statunitense tra i principali teorici contemporanei della città camminabile. Insegna alla Harvard Graduate School of Design ed è autore di “Walkable City”, testo di riferimento nei programmi di pianificazione urbana, presente anche nei corsi del Politecnico di Milano e dell’Università degli Studi di Torino. I temi della mobilità dolce e della “città dei 15 minuti”, oggi molto evocati anche a Roma, trovano nel suo lavoro una base teorica solida e per questo lo citiamo. Speck ricorda una cosa essenziale: le strade devono essere auto-esplicative. La loro geometria deve guidare il comportamento senza costringere chi guida ad interpretare o negoziare ogni movimento.

Una buona intersezione:
– chiarisce le precedenze
– riduce i punti di conflitto
– rende intuitive le traiettorie

Quando invece la carreggiata si restringe, si apre, si incrocia e concentra i flussi in un unico punto centrale, il sistema non sta semplificando. Sta comprimendo.

Il risultato è visibile: traiettorie sovrapposte, decisioni prese all’ultimo secondo, area centrale saturata.

Se nello stesso punto entrano addirittura in collisione due mezzi di emergenza, addestrati alla guida in condizioni critiche, non siamo davanti a una “distrazione”. Siamo davanti a un problema di geometria.

La sicurezza stradale non è uno slogan. È progetto.

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OSTIA, CAOS SPIAGGE: IL TAR ENTRA A GAMBA TESA, COMUNE NEL PANICO

Nero Oro Gala Invito_20260212_201755_0000Il TAR non sospende la gara delle 31 concessioni balneari di Roma.

Ma sposta le udienze dopo il 1° maggio 2026.
Tradotto: la stagione 2026 potrebbe partire mentre pende un giudizio che può annullare tutto.
La domanda è: con quale livello di rischio per il Comune di Roma e dunque per i cittadini?
Ostia merita certezze, non l’ennesima stagione balneare in bilico.

Con più ordinanze, il TAR del Lazio inizia a pronunciarsi circa l’avviso pubblico del 14.02.2025 per l’affidamento di 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma Capitale ma anche la determinazione dirigenziale di indizione e le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 136/2024 e n. 44/2025.

Il TAR non è entrato nel merito ma ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori inseriti nelle graduatorie fissando nuovi termini per le notifiche e per il deposito prova facendo di fatto slittare a dopo il 1 maggio 2026 (inizio della stagione balneare) l’udienza pubblica per la trattazione dei numerosi ricorsi.

Le ordinanze sono quindi meramente interlocutorie e processuali e non sospendono né annullano la gara impugnata dai balneari. La domanda è: si potrà iniziare la stagione balneare 2026 il 1° maggio? La risposta dipende da tre profili fondamentali:

1) Effetti delle ordinanze
le ordinanze non contengono una sospensiva, non annullano la gara, non bloccano le procedure di assegnazione. Dunque, in assenza di una misura cautelare ex art. 55 c.p.a., gli atti amministrativi impugnati restano efficaci ed esecutivi.

2) Pendenza del giudizio e rischio giuridico
Tuttavia le udienze di merito sono fissate dopo il 1 maggio 2026 e potrebbero arrivare successivamente (giugno/luglio 2026) creando di fatto una situazione di un rischio di “giudicato sopravvenuto” qualora il TAR dovesse annullare l’avviso e le graduatorie.
In tal caso gli eventuali concessionari già insediati dal 1° maggio potrebbero trovarsi in perdita del titolo legittimante con responsabilità risarcitoria.

3) Principi giuridici rilevanti
Eiste di fatto una presunzione di legittimità dell’atto amministrativo finché non annullato ma nello stesso tempo esiste un forte Interesse pubblico alla continuità del servizio perché la
stagione balneare incide su turismo, sicurezza, occupazione e servizi pubblici locali.
Neppure sarà possibile (su tale argomento è stata chiara la Procura, che l’anno scorso ha chiuso un occhio) che gli operatori attuali maturino un affidamento qualificato e cioè che possano condurre la gestione dello stabilimento fino alla sentenza. Ciò vale anche per gli operatori per ora indicati dalla graduatoria (i subentranti)

Per quanto sopra, avviare la stagione il 1° maggio 2026 è a questo punto una scelta ad alto rischio amministrativo. Quali soluzioni (da concordare tra Procura e Comune)?

1. Concessioni con clausola risolutiva espressa
2. Affidamenti temporanei “in via provvisoria”
3. Proroghe tecniche motivate (se compatibili con diritto UE)
4. Accelerazione richiesta al TAR (istanza di prelievo)

Resta il fatto che la determinazione dirigenziale del Comune di Roma del 16 maggio 2025 (nr rep QC/1398/2025, nr prot QC/60555/2025), spacciata per assegnazione definitiva pur non essendolo e rettificata più volte (con esclusione tardiva di molti partecipanti privi dei requisiti di gara), rappresenta un caso più unico che raro sul litorale romano negli ultimi 20 anni. Vediamo perché.

Una determinazione dirigenziale che approva la graduatoria definitiva di una gara può essere rettificata, ma solo entro precisi limiti e secondo i principi generali dell’azione amministrativa. Occorre distinguere due situazioni principali:

1) Rettifica per errore materiale
È l’ipotesi più lineare se l’atto contiene errori di calcolo, refusi, inesattezze meramente formali, errata trascrizione di punteggi o dati già risultanti dai verbali. In tali casi l’amministrazione può rettificare in autotutela senza riaprire la gara, perché non modifica la volontà amministrativa ma si limita a correggere un errore oggettivo.
In altre parole, non serve annullare l’intera graduatoria: basta una nuova determinazione che dia conto dell’errore e lo corregga.

2) Modifica sostanziale della graduatoria
Se invece la rettifica incide su criteri di valutazione, attribuzione dei punteggi discrezionali,
ammissibilità/esclusione dei concorrenti, non si parla più di semplice rettifica ma di esercizio dell’autotutela decisoria che prevede o l’annullamento d’ufficio (art. 21-nonies L. 241/1990) o la revoca (art. 21-quinquies L. 241/1990)

Nel caso in questione, il 2), oltre quanto dirà il TAR, occorre pertanto che in piena trasparenza amministrativa il Comune mantenga la sua discrezionalità entro i limiti importanti fissati dalla giurisprudenza e cioè non usare la rettifica per eludere un contenzioso in corso o peggio ancora per introdurre nella procedura degli altri perché l’’esercizio reiterato di poteri di autotutela sostanziale su un’aggiudicazione definitiva è ammissibile solo in presenza di nuove circostanze.

In conclusione, il Comune di Roma, sulla base di una sedicente aggiudicazione definitiva di quasi un anno fa (che in realtà è una ‘proposta’) ha introdotto a sua discrezione delle rettifiche non dovute a nuovi motivi ma a correzione di una negligente condotta delle commissioni aggiudicatrici che hanno compiuto sbagli su sbagli, alcuni eclatanti.
Sta forse il Comune eludendo la revoca della gara correggendo di volta in volta i suoi errori iniziali (segnalati peraltro da LabUr e dagli operatori concorrenti e mai per iniziativa del Comune) per non incorrere in reati anche di carattere penale (p.es. omissione di atti d’ufficio)?

Ora, in questa evidente incapacità del Comune di far partire regolarmente la stagione balneare 2026 addirittura peggiorando la situazione con inviti rivolti ai concorrenti (uscenti ed entranti) a mettersi d’accordo (inviti da alcuni erroneamente indicati come ‘ordini di sgombero’), si è intromesso a gamba tesa il TAR spostando la data dopo il 1 maggio.

Mai il testo di una canzone fu più appropriato per descrivere questo disastro amministrativo: “ Onda su onda, il mare mi porterà alla deriva, in balia di una sorte bizzarra e cattiva”. Povera Ostia.

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