OSTIA, CONTINUA IL TRASBORDO DEI RIFIUTI SUL LUNGOMARE IN UN’AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PER I CITTADINI

trasbordo un lungomare vespucci mariposaIl Municipio Roma X da circa un anno consente il trasbordo di rifiuti urbani non differenziati su un’area ex parcheggio dello stabilimento militare Ra.Lo.Ce. sul lungomare Amerigo Vespucci. L’area è stata concessa con una ‘mail’ dal direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI seppure il presidente del Municipio, Giuliana DI PILLO, avesse chiesto con Alessandro IEVA (Assessore all’Ambiente) di attrezzare un’altra area. Oggi la stessa area sempre da parte di DE BERNARDINI risulta inserita come parcheggio per i cittadini per il ‘Piano Strategico Gestione Balneare’, esecutivo dal 26 maggio. Ma l’AMA sta ancora li perchè l’altra area ancora non è attrezzata. Presentato esposto a Roma Capitale, AMA, Regione Lazio, Ministero dell’Ambiente e Carabinieri.

Roma, 4 giugno 2020

OGGETTO:    INTEGRAZIONE PER NUOVE PRESUNTE VIOLAZIONI

Rif. ESPOSTOpresunta violazione del Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) nelle operazioni di trasbordo di rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’area antistante lo stabilimento balneare Ra.Lo.Ce, lungomare Amerigo Vespucci 40 – 00122 Roma (località Castelfusano)

  • Esposto del 28 novembre 2019 [1]
  • Prima integrazione del 2 dicembre 2019 [2]

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea SCHIAVONE, presidente di LabUr – Laboratorio di Urbanistica (http://www.labur.eu) espone, con riferimento al pubblico interesse che riveste per Roma Capitale la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, soprattutto oggi in emergenza sanitaria Covid19,  quanto a sua conoscenza chiedendo immediato intervento di verifica e controllo da parte degli Enti e Autorità in intestazione.

 I FATTI

In risposta all’esposto e alla sua prima integrazione in oggetto, con nota prot. 6975 del 29 gennaio 2020 il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Rifiuti comunicava che l’uso dell’area indicata in oggetto per il trasbordo di rifiuti solidi urbani indifferenziati fosse soltanto temporaneo, considerato l’impegno preso dal Direttore del Municipio Roma X, Nicola DE BERNARDINI, di attrezzare più idonea area.

Alla data odierna, non solo i mezzi operano, in piena emergenza sanitaria COVID19, nella stessa area senza alcuna restrizioni di orario ma addirittura operano su un’altra area adiacente (sterrata), davanti allo stabilimento balneare Mariposa, come documentato dalla foto qui di lato scattata il 1 giugno 2020[3]. L’area prevista per un regolare trasbordo (come appresso meglio specificato) ancora non risulta esser stata attrezzata da parte del Municipio Roma X nella persona del Direttore Nicola DE BERNARDINI.

Inoltre, Roma Capitale ha annunciato il 27 maggio 2020[4] che l’area in oggetto diverrà un parcheggio che consentirà ai cittadini che si recano al mare “…di parcheggiare la propria auto e spostarsi lungo il litorale prendendo la bicicletta o il monopattino elettrico in modalità sharing”.

Tale gestione dell’area risulterebbe dentro il “Piano Strategico Gestione Balneare”  redatto dallo stesso Nicola DE BERNARDINI con il contributo delle società ATAC, AMA e Risorse per Roma (parte integrante della deliberazione di Giunta del Municipio Roma X, n.9 del 26 maggio 2020) mai pubblicato ma esecutivo, per motivi di urgenza, dal 26 maggio.

PREMESSO

  • che restano valide tutte le richieste di verifica riportate nell’esposto e nella sua integrazione in oggetto, ancor più urgenti in questa Fase II delle misure antiCOVID19;
  • che dalla documentazione in possesso del sottoscritto risulta quanto segue:
  1. In data 6 agosto 2019 (prot. CO/126195) il presidente del Municipio Roma X, Giuliana DI PILLO, comunicava all’AMA, al Gabinetto del Sindaco e al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale quanto segue:

Nella seduta del Consiglio del Municipio Roma X del 25 luglio 2019 è stata approvata la risoluzione numero 57 [5] recante: “Scarichi abusivi via Giovanni Amenduni”, che ad ogni buon fine si allega. Considerato che da sopralluogo effettuato da parte dell’Assessore all’Ambiente del Municipio in data 25 luglio 2019 è emerso che l’area, oggetto di attività di trasbordo, non ha una pavimentazione in grado di impedire la contaminazione del sottosuolo perché sterrata, si è proceduto ad identificare un’altra area che avesse le caratteristiche idonee alle attività necessarie al trasbordo. Si propone, quindi, al fine di dare seguito all’indicazione del Consiglio Municipale, di verificare la possibilità di delocalizzare l’attività di trasbordo da via Giovanni Amenduni a via Enrico Besana

  1. In data 2 settembre 2019 l’Assessore all’Ambiente del Municipio Roma X, Alessandro IEVA, e il presidente, Giuliana DI PILLO, con nota prot. CO/134217, sollecitavano una risposta da parte di AMA sulla possibilità di sostituire l’area di via Giovanni Amenduni con quella di via Enrico Besana
  2. In data 3 settembre 2019 con nota prot. 043809/2019U, l’AMA rispondeva “che la strada indicata potrebbe essere utilizzata previa rimozione dei rifiuti inerti ed ingombranti presenti. Inoltre, vista la ridotta dimensione della larghezza della carreggiata via E.Besana dovrebbe essere interdetta al traffico veicolare per effettuare le operazioni di trasbordo in sicurezza
  3. In data 8 ottobre 2019 con nota prot. CO/150130, IEVA e DI PILLO inviavano a Nicola DE BERNARDINI la richiesta di procedere a quanto richiesto da parte di AMA, autorizzandolo, in maniera temporanea, a concedere ad AMA l’area in oggetto.
  4. In data 31 ottobre 2019 Nicola DE NERNARDINI, tramite semplice mail ordinaria, concedeva temporaneamente ad AMA l’area in oggetto, definita come “area di parcheggio ex Esercito compresa tra via Litoranea e via Amerigo Vespucci con accesso esclusivo da via Litoranea per le attività di trasbordo delle utenze non domestiche nelle more dei lavori di sistemazione previsti in via Besana” (in conoscenza, IEVA).

SI CHIEDE CON URGENZA DI VERIFICARE

  1. Perché l’area di via Besana non sia mai stata attrezzata come previsto e concordato con AMA, a prescindere dal “Piano Strategico Gestione Balneare”, risultando anomale e non pubblica l’autorizzazione rilasciata da Nicola DE BERNARDINI in deroga alla risoluzione del Consiglio del Municipio Roma X
  2. Perché oggi viene anche usata l’area sterrata davanti allo stabilimento balneare Mariposa
  3. Perché la ‘temporaneità prolungata’ dell’area in oggetto non sia mai stata contestata da parte di IEVA e DI PILLO
  4. Come mai Roma Capitale non ha ancora attrezzato, in piena stagione balneare, l’area in oggetto destinata a parcheggio per i cittadini come definito nel “Piano Strategico Gestione Balneare” esecutivo dal 26 maggio 2019

nonché di verificare la regolarità amministrativa, ambientale e urbanistica dell’area in questione con riserva di interessare le procure penali e contabili competenti.

[1] http://www.labur.eu/public/blog/2019/11/29/ostia-ama-esposto-per-trasbordo-rifiuti-in-parco-pubblico/

[2] http://www.labur.eu/public/blog/2019/12/02/integrazione-esposto-per-trasbordo-rifiuti-in-parco-pubblico-ostia-ama/

[3] foto estrapolata da un filmato in possesso del sottoscritto

[4] https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/piano-spiagge-estate-2020-a-roma-arriva-unapp-per-gestire-gli-ingressi.page

[5] https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/showPdfDoc?fun=deliberazioniAtti&par1=Q01S&par2=NDA4OA==

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OSTIA, PUBBLICA FRUIZIONE DELL’ARENILE (PUA): ESPOSTO PER VIOLAZIONE DELIBERA ANAC E SENTENZA CORTE DEI CONTI

IMG_20200403_173652In data 2 Aprile 2020, LabUr- Laboratorio di Urbanistica ha presentato un esposto all’ANAC, alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, all’Agenzia del Demanio e alla Regione Lazio avente come oggetto “Spiagge libere: difformità tra il Piano di Utilizzazione degli Arenili di Roma Capitale e la Delibera ANAC n°1086/2016 e la sentenze n° 529/19 della Corte dei Conti (Lazio). Presunto danno erariale per inadeguato supporto tecnico-amministrativo della società Risorse per Roma Spa”. In particolare viene chiesto di fare luce su profili di irregolarità e illegittimità contenute nella attuale proposta in corso di adozione da parte di Roma Capitale del regolamento che disciplinerà le concessioni demaniali marittime e l’arenile di pubblica fruizione del litorale romano, chiamato appunto PUA-Piano di Utilizzazione degli Arenili. Ricordiamo che a seguito dell’esposto inviato da LabUr-Laboratorio di Urbanistica in data 10 novembre 2015, relativo all’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di Roma Capitale nel Municipio Roma X, è intervenuta l’ANAC con delibera n°1086/2016 e la Corte dei Conti con sentenza n° 529/2019, la prima peraltro recepita il 9 giugno 2017 dalla Commissione Straordinaria del Municipio X di Roma Capitale che ha annullato in autotutela l’affidamento in questione con determinazione dirigenziale n° 1248. Nonostante dunque i due dispositivi citati, le stesse irregolarità già emerse nel 2016 sembrano comparire anche nella proposta di PUA redatta da Roma Capitale, di cui è in corso l’iter di adozione presso l’Assemblea Capitolina. Roma Capitale ha proceduto in questi mesi a condurre con poca diligenza (dovuta per la tutela dell’interesse pubblico) l’iter amministrativo per l’adozione della proposta PUA con conseguente presunta perdita di denaro ai danni della propria amministrazione avendo riconosciuto a Risorse per Roma (da dicembre 2015 a giugno 2018), la quota parte dei 2.265.000 euro previsti per condurre una istruttoria circa gli aspetti tecnico-amministrativi necessari per la redazione della proposta PUA. Nell’attuale proposta PUA, sbandierata addirittura con un ‘tour’ in diretta video in piena emergenza CoVID-19, emerge anche un volontario mancato conseguimento di incrementi patrimoniali dovuto all’introduzione della c.d. ‘passeggiata lineare’, che non aggiunge nulla alla pubblica fruizione del Litorale romano ma che invece sottrae una notevole parte dell’arenile soggetto a una tipologia di concessione del tipo ‘stabilimento balneare’, in violazione dell’art.37 del Codice della Navigazione e cioè del principio della proficua utilizzazione del bene demaniale. Emerge inoltre una condotta “contra ius” che si riscontra anche nella mancata diligenza adottata da parte di Roma Capitale durante le sedute delle singole Commissioni Capitoline e Municipali chiamate ad esprimere un proprio parere sulla proposta PUA. Analoga osservazione per il ruolo che ha rivestito e riveste un dirigente amministrativo, la cui condotta, per quanto deliberato dall’ANAC e sentenziato dalla Corte dei Conti, si è palesata inerte in riferimento a norme e principi giuridici generali di grado maggiore. Infine, nell’esposto si evidenziano nel PUA tre gravi difformità in riferimento alla totale differenza che esiste tra una concessione di beni demaniali e una convenzione per l’affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione su arenile di pubblica fruizione. In particolare, per quanto concerne i servizi di spiaggia, questi restano vincolati a una concessione demaniale. Le spiagge libere con o senza servizi risultano essere totalmente comprese nella concessione demaniale di ambito, con la conseguenza di ampliare a dismisura quanto già previsto dal Regolamento regionale che comunque erroneamente considerava in regime concessorio solo la parte dell’arenile riservata al punto ristoro di una ‘spiaggia libera con servizi’ (nel rapporto del 10% con l’area in convenzione per i servizi) e che non considerava affatto alcun regime concessorio per le ‘spiagge libere’. Inoltre, risulta arbitraria l’introduzione della ‘passeggiata lineare’ senza considerare il principio della proficua utilizzazione del bene demaniale, perché va considerato che il concessionario del singolo ambito (che ha un fronte mare di almeno 1 km), ha in convenzione i servizi sulle aree della ‘passeggiata lineare’ (area di pubblica fruizione). In particolare, il concessionario deve garantire un unico servizio sulla ‘passeggiata lineare’ cioè quello della pulizia dell’arenile, essendo gli altri servizi già comunque predisposti per le aree in concessione retrostanti. Considerando in ogni ambito una profondità media dell’arenile tra i 20 e gli 80 metri, si tratta di ‘pulire’, in ogni ambito, una superficie di arenile tra i 5.000 e i 20.000 metri quadri. Per altro tale area viene solo vincolata a un regime concessorio (quello di ambito) e destinata a una pubblica fruizione equiparabile alla funzione già svolta dalla fascia di rispetto costituita dai 5 metri dalla battigia. Considerando allora che la fruizione di tale area si limita alla ‘passeggiata e alla breve sosta’, da sempre comunque consentite su ogni arenile in concessione, si conclude che tale arbitraria imposizione da parte di Roma Capitale (in contrasto con lo stesso Regolamento regionale) rappresenta una sostanziale violazione dell’art.37 del Codice della Navigazione così come ampiamente rilevato dal sentenza n.529/2019 della Corte dei Conti nell’affermare la necessità del principio della proficua utilizzazione del bene demaniale. Ricordiamo che proprio all’apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, tenutasi il 13 febbraio scorso, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Presidente della Corte, Angelo Buscema, del Procuratore Generale della Corte dei Conti, Alberto Avoli, si è citata l’istruttoria sulle spiagge libere, tra i successi di collaborazione tra Istituzioni e cittadini “vera ricchezza di questo paese, portatori di un bagaglio di laboriosità, creatività ed onestà”.

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FIUME TEVERE, PS5: ESPOSTO PER VERIFICA VALIDITA’ E PRESUNTO DANNO ERARIALE

ps5 argini carta suoloEsposto inviato all’ANAC, alla Procura della Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Agenzia del Demanio, all’ANAS e a Risorse per Roma per la verifica della validità del PS5 (Piano di bacino del fiume Tevere, V Stralcio) in area urbana a tutela della pubblica e privata incolumità e verifica  del presunto danno erariale da esso indotto in fase di attuazione.

MOTIVI

Si intende richiamare l’attenzione sul Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5) e delle sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA) nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra, a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa, in prossimità della foce del fiume Tevere, per i seguenti tre motivi: 

  1. assenza di continuità arginale e conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità 
  1. presunto danno erariale indotto dall’applicazione delle NTA del PS5 che non hanno tenuto conto della discontinuità delle aree golenali inserendo forte limitazione al principio di reddittività dei beni demaniali, con speciale riferimento al mancato o parziale rilascio delle concessioni fluviali 
  1. presunto danno erariale per la mancata manutenzione ed adeguamento degli esistenti rilevati arginali classificati come opere idrauliche di II categoria,

In sostanza, la pianificazione del PS5 risulta ancora oggi non attuata ed errata perché basata sul falso presupposto di continuità arginale (e di conseguenza, delle aree golenali), fattore che, nell’applicazione delle NTA, ha compromesso dal 2007 la reddittività del bene demaniale collegata alle concessioni fluviali.

IL FATTO

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere (ABT), estensore del PS5, ha ritenuto da sempre fondamentale la ricerca del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano del fiume Tevere in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle aree golenali, in relazione a quanto previsto dal vigente quadro normativo

  1. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. (004U0523) (GU Serie Generale n.234 del 07-10-1904) (Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1904)
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1904/10/07/004U0523/sg
  1. LEGGE 20 febbraio 1956, n. 71
    Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte. (GU n.54 del 5-3-1956 ) (Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1956)
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-20;71@originale

In data 19 ottobre 2019 sul sito della Regione Lazio, è stata pubblicata una interrogazione a risposta immediata[1], dal seguente contenuto[2]

  • In prossimità della stagione autunnale/invernale e dell’annoso problema delle piene del fiume Tevere, con conseguente messa in sicurezza della popolazione soprattutto nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere, è doveroso chiedersi se gli attuali argini del fiume, sia in sponda destra che in sinistra idraulica, siano realmente funzionali alla difesa del territorio

L’interrogazione ha dunque posto la seguente domanda (essendo la Regione Lazio l’ente competente alla gestione del demanio idrico e delle sue pertinenze, compresi gli argini)

  • “sapere dove e se la Regione Lazio conserva la documentazione di realizzazione, collaudo e manutenzione delle arginature del fiume Tevere, in sponda destra e in sinistra idraulica, dal Raccordo Anulare fino alla foce, al fine di meglio definire una corretta programmazione e un adeguato finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”

A tale interrogazione rispondeva in data 2 dicembre 2019[3], leggendo il documento consegnatole dagli uffici dell’Assessore Mauro ALESSANDRI (Lavori Pubblici e Difesa del Territorio), l’Assessore Alessandra SARTORE (Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio) senza riuscire a fornire alcuna indicazione circa il quesito della interrogazione, in sostanza concludendo

  • che sono in corso finanziamenti per la messa in sicurezza degli argini, ritenuti non ‘adeguati’ dall’ABT
  • che la Regione Lazio non ha realizzato alcun tratto arginale dal 1998, anno di trasferimento delle competenze del demanio idrico dallo Stato alle Regioni
  • che forse la Regione Lazio ha operato qualche manutenzione (comunque, non ‘documentata’)
  • che, tra gli altri, era mancante il rilevato arginale presso la foce del Tevere in sponda destra

Nello stesso giorno, dagli atti[4] della presentazione del PS5 tenutasi dall’ABT e dal Comune di Roma in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio[5], risultava (intervento dell’Ing. Carlo FERRANTI[6], Dirigente ABDAC[7], “Inquadramento generale del PS5, gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio idraulico”) la seguente necessità: Dopo le norme: assicurarne il rispetto con controllo efficace sulle aree golenali

Poiché è palese (perché a tutti noto e comunque emerso dagli atti citati) che dalla approvazione del PS5 (2009) nulla, dopo 11 anni, è stato fatto per la messa in sicurezza degli argini e per la puntuale verifica della loro esistenza ed effettiva funzionalità (non possono chiamarsi argini semplici rilevati, male mantenuti e non collaudati, addirittura classificati come opere idrauliche di II categoria) può dirsi dubbia la continuità golenale asserita dal PS5 e, di conseguenza, non applicabile l’attuazione delle restrittive disposizioni sulle ‘presunte’ aree golenali con conseguente danno erariale.

Si nota infine che nella presentazione del 2 dicembre 2019 sono state segnalate da parte dell’ABT mancate opere di manutenzione dei corpi arginali del Tevere per un importo di circa 50 milioni di euro, elemento da solo sufficiente ad inficiare ogni possibile progetto di continuità golenale alla base del PS5.

PREMESSO

  • che il compito principale dell’Autorità di Bacino (ABT) è la redazione del piano di bacino, che può essere elaborato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali
  • che il piano di bacino, qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato
  • che le norme tecniche di attuazione (NTA) del PS5 esprimono il complesso delle prescrizioni dirette, degli indirizzi e delle misure di conoscenza messe in gioco dal Piano e che sono completate da allegati che ne definiscono gli aspetti più strettamente tecnici a cui, in taluni casi,  le norme stesse rimandano
  • che in particolare, il Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5)[8] per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, pone particolare attenzione alle condizioni ed alle iniziative che garantiscono la sostenibilità ambientale a quel complesso di esigenze di sviluppo e di fruizione del territorio, sia urbano che extraurbano
  • che uno degli elementi territoriali oggetto del PS5 è il “corridoio”, il cui elemento centrale è l’alveo, con le sue “pertinenze idrauliche”, in una accezione più ampia di quanto sia desumibile dall’applicazione del R.D. n.523/1904
  • che in tal senso, un’attenzione particolare è stata rivolta dall’ABT alla questione delle aree golenali e soprattutto alla loro disciplina giuridico-amministrativa,

CONSIDERATO

  • che l’unico aggiornamento del PS5 è stato effettuato a seguito della convenzione con Roma Capitale in data 27 giugno 2014 ed adottato con delibera n. 131 del 22 dicembre 2014 del Comitato Istituzionale dell’ABT
  • che in data 20 gennaio 2016, il Comitato Tecnico dell’ABT ha introdotto e approvato due ulteriori elementi:
  • la mappatura del rischio idraulico del reticolo idrografico secondario;
  • le nuove NTA per l’invarianza idraulica e l’impermeabilizzazione del suolo.
  • che l’approvazione del “Progetto di aggiornamento – Piano di bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5” è avvenuta con D.P.C.M. del 19 giugno 2019 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2019) e che pertanto tale aggiornamento non ha interessato le aree golenali
  • che tutto quanto in questa premessa, è stato ribadito dall’ABT in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in una presentazione congiunta con Roma Capitale del PS5.

PRESO ATTO

  1.  della errata indicazione delle aree golenali nel PS5

All’interno delle NTA del PS5 ha particolare importanza l’allegato E[9], “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce“, a sua volta suddiviso in due parti:

  1. Parte 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce
  2. Parte 2 : Indirizzi di carattere procedurale

Infine, per quanto riguarda l’area golenale in questione, ha particolare rilevanza all’interno della Parte 1, il Sub-Allegato 3, “Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce”. Nella sua Relazione[10], già si evince un falso presupposto dal quale risulta compromessa l’analisi ricognitiva svolta sulle aree golenali (cfr. pag. 9 della Relazione)

  • Poiché il tratto del corso del Tevere considerato è tutto racchiuso tra argini la fascia golenale è continua salvo che nel tratto di attraversamento della città storica, dove manca i quanto i muraglioni e le banchine delimitano direttamente lo specchio d’acqua, e il breve tratto di territorio in riva sinistra, in corrispondenza di Monte Cugno, dove la delimitazione della golena è data dal rilievo naturale del terreno.

E’ a tutti noto infatti (ancora alla data odierna) che ‘il tratto del corso del Tevere considerato’ (da Castel Giubileo alla foce) è sprovvisto di argini per circa 150 metri in prossimità di entrambe le spalle dell’attuale Ponte della Scafa nonché nel tratto dall’impianto idrovore Comune/Acea sulla via Tancredi Chiaraluce (in prossimità di via Acqua Rossa) fino alla foce del Tevere (oltre 3 km di assenza di arginatura).

Non esiste dunque una fascia golenale continua nell’area in questione.

Ciò consente di rilevare che in fase di acquisizione (novembre 2006 – gennaio 2007) della configurazione fisica delle golene e del loro utilizzo non è stata applicata la dovuta diligenza. Tale negligenza neppure è stata sopperita dall’ABT nei successivi 13 anni mancando (ancora ad oggi) il necessario aggiornamento.
Il quadro conoscitivo e valutativo che emerge da tale Relazione altera dunque i principali problemi che caratterizzano le aree golenali e che dovrebbero definire, oltre le situazioni di criticità e rischio, anche i valori presenti e/o potenziali di esse garantendo la redditività del bene demaniale a garanzia di un interesse pubblico.
Nell’insieme del lavoro riportato nella Relazione sono stati prodotti 5 elaborati più approfondimenti specifici relativi, per quanto di interesse, alle attrezzature sportive e ricreative presenti nelle golene e al quadro dei progetti comunali che interessano o sono limitrofi alle aree golenali.

Nelle “carte dell’uso del suolo” facenti parte dell’allegato E e riportate anche nella relazione (cfr pagg. 12[11] e 14[12] della Relazione) si evincono gli errori sopra citati, riportati in figura [OMISSIS]:

  •  del censimento delle aree golenali negli anni 2004-2006   

Per conto dell’ABT, nel 2004 la VAMS Ingegneria S.r.l. (Via A. Gramsci 34, 00197 Roma) ha elaborato lo studio sulle concessioni fluviali rilasciate realizzando un vero e proprio censimento delle attività presenti nelle aree golenali, comprensivo delle richieste di nuove concessioni.

Per le nuove concessioni è stato redatto un quadro sintetico al 2006 (parziale, in quanto nel frattempo erano pervenute alla Regione Lazio altre nuove richieste che l’ABT non ha mai valutato e quindi schedato), tutto riportato nella già citata Relazione.

Il dettaglio delle “domande di concessione di aree demaniali golenali e/o specchi acquei” è stato invece riportato alle pagg. 34 e 35 della Relazione.

Tutte le concessioni compaiono nella localizzazione sulla relativa tavola[13] d’analisi riferita alla “tipologia e localizzazione delle concessioni“, considerando sia le concessioni esistenti rilevate dalla VAMS (2004) sia quelle che avevano una richiesta di concessione in itinere (presso l’ABT, 2006).

  •  delle vicende del progetto del nuovo Ponte della Scafa e del ruolo dell’ABT
  • L’approvazione del progetto

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 9 agosto 2006, veniva dichiarato lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma. Successivamente,  con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30 settembre 2006, veniva nominato Commissario Delegato il Sindaco di Roma per l’attuazione degli interventi previsti, tra cui il nuovo Ponte della Scafa in sostituzione dell’attuale.

Di fondamentale importanza risulta un documento prodotto in una successiva Conferenza dei servizi da parte delI’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo)[14] da cui si viene a conoscenza di quanto segue.

Già prima del DPCM del 2006, in data 13 dicembre 2002, era stato sottoscritto, tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, un protocollo d’intesa per l’adeguamento del Ponte della Scafa. Sempre prima del DPCM del 2006, in data 13 ottobre 2005, era stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare del Ponte della Scafa per raccogliere i pareri delle Amministrazioni interessate; nell’ambito di tale Conferenza I’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo), con nota n. 7208 del 12 ottobre 2005, aveva espresso un parere idraulico su detto progetto preliminare vincolandolo al rispetto di alcune prescrizioni tecniche.

In particolare si prescriveva che le aree golenali e gli argini non dovevano essere interessate dagli appoggi del ponte e risultare libere da ogni ingombro. Pertanto in data 12.04.2006, al fine di addivenire alla definizione progettuale del ponte, fu sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma, la Regione Lazio più altre Amministrazioni nel quale venivano recepite in toto le prescrizioni dell’ARDIS circa il posizionamento degli appoggi del ponte che non dovevano ricadere nell’area golenale nè interferire con le strutture arginali.

Dopo il DPCM del 2006, in data 15.11.2007 è stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto definitivo del ponte, nel corso della quale si è rilevata una palese difformità del posizionamento degli appoggi rispetto alle precedenti prescrizioni, in quanto gli stessi venivano a ricadere all’interno dell’area golenale interagendo con i rilevati arginali. Tale circostanza veniva giustificata dal progettista dell’opera in quanto “non era stato possibile un diverso posizionamento degli appoggi in relazione ai condizionamenti legati all’asse viario ed alla necessità di contenere, per evidenti ragioni statiche, la luce dell’opera“.

Così, in data 27.12.2007, il Comune di Roma presentava una soluzione che prevedeva, per la sponda sinistra, l’appoggio inglobato in un nuovo terrapieno arginale tutto da realizzare e in sponda destra l’appoggio inglobato nel terrapieno che costituisce la spalla del vecchio ponte della Scafa.

Con tale soluzione tecnica (appoggi del ponte sugli argini) veniva approvato il progetto definitivo con Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009.

Tali nuovo arginature, alla data odierna, ancora non sono state realizzate.

  • Il ruolo dell’ABT

L’ABT ha espresso parere favorevole al progetto del nuovo Ponte della Scafa con prot. n.1630 del 19 maggio 2009[15], con il PS5 già approvato. L’ABT era dunque a conoscenza, avendo preso visione del progetto definitivo,

  1. che si era in presenza di una mancanza di arginatura del Tevere in prossimità delle spalle dell’attuale Ponte della Scafa, a differenza di quanto sostenuto a pag. 9 della Relazione, come sopra riportato e di quanto riportato alla lettera a) del parere citato[16];
  2. che i nuovi appoggi dell’argine saranno realizzati e inglobati nelle nuove arginature in completa violazione dell’art. 96, lettera f, del regio decreto n. 523/1904 e s.m.i. (per ultimo ribadito dalla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184) con il quale si dispone il vincolo di inedificabilità assoluta sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, compresi gli argini, come anche recitato dal comma 2 dell’art. 22 delle NTA del PS5[17];
  3. che l’attuale Ponte della Scafa verrà demolito, eliminando la sua pila centrale nell’alveo del fiume Tevere (per consentire piena navigazione fluviale), rendendo pertanto priva di ogni efficacia la disposizione inserita nel “Sub-allegato n.2 della Parte 1) dell’Allegato E delle NTA del PS5”, dove è prevista una distanza di interdizione al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei pari a 50 metri a monte e a valle del vecchio Ponte della Scafa.

VISTO

  • che la situazione degli argini del fiume Tevere (nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere) emerge in tutta la sua gravità dalla risposta della Regione Lazio all’interrogazione del 15 ottobre 2019
  • che essendo gli argini privi di documentazione ed essendo essi mancanti in più punti è falso affermare da parte dell’ABT la continuità della fascia golenale del fiume Tevere, fondamento di tutto il PS5
  • che senza la continuità della fascia golenale decade ogni forma di prescrizione imposta dalle NTA del PS5 alle concessioni fluviali
  • che grave è stato il comportamento dell’ABT che nello stesso periodo (2009) ha espresso un parere favorevole per un’opera come il nuovo Ponte della Scafa non tenendo in considerazione le norme dall’ABT stessa dettate nel PS5 appena approvato (2009)
  • che nella ricerca da parte dell’ABT del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle golene e degli specchi d’acqua, si sarebbe dovuto procedere secondo un percorso progressivo di affinamento, del tutto assente negli ultimi 11 anni soprattutto nell’area della foce del Tevere
  • che dunque è mancata una diligente componente ricognitiva e una copianificazione tra gli enti in grado di assicurare il corretto e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, garantendo la redditività delle concessioni fluviali in essere e in itinere,

SI CHIEDE

di verificare la validità del PS5 nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa per assenza di continuità della fascia golenale con conseguente danno erariale collegato alla mancata redditività del bene demaniale.

 

[1] http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniImmediate_dettaglio.aspx?id=253

[2] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/253.pdf

[3] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_RISPOSTE/253.pdf e http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_lavori_aula_resoconti2/XI_seduta_n_045_2_del_02_12_19.pdf

[4] http://www.autoritadistrettoac.it/atti-del-convegno-ps5

[5] http://www.autoritadistrettoac.it/eventi/presentazione-del-ps5-piano-la-difesa-dal-rischio-idrogeologico

[6] L’Ing. CARLO FERRANTI è stato dirigente dell’Ufficio Piani e Programmi dell’ABT dal 1 gennaio 1991 fino al trasferimento in ABDAC dove ricopre analoga posizione. E’ stato redattore del PS5.

[7] ABDAC, Autorità di bacino distrettuale dell’ Appennino Centrale (legge n. 221 del 28 dicembre 2015: art. 51, comma 5, lettera d) viene stabilita l’attuale superficie totale del distretto, pari a Kmq. 42.506) che ha incluso l’ABT

[8] Approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19 maggio 2009)

[9] http://www.abtevere.it/node/127

[10] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_sub_allegato_3_relazione_ps5.pdf

[11] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_legenda_carta_uso_suolo_ps5.pdf

[12] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_1a_uso_suolo_ps5.pdf

[13] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_2a_concessioni_ps5.pdf

[14] ALLEGATO 1

[15] ALLEGATO 2

[16] “a) dovrà essere ripristinato, a seguito di apposite verifiche di campagna, lo stato dei corpi di difesa arginale esistenti posti nei tratti limitrofi al nuovo ed al vecchio  Ponte della Scafa”

[17] “2. Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R. D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l’autorizzazione speciale dell’Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all’art. 96” (cfr. http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Nta.pdf)

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PONTE DELLA SCAFA: ESPOSTO PER PRESUNTO DANNO ERARIALE PER ERRATO ESPROPRIO

ponte della scafa particelle anasEsposto inviato all’Agenzia del Demanio, all’ANAC, alla Procura della Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, all’ANAS (ente proprietario), alla Regione Lazio (ente finanziatore) e al Comune di Roma (ente appaltante) a seguito di accertamenti effettuati sulla regolarità amministrativa degli espropri effettuati.

 

PREMESSA

 Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 9 agosto 2006, veniva dichiarato (ai sensi della Legge 24 febbraio 1922, n.225) lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30 settembre 2006, veniva nominato Commissario Delegato il Sindaco di Roma per l’attuazione degli interventi previsti, tra cui il Ponte della Scafa

Con Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009, veniva approvato il progetto definitivo del “Nuovo Ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento“, appartenente alla attuale SS296 (via della Scafa[1]). 

  • Attività di esproprio

Il Comune di Roma ha incaricato la società Risorse per Roma Spa di effettuare i sopralluoghi e redigere i verbali di consistenza presso gli immobili interessati dal procedimento di esproprio (due determinazioni dirigenziali del Dipartimento IX, IV U.O.): n.1039 del 30 luglio 2007 e n.1198 del 14 settembre 2007.

  • Inquadramento catastale delle particelle interessate dal presente esposto

Si nota che il sedime stradale della SS296 (via della Scafa) non è mai stato distinto con ulteriore frazionamento delle particelle indicate ma in esse compreso a delimitarle.

  • Decreti di esproprio

Sono intervenuti due decreti di esproprio che riguardano le particelle sopra elencate. Entrambi ne indicano la proprietà ANAS Spa. 

  1. Decreto di esproprio n.4 del 26 aprile 2011 (ex art.22 DPR 327/2001)

Roma Capitale – DPAU, Direzione Edilizia U.O.Espropri: prot.n. QI/32336 del 23 aprile 2011
pos. pratica 31/2007 (fasc. 66/2007)
Dirigente (firma): Dr. Giuseppe VOCE
“Realizzazione Nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento (OPCM 3543/2006, C2.1-05 lato Roma)”
DITTA 2
Proprietari effettivi: ANAS Spa c.f.80208450587
Foglio 1079, particella 464 di mq 11860
Foglio 1079, particella 465 di mq 1080
Indennità di esproprio (area non edificabile): 50.796,50 euro 

  1. Decreto di esproprio n.6 del 23 giugno 2014 (ex art.22 DPR 327/2001)

(per ripetizione del decreto di esproprio n.22 del 3 ottobre 2011, invalidato per mancata esecuzione immissione in possesso)
Roma Capitale – DPAU, Direzione Edilizia U.O.Espropri: prot.n. QI/96093 del 23 giugno 2014
pos. pratica 3/2014 (fasc. 4/2014)
Dirigente: Arch. Cinzia ESPOSITO
“Realizzazione Nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento
(OPCM 3543/2006, C2.1-05 lato Roma)”
DITTA 1
Proprietari effettivi: ANAS Spa c.f.80208450587
Foglio 1079, particella 2854 di mq 5610
Indennità di esproprio (area non edificabile): 37.867,50 euro

IL FATTO

In data 3 marzo 2009, nell’apposito verbale di consistenza (ALLEGATO 1) relativo al foglio 1079 particelle 463, 464, 465 redatto dal tecnico incaricato da Risorse per Roma Spa (Danilo PANICONI) e in presenza di due funzionari ANAS Spa (Loredana DEL BEN e Alessandra ARATI), veniva annotato quanto segue: “l’ANAS fa presente che con verbale del 12 ottobre 2001 la strada è stata consegnata alla Regione Lazio e richiede la regolarizzazione della notifica alla Regione Lazio nonché segnala che trattasi di demanio regionale

Ciò non risulta mai esser stato eseguito prima dell’Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009 con la quale veniva approvato il progetto definitivo del “Nuovo Ponte della Scafa e della relativa viabilità di collegamento” inserendo nel piano particellare le stesse ditte proprietarie dei terreni da espropriare che risultavano già prima dell’attività svolta da Risorse per Roma Spa. Neppure risultano esser state apportate rettifiche nelle fasi di esproprio del 2011 e del 2014.

CONSIDERATO

  • che l’affermazione dei due funzionari dell’ANAS Spa risulta confermata dai seguenti fatti
  1. La SS296 (via della Scafa, che comprende l’attuale ponte della Scafa e le 3 particelle in oggetto) è stata istituita con D.M. del 20 luglio 1960 (G.U. n.238 del 28 settembre 1960)
  2. Con DPCM del 21 febbraio 2000 (G.U. n.136 del 13 giugno 2000) la SS296 è stata trasferita al demanio della Regione Lazio, già appartenente al demanio statale a norma dell’art. 822 del codice civile, ma non compresa nella rete autostradale e stradale dichiarata di interesse nazionale con il decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999
  3. Con DGR n.543 del 10 aprile 2001 la Regione Lazio, ai sensi dell’art. 208 della legge regionale n.14 del 6 agosto 1999, ha individuato la rete viaria regionale tra quelle trasferite dallo Stato con DPCM 21 febbraio 2000, dimenticando di inserire in elenco la SS296, diventata comunque SR296
  4. Con verbale di consegna in data 12 ottobre 2001 l’Agenzia del Demanio (filiale di Roma) ha consegnato la ex SS296 alla Regione Lazio
  5. Con DGR n.421 del 16 settembre 2011 la Regione Lazio prendeva atto dell’errore indicato al punto 3 qui sopra e, sostenendo che la suddetta D.G.R. n. 543/2001 “non risulta essere stata pubblicata sul BUR Lazio”, introduceva la ex-SS296 (SR296) tra la rete viaria regionale
  • che nell’aggiornamento dell’inventario generale dei beni immobili regionali approvato con DGR n.874 del 28 dicembre 2018 non risultano le tre particelle di cui sopra tra quelle inserite nel demanio della Regione Lazio sotto la voce “Patrimonio indisponibile immobili di pertinenza stradale terreni ex ANAS Spa

SI CHIEDE CON URGENZA

al fine di valutare non solo la legittimità delle indennità di esproprio pagate ad ANAS Spa ma anche l’errore della Regione Lazio di mancata iscrizione delle particelle citate nel demanio regionale e di tutta la SR296 (su cui la regione ha speso negli anni 2000-2011 per manutenzione ordinaria e straordinaria molti soldi pubblici),

  • di verificare se l’esproprio delle particelle indicate eseguito dal Comune di Roma nei confronti di ANAS Spa è stato regolare in funzione del citato trasferimento degli immobili operato dall’Agenzia del Demanio a favore della Regione Lazio il 12 ottobre 2001;
  • di verificare, nell’eventualità del riscontro dell’errore sopra citato (proprietà Regione Lazio), la regolarità dei decreti di esproprio emessi dal Comune di Roma
  • di verificare, nell’eventualità del non riscontro dell’errore sopra citato (proprietà ANAS Spa), se le stesse particelle, già a suo tempo espropriate dall’ANAS Spa per pubblica utilità, costituivano o no fascia di rispetto stradale prima della SS296, poi della SR296 ed oggi di nuovo della SS296, secondo quanto previsto dalle norme vigenti

di verificare se nelle fasi di istruttoria condotte da Risorse per Roma Spa del decreto di esproprio del 2014 (ripetizione di quello del 2011) si sia tenuto conto della DGR 421/20

[1] Si ricorda che con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2018 “Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria”. (18A02715) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018 – Suppl. Ordinario n. 20) la SS296, istituita nel 1960 e  trasferita alla regione Lazio nel 2000 (SR296) è stata di nuovo trasferita all’ANAS https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-28&atto.codiceRedazionale=18A02715&elenco30giorni=true

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OSTIA, ESPOSTO PER PRESUNTO DANNO ERARIALE PUA

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Esposto inviato all’Agenzia del Demanio, all’ANAC e alla Procura della Corte dei Conti a seguito delle dichiarazioni della Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

IL FATTO

In data odierna la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, è intervenuta in aula durante il consiglio del Municipio X di Roma Capitale in cui si stava discutendo l’approvazione del Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA). «Siamo di nuovo qui in occasione dell’approvazione del PUA – ha detto -. Questa città e questi cittadini la aspettano da anni per far ordine sul litorale, per poter abbattere finalmente tutti gli immobili abusivi e per poter restituire le spiagge ai cittadini. Continueremo a portare avanti la legalità»[1].

CONSIDERATO

  • che il PUA non può essere usato dal Comune di Roma come uno strumento urbanistico e/o di antiabusivismo in quanto per legge è solo un regolamento per disciplinare le concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative in applicazione delle norme e leggi esistenti e delle finalità turistiche;
  • che nel PUA non sono state analizzate le problematiche turistiche del litorale romano, proponendo solo interventi di riqualificazione edilizia;
  • che il PUA di ogni comune costiero è parte attiva della organizzazione del sistema turistico della Regione Lazio ed è dunque principalmente uno strumento ‘turistico’ basato sul principio di redditività del demanio marittimo;
  • che gli enti locali, nella gestione del bene pubblico come il demanio marittimo. non possono avere come unico obiettivo e criterio discretivo quello dell’interesse economico in senso stretto ma devono perseguire un interesse pubblico e diffuso interpellando in maniera partecipativa tutti i soggetti coinvolti (nel caso in questione, le imprese turistiche);
  • che è la Regione Lazio ad aver introdotto (seppure con notevole ritardo) il PUA con il concetto di valorizzazione dei beni demaniali marittimi tramite il Regolamento regionale n.19 del 12 Agosto 2016;
  • che la Regione Lazio, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 del proprio Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio.
  • che, in termini di valenza turistica del litorale romano, risulta dopo quasi 20 anni, disattesa la L.R. 05 Gennaio 2001, n. 1 “Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio” (pubblicata in BUR Lazio n.3 del 30/01/2001);
  • che i cinque pilastri elencati nel PUA[2] devono essere armonizzati con lo sviluppo e la sostenibilità del turismo del litorale e dunque devono essere correlati al concetto di valenza turistica ad oggi illegittimamente interpretato sul litorale romano,

SI CHIEDE

alle Autorità elencate, il massimo controllo e una diligente vigilanza sull’interpretazione del PUA manifestata da Roma Capitale riguardo alla gestione del demanio marittimo di competenza e alla regolamentazione della particolare tipologia di ‘contratto pubblico’ costituita dalle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, esistendo altri strumenti legislativi e/o normativi (a cui non appartiene il PUA) per la pianificazione urbanistica e per il contrasto dell’abusivismo.

[1] https://video.corriere.it/ostia-raggi-x-municipio-portiamo-legalita-spiagge-litorale/c05b835a-53c1-11ea-a963-13c45ec676cd

[2] le spiagge libere, la tutela degli edifici storici, i corridoi verso il mare, la visuale verso il mare e le strutture con servizi

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OSTIA, SPIAGGE LIBERE. ESPOSTO SERVIZI IGIENICI

20200212_184051Esposto inviato al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Agenzia del Demanio, alla Procura della Corte dei Conti, all’ANAC e ad altre autorità.
——–
PREMESSA
Con regolamento del 12 Agosto 2016 n. 19, la Regione Lazio ha disciplinato le diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. I comuni devono garantire, per le ‘spiagge libere con servizi’, assistenza, pulizia, salvataggio e i servizi igienici. Possono farlo anche per le semplici ‘spiagge libere’.

Poichè le ‘spiagge libere con servizi’ devono prevedere (tra i requisiti) anche il noleggio di attrezzature da spiaggia e punti di ristoro, è chiaro che sul litorale romano ci si riferisce solo a ‘spiagge libere’ dove comunque sarebbe possibile da parte del comune prevedere servizi anche mediante convenzione.

Le spiagge libere elencate dal Municipio X di Roma Capitale, sono (viene data indicazione dei servizi igienici laddove esistenti):

1 – idroscalo
2 – dal porto turistico allo stabilimento “Anema e Core” (ex 5 postazioni, una, ex Social Beach, con bagni in muratura ma inagibili)
3 – tra la ex concessione Istituto Figlie di Santissima Maria e lo stabilimento La Conchiglia
4 – tra gli stabilimenti Delfino e Belsito (con bagni in muratura)
5 – tra gli stabilimenti Bungalow e Bonaccia (con bagni in muratura)
6 – tra Istituto Tecnico Nautico Marcantonio Colonna e lo stabilimento “Anema e Core”
7 – ex concessione Istituto Figlie di Santissima Maria (oggi detta ‘Spiaggia degli sposi’)
8 – tra il Canale dei Pescatori e lo stabilimento Lega Navale
9 – Piazzale dei Canotti (servizi igienici erogati dal concessionario del chiosco)
10 –  Piazzale Magellano (servizi igienici erogati dal concessionario del chiosco)
11 – Castelporziano
12 –  Capocotta

IL FATTO
Con CIG 8161944941 il Municipio X di Roma Capitale in data 10.01.2020 ha proceduto alla pubblicazione sulla piattaforma elettronica denominata Mepa e contestualmente sul sito di Roma Capitale, della procedura aperta per  l’affidamento della “Fornitura mediante noleggio e posa in opera di nove postazioni di wc chimici per un totale di ventisette monoblocchi divisi per sesso e per ogni blocco un wc disabile da posizionarsi sulle spiagge libere di Roma  Capitale nel Municipio Roma X” con scadenza per la presentazione delle offerte entro le  ore 12:00 del  24.01.2020 (importo euro 172.131,15 IVA al 22% esclusa).

CONSIDERATO
– che non risultano pubblicamente disponibili on-line la relazione tecnica (Co20190189272119470988.pdf) e neppure il capitolato (Co20190189272119471087.pdf) contravvenendo ai principi della trasparenza amministrativa;
– che permane la confusione di cosa l’amministrazione definisca come “spiagge libere” dato che nell’elenco fornito compaiono indistintamente “spiagge libere”, “concessioni francobollo” e “spiagge libere con servizi”;
– che i bagni in muratura delle “spiagge libere” sopra elencate risulterebbero senza titolo e dunque abusivi, seppure il Municipio X di Roma Capitale abbia speso nel 2019 fondi pubblici per realizzarne gli allacci in fogna,

SI CHIEDE
1) di verificare in termini di rispetto del regolamento regionale citato l’uniformità, l’unitarietà e l’omogeneità di gestione dei servizi igienici sulle “spiagge libere” come indicate dallo stesso Municipio X di Roma Capitale;
2) di accertare se esista un vantaggio economico di una simile gestione nel rispetto del principio di redditività dei beni pubblici;
3) di controllare, in termini di economicità e di garanzia per la pubblica e privata incolumità, la gestione operativa dei servizi igienici così realizzati trattando l’appalto solo di fornitura in opera di essi.

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LA ‘NUOVA’ OSTIA DI RAGGI/CALTAGIRONE SULLE MACERIE DELLO SCANDALO DELLE CASE ARMELLINI

Raggi CaltagironeSono passati esattamente 6 anni dal mediatico “scandalo Armellini” che LabUr – Laboratorio di Urbanistica segue da oltre 10 anni. (LINK1LINK2LINK 3 e molti altri disponibili sul sito) e 4 anni dal pasticcio su Nuova Ostia (LINK)
Dei 10MLN di euro di ICI e IMU non pagati al Comune di Roma non si è saputo più nulla. L’allora Sindaco Marino rinegoziò l’affitto passivo dell’evasore Angiola Armellini portandolo da 7,2 milioni a 8 milioni di euro, sbandierandolo come un successo perché la Signora ne aveva chiesti 9, nonostante Armellini non avesse speso nemmeno un euro per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione tant’è che le case versano ancora oggi in uno stato di pesantissimo degrado e sono a rischio crollo. Poi l’annuncio della Raggi: “compreremo le case” dell’unico esempio di “Urbanistica in Affitto” in Europa, ma in realtà ci sarebbe una contrattazione, da noi preannunciata un anno fa, con il ‘salvatore della patria’ Caltagirone che finalmente potrà realizzare il suo sogno su Roma di mussoliniana memoria: “arrivare al mare”. Liquidazione dell’ex patrono del Porto di Roma, Mauro Balini, raddoppio dello stesso, acquisizione delle “case Armellini” a Nuova Ostia, abbattimento delle stesse e ricostruzione, e molto altro ancora lungo la sponda sinistra del Tevere. Sottotraccia, in silenzio, quasi invisibile, la Sindaca Virginia Raggi infrange il tabù del mantra grillino dei “palazzinari cementificatori”, ad un anno dalla scadenza del suo mandato. Così fan tutti.

Esattamente un anno fa, l’ex Assessora comunale al Patrimonio, Rosalba Castiglione, rispondeva alla protesta sul rischio sgombero delle Case Armellini. Veniva convocato il solito finto tavolo tecnico  solo per dire: “Le compriamo noi, ma prima valutare la staticità e il costo delle manutenzioni necessarie”. Previsione d’acquisto Agosto 2020. La valutazione dopo un anno è ancora in corso, ovviamente. Vengono intanto congelati gli sfratti di 380 nuclei familiari. Agli inizi di dicembre 2019 si inventano un’altra valutazione, quella dell’Agenzia delle Entrate perché ci sarebbero abusi nelle case di cui risponderebbe il Comune. Cosa che nessuno, ovviamente, sapeva. La perizia durerà almeno 3 mesi per capire l’effettivo valore immobiliare delle palazzine oramai in avanzato stato di deterioramento.
Cambio di Assessore a fine settembre 2019. Arriva Valentina Vivarelli alle politiche abitative e patrimonio del Comune di Roma, che dichiara: “edilizia sociale e housing sociale fanno parte degli obbiettivi di Reinventiamo Roma”. Tradotto, visto che non si è speso un euro per realizzare case popolari e per interventi di manutenzione su quelle esistenti, si aprono le porte agli interventi dei privati in cambio di risorse pubbliche e aumenti di cubature. E’ il nuovo corso Raggi, quello della vecchia politica: l’edilizia come politica abitativa, ma soprattutto si conferma che i re di Roma sono sempre e solo i palazzinari.
 
Cosa è accaduto negli ultimi 6 anni tra La Moreno Estate s.r.l. ( società degli Armellini) e il Comune di Roma? Ce lo racconta la sentenza del Consiglio di Stato (n° 08653/2019 Reg. Prov. Coll. N° 10469/2018 Reg. Ric.) pubblicata il 20/12/2019 del 19/09/2019, sul ricorso in appello di Roma Capitale contro la Moreno Estate s.r.l. per la riforma della sentenza del TAR Lazio (sez. II) n° 10883/2018.

– La Moreno Estate s.r.l. è proprietaria di 1.042 immobili in locazione condotti dal Comune di Roma dal 1970. L’ultimo contratto è del 1° ottobre 2001 (6 + 6), con scadenza dunque 31/12/2012.
– Alla scadenza la Moreno Estate s.r.l. diffida il Comune a rilasciare gli immobili e lo cita in Tribunale
– Il 28/06/2012 il Tribunale di Ostia (allora competente) dispone che il Comune rilasci gli immobili il 20/05/2013, disposizione confermata poi il 25 novembre dello stesso anno dalla sentenza n° 24481 del Tribunale di Roma (che ha assorbito nel frattempo quello di Ostia)
– Il Comune non ha però gli alloggi per spostare (un paese di) 5.000 persone e quindi il 2/5/2013 propone alla Moreno Estate s.r.l. un nuovo contratto sulla base di una perizia di stima. Il Sindaco allora è Gianni Alemanno.
– La Moreno Estate accetta la proposta e quindi il 7/5/2013 il Comune autorizza la stipulazione.
– La Ragioneria Generale del Comune però nega il visto perché l’importo non è coerente con gli obiettivi generali di contenimento della spesa pubblica e di risparmio sulle locazioni passive e comunque nel bilancio previsionale 2013-2014 non ci sono le coperture finanziare.
Il 12 Giugno 2013 diventa Sindaco Ignazio Marino.
– La Moreno Estate s.r.l. fa causa al Comune di Roma su due fronti: 1) richiesta di risarcimento per danni al Tribunale di Roma e 2) Ricorso al TAR.
1) Il 9/10/2014 chiede al Tribunale di Roma la condanna del Comune al risarcimento del danno per il ritardato rilascio degli immobili per 960mila euro al mese per ogni mese di ritardo (per un totale di 21, 120 milioni di euro) perché nonostante le lunghe trattative intercorse nel 2013 e 2014 con il Sindaco Marino, il Comune non aveva dimostrato un reale interesse a definire la questione, ma si era limitato a versargli a titolo di indennità di occupazione il canone scaduto di 4 milioni e 247mila euro all’anno, dunque un prezzo valutato fuori dal mercato. Dunque, falso quello che raccontarono il Sindaco “marziano” e il suo Assessore Luigi Nieri, che si erano vantati della ‘trattativa’. Il problema non viene risolto nemmeno dal Commissario Straordinario, il Prefetto Francesco Paolo Tronca, che ha governato la Capitale dal 1° novembre 2015 fino al 22 Giugno 2016, giorno in cui si insedia la Sindaca Virginia Raggi.
2) Il 30/6/2017 la Moreno Estate s.r.l. ricorre al TAR e chiede che venga eseguita la sentenza del Tribunale di Roma del 25/11/2013, cioè che il Comune lasci gli immobili con contestuale nomina del Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione. Inoltre chiede la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell’inottemperanza e al pagamento per ogni giorno di ritardo.
– Il 14/9/2017 la sentenza del Tribunale di Roma n°17487 riconosce il danno subito dalla Moreno Estate s.r.l. visto che Roma Capitale si è limitata a contestare SOLO la quantificazione del danno ammettendo dunque che il danno è stato subito dalla Moreno Estate s.r.l. Per cui viene calcolato un risarcimento di 18,333MLN di euro più gli interessi legali per il periodo 1°/1/2013 fino al 14/9/2017.
– Il 27/2/2018 esce la sentenza (non definitiva) n° 2184 del Tribunale di Roma che dà ragione alla Moreno Estate s.r.l. e ordina al Comune di lasciare gli immobili entro 30 giorni, con nomina del Commissario ad acta che è il Prefetto di Roma.
– Il 12/11/2018 con sentenza n°10883 condanna il Comune al pagamento di 3,277 milioni di euro per il periodo 2017-2018 per occupazione senza titolo da parte, che si aggiungono agli oltre 20 MLN di euro, dell’Amministrazione Raggi.
– Il 13/11/2019 la Moreno Estate s.r.l. fa causa al Comune di Roma e al Ministero di Giustizia e chiede il pagamento di 20MLN di euro a titolo di risarcimento del danno per mancata restituzione immobili e omessa manutenzione.
Dunque, siamo partiti nel 2014 con un evasore, che non ha mai fatto una sola opera di manutenzione straordinaria che deve (solo) al Comune di Roma 10MLN di IMU/ICI e siamo arrivati nel 2019 alla richiesta di un danno di oltre 20MLN di euro. Roma Capitale addirittura non ha nemmeno contestato che la Moreno Estate s.r.l. abbia ricevuto un danno maggiore rispetto all’indennizzo. Addirittura in sentenza si afferma che il Comune è stato inottemperante e inadempiente e la sentenza  respinge tutte  le motivazioni di appello.
Come se non bastasse, poche settimane dopo esce la sentenza del TAR n°14076/2019 (Reg. Prov. Coll. N°05472/2017 Reg. Ric. pubblicata il 9/12/2019, su ricorso R.G 5472 del 2017 da parte della Moreno Estate s.r.l. contro Roma Capitale) per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma del 25/11/2013 n° 24481 che NON viene impugnata da Roma Capitale relativamente ai 1.042 appartamenti siti a Nuova Ostia (lotti B/D/F/G/H/N/P) concessi dal 1° ottobre 2001 al Comune di Roma con contratto di locazione scaduto il 31 dicembre 2012, che era già stato deciso con la sentenza n°2184 del 27 ottobre 2018 che accoglieva la domanda della Moreno Estate s.r.l. e ordinava di rilasciare gli immobili entro 90 gg.
Quindi, con la sentenza n°10883 del 12 novembre 2018 è stato condannato il Comune al risarcimento del danno. L’11 febbraio 2019 il Prefetto deposita agli atti del giudizio una documentata relazione rappresentando una novità assoluta: rilasciare le 1.042 unità immobiliari, dove risiedono 5.000 persone in condizioni di fragilità e senza alternativa alloggiativa, è delicata e complessa e che sono pendenti trattative per l’acquisto degli immobili da parte del Comune e pertanto viene richiesta la proroga del termine di rilascio degli immobili, richiesta rinnovata il 21 novembre 2019 di ulteriori 18 mesi dalla data della sentenza n° 10883 del 2018 del 12 novembre 2018 (dunque, scadenza 12 Maggio 2020).
Il TAR dispone la proroga e la concede.

Siamo al 19 Gennaio 2020. Il neo Assessore Valentina Vivarelli, DOPO un mese dalla scadenza  dell’avviso pubblico sul bando per i fondi statali per l’edilizia residenziale sociale, scrive un post indignato su facebook e accusa la Regione Lazio di aver dato solo 7 giorni di tempo per partecipare. Quindi, Roma Capitale, come scrive la Vivarelli, “la più gravata città d’Italia dall’emergenza abitativa”, che deve trovare da anni una soluzione anche per 5.000 persone di Nuova Ostia che abitano nelle “case di ricotta” degli Armellini, a cui paga l’affitto e deve pagare anche milioni di euro di danni, viene presa in contropiede perché non ha un progetto pronto e se ne lamenta fuori tempo massimo su facebook. Concordiamo, caro Assessore, che “la cosa si commenta da sola”. Se il Comune non ha, dopo decenni, alcun progetto, la strada obbligata diventa sempre e solo l’investimento privato. Gli Armellini nel frattempo hanno risposto al bando Sassat mettendo a disposizione gli immobili degradati di Nuova Ostia. Il Comune non ha i soldi per comprarli, non ha i soldi per rimetterli a posto, non ha i soldi per pagare i danni e spunta Caltagirone con la soluzione in mano. E ricomincia il solito film già visto nel ventre molle dell’Italia.

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OSTIA, SPIAGGE LIBERE: LA CORTE DEI CONTI CONDANNA CAFAGGI, PAPALINI E NUTI

sabellaArrivano le condanne per i danni erariali e la conferma che Libera e UISP non avevano ragione sulle spiagge libere, nonostante alcuni media compiacenti. Nessuno, tranne LabUr, ha visto niente in 16 anni, nemmeno Alfonso Sabella.

Con sentenza n°5292019 la Corte dei Conti ha dichiarato la contumacia di Aldo Papalini e condannato a titolo di colpa grave, a risarcire 100mila euro, Paolo Cafaggi (per il 45%), Aldo Papalini (per il 45%) e Stefano Nuti (per il restante 10%) a seguito della denuncia di LabUr-Laboratorio di Urbanistica per i danni derivanti dalla gestione dei servizi per la balneazione in spiagge libere attrezzate del Municipio X di Roma Capitale, che aveva ottenuto per la medesima denuncia sull’irregolarità di affidamento una sentenza anche da parte dell’ANAC, l’Associazione Nazionale Anti Corruzione.

La sentenza ripercorre l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione nelle 8 spiagge libere di Ostia, partendo dal 1999. Fino al 2007 l’Amministrazione aveva provveduto ad affidare i servizi di pulizia delle spiagge e dei servizi per la balneazione senza adottare atti formali, limitandosi a riscuotere un canone per un chiosco e l’indennizzo per gli altri servizi (noleggio sedie, ombrelloni ecc.). Nel 2012 approva una procedura aperta per la gestione degli arenili sempre senza previsione di canone che verrà annullata, su segnalazione di LabUr, in autotutela per vizi procedurali. Il successivo bando però è pieno di illegittimità, come sempre da LabUr segnalato e confermato dall’ANAC, e perciò è stato annullato con comunicazione agli affidatari di provvedimenti di recupero delle somme dovute, provvedimenti mai eseguiti.

La Procura ha calcolato il danno erariale maturato tra il 2007 e il 2015 quantificandolo in 341.184,83 euro, di cui 87.272,34 a titolo di canoni non riscossi e 253.912,49 a titolo di indennità di occupazione non riscossa per violazione della deliberazione di Giunta della Regione Lazio n°2816 del 1999.
Fermo restando che le spiagge libere non potevano essere oggetto di concessione, l’assegnazione dei servizi accessori alla spiaggia poteva essere effettuata in convenzione dal Municipio X, che aveva ricevuto il passaggio di competenze con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°18 del 18/19 aprile 2011, solo secondo criteri di efficienza ed economicità.  Questo è un punto fondamentale perché il nuova PUA, così come presentato martedì 14 gennaio 2019 in aula Massimo Di Somma, alla luce delle modifiche richieste dalla sola maggioranza del M5S, non paiono andare in questa direzione soprattutto sulle spiagge libere. La proficua utilizzazione del bene demaniale è previsto per altro anche dal codice della navigazione (Art. 37). Chioschi e similari devono inoltre avere caratteristica di temporaneità ed essere di facile rimozione a fine stagione, cosa mai avvenuta per decenni. In pratica le spiagge libere si comportavano come spiagge in concessione. E nemmeno è valsa la tesi di alcuni convenuti secondo cui il corrispettivo al Comune era barattato con servizi come la pulizia della spiaggia e il servizio di sicurezza e salvataggio perché c’era una evidente sproporzione tra questi servizi e gli introiti che potevano derivare dallo sfruttamento economico di arenili e chiosco. Da qui il danno erariale.

LE CONDANNE PER COLPA GRAVE
Al Dirigente Biazzo (Resp. dell’Uff. Demanio Marittimo del Comune di Roma dal 1° gennaio 2007 al 4 marzo 2010, sotto Veltroni) avrebbbe dovuto essere imputato il 35% del danno per gli anni che vanno dal 2007 al 2009 per un valore di 146.098,85. Ma gli inviti a dedurre sono stati notificati tra settembre e novembre 2017, per cui i danni perseguibili sono stati valutati a partire dal 2012, cioè entro i 5 anni risalenti l’invito a dedurre, per cui Biazzo esce di scena per prescrizione.
Al Dirigente Aldo Papalini (Dir. UOAL del Municipio X) per gli anni 2009 e 2010 e dal 1° gennaio 2012 al 14 luglio 2013 l’importo di 101.098,968.
Al Dirigente Paolo Cafaggi (Dir. UOAL del Municipio X) dal 17 luglio 2013 all’11 gennaio 2015) per 130.372,6569.
A Stefano Nuti (responsabile del procedimento dell’UOAL) dal 2 agosto 2011 all’8 febbraio 2016, per 19.088,2785.
Per loro vengono esclusi dal calcolo i danni dal 2007 al 2012 sempre per ragioni di prescrizione.
La colpa grave risiede nella volontà di non ottemperare alle disposizioni legislative, nell’ignorare i citati criteri di economicità e nel non rispondere agli obblighi di fare, alla diligenza, all’azione nel pubblico interesse, nell’ignorare le norme, nel non vigilare sulle assegnazioni e nel tradimento del principio del buon andamento della gestione amministrativa.

LA STORIA
Per diversi anni (dal 2007 al 2015) alcuni tratti di spiaggia del Litorale di Ostia vengono assegnati a diversi soggetti gratuitamente; dal 2011 la gestione di questi tratti di Litorale passa al Municipio X. La gratuità dunque è un comportamento illegittimo perché la legge regionale prevedeva l’affidamento dei servizi con valutazione della “convenienza economica”. Le spiagge sono state occupate come se fossero in concessione mentre dovevano essere spiagge attrezzate, quindi con ombrelloni e altre attrezzature ritirate ogni giorno e con i manufatti smontati a fine stagione. Nessun atto preparatorio c’è mai stato per valutare il valore dei servizi svolti. Nessun atto istruttorio dei dirigenti è stato stilato per verificare l’eventuale costo di pulizia degli arenili e del servizio di salvamento e dunque il loro valore economico. Neppure quello degli altri servizi svolti dai soggetti affidatari quali il noleggio sdraio e ombrelloni, servizio bar ecc. ecc.  L’argomentazione da loro addotta che il baratto fosse la pulizia dell’arenile non regge secondo la Corte dei Conti perché chi affitta ombrelloni e sdraio ha tutto l’interesse alla pulizia dello stesso.  E il fatto che ci fossero delle cooperativa (cioè ci fosse un intento sociale) non giustificava tale comportamento, anche alla luce del fatto che diverse spiagge erano date in uso ad associazioni per gli sport dilettanteschi o ad enti la cui natura di cooperativa nulla dice circa gli intenti sociali, tant’è che non emerge nulla agli atti di assegnazione sulla modalità di scelta dei soggetti con cui stipulare convenzioni. Pertanto viene confermato anche dalla Corte dei Conti che la gratuità è illegittima e riferibile ad un comportamento negligente da parte dei dirigenti che hanno assegnato i lotti senza condurre alcuna valutazione sull’economicità dei servizi assegnati e sul valore sociale dei soggetti che avrebbero svolto le attività. A prescindere che alcuni bandi siano stati annullati e in diversi casi si sia proceduto solo alla proroga di assegnazioni precedenti, i responsabili dell’Amministrazione si sono comportati in modo negligente: non hanno mai stilato verbali di controllo dello stato di fatto dei luoghi all’inizio e alla fine della stagione balneare, nessuna ispezione durante la stagione, nulla sulla decisione di conservare i manufatti a fine stagione per ragioni di economicità. Il comportamento dunque delle spiagge libere attrezzate era identico a quello delle spiagge in concessione senza pagamento del canone fino al 2015 (quindi amministrazione Veltroni, Alemanno, Bordoni, Orneli, Vizzani, Tassone) creando un danno erariale per mancati introiti commerciali. Per altro anche il TAR Lazio (sentenza 3942/2019) aveva evidenziato che c’erano delle illegittimità gravissime sottostanti alla scelta di assegnare i lotti a titolo gratuito, danneggiando così l’Amministrazione.
Il danno dunque consiste nel non aver condotto, secondo i canoni della legittimità e diligenza, l’attività istruttoria prima e ispettiva poi sulla possibile fruizione delle spiagge libere e non aver pertanto valorizzato adeguatamente un bene pubblico. Quindi i responsabili amministrativi al di fuori delle regole hanno proceduto ad assegnare beni pubblici a titolo gratuito per anni senza una corretta formalizzazione delle convenzioni a soggetti (cooperative e associazioni, anche Libera contro le Mafie e la Corruzione) che, in spregio alle regole, hanno potuto conseguire vantaggi economici notevoli, snaturandone anche la funzione prevista di libero accesso. Dunque grave sciatteria e cattiva gestione.
E nessuno ha visto niente, solo LabUr. Nemmeno il magistrato, allora Delegato dal Sindaco Marino al Municipio X (dopo l’arresto del Presidente del Municipio X, Andrea Tassone) poi commissariato. Davvero curioso.

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LE VERITA’ SCOMODE SUL FALSO “SENTIERO PASOLINI”

OSIl “Sentiero Pasolini” non esiste, né sotto il profilo legale né storico, checché ne dicano i suoi proponenti . Si tratta di un marchio d’impresa a scopo commerciale (depositato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con il n° 302019000028656 il 26 aprile 2019 – UIBM) con i quale un norvegese residente a Roma  vende servizi di cicloturismo come una qualunque agenzia viaggi, spacciandosi per un cittadino volontario in difesa di un bene pubblico. A prescindere dalla gravità dell’uso del nome di un grandissimo intellettuale come Pier Paolo Pasolini per scopi commerciali, dell’assenza totale di fondamento storico che leghi Pasolini alla sponda sinistra del fiume Tevere, basterebbero le parole del sedicente volontario norvegese per rispedirlo su un volo diretto Roma-Oslo di sola andata. In un filmato dichiara infatti che il “Sentiero Pasolini” lo ha chiamato così perché “Pasolini era dell’altra sponda” (LINK).

FONDI PUBBLICI
Non solo. All’interno partecipa anche l’Associazione Culturale Rosa D’Eventi, con sede nel Municipio XV di Roma Capitale e legata ad esponenti del PD (C.F. 97789400583 P.IVA 13502201000, Pres. Barbara Linardi), che ha ottenuto anche 15mila euro di fondi pubblici regionali con Deliberazione del 12 Dicembre 2017 n°850, per il bando “Incentivi per la manutenzione di aree verdi da parte dei cittadini” impiegati con buona probabilità per operare anche sulla tratta che va “da Roma, dalla Dorsale Tevere Mezzocammino, al mare”, soldi non ben rendicontati in trasparenza. Oltre ai fondi pubblici, Sven Otto Scheen ha lanciato la raccolta di fondi privati (oltre 5.000 euro) sulla piattaforma PayPal appoggiata ad una carta di credito intestata a lui (visibile sul sito sentieropasolini.it) e dunque non ad un’associazione che ha obblighi di trasparenza.

IL RUOLO DEL WWF E DELLA CATTIVA POLITICA NEL SEDICENTE “SENTIERO PASOLINI”
Il Sentiero Pasolini, come hanno ribadito anche le Amministrazioni, non esiste, così come non esiste “giuridicamente” alcun passaggio ciclopedonale sull’argine in sponda sinistra del Tevere.  Nonostante gli esposti e le denunce per violazione di norme e regolamenti (come ad esempio questo LINK), nonostante i verbali anche della Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia del Municipio X (LINK), nonostante le diffide anche della Polizia Municipale, nonostante la richiesta di rimuovere la cartellonistiche “Sentiero Pasolini” perché abusiva, nonostante le segnalazioni per violazione delle Proprietà Privata e una serie di reati documentati contro il Patrimonio Pubblico e Privato (sfalci indiscriminati, abbattimenti di alberature anche secolari, posizionamento di cordoli e manufatti abusivi anche sui fossi ecc.), nonostante sul sito del Comune di Roma non esista alcun itinerario ecoturistico tra il Tevere e il mare in sponda sinistra, Sven Otto Scheen e un gruppetto di persone tra cui Giuseppe Fratangelo, con evidenti quanto inesplicabili lacune giuridiche di base (al punto da suggerire una certa dose di malafede) continua ad alzare i toni generando conflitti e tensioni, sfruttando la buona fede pubblica per costruirsi scudi umani ed esponendo così ignari cittadini non solo a denunce, ma anche al pericolo per la loro incolumità, con pesanti conseguenze anche di natura economica oltre che legale. Questo grazie alla compiacenza di politici disinvolti e imprudenti quali ad esempio Silvana Denicolò (Assessore del Municipio X del M5S) e Alessandra Tallarico (Portavoce del M5S nel IX Municipio).

Su quali argomentazioni?

cartelloUn cartello, dal titolo “Itinerari ecoturistici”, che fa riferimento a quello che viene denominato “percorso argine percorribile a piedi, a cavallo e in bicicletta” lungo pochi chilometri, chiaramente distinguibile dal tratto colorato in grigio chiaro che parte da Ostia Antica, attraversa la tenuta Aldobrandini su pista battuta lungo l’argine e NON sull’argine, fino ad arrivare al fosso in prossimità del punto di sollevamento della Tenuta Corsetti, per procedere poi in direzione ostiense attraversando il quartiere di Dragona (come visibile da chiunque su google Earth anche in 3D). Quindi, già decadrebbe il fatto che il sedicente “Sentiero Pasolini” sia lungo 22 km e colleghi il mare di Ostia al GRA. L’UNICO documento esistente è quello redatto dal Comune di Roma dove si vede un percorso disegnato in rosso che riporta lo stesso percorso del cartello, dal titolo “Itinerari sul Tevere nella Riserva Naturale Litorale Romano” (LINK).  Itinerari sul TevereSia il cartello sia il documento di Roma Capitale sono semplicemente stati inseriti nel 2013 all’interno di un procedimento amministrativo per la definizione di un progetto di itinerario ecoturistico e MAI sono seguiti provvedimenti amministrativi che ne hanno validato l’attuazione (delibere, determine o altro). Cioè sono degli spot pubblicitari pagati con fondi pubblici, voluti dall’allora Sindaco Gianni Alemanno quando lanciò il libro dei sogni del Secondo Polo Turistico, versione cafonal  di “Lido di Roma 2015” di veltroniana memoria.  L’unica traccia esistente sul sito del Comune di Roma infatti è il comunicato stampa del 23 febbraio 2013 (LINK) in cui si annunciava che presso lo stabilimento balneare Belsito di Ostia – alla presenza del Consigliere delegato per il Turismo di Roma Capitale, Antonio Gazzellone, e del Presidente della Società Geografica Italiana, Franco Salvatori – era stato presentato il progetto “Itinerari ecoturistici tra il Tevere, Ostia e il Mare”, promosso dal Dipartimento Turismo Roma Capitale e Promuovitalia, realizzato dalla Società Geografica Italiana. La responsabile della proposta progettuale era Maria Gabriella Villani, Vice Presidente del WWF Litorale Laziale, il cui marito, Fabio Converio, sempre del WWF, fa parte del sedicente “Sentiero Pasolini” (LINK). Lo stesso WWF che in queste ultime settimane ha avvallato lo scempio della Pineta di Procoio nella Riserva Statale del Litorale Romano e su cui ci sono indagini della Procura in corso. E’ davvero stupefacente che la Dott.ssa Villani, che conosce perfettamente il territorio, abbia disegnato un percorso, che, ripetiamo, NON è sull’argine del Tevere, per loro stessa ammissione, e che passa dentro ad una proprietà privata, quella della tenuta Corsetti, rifugiandosi dietro all’escomatage “accordo con i proprietari”, mai pervenuto.

corsettiQuindi, abbiamo un cartello pubblicitario di una cosa che mai si è concretizzata (come ce ne sono altri con l’indicazione “Secondo Polo Turistico” anche nel IX Municipio) che smentisce il sedicente “Sentiero Pasolini”, che si rifà ad un documento scritto da una persona che è in chiaro conflitto di interesse e che sa perfettamente di non poter realizzare nemmeno il tratto di qualche km da lei ipotizzato senza l’accordo con la proprietà, figuriamoci i 22km dichiarati. Per altro lo stesso Otto Sven Scheen con Barbara Linardi ed altri, hanno presentato un esposto nel 2019 per chiedere chiarimenti agli enti competenti circa la titolarità di alcune proprietà private di cui non hanno mai dato evidenza pubblica, nemmeno delle risultanze.

Sugli interessi del WWF alla luce di quanto sta accadendo nella Riserva Statale del Litorale Romano avremo modo di ritornarci presto anche sotto il profilo del PTPR approvato i mesi scorsi dalla Regione Lazio.

CONCLUSIONI

Roma in biciSiamo in presenza di un sedicente “Sentiero Pasolini” che si dichiara pasoliniano ma non lo è, che si dichiara volontario ma prende fondi pubblici e privati che non rendiconta, che si dichiara contro gli abusi ma commette abusi, che inneggia a forme violente di proteste perché non ottiene ciò che vuole, mentre cura i suoi piccoli quanto privati interessi contro quelli pubblici, appoggiato dalle solite associazioni ambientaliste e da qualche personaggio politico in vena di propaganda spiccia, che invece di concentrarsi sulla ciclabilità urbana per facilitare gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, casa-stazioni ferroviarie, casa lungomare, al fine di ridurre il traffico motorizzato, spinge per progetti lontanissimi da questo obiettivo, che non hanno nemmeno finalità realmente turistiche, denigrando così il lavoro delle associazioni vere che da anni si battono per raggiungerlo e che investono risorse personali nel rispetto della legge, delle norme e dei regolamenti. E infatti, nei documenti ufficiali del Comune di Roma, il “Sentiero Pasolini” semplicemente non esiste ne potrà mai esistere così come lo hanno immaginato davanti ad un bombardino di troppo.

“Il ruolo etico delle false informazioni esiste solo nella testa di quelli che, suggerendoci qualcosa all’orecchio, intenderanno decidere per noi cosa è vero e rilevante e cosa invece non lo è”.

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p.s. Il Sig. Carlo Capobianchi scrive: “Che brutto vedere la gente discutere in questi termini, chi segue questo gruppo se vuole può ricostruire la verità. In sostanza c’è chi vuole entrare in casa d’altri non invitato, e per farlo cerca lo scontro è non la via istituzionale, perché la risposta che ottiene non lo soddisfa.
In ogni caso allego i verbali per chi avrà la pazienza di leggerli.
Si parla esplicitamente di “violazione di proprietà privata”, “cartellonistica abusiva”, “sentiero inesistente”.
Ciclicamente (scusate l’ironia), viene riproposto il tema della chiusura delle proprietà private che coinvolge ciclisti e semplici pedoni. Sono stati fatti esposti, ricerche, denunce, etc.
È emerso (cfr. post precedenti di diversi consiglieri municipali):
– che il fantomatico sentiero attraversa proprietà private, senza autorizzazione delle stesse;
– che l’argine è opera di bonifica e non pista ciclabile (fino a che non preso in carico da comune, come a roma nord), in particolare l’argine sx è in parte in proprietà privata (cantieri navali), in parte in concessione esclusiva (azienda Corsetti);
– il demanio idrico ha regole differenti da quelle delle demanio marittimo, NON esiste diritto di accesso al fiume, ma diritto alla navigabilità dello stesso;
– il Piano del Parco non è approvato, pertanto i fantomatici accessi non sono istituiti e in ogni caso la fruibilità in aerea PRIVATA deve essere preventivamente concordata dall’Ente con i proprietari.
Viva la partecipazione dal basso, viva il volontariato, ma abbasso in capopopolo che approfittano (per interessi personali?) della altrui buonafede.
Un caro saluto a tutti”.

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INTEGRAZIONE ESPOSTO (PUMS Roma Capitale: violazione processo partecipativo per percorso C2-78 “Sentiero Pasolini”)

Fotor_157800109037397INTEGRAZIONE ESPOSTO

COMUNE DI ROMA (uffici)
RISORSE PER ROMA Spa
ANAC
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Roma, 02 gennaio 2020

La sottoscritta dr.ssa Paula Lidia Cristina Filipe de Jesus, nata a Montreal (CND) il 26.09.1967, in qualità di consulente tecnico di LabUr (Laboratorio di Urbanistica, http://www.labur.eu) intende integrare il precedente esposto inviato in data 24 settembre 2019 (PUMS Roma Capitale: violazione processo partecipativo per percorso C2-78 “Sentiero Pasolini”).

INTEGRAZIONE

È stata convocata in data 25 ottobre 2019 presso i locali del Municipio Roma X la Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia (Prot. CO/154280/2019) per approfondire i temi presenti nell’esposto sopra citato.

Presenti, oltre i consiglieri municipali e i rappresentanti degli uffici convocati, anche i proprietari dei terreni interessati dalla ciclovia C2-78.

L’esito della seduta è in sintesi stato il seguente (si allega il verbale trascritto, come qui reperibile al seguente link:

1) non esiste alcuna autorizzazione rilasciata ne è mai stato definito il percorso della ciclovia C2-78

2) deve essere rimossa la cartellonistica presente perché di fatto abusiva

3) sono stati informati i Gruppi competenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale affinchè vigilino sulle violazioni delle proprietà private

4) sarà richiesta la convocazione della Commissione Capitolina di Controllo e Garanzia e Trasparenza.

Di quanto sopra è stato informato il sig. Giuseppe FRATANGELO, presente in aula Massimo Di Somma, amministratore, insieme ad altre persone, della pagina Facebook ‘Sentiero Pasolini

SI SEGNALA

che in data 1° novembre 2019 dagli stessi personaggi (Giuseppe FRATANGELO, Sven Otto SCHEEN, Barbara LINARDI) è stata organizzata una iniziativa per portare i ciclisti sugli argini del Tevere, attraverso proprietà private, dal Raccordo Anulare fino alla foce del Tevere. Grazie a un intervento della Polizia Locale, i ciclisti sono stati identificati e gli è stato impedito di percorrere un tratto della Via del Mare, nonchè avvertiti di non violare le proprietà private.

In fede,

dr.ssa Paula FILIPE DE JESUS

——–

Commissione Controllo e Garanzia Verbale della Seduta del 25 ottobre 2019

(Pro. CO-N° 169302)

L’anno 2019 il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 9 nei locali del Municipio X – P.zza della Stazione Vecchia 26, è stata convocata la Commissione Controllo, Trasparenza e Garanzia per l’esame dell’ordine dei lavori Prot. CO/154280/2019. Partecipa alla seduta in qualità di segretario verbalizzante l’istruttore amministrativo Vincenzo Messina, dell’Ufficio Consiglio Giunta e Adempimenti PTPCT. Alle ore 9 effettuato l’appello, il presidente Malara Pietro dichiara che sono presenti i seguenti consiglieri: Di Giovanni, Bozzi, Cotto Zelati, D’Alessio, Marsella, Nasetti in sostituzione del consigliere Mattei, Picca, Manuelli in sostituzione del consigliere Prossomariti e Sarazzi. Sono assenti i consiglieri De Luca, De Donno. Verificata la sussistenza del numero legale dei componenti ai fini della validità della seduta, viene dichiarata aperta la seduta stessa. Sono altresì presenti il Consigliere di Roma Capitale Paolo Ferrara, l’Arch. Luca Lucietti delegato dal Direttore della Direzione Tecnica giusta nota Prot. CO/156673/2019. L’Ing. Schiavone rappresentante di LabUr – Laboratorio di Urbanistica e diversi proprietari delle particelle all’interno delle quali ricade il Sentiero Pasolini. Viene data lettura del verbale del 18 ottobre 2019 che viene approvato all’unanimità con 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Hanno votato favorevole i consiglieri Malara, Di Giovanni, Bozzi, Cotti Zelati, D’Alessio, Marsella, Nasetti, Picca, Manuelli e Sarazzi. Il Pres. Malara introduce l’argomento oggi in discussione, riguardante l’inserimento nel PUMS di Roma Capitale del percorso C2-78 “Sentiero Pasolini”, fa presente che la problematica nasce da un esposto presentato da LabUr- Laboratorio di Urbanistica, dove si rappresenta che non si è rispettato il corretto iter del processo partecipativo e le proprietà private interessate. L’Ing. Schiavone, rappresentante di LabUr- Laboratorio di Urbanistica, informa di avere presentato un esposto a Roma Capitale, Risorse per Roma, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, poiché il PUMS non ha rispettato quanto previsto dalla legge per il percorso di partecipazione, infatti nelle diverse fasi in cui quest’ultimo è articolato non è stato mai inserito il “Sentiero Pasolini”, all’interno del PUMS. Fa presente che in data 22 luglio nella commissione capitolina urbanistica, dove era presente anche il consigliere municipale Vitolo, non si parla dell’inserimento nel PUMS del “Sentiero Pasolini”, invece successivamente viene presentato un emendamento alla deliberazione di assemblea capitolina sul PUMS, a firma dei consiglieri capitolini Ferrara, Angelucci e Penna, prevedendone il suo inserimento. Si chiede quale sia la regolarità dell’iter seguito, soprattutto per quanto riguarda una serie di autorizzazioni che mancano, poiché il Sentiero attraversa un’area 1 di Riserva del Litorale Romano e una serie di proprietà private che vedono lese i loro diritti, potendo far nascere oltretutto dei contenziosi con ricadute economiche negative sulla cittadinanza.

informa inoltre che, da una riunione svoltasi al Dipartimento SIMU il 12/09/2019 sull’aggiornamento dei lavori per il Ponte della Scafa, si evince che sarà richiesta una variante di progetto che permetta di accogliere sul Ponte una pista ciclabile ricollegabile al “Sentiero Pasolini”, situazione che comporterà un’ulteriore esborso di 1,2 MLN di euro.

Alle 09,45 entra il consigliere Athos De Luca.

Informa che la Sovrintendenza Capitolina sta realizzando un passaggio pedonale all’interno degli scavi per aprire un percorso ciclabile che accolga il sentiero di cui si discute oggi. Fa presente che il sentiero non era presente e non si tratta quindi di un recupero di uno preesistente, si tratta comunque di aspetti che vanno ad impattare in maniera incisiva sull’ambiente, la situazione doveva essere seguita meglio dal consigliere Vitolo e dagli Assessori Denicolò e Bollini. Lamenta l’assenza dei consiglieri capitolini Angelucci e Penna nell’odierna commissione. Informa che verrà presentato anche un esposto alla Corte dei Conti.

Il Presidente Malara informa che l’Assessore Denicolò e il consigliere Vitolo hanno informato che non sarebbero potuti essere presenti nell’odierna commissione, quest’ultimo ha invitato una nota scritta. (All. 1)

Il Consigliere Capitolino Ferrara ritiene valida la variante al progetto sul Ponte della Scafa, che prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. Per quanto riguarda l’esposto sul mancato rispetto della normativa sul Percorso Partecipato, informa che sono stati ascoltati i cittadini, per quanto riguarda il possibile danno erariale precisa che non ci sono dei soldi impegnati, rappresenta che il progetto è una sorta di “libro dei sogni” con il quale si chiede al governo dei fondi per il progetto.

Gli atti che vengono portati in aula sono comunque vigilati dai vari organi competenti, è evidente che gli aspetti verranno comunque approfonditi e ritiene l’esposto un elemento utile in tal senso.

L’Ing. Schiavone chiede se è stata fatta una conferenza di servizi e se il Municipio ha rilasciato un’autorizzazione. Il consigliere Ferrara rappresenta che trattandosi di atti di indirizzo politico non occorrono adesso delle autorizzazioni che rientrano invece nel successivo iter dell’attività amministrativa, informa che deve lasciare l’aula per alcuni impegni. Alle ore 10 esce la consigliera Picca.

L’Arch. Lucietti della Direzione tecnica del Municipio X informa che il PUMS è un progetto che prevede una programmazione a 10 anni, all’interno della quale rientrano tutta una serie di interventi che sono il frutto dell’attività politica e amministrativa dall’alto e dal basso dell’attività dei cittadini. Si tratta di una visione di mobilità che dovrà essere approfondita in sede progettuale di applicazione. Il Sig. Omissis, proprietario di una particella presente sul territorio del IX Municipio ritiene queste iniziative lodevoli se rispettano le proprietà e il territorio, sottolinea che il Sentiero di fatto non esiste, ma sono stati realizzati degli sfalci su aree demaniali senza autorizzazioni, in forma di aver subito quattro denunce per aver bloccato un percorso ciclabile, di fatto non esistente, che attraversa oltretutto un’area coperta da un vincolo preordinato ad un esproprio come da nota che si allega (ALL.2)

Precisa che questa situazione impedisce una programmazione che andrebbe ad inficiare tutto il PUMS. Il problema è creare nei cittadini delle false aspettative su un percorso ciclabile di fatto non esistente, che comporta delle situazioni di conflitti con cittadini che pretendono di entrare all’interno di aree private. Alle 10.20 entra la consigliera Picca.

La consigliera Picca ritiene sbagliato il modus operandi utilizzato, prima di approvare un documento in assemblea capitolina andavano approfonditi tutti gli aspetti connessi nelle commissioni, all’interno delle quali si doveva verificare la possibilità di poter fare quanto veniva prospettato. La partecipazione dei cittadini è importante per dare voce a questi ultimi. Ritiene opportuno sollecitare la commissione capitolina di Controllo, Trasparenza e Garanzia di modo che si riveda tutto il progetto. Alle ore 10.23 esce il Consigliere Capitolino Ferrara. Il Presidente Malara ritiene che nel momento in cui l’amministrazione viene a conoscenza di un problema tecnico/giuridico debba intervenire per risolverlo, il problema è che sembra che il percorso è operativo di fatto quando in realtà non lo è a livello amministrativo.

Omissis proprietaria di una particella ricadente sul Sentiero, informa che i cittadini si sentono autorizzati dalla cartellonistica a rompere le recinzioni che proteggono la proprietà privata pur di passare sul Sentiero. L’Arch. Omissis, delegato del Sig. Omissis, socio accomandatario della Az. Agricola omnisis ricadente sul sentiero oggi in discussione, informa che non erano presenti sentieri sul territorio, lamenta ingressi di cittadini nell’area dell’azienda, chiede di rivedere le attività presenti dal 2005 che erano previste in un’ottica di recupero, con una serie di interventi che avevano come fine ultimo di rendere dei servizi ai cittadini. Precisa che prevedere interventi sull’asta fluviale che insiste su aree demaniali senza autorizzazioni è una situazione che scavalca anche l’attività di PAU e ISPELS, chiede di interrompere pertanto le attività di pubblicità posta in essere sul sentiero e segnala la presenza di danni anche la patrimonio archeologico, specificatamente di alcune torri medievali che insistono sul territorio dell’azienda agricola.

L’Arch. Riccobono del Dipartimento PAU informa che il PUMS è un Piano di programma a 10 anni che prevede l’inserimento al Suo interno di attività che potranno accedere a finanziamenti governativi solo se presenti nel Piano stesso. Le attività programmatorie dovranno essere valutate in base ad osservazioni e controdeduzioni che verranno eventualmente presentate. Alle ore 10.40 esce la consigliera D’Alessio. Il Sig. Omissis, proprietario di una particella presente all’interno della Riserva del Litorale, titolare di un’azienda agricola, rappresenta che occorre chiarire i punti che sono alla base dell’inserimento del Sentiero Pasolini, all’interno del PUMS, per evitare le problematiche nascenti dai contrasti che si verificano con i cittadini che entrano sulle aree in oggetto, rompendo recinzioni, calpestando terreni coltivati, arrecando quindi danni all’azienda agricola. Precisa che non è contro l’iniziativa, ma lamenta il fatto di non avere nessuno con cui interfacciarsi, poiché possono subentrare anche problematiche di carattere di tipo risarcitorio per i cittadini che, continuando a passare sui terreni, possono eventualmente farsi male.

Alle 10.50 entra la consigliere D’Alessio.

Il Consigliere Di Giovanni rappresenta che probabilmente in assemblea capitolina si è creata una situazione di disattenzione poiché la decisione che riguardava l’approvazione del PUMS ha visto coinvolto il Collegio nella sua interezza. Rappresenta che nelle Commissioni erano state chiaramente condannate le attività di chi viola la proprietà privata, è evidente che andranno fatti degli approfondimenti che chiariscano la situazione di un Sentiero Pasolini che allo stato non risulta essere presente. Sottolinea che l’Amministrazione sta facendo il possibile per il rilancio del territorio e non condivide articoli di stampa che danno un’immagine negativa di quest’ultimo.

Alle 10.56 esce il consigliere Nasetti.

Il Consigliere De Luca rappresenta che quello che emerge dall’odierna commissione è che l’inserimento del Sentiero Pasolini all’interno del PUMS crea delle situazioni di conflittualità tra i proprietari delle particelle che vi insistono sopra e i cittadini. Ritiene opportuno che venga rimossa la cartellonistica presente perché di fatto abusiva. Chiederà che venga approfondita la tematica nella Commissione Ambiente, Territorio e Sicurezza. La Consigliera Picca sottolinea che quello che viene fuori dall’odierna commissione è che l’iter seguito non è regolare e che con questa iniziativa si creano delle aspettative nei confronti dei cittadini che in un certo senso si sentono autorizzati a porre in essere dei comportamenti che violano i diritti delle proprietà private. Suggerisce di ascoltare anche i Vigili e propone di preparare un documento da portare in un prossimo consiglio.

Il consigliere Bozzi informa che esiste una pagina di un social network che ha la denominazione di Sentiero Pasolini che crea dei problemi perché pubblicizza delle iniziative che si svolgono su percorso tutt’ora non esistente a livello amministrativo. Ritiene opportuno pertanto informare gli amministratori della pagina delle risultanze emerse oggi in sede di commissione. Alle ore 11.07 esce la consigliera Picca. Alle 11.08 esce la consigliera D’Alessio.

Il Presidente Malara concede la parola ad un cittadino presente tra il pubblico che risulta essere uno degli amministratori della pagina presente su un social network denominato Sentiero Pasolini. Il Sig. Giuseppe Fratangelo, quale amministratore, insieme ad altre persone, della pagina presente su un Social Network denominato Sentiero Pasolini, informa di aver partecipato all’iter partecipativo per il PUMS compilando dei modelli in cui suggeriva delle iniziativa che non sono state prese in considerazione. Informa che il Sentiero è previsto anche nelle programmazione dell’autorità di bacino del fiume Tevere ed è presente anche una cartellonistica all’interno degli scavi di Ostia Antica che informa delle presenza di percorsi che portano al mare passando anche su particelle di proprietà dei OMISSIS. Il Presidente Malara invita in uno spirito di collaborazione il Sig. Fratangelo a rappresentare, nel momento in cui vengono pubblicizzate queste passeggiate in bicicletta, a non violare le proprietà private. Il Sig. OMISSIS informa che esistono dei problemi di sicurezza anche personale perché più volte è stato oggetto di minacce e spesso trova divelte le recinzioni apposte a tutela della sua proprietà. Solleva dei dubbi sul fatto che si possa passare con delle bici sull’argine del Tevere, questi passaggi su aree demaniali. Alle 11,23 entra la consigliera Picca.

La Consigliera Manuelli chiede che venga messo a verbale la seguente dichiarazione. “prego sottolineare che non è mai stato organizzato alcun evento lungo l’argine del Tevere da questa amministrazione né sul c.d. Sentiero Pasolini né tanto meno alcun consigliere o assessore ha partecipato a sfalci o altro”. (All. 3)

L’Ing. Schiavone precisa che la problematica investe anche la definizione degli argini del Tevere e solleva dubbi che rivestono rilevanza contabile e penale. Il Presidente Malara ringrazia le persone intervenute oggi in Commissione, informa che la Commissione si aggiornerà sull’argomento, chiederà che venga chiarito che il percorso non ha ancora carattere di ufficialità e la rimozione della cartellonistica abusiva. Informerà delle risultanze dell’odierna Commissione sia i Vigili che le Commissione Capitolina di Controllo e Garanzia e Traspare za e dalle ore 11.40 dichiara chiusa la seduta.


 

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