Ostia terra di “supercazzole” giuridiche. Dopo quella del commissariamento (così l’ha definito l’ex Prefetto Franco Gabrielli), ne arriva un’altra, questa volta dalla Capitaneria di Porto di Roma sulla concessione demaniale marittima di Castelporziano.
Avevamo posto il problema del subentro del Comune di Roma nella concessione intestata a Mario Falconi, Presidente del Municipio X (LINK). Ebbene, Il “subentro” (art. 46) nel Codice della Navigazione, in ambito di concessioni demaniali marittime, si riferisce alla possibilità per un nuovo soggetto di subentrare nel godimento di una concessione già esistente, sostituendosi al precedente concessionario. È il caso di Castelporziano dove a gennaio 2025 il Comune di Roma ha chiesto di sostituire, come concessionario della spiaggia dei romani, il Sindaco Roberto Gualtieri a Mario Falconi. E qui la “supercazzola” (illegale) della Capitaneria di Porto di Roma che ci ha scritto proprio oggi. Non essendo previste le condizioni richieste dal Comune nell’art.46 (voltura) si è applicato illegalmente l’art. 24 del REGOLAMENTO del Codice della Navigazione che però riguarda solo variazioni in spazio e tempo della concessione (*). Non si può con l’art. 24 sostituire il concessionario. Dunque, il bando indetto dal Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma (stazione appaltante), guidato da Tommaso Antonucci, era senza titolo.
Vista la gravità della questione e alla luce del Consiglio Straordinario su Ostia che si terrà domani in aula Giulio Cesare, chiederemo alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia se questa “supercazzola” sia tollerabile, ma soprattutto accettabile sotto il profilo giuridico. Perché, se questa è la modalità con la quale si può cambiare il titolare di una concessione, a cosa serve l’art. 46 del codice della navigazione sul subentro? Tanto vale eliminarlo!
Gualtieri riferisca in aula cosa sta accadendo.
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(*) (Codice della navigazione)
Art. 46.
(Subingresso nella concessione).
Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento
della concessione deve chiedere l’autorizzazione dell’autorita’
concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l’acquirente o
l’aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su
beni demaniali non puo’ subentrare nella concessione senza
l’autorizzazione dell’autorita’ concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel
godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro
sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti
all’idoneita’ tecnica od economica degli eredi, l’amministrazione non
ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.
(Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione- art. 24)
Art. 24.
(Variazioni al contenuto della concessione)
La concessione e’ fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per
le opere, gli usi e le facolta’ risultanti dall’atto o dalla licenza
di concessione.
Qualsiasi variazione nell’estensione della zona concessa o nelle
opere o nelle modalita’ di esercizio deve essere richiesta
preventivamente e puo’ essere consentita mediante atto o licenza
suppletivi dopo l’espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro,
non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della
concessione e non vi sia modifica nell’estensione della zona
demaniale, la variazione puo’ essere autorizzata per iscritto dal
capo del compartimento, previo nulla osta dell’autorita’ che ha
approvato l’atto di concessione.