OSTIA, SPIAGGE: FINTI ORDINI DI SGOMBERO SU UNA GARA VIZIATA E NON AGGIUDICATA

Nero Oro Gala Invito_20260210_184951_0000Dossier LabUr – Concessioni balneari 2025 #6.
La gara #4788/2025: una procedura senza aggiudicazione definitiva e con gravi irregolarità
Ad oggi non esiste alcuna aggiudicazione definitiva della gara pubblica n. 4788 del 14/02/2025 per le 31 concessioni demaniali marittime di Ostia.

Nonostante questo, Roma Capitale – attraverso comunicazioni firmate da Carlo Mazzei, subentrato formalmente nella gestione operativa di Tommaso Antonucci (che siede al suo fianco) – ha inviato alle ditte uscenti lettere che assomigliano a ordini di sgombero, dei veri e propri inviti, intimando di liberare gli stabilimenti entro il 31 marzo 2026 previo accordo con i nuovi affidatari così da consentirne il “subentro”. Non solo. Il Comune di Roma precisa nell’invito che lo sgombero dovrà avvenire mantenendo solo le opere e i beni da esso ritenuti di interesse. Se non adempirà procederà ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione ad ulteriori azioni a tutela del bene pubblico.

Questa comunicazione è illegittima per un motivo elementare: il subentro può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, che non c’è. Esiste solo una proposta di aggiudicazione, peraltro rettificata in seguito alle irregolarità emerse in sede di commissione comunale.

Il Comune parla di “rilascio e ripristino dell’area demaniale”, ma dal punto di vista tecnico-giuridico non si tratta di un ordine formale: è un invito improprio, privo di titolo, che condiziona gli operatori e altera la posizione giuridica di tutti i concorrenti, comprimendone i diritti. Un atto amministrativo senza fondamento, che espone l’ente e i funzionari a profili di responsabilità.

Le irregolarità già emerse: il caso delle esclusioni selettive

Come abbiamo raccontato l’anno scorso nei Dossier Spiagge (LINK) il Comune ha disposto solo il 5 agosto 2025 l’esclusione di diverse società per due motivi ricorrenti:

  • “Centro decisionale unico” (art. 95, comma 1, lett. d) Codice appalti)
  • Superamento del numero massimo di lotti consentiti (punto 4.1 lett. A Avviso pubblico)

Sono state escluse:

  • Meccanismo Appio srl – Lotto A6 (Marechiaro/Kelly’s)
  • Roma Levante srl – Lotti A11 e A19 (La Vecchia Pineta e Miami)
  • Orizzonte srl – Lotti A11 e A19 (La Vecchia Pineta e Miami)
  • Stabilimenti Balneari Lido di Roma – Lotto A11 (La Vecchia Pineta)
  • Mamb srls – Lotto A16 (La Bicocca)
  • S.Fra srls – Lotto A16 (La Bicocca)

Gli stessi criteri non sono però stati applicati ad altri operatori identici per struttura societaria, legami personali, amministratori in comune o sedi condivise.

Esempi:

– Il ‘gruppo Ferracci’ partecipa a 4 lotti “A” (A3-Urbinati, A4-Elmi, A5-Lido, A6-Marechiaro/Kelly’s), superando il limite di 3 previsto dal bando. È stata esclusa solo Meccanismo Appio (Lotto A6) per violazione del punto 4.1 lett. A) dell’Avviso Pubblico in quanto più società (BB Pannonia srl, Caffè tre srl, Margherita Appia srl e Meccanismo Appio srl) sono risultate riconducibili allo stesso centro decisionale (controllo diretto/indiretto del Sig. Ferracci Federico).

Il concorrente che voleva presentarsi in più lotti doveva, a pena di esclusione, farlo sempre nella stessa forma e non con più società. Pertanto all’esclusione di Meccanismo Appio (A6 Marechiaro-Kelly’s) perché lotto ‘più alto’, doveva seguire l’esclusione anche delle altre tre società.

– Il ‘gruppo Burlone’, coinvolto anche nel servizio di Report, nonostante evidenze di collegamenti societari diretti, è rimasto in gara, fatta eccezione per alcune società minori (S.Fra e Mamb sul Lotto A16 La Bicocca). La Kokai, unica partecipante sul Lotto A25 (Circolo Nautico) si è ritirata spontaneamente solo negli ultimi giorni.

– Sul Lungomare Duca degli Abruzzi 84 (Porto di Roma) risultavano le sedi societarie di Caffé del Porto, Sailing 809, Magic Beach: un unico cluster decisionale. Nonostante ciò, Sailing 809 è stata reinserita in gara e poi addirittura dichiarata vincitrice del Lotto A11 (La Vecchia Pineta), benché inizialmente esclusa per mancanza del codice ATECO. La riammissione è avvenuta senza alcun provvedimento giudiziario e per sola discrezionalità del RUP, cioè Tommaso Antonucci.

Questa disparità di trattamento è incompatibile con la lex specialis e con i principi di imparzialità e parità di condizioni.

Royalty: il problema decisivo (Rmax)

L’Avviso pubblico del 14/2/2025 stabiliva che il punteggio economico si dovesse calcolare con la formula Ri/Rmax × 30, dove:

  • Ri = rialzo netto (oltre il 2%)
  • Rmax = il rialzo più alto tra i concorrenti rimasti in gara

Quindi ogni esclusione di un concorrente dal singolo lotto finiva per cambiare automaticamente Rmax e imponeva un ricalcolo della graduatoria. Il RUP, Tommaso Antonucci, invece ha dichiarato di procedere allo “scorrimento” senza ricalcolare i punteggi economici, vale a dire che la classifica fatta su un Rmax di un concorrente escluso non è stata modificata secondo il Rmax aggiornato tra i concorrenti in gara. Questo è tecnicamente impossibile: la formula rende obbligatorio il ricalcolo.

E infatti:

– Nel Lotto A19 (Miami): eliminati Roma Levante, Orizzonte e Balneare Lido (intestate alla famiglia Civida) – escluse per violazione dell’art. 95 del Codice degli Appalti – il Rmax scendeva da 20,00 a 18,20.

La graduatoria reale dei rimanenti è diventata:

  • Progetti Ecosportivi (vincitore però del Lotto A18 La Vela, dove non ci sono società escluse)
  • Hydra
  • ACSOM
  • ARPA
  • Isla Bonita

– Nel Lotto A16 (Bicocca): eliminati S.Fra e Mamb, e con Dory esclusa perché già vincitrice su A7 (El Miramar), restavano solo FDL e ACSOM.

Nuovo Rmax = 10,00. La graduatoria reale dunque:

  • FDL
  • ACSOM

In entrambi i casi, la graduatoria pubblicata il 5 agosto non rifletteva i valori matematici corretti. Rimangono infatti gli stessi numeri nella graduatoria non definitiva del 5 agosto 2025 che erano presenti in quella precedente. Peccato che il risultato finale può anche rimanere simile a quello dichiarato, ma la procedura è viziata. Questo bastava allora come oggi per annullare l’intera gara in quanto comprime il diritto di valutare la possibilità da parte di un concorrente del ricorso amministrativo avverso un atto (tra l’altro provvisorio) riportante una falsa istruttoria.

I casi più critici

A) Sailing 809 (Vecchia Pineta – Lotto A11)

Esclusa per codice ATECO mancante, fa un esposto (a differenza di Acsom che fa ricorso al TAR), poi viene riammessa “per discrezionalità”, quindi diventa unica concorrente il 5 agosto (per esclusione della famiglia Civida che partecipa al completo con 3 società) e infine aggiudicataria. Un bel lotto, proprio davanti al futuro e tanto decantato Parco del Mare.

Lo schema, oltre a non essere trasparente, si incrocia con un sistema di società collegate tutte tra Lungomare Duca degli Abruzzi 84 e via Borsari 29, con amministratori comuni e relazioni di parentela. Insomma, un centro decisionale ben camuffato.

B) Acsom

Risulta priva dei codici ATECO richiesti dal bando (93.29 o 56.10) anche mesi dopo la gara. Eppure è stata ammessa su 6 lotti di tre gare diverse e ha anche vinto il Lotto B28 (Ristorante Kelly’s).

C) Il cluster Burlone–Milani–Migliore–Napoleoni

Decine di partecipazioni, amministratori incrociati, sedi condivise.
Vengono esclusi solo tre soggetti minori come per dare un’apparenza di controllo, ma la struttura complessiva rimane intatta.

Conclusione

Non esiste alcuna aggiudicazione definitiva.
Le esclusioni sono state applicate in modo selettivo, la formula economica non è stata rispettata e alcune riammissioni appaiono discrezionali e non motivate. L’intera procedura è viziata nei presupposti, nello svolgimento, nelle istruttorie e nelle graduatorie finali.
La regia finale della gara – lasciata da Antonucci al suo sostituto Mazzei – appare priva di garanzie di imparzialità. Le condizioni per l’annullamento totale della gara ci sono tutte, sulla base di dati oggettivi e verificabili. Le ipotesi di reato sono: falsità ideologica in atto pubblico (479 c.p.): una graduatoria rappresentata come corretta pur non rispettando la formula; turbativa d’asta (art. 353 c.p.): neutralizzazione del meccanismo competitivo, alterazione dell’esito naturale della procedura, scorrimento senza ricalcolo, requisiti applicati in modo selettivo, criteri non previsti dal bando; omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.): mancata applicazione della lex specialis; irregolarità amministrative: violazione del principio di automazione, disparità di trattamento, istruttorie incoerenti.

Quindi, non esiste alcuna aggiudicazione definitiva e neppure sono state rispettate le regole. Tutto in mano al potere discrezionale di Tommaso Antonucci che ha lasciato la regia delle operazioni finali al frontman Carlo Mazzei, uomo dell’Assessore Tobia Zevi, che invia inviti a sgomberare con le modalità che abbiamo visto all’inizio.
L’unica cosa certa, per ammissione dunque dello stesso Mazzei nell’invito allo sgombero, è che sono stati messi a gara gli abusi (esattamente quello che è accaduto nel 2020, Direttore del Municipio Giacomo Guastella, gara poi sospesa in autotutela 2 anni dopo). Intanto, attendiamo che Risorse per Roma completi il lavoro di definizione delle consistenze. In fondo, è solo un dettaglio… oh no?

Ad maiora.

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