OSTIA, SPIAGGE LIBERE: IL COMUNE DI ROMA SI INTASCA 380.000 EURO MA PIAZZA SOLO TRE BAGNINI

  1. Arancione e Nero Foto Palestra Poster_20250516_155725_0000Il Comune di Roma dovrebbe garantire sulle spiagge di propria competenza ben 59 bagnini per la tutela della pubblica e privata incolumità, ma ne mette a disposizione solo 3. I soldi ci sono: solo la Regione Lazio p.es. ha stanziato 380.000 per la stagione balneare 2025. Una situazione che favorisce esclusivamente le cooperative private che ogni anno, come denunciamo da sempre, intervengono in sedicente ‘emergenza’ e strapagate dal Comune.

 

SPIAGGE LIBERE CHE DIVENTANO ATTREZZATE

Nel 2025, in maniera illegittima, il Comune di Roma ha trasformato, di fatto, 6 km di spiagge libere in spiagge libere attrezzate, insediando nuovi chioschi per la ristorazione (Capocotta e spiagge libere urbane) e tenendo chiusi quelli storici (Castelporziano). Oltre all’illegittimità dell’atto di trasformazione, il 17 maggio il Comune violerà la normativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che impone anche quest’anno la presenza del servizio di salvamento a mare (bagnini) sulle spiagge libere attrezzate, nell’ipotesi immaginifica che quelle di Ostia siano tali (in realtà tale aspetto era già stato disciplinato dal Regolamento della Regione Lazio n.19 del 12 Agosto 2016 (art. 5), disponendo che le spiagge libere attrezzate hanno l’obbligo di garantire il servizio di salvamento, incluse le torrette di avvistamento).

 

Ricordiamo che è la Regione Lazio che ha competenza sul demanio marittimo e ogni anno indica il periodo della stagione balneare e finanzia gli interventi sulla sicurezza della balneazione. Con deliberazione n.228 del 15 aprile 2025, la Giunta della Regione Lazio ha stabilito che la stagione balneare inizia il 1° maggio e si conclude il 30 settembre 2025 e ha assegnato al Comune di Roma (con deliberazione n.191 del 3 aprile 2025) ben 380.000 euro. Questo valore viene calcolato proporzionalmente su tutti i Comuni costieri laziali in base ai metri lineari di spiagge libere e gli abitanti. Roma ha 6.635,91 metri lineari di spiagge libere e una popolazione di 227.372 nel Municipio X (fonte ISTAT – 1° gennaio 2024).

 

Gli oltre 6 km di spiagge sono composte da Capocotta, Castelporziano e l’insieme delle spiagge libere urbane (esclusi dunque gli stabilimenti balneari). Capocotta però è area di Riserva e dunque non destinata ad attività turistico ricreative, mentre Castelporziano è in concessione al Comune di Roma in virtù della convenzione del 1965 voluta dalla Presidenza della Repubblica e infine le spiagge urbane che fino al 2024, erano (e sarebbero ancora) spiagge libere ‘non attrezzate’.

A Capocotta sono stati autorizzati 6 chioschi (4 ancora in costruzione), mentre i 5 di Castelporziano sono chiusi e su 9 spiagge urbane il Comune di Roma ha previsto la trasformazione in spiagge libere ‘attrezzate’ mediante la realizzazione di 9 chioschi che ad oggi non esistono. Per cui, avendo ‘attrezzato’ le spiagge di Capocotta e quelle libere urbane e avendo in concessione quella di Castelporziano (che dunque segue le stesse regole di uno stabilimento balneare), servirebbe un bagnino ogni 100 metri, cioè 59 bagnini.

 

L’INTERVENTO DELLA CAPITANERIA DI PORTO

Sulla sicurezza a mare (che comprende il salvamento) ha competenza esclusiva la Capitaneria di Porto le cui disposizioni sono sovraordinate rispetto a qualunque atto amministrativo del Comune di Roma, compresa l’ordinanza balneare 2025 firmata dall’Assessore al patrimonio Tobia Zevi e dal Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

 

Quest’anno però è accaduto qualcosa si nuovo. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato il 16 aprile 2025 al Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto una nota relativa alla stagione balneare 2025 e alle conseguenti misure di sicurezza e di tutela “della vita umana in mare” da adottare.

Ricordiamo che l’unica fonte normativa esistente in materia è l’art. 2, c. 1, lett. e), del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116 che individua solo il periodo della stagione balneare sulla base della qualità delle acque di balneazione (quello a cui si è riferito l’atto della Regione Lazio sopra riportato).

Tale vuoto normativo determina che, ogni anno, le singole Capitanerie devono emettere le ordinanze balneari, tra loro disomogenee, con l’individuazione del periodo di obbligatorietà del servizio di assistenza e salvataggio in mare, ai sensi degli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento. E’ stato ‘consigliato’ che la stagione balneare 2025 fosse compresa tra il 17 Maggio e il 21 Settembre, periodo entro il quale il servizio di salvataggio deve tassativamente essere attivato da parte delle strutture destinate, a qualunque titolo, alla balneazione (stabilimenti, aree in concessione o spiagge attrezzate).

 

Il Comandante generale Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE ha dunque inviato, sempre il 16 aprile, a tutte le Capitanerie di Porto una nota ribadendo che le funzioni relative alla sicurezza connessa all’utilizzo delle spiagge e del mare sono attribuite all’autorità marittima.

Ne è scaturita per Roma l’ordinanza di sicurezza balneare n. 66 del 9 maggio 2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Roma e firmata il 13 maggio dal Capo del Circondario Marittimo C.V. (CP) Silvestro Girgenti.

 

COSA DICE L’ORDINANZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO

L’ordinanza si applica alle strutture destinate, a qualunque titolo, alla balneazione (stabilimenti, aree in concessione o spiagge attrezzate) nel tratto di costa ricadente nel territorio dei Comuni di Fiumicino, Roma – Municipio X, Pomezia ed Ardea.

Per le finalità di sicurezza della balneazione, la durata della stagione balneare è fissata con inizio il terzo sabato del mese di maggio (17) e con termine la terza domenica (giorno 21) di settembre. L’ordinanza deve essere esposta al pubblico, in prossimità degli accessi e in luoghi ben visibili per tutta la stagione, presso tutte le strutture sopra indicate. Inoltre, la predisposizione dell’obbligatorio servizio di salvamento, deve essere accompagnato da dispositivi di segnalazione (bandiere verdi, gialle e rosse) e dalla relativa cartellonistica. Solo in casi eccezionali i Comuni costieri, qualora non sia possibile assicurare il servizio di salvamento, possono mettere in sostituzione del bagnino un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura (in 7 lingue): “balneazione non sicura per mancanza del servizio di salvamento”. Infine, i concessionari e i gestori di spiagge devono comunicare all’Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l’attività di assistenza e soccorso in mare, nelle forme stabilite da apposita scheda di censimento.

 

IL PROBLEMA DI ROMA

Il Comune di Roma ha attrezzato le spiagge libere di Capocotta, ma non ha incluso nella convenzione con i chioschi il servizio di salvamento. Per altro ben 4 chioschi su 6, alla data odierna, non esistono di fatto essendo in costruzione.

A Castelporziano, stessa cosa: già dall’anno precedente non era compreso il servizio di salvamento nella convenzione con i 5 chioschi (che lo hanno pagato a loro spese). Oggi i chioschi non sono autorizzati ad aprire e il Comune, pur essendo concessionario, non ottempera al servizio di salvamento.

Infine, delle 9 spiagge libere urbane solo 3 avranno il servizio di salvamento.

 

CONCLUSIONE

I cittadini dunque avranno 56 cartelli e solo 3 bagnini. Un simile comportamento da parte di un concessionario non è tollerato. Se lo avessero fatto gli stabilimenti balneari avrebbero visto ritirarsi la concessione.

Su 18 km di litorale romano un terzo ( cioè 6 km), quello per altro più frequentato, non avrà per molto tempo il servizio di salvamento. Speriamo che non ci scappi il morto come avviene purtroppo ogni stagione.

Per questa ragione invieremo alle autorità giudiziarie competenti un dettagliato esposto, in particolare alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale. Tale comportamento infatti rivela una inesistente programmazione di un evento stagionale stranoto comportando una spesa superiore rispetto a quella necessaria. Inoltre, interesseremo anche la Procura del Tribunale di Roma per mancata tutela della pubblica e privata incolumità, il Prefetto di Roma, con riserva di denunciare il Comune per violazione del principio “neminem laedere” di recente riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione per la mancata gestione di un bene pubblico in violazione della sfera giuridica del singolo cittadino.

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