LabUr chiede criteri, monitoraggi e perimetrazione. La Regione risponde, ma senza gli elementi istruttori richiesti.
A pochi giorni dall’inizio della stagione balneare 2026, il tratto di costa in corrispondenza dell’Idroscalo di Ostia resta classificato come “non adibito alla balneazione”.
Si tratta di un’area estesa e continua lungo costa che si sviluppa tra la foce del Tevere e il porto turistico di Ostia e che include la spiaggia libera dell’Idroscalo (superficie 3.948 m², lunghezza 104 m) utilizzata stabilmente dalla cittadinanza.
Per comprendere i presupposti di tale classificazione, LabUr ha trasmesso una richiesta formale di accesso agli atti alla Regione Lazio, ad ARPA e alla Capitaneria di Porto (LINK), chiedendo in particolare:
– i criteri tecnico-scientifici adottati
– la cartografia ufficiale di delimitazione
– i dati di monitoraggio della qualità delle acque
– la natura del rischio alla base della classificazione (sanitario o di sicurezza)
La Regione Lazio (R.U. U.0428836.23-04-2026) ha fornito un primo riscontro, indicando che il tratto è considerato non balneabile in quanto “compreso tra la foce del Tevere e il Porto di Ostia”,
Si tratta di una motivazione di tipo geografico, che non esplicita i presupposti tecnico-scientifici richiesti: dati, monitoraggi, profilo dell’area e criteri di perimetrazione.
Infatti:
– non sono stati trasmessi i dati di monitoraggio
– non è stata fornita la cartografia di delimitazione
– non sono stati esplicitati i criteri tecnico-scientifici adottati
– non è stata chiarita la natura del rischio alla base della classificazione
Un elemento emerge tuttavia con chiarezza dalla deliberazione regionale n. 224 del 16 aprile 2026 (LINK): per la stagione balneare in corso nessuna acqua di balneazione è classificata come “scarsa” sul Lungomare della Capitale. Dunque siamo di fronte ad una contraddizione: il divieto non risulta fondato su una classificazione negativa della qualità delle acque, ma su una delimitazione dell’area tra foce e porto.
Resta quindi da chiarire:
– su quali basi tecniche sia stata definita tale perimetrazione
– quali elementi istruttori giustifichino l’estensione dell’area
– se e in quale misura siano stati considerati dati idrodinamici e di monitoraggio puntuale
In assenza di tali elementi, la classificazione si presenta come una determinazione non verificabile nei suoi presupposti.
A seguito di questa risposta da parte della Regione Lazio, LabUr ha trasmesso una richiesta di integrazione istruttoria.
Sono stati nuovamente richiesti:
– il profilo dell’area ai sensi del D.M. 30 marzo 2010
– i dati di monitoraggio ARPA e i punti di campionamento
– la cartografia ufficiale e i criteri di perimetrazione
– la distinzione tra rischio sanitario e vincoli di sicurezza.
La questione non è stabilire se l’area sia balneabile o meno, ma comprendere su quali basi tecniche e documentali venga esclusa in quanto una classificazione, per essere tale, deve essere motivata, tracciabile e verificabile.
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