OSTIA – CANTONE DELIBERA A FAVORE DI LABUR SULLE SPIAGGE LIBERE

Per Alfonso Sabella, ex Assessore alla Legalità, tutto 'regolare'

Per Alfonso Sabella, ex Assessore alla Legalità, tutto ‘regolare’

Con delibera 1086 del 5 ottobre 2016, il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), il dr. Raffaele Cantone, ha dato ragione a LabUr, Laboratorio di Urbanistica, che aveva inviato un esposto sull’affidamento in concessione dei servizi connessi alla balneazione delle spiagge libere del Litorale di Roma Capitale, Municipio X. Dal 2013 LabUr aveva infatti denunciato pubblicamente, più volte, diversi profili di illegittimità e di non rispondenza alle previsioni normative, che le sono costate insulti, calunnie e diffamazioni aggravate anche con l’utilizzo di certa stampa compiacente che ha coperto comportamenti delittuosi. “I profili di illegittimità e le anomalie riscontrate, in una valutazione di insieme, rivelano una quantomeno non corretta – se non distorta – gestione della procedura posta in essere dal Municipio X di Roma Capitale per l’affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere di Ostia Lido”, tra cui il Lotto n°8, quello affidato all’ATI UISP (Libera – nomi e numeri contro le mafie, UISP – Unione Italiana Sport per tutti e Le Grand Coureur S.D.D.).
Le responsabilità amministrative sono molte, così come quelle politiche: dal Presidente del Municipio X, Andrea Tassone (PD), coinvolto nel processo Mondo di Mezzo di Mafia Capitale, e Claudio Saccotelli, ex Direttore del Municipio X, che al processo in corso nei confronti di Tassone ha lamentato i troppi accessi civici da parte di LabUr, arrivando ai Commissari Prefettizi e passando per Alfonso Sabella, ‘padrino’ della gestione del Lotto n°8, Delegato dal Sindaco Marino per il Municipio X oltre che ex Assessore alla Legalità del Comune di Roma. Neppure si possono dimenticare le ‘interferenze’ del PD compiute dall’On. Matteo Orfini (presidente del PD e Commissario PD Roma), dal Sen. Stefano Esposito (ex Assessore ai Trasporti e Commissario PD Ostia) e da Giovanni Zannola (consigliere PD ed ex Presidente della Commissione Sport del Municipio X), legatissimo alla UISP – tanto da accompagnarla alla consegna delle buste per il bando delle spiagge – che ‘protetto’ da Esposito ha tentato di diffamare LabUr presentando denunce tutte regolarmente archiviate.
Secondo quanto scrive Cantone, i profili di illegittimità e le anomalie riguardano:

  1. Violazione, da parte del Municipio X di Roma Capitale, dell’art.29 del d.lgs. 163/2006, per omessa indicazione del valore della concessione dei servizi connessi la balneazione.
  2. Invalidità della nomina della commissione di gara, non conforme ai principi e alla normativa di settore che prevede espressamente che la commissione di gara deve essere composta da un numero dispari di componenti, in violazione dell’art. 8.1 comma 2 del d.lgs. 163/2006.
  3. Genericità dei requisiti di capacità tecnica e professionale, inidonea a dimostrare la capacità tecnica, professionale ed economica finanziaria degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, non coerenti con le previsioni di cui all’art. 12 del d.lgs. 1,63 /2006;. Inoltre, non è stato richiesto dal Municipio ai partecipanti l’attestato SOA obbligatoria per i lavori di valore superiore a 150 mila euro.
  4. Illegittimità dell’operato della Commissione di gara. Cantone conferma quanto da noi esposto e cioè che i criteri di valutazione delle offerte sono stati del tutto discrezionali. La specificazione del punteggio da assegnare a ciascun criterio di valutazione ex post rispetto al bando non appare coerente con il principio di trasparenza di cui all’art. 2 comma 1 del Codice dei contratti, riconducibile ai principi fondamentali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall’art. 97 della Costituzione, ai quali ciascuna amministrazione pubblica deve informare il proprio operato. II fatto che non sia stato dato alcun peso all’elemento prezzo (poiché non è stata prevista la corresponsione di un canone da parte del concessionario) ha reso del tutto discrezionale la valutazione delle offerte.
  5. Non conformità delle dichiarazioni. In riferimento alla richiesta del possesso dei requisiti di carattere morale di cui ex art. 38 del d.lgs. 163/2006 e relativi controlli, nel disciplinare di gara si chiede ai concorrenti una semplice dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia di documento di identità. Tale dichiarazione non è conforme alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltre, Cantone solleva dubbi circa l’effettivo controllo sul possesso dei requisiti sui concorrenti risultanti aggiudicatari e le modalità con le quali sia avvenuto. Nei bandi di gara, devono essere indicati in maniere chiara e precisa i requisiti di carattere morale dei concorrenti e le modalità con le quali debbano essere effettuate le relative dichiarazioni sostitutive, addirittura nel Lotto n°6 emergono forti dubbi sulla regolarità della verifica del possesso dei requisiti di carattere morale.
  6. Mancata comunicazione delle esclusioni al Casellario informatico dell’ANAC. Il Municipio X, infatti, non ha provveduto alla comunicazione all’Autorità delle esclusioni operate nei confronti delle società per false dichiarazioni ai fini dell’inserimento nel suddetto casellario.
  7. Atipicità recesso UISP/Libera. Per quanto riguarda il Lotto n°8, ATI UISP, stante l’indagine penale in corso, Cantone evidenzia tuttavia che l’atto con il quale l’ATI UISP ha dichiarato di recedere dalla convenzione appare atipico, e vi sono forti dubbi sull’accettazione dello stesso da parte dell’amministrazione comunale, che pare avere accettato tout court, senza effettuare le dovute valutazioni sul piano giuridico.

Tutto ciò considerato e ritenuto, il Consiglio del ANAC nella seduta del 5 ottobre 2016, ha deliberato non solo quanto esposto sopra, è cioè una inappellabile sentenza di violazioni amministrative, ma inviato alla Procura Generale presso il Tribunale di Roma e alla Procura Generale della Corte dei Conti il fascicolo per le iniziative di competenza. Ora LabUr si riserva di proseguire l’azione di denuncia anche nei confronti di chi ha ingannato la fede pubblica fornendo informazioni false e tendenziose.

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