OSTIA, PONTE DELLA SCAFA (SR 296). ESPOSTO ORDIGNI BELLICI.

esposto ordigni ponte scafaESPOSTO

Roma, 18 settembre 2018

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, 340-5708124, presidente di LabUr – Laboratorio di Urbanistica (http://www.labur.eu) espone di seguito fatti a sua conoscenza su cui chiede massima vigilanza da parte degli Enti e delle Autorità destinatarie per garantire la pubblica e privata incolumità nel territorio dei comuni di Roma e Fiumicino.

PREMESSO

  • che dal 26 giugno 2016 con l’entrata in vigore della legge 177/2012 è stata espressamente prevista la valutazione dei rischi da possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi anche nei cantieri temporanei o mobili interessati da scavi;
  • che pertanto per i lavori in questione, qualunque sia il loro inquadramento tipologico, è prevista la valutazione rischio-ordigno;
  • che la valutazione rischio-ordigno rientra in ogni caso fra “tutti i rischi” da prendere in considerazione, ai sensi del comma 1, art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
  • che l’area interessata dagli scavi è in prossimità di aree soggette alla valutazione di rischio-ordigno, come p.es. l’area limitrofa interessata dalla realizzazione del nuovo ponte della Scafa;

CONSIDERATO

  • che non risulta presente presso il cantiere un cartello lavori con le indicazioni previste per legge;
  • che nessun documento con indicazione dei lavori e della procedura del loro affidamento risulta ad oggi pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti web della Regione Lazio e/o dell’Astral Spa o altrove;
  • che, a prescindere se per il cantiere in questione sia previsto l’obbligo di nomina del Coordinatore per la Progettazione (a cui competerebbe la valutazione prevista dalla legge 177/2012), si deve sempre ritenere, in attuazione di quanto in generale previsto dal D.Lgs. 81/2008, che la valutazione del rischio-ordigno sia compito del datore di lavoro dell’impresa esecutrice (delle attività di scavo);
  • che l’impresa esecutrice delle attività di scavo, da informazioni prevenute, è la Sondedile Srl;
  • che nessuna delle imprese specializzate, iscritte all’apposito albo istituito presso il Ministero della Difesa risulta incaricata della “bonifica preventiva e sistematica” intesa come l’insieme delle attività connesse con la ricerca, l’individuazione e lo scoprimento di eventuali ordigni bellici inesplosi in una data area;
  • che la finalità della normativa citata è che l’area oggetto degli interventi di scavo sia priva di ordigni bellici (o perché si è valutato che non possono esservene, o come risultato a seguito della bonifica);
  • che l’esito della valutazione del rischio-ordigno rappresenta un elemento essenziale e condizionante per lo sviluppo della progettazione e la successiva realizzazione dell’opera, non da ultimo in termini di incidenza economica, tempi e pattuizioni contrattuali;
  • che la valutazione rischio-ordigno deve essere effettuata fin dalla prima fase della progettazione, anche nel caso in cui la tipologia o l’entità dell’opera non richiedano una vera e propria progettazione, in vista della successiva definizione tecnica e contrattuale per evitare anche un danno erariale;
  • che seppure la normativa citata non dica nulla né esista ad oggi una procedura standardizzata o codificata per effettuare la valutazione del rischio-ordigno, le uniche due modalità oggi considerate, fra loro complementari, sono l’analisi storica documentale (reperimento informazioni e consultazione di fonti) e l’analisi strumentale (indagini magnetometriche di superficie);
  • che seppure l’analisi storica documentale può contribuire a mettere in luce se l’area indagata sia stata in passato interessata da eventi bellici o ritrovamenti di ordigni, indicando quindi come plausibile (in vario grado) la possibilità di ulteriori rinvenimenti, essa non consente tuttavia di escludere a priori la possibilità che vi siano (ancora) presenti ordigni;
  • che seppure l’analisi strumentale (esclusivamente indagini magnetometriche superficiali) consenta al più di segnalare per interferenza ferromagnetica la presenza di oggetti, con una capacità di indagine limitata però ad una profondità di 1 metro, non consente di investigare gli strati sottostanti né di escludere in essi la presenza di eventuali ordigni
  • che le indagini magnetometriche di superficie non costituiscono pertanto in alcun modo una “bonifica”, né consentono di “certificare” o attestare sotto il profilo “bellico” lo stato di un’area (come affermato dal Ministero della Difesa), perché esse rappresentano unicamente un ulteriore elemento di indirizzo per la valutazione del rischio e per la scelta se sia necessario o meno procedere alla bonifica sistematica;
  • che, salvo rare eccezioni (es. area già interessata da precedente bonifica sistematica recente e dello stesso contenuto, in assenza di successivo rimaneggiamento o riporti), non è possibile con la sola valutazione escludere la possibilità di rinvenimento di ordigni bellici in una data area, soprattutto perché limitrofa ad aree ancora da indagare e perché le opere di micropalificazione in corso a tali profondità mai sono state eseguite nell’area,

VISTO

  • che il 4 settembre 2018 la Regione Lazio e la Astral Spa, rispettivamente nelle persone del Presidente Nicola Zingaretti e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri, e dell’Aministratore Unico Antonio Mallano, hanno dichiarato il termine dei lavori in oggetto per la data del 24 settmbre 2018,

SI CHIEDE CON URGENZA DI VERIFICARE

  1. se il Soggetto Interessato (il committente, secondo il D.Lgs. 81/2008) abbia presentato la necessaria istanza al Reparto Infrastrutture territorialmente competente;
  2. se, sulla base del parere vincolante e delle prescrizioni da questo formulate (entro 30 giorni dall’assunzione al protocollo dell’istanza), sia o no stato redatto il progetto di bonifica bellica dell’area in questione (progetto di B.O.B.);
  3. se il Reparto Infrastrutture, ricevuta la sottoscrizione per accettazione delle prescrizioni e il progetto di bonifica (sottoscritti sia dal committente che dalla ditta BCM incaricata dei lavori), abbia entro 30 giorni verificato e approvato il progetto, rilasciando il nulla osta all’avvio della bonifica;
  4. se al termine delle attività di bonifica, la ditta BCM abbia rilasciato l’attestato di bonifica bellica;
  5. se, a seguito del sopralluogo del personale del Reparto Infrastrutture e del rilascio da parte di questi (entro 60 giorni dall’acquisizione al protocollo dell’attestato di bonifica bellica) del verbale di constatazione, si sia concluso il procedimento di bonifica e reso possibile considerare l’area bonificata, a tutti gli effetti.

 

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