DOSSIER SPIAGGE – 7° PARTE: IL CASO MIRAMAR

Nero Oro Gala Invito_20260429_013751_0000Due società sulla carta. Un solo stabilimento nella realtà. Ma non solo. Nel verbale della Polizia di Roma Capitale compare un’anomalia grave. 

 

Il dossier sui bandi 2025 delle spiagge del “Mare di Roma” (LINK) si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo aver visionato gli atti di ‘assegnazione delle nuove concessioni (LINK), spunta un documento inedito e amministrativamente inconsueto: un verbale della Polizia di Roma Capitale con elementi critici.

Tutti i documenti visionati da un anno a questa parte mostrano l’ennesima possibile criticità nella corretta applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dall’Avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittime del litorale di Roma (Gara #4788 del 14/2/25). Il nuovo caso riguarda lo stabilimento balneare denominato “El Miramar”, oggetto di doppia assegnazione (lotto A7 e B29) a soggetti formalmente distinti ma potenzialmente riconducibili a un unico centro decisionale.

Il quadro normativo e di gara
L’Avviso pubblico stabiliva che ciascun operatore economico potesse aggiudicarsi un numero limitato di concessioni (max 3 concessioni complessive per operatore economico intendendo anche società controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.) per evitare concentrazioni e garantire concorrenza effettiva.

L’aggiudicazione sullo stesso sito
Dalla Determinazione Dirigenziale n. QC/1398/2025 del 16/05/2025 (Protocollo: QC/60555/2025 del 16/05/2025) si evince:

– Lotto A7 – Stabilimento balneare “El Miramar” assegnato a DORY SRLS

– Lotto B29 – Esercizio di ristorazione “El Miramar” assegnato a NEMO SRL

Sullo stesso sito fisico (bene demaniale) insistono dunque due attività (balneare + ristorazione) funzionalmente integrate.

Struttura della partecipazione
Dalla griglia di gara emerge che la società DORY SRLS compare più volte tra i partecipanti e la società NEMO SRL si colloca nello stesso ambito competitivo. Entrambe risultano attive nella medesima procedura. La coincidenza di alcune percentuali offerte come Royalty (ad esempio 18,01%) costituisce un elemento che, come abbiamo già denunciato all’ANAC e unitamente agli altri dati emersi, merita approfondimento.

Il collegamento soggettivo
Dal verbale della Polizia Locale (25/04/2026) visionato da LabUr emerge che il soggetto subentrante risulta amministratore unico di DORY SRLS e socio della NEMO SRL. Quindi le due società aggiudicatarie nello stesso sito sono riconducibili, almeno in parte, allo stesso soggetto economico.

Lo schema appare il seguente:

– Partecipazione alla gara tramite più soggetti giuridici distinti;

– Aggiudicazione di lotti differenti sul medesimo sito;

– Ricomposizione della gestione attraverso un soggetto operativo sostanzialmente coincidente.

Cioè, ciò che era separato nella fase di gara sembrerebbe ricomporsi nella fase di gestione.

Il limite del vincolo ex art. 2359 c.c.
Il vincolo previsto dal bando sembra dunque intercettare solo i collegamenti societari formali, ma non le forme di coordinamento sostanziale e la possibile unicità del centro decisionale di fatto. Quindi la norma di gara poteva essere formalmente rispettata, ma sostanzialmente essere elusa.

Profili di possibile criticità amministrativa
–  Elusione del vincolo di concentrazione;

– Alterazione della concorrenza sostanziale;

– Mancata intercettazione di assetti decisionali unitari;

– Ricomposizione post-gara della gestione economica.

Il meccanismo di gara adottato, come abbiamo visto in questi mesi, ha mostrato limiti nel garantire l’effettiva separazione tra operatori economici e a consentire nei fatti una gestione unitaria attraverso soggetti formalmente distinti.

In questo caso specifico siamo in presenza di due società sulla carta, ma di un solo stabilimento nella realtà.

Il nodo del verbale della Polizia di Roma Capitale
Nel verbale di accordo tra le parti della Polizia di Roma Capitale, si sottoscrive l’accordo fra le società (entrante e uscente) previo accordo telefonico con il Dirigente del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Eventi, dott. Carlo Mazzei.
Si tratta di un elemento amministrativamente anomalo e che pone interrogativi sotto il profilo della tracciabilità amministrativa.

Il problema infatti non è la telefonata, ma l’assenza dell’atto visto che in materia demaniale, l’azione della Pubblica Amministrazione dovrebbe esprimersi attraverso atti formalizzati, disposizioni tracciabili, provvedimenti verificabili e non attraverso assensi informali riportati all’interno di un verbale operativo. E invece non compare alcun provvedimento, non viene richiamata alcuna determina, non risultano indicati protocolli o disposizioni dirigenziali scritte.

Lo stesso verbale limita inoltre gli interventi alle sole “attrezzature di facile rimozione”, escludendo opere ancorate al suolo o ai muri. Quindi, ciò che è mobile può essere rimosso, mentre le opere strutturali risultano escluse dall’intervento.

Anche questo elemento merita attenzione, soprattutto in una fase di subentro delicata e in un territorio che negli anni è stato segnato da contenziosi, commissariamento e criticità amministrative proprio nella gestione del demanio marittimo, soprattutto in tema di abusi edilizi su cui verte per altro gran parte dell’azione della Procura nelle ultime settimane.

La questione è dunque istituzionale: può la gestione di beni pubblici demaniali fondarsi su assensi informali richiamati in un verbale operativo?

Nel demanio pubblico la forma amministrativa è sostanza perché è la prima garanzia di trasparenza, tracciabilità e responsabilità.

Se, come dichiarato più volte sulla stampa dall’Assessore al Patrimonio Tobia Zevi (LINK), l’obiettivo era inaugurare una nuova stagione di legalità amministrativa, allora anche le modalità operative devono essere pienamente tracciabili e formalizzate.

I fatti accaduti da un anno a questa parte ci paiono lontani da questo obiettivo. Perché se un meccanismo di gara finisce per consentire a soggetti formalmente distinti, ma riconducibili al medesimo centro decisionale, di operare sullo stesso sito, allora il problema non riguarda soltanto le imprese partecipanti, ma l’impianto amministrativo costruito dalla stazione appaltante. Senza contare che non c’è stata una reale perimetrazione del demanio marittimo e dunque le gare 2025 sono a rischio annullamento (LINK).

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