SPIAGGE, OSTIA: DEMOLIRE O INCAMERARE?

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260519_163156_0000Sul mare di Roma ad Ostia per anni alcuni manufatti balneari sono stati trattati come pertinenze demaniali ai fini dei canoni. Oggi però vengono demoliti come abusi edilizi privati. Un cortocircuito giuridico ed economico.

 

Da settimane sul litorale romano non si fa altro che parlare di abusi edilizi e di ruspe. Ma un manufatto può essere un abuso edilizio privato da demolire e contemporaneamente una pertinenza pubblica utile a incassare canoni maggiorati?

Dipende dalla natura stessa delle strutture balneari: se sono già entrate nella sfera dello Stato come beni pubblici o se appartengono ancora alla responsabilità del privato. Una distinzione che produce conseguenze enormi su demolizioni, canoni, responsabilità e contenziosi economici.

Il fulcro della questione risiede nell’articolo 49 del Codice della Navigazione che disciplina la cosiddetta “devoluzione”: allo scadere della concessione, le opere non amovibili realizzate dal privato sono suscettibili di devoluzione allo Stato come pertinenze demaniali.
Ed è esattamente in questo meccanismo che si inserisce il cortocircuito.

Per anni, l’amministrazione ha applicato ai concessionari canoni d’affitto parametrati sulla natura pertinenziale di quei manufatti, applicando coefficienti decisamente più onerosi rispetto alle semplici aree scoperte. Di fatto, lo Stato ha trattato quei beni come propri per incassare di più.

Tuttavia, quando oggi quegli stessi manufatti vengono colpiti da ordinanze di demolizione per abuso edilizio indirizzate al concessionario, la qualificazione giuridica si ribalta. La demolizione presuppone infatti che l’opera sia ancora un abuso riconducibile alla sfera materiale e alle tasche del privato.

Si apre così una evidente contraddizione: se il bene è già stato incamerato dalla mano pubblica come pertinenza, come può il privato essere obbligato a demolire a proprie spese un patrimonio ormai dello Stato?

Viceversa, se l’opera è un abuso privato da abbattere, su quale presupposto giuridico l’amministrazione ha preteso per anni canoni maggiorati?

Attenzione, questo non significa automaticamente che esistano crediti certi o rimborsi dovuti. Significa però che si profila l’ombra dell’indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del Codice Civile. Il cortocircuito, infatti, riguarda proprio quei manufatti che l’amministrazione ha già censito e preteso di tassare come pertinenze. Laddove venisse dimostrato che determinati importi sono stati riscossi sulla base di una qualificazione pertinenziale smentita dagli stessi atti successivi della pubblica amministrazione, non si parlerebbe di risarcimento del danno, ma di restituzione di somme non dovute. Un’azione, quest’ultima, soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.

Le demolizioni in corso sul litorale romano, dunque, non smantellano soltanto cabine e ristoranti. Smantellano soprattutto la coerenza amministrativa. Abuso privato, pertinenza demaniale, bene pubblico e opera da demolire sono categorie giuridiche distinte che non possono essere sovrapposte per convenienza, senza attendersi che prima o poi il nodo venga al pettine.

Nei prossimi giorni LabUr invierà un dettagliato esposto alla procura della Corte dei Conti regionale e all’Agenzia del demanio.

 

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LabUr è un laboratorio indipendente di analisi urbanistica e amministrativa. Verifica atti, procedure e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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