PONTE DELLA SCAFA: VENT’ANNI DOPO, GLI STESSI NOMI TORNANO A INCROCIARSI

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260729_155317_0000Dal limite di 7,5 tonnellate a quello di 26 tonnellate senza che vengano resi pubblici gli atti tecnici richiesti da LabUr. Dopo l’esposto che portò alla Delibera ANAC n. 849/2021, la vicenda del Ponte della Scafa si arricchisce di nuovi interrogativi. Sullo sfondo, una traiettoria istituzionale che merita di essere osservata: oggi a guidare ANAS c’è chi, negli anni scorsi, ha presieduto una delle società coinvolte nella realizzazione del nuovo ponte e nel Parco del Mare: l’ex Prefetto di Roma dal 2008 al 2015, Giuseppe Pecoraro. Quello della “Mafia a Roma non esiste”.

 

Da un giorno all’altro il Ponte della Scafa passa da un limite di massa di 7,5 tonnellate a uno di 26 tonnellate. Un cambiamento rilevante per un’infrastruttura strategica, sul quale LabUr ha chiesto, nelle scorse settimane ad ANAS quali relazioni di calcolo, quali verifiche strutturali e quali prove giustificano questo salto.

La risposta è arrivata dopo la segnalazione trasmessa anche al Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. Ma anziché produrre gli elaborati richiesti, ANAS ha ricostruito la storia degli interventi eseguiti, delle prove di carico e delle attività di monitoraggio svolte sul ponte, senza però allegare la relazione di calcolo, le verifiche strutturali, il collaudo o gli altri atti tecnici che consentano di verificare come sia stato determinato il limite oggi vigente.
In altre parole, molte spiegazioni, ma nessuna dimostrazione documentale.

Ed è proprio questo il punto. Il Ponte della Scafa non è una strada secondaria. È una delle principali porte di collegamento tra Roma, Ostia e Fiumicino, attraversata ogni giorno da migliaia di cittadini e da mezzi di soccorso. Quando si parla della capacità portante di un’infrastruttura di questo tipo non bastano rassicurazioni: servono documenti tecnici verificabili. Lo abbiamo visto proprio nella vicenda della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia.

Ma la vicenda del Ponte della Scafa non comincia oggi. Sono quasi vent’anni che il territorio aspetta il nuovo ponte. Un’opera annunciata, progettata, finanziata, rinviata e mai realizzata. Una storia sulla quale LabUr aveva già acceso i riflettori con un esposto che portò l’Autorità Nazionale Anticorruzione ad aprire il fascicolo n. 2367/2019, concluso con la Delibera ANAC n. 849 del 21 dicembre 2021, nella quale l’Autorità richiamava le criticità emerse nella gestione dell’intervento.
Oggi, tuttavia, la vicenda assume anche un altro significato.

Una storia istituzionale lunga quasi vent’anni

La cronologia racconta una sequenza che, quanto meno sotto il profilo istituzionale, merita di essere ricordata.

2009: Viene rilasciata la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per il nuovo Ponte della Scafa.

Dicembre 2018: Giuseppe Pecoraro assume la presidenza di Italiana Costruzioni S.p.A. e della controllata ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A., società coinvolte nell’intervento relativo al nuovo Ponte della Scafa e che, negli anni successivi, saranno interessate da una grave crisi economica.

2021: L’ANAC conclude il procedimento aperto anche a seguito dell’esposto presentato da LabUr, evidenziando le criticità riscontrate nella gestione dell’opera.

6 marzo 2025: Giuseppe Pecoraro viene nominato Presidente di ANAS per il triennio 2025-2027.

2026: Il nuovo ponte è ancora fermo. Il vecchio continua a sostenere il traffico quotidiano. E LabUr chiede ad ANAS gli atti tecnici che giustificano il nuovo limite di transitabilità.

Ma la rilevanza di questa traiettoria istituzionale va oltre il Ponte della Scafa. Oggi ANAS non è soltanto il soggetto chiamato a realizzare il nuovo ponte. È anche la stazione appaltante della fase esecutiva del Parco del Mare, il più importante intervento di trasformazione urbana del litorale romano. Le due opere simbolo del futuro di Ostia convergono così sullo stesso soggetto attuatore e, oggi, sulla stessa governance. È un elemento che rende ancora più rilevante il tema della trasparenza e della verificabilità delle decisioni pubbliche.
Si tratta di una traiettoria istituzionale singolare: chi oggi presiede ANAS ha in passato guidato una delle società coinvolte nella realizzazione proprio di quel ponte che, dopo quasi vent’anni, ancora non esiste.

Nel frattempo Ostia continua ad aspettare il nuovo ponte e risposte tecniche complete. Aspetta anche che qualcuno spieghi perché un’infrastruttura strategica possa cambiare improvvisamente regime di transitabilità senza che i cittadini possano conoscere gli elaborati tecnici che lo giustificano. È l’ennesima fotografia di un territorio che continua a convivere con cantieri infiniti, infrastrutture incompiute e milioni di euro immobilizzati, mentre opere fondamentali, invece di offrire certezze, finiscono per alimentare nuovi interrogativi. A noi basterebbero gli atti, pperché la sicurezza di un ponte non si misura con i comunicati stampa e comunicazioni generiche, ma con i calcoli strutturali che ne dimostrano la capacità portante.

E c’è un’ultima considerazione che questa vicenda suggerisce. Le grandi opere non hanno soltanto una storia tecnica, ma anche istituzionale. E, a volte, seguendo quella storia, si scopre che le infrastrutture cambiano molto meno dei loro protagonisti.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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PARCO DEL MARE, IL PROGETTO INVISIBILE: VELOCCIA E ANAS HANNO RACCONTATO AI CITTADINI UN CANTIERE CHE NON C’È

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260728_134429_0000Dall’analisi di migliaia di pagine del progetto esecutivo emergono tre questioni: la cronologia dell’avvio dei lavori, numerose incongruenze negli elaborati progettuali (alcune persino comiche) e il mancato riscontro, negli atti esaminati, del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo. A 35 giorni dalla posa del bandone arancione e video di propaganda, un cantiere fantasma 

 

Ci hanno raccontato che il Parco del Mare era finalmente partito il 18 Giugno. Hanno organizzato sopralluoghi, diffuso comunicati stampa, fatto fotografare reti arancioni e mezzi all’opera. L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha parlato dell’avvio dei lavori e ANAS ha rilanciato la stessa narrazione, contribuendo a far credere ai cittadini che il cantiere fosse ormai una realtà.
Ma la propaganda ha un limite: prima o poi incontra i documenti. Ed è proprio leggendo gli elaborati tecnici che la narrazione mostra i suoi piedi di argilla.

L’area recintata presso il Canale dei Pescatori – che abbiamo documentato da settimane – non era il cantiere del nuovo ponte, bensì l’area destinata alla Bonifica Sistematica Terrestre da ordigni bellici. Una fase preliminare obbligatoria che, secondo gli stessi elaborati progettuali, deve concludersi prima ancora che possano essere predisposte le aree di cantiere e iniziare le opere vere e proprie.

Il prerequisito della Bonifica Sistematica Terrestre (BST)

Non è un’opinione di LabUr. È scritto nel progetto esecutivo.
Prima serve il parere vincolante dell’Autorità Militare. Poi devono essere eseguite la bonifica superficiale e quella profonda. Successivamente devono essere rilasciati i certificati di collaudo da parte dell’Amministrazione della Difesa. Solo a quel punto il terreno diventa realmente cantierizzabile.
E allora perché il 19 giugno ANAS annunciava l’apertura del cantiere? La risposta diventa ancora più interessante osservando le date.

Che cosa accade tra il 17 e il 19 giugno

Gli elaborati del cosiddetto progetto esecutivo risultano formalizzati il 17 giugno 2026. La cartella definitiva viene costituita il 18 giugno, proprio il giorno indicato come consegna dei lavori. In pratica, mentre ai cittadini veniva detto che il cantiere era partito, la documentazione progettuale risultava appena completata. Quindi, quando sarebbe stata organizzata tutta la complessa macchina amministrativa, tecnica e operativa necessaria per avviare un’opera pubblica da oltre 80 milioni di euro?

La vicenda diventa ancora più delicata se si considera che il 18 giugno rappresentava una data fondamentale per il Programma Regionale FESR, entro la quale dovevano essere raggiunti specifici obiettivi sugli affidamenti contrattuali.

Da qui nasce il sospetto che la comunicazione politica abbia trasformato una semplice fase preliminare in un presunto “inizio dei lavori”, alimentando una rappresentazione molto diversa da quella che emerge dagli atti.

Copio male e incollo peggio: da Rimini alle Marche passando per Bari

Ma c’è di più. Analizzando decine di elaborati, e dunque migliaia di pagine, emergono numerose incongruenze progettuali, alcune persino comiche: piani manutentivi con prescrizioni tra loro contraddittorie e uso smodato di  espressioni “quando occorre”, classificazioni botaniche errate (il leccio diventa  ‘specie latifoglie decidue’, senza contare le contraddizioni sulla fertilizzazione ordinaria), componenti tecnologiche prive di specifici programmi di manutenzione, modelli standard copiati da edifici residenziali e adattati a un parco costiero, oltre a differenti quote della falda riportate in elaborati diversi. Non si tratta necessariamente di errori invalidanti, ma di elementi che rendono ancora più importante comprendere come sia stata svolta la verifica tecnica del progetto e con quali esiti.
La fretta, si sa, è cattiva consigliera. E così compare nel glossario Piano di Gestione Informativa come committente addirittura il Comune di Bari, evidente residuo di un modello predisposto per un altro intervento. Nel Capitolato Speciale d’Appalto, dedicato alla pubblica illuminazione, viene inizialmente richiamata perfino la Legge Regionale Marche, corretta solo più avanti con il riferimento alla normativa del Lazio. La stessa Relazione sui Criteri Ambientali Minimi dichiara non applicabile la conservazione del topsoil, lo strato superficiale del terreno, pur trattandosi di un progetto che individua nella rinaturalizzazione e nel rafforzamento del sistema dunale uno dei propri obiettivi principali. Giusto per fare qualche esempio.
Come è stata svolta la verifica tecnica finale del progetto?

Il nodo del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica)

Ed è proprio qui che si apre la questione più seria. Negli elaborati acquisiti da LabUr compare la dicitura “Progetto Esecutivo”. Manca però l’elemento fondamentale: il provvedimento amministrativo che ne attesta l’approvazione, la validazione, il verbale di verifica e l’atto che autorizza il passaggio dalla progettazione alla fase esecutiva. Un elaborato tecnico, da solo, non sostituisce un atto amministrativo.
Bisogna infatti distinguere due passaggi amministrativi che spesso vengono confusi. Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) risulta approvato dal Commissario Straordinario e costituisce l’atto che ha consentito anche la variante urbanistica. Ma il PFTE non coincide con il Progetto Esecutivo: sono due fasi diverse del procedimento. Proprio per questo la domanda posta da LabUr riguarda il provvedimento con cui il progetto esecutivo sarebbe stato approvato e validato, consentendo il passaggio dalla progettazione alla fase di esecuzione. È questo l’atto che, negli elaborati esaminati, non compare. 
Per questo LabUr ha chiesto i giorni scorsi formalmente ad ANAS di esibire il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo, la validazione, il verbale di verifica, il verbale di consegna dei lavori e tutta la documentazione che dimostri la regolarità del procedimento.

Nei prossimi giorni realizzeremo un dossier sui documenti del c.d. Progetto Esecutivo, ma intanto poniamo una domanda molto semplice: se il progetto esecutivo era stato regolarmente approvato, verificato e validato, perché non pubblicarne gli atti? Se invece il 19 giugno era in corso soltanto una bonifica bellica preliminare, perché raccontare ai cittadini che il cantiere del Parco del Mare era già iniziato?

Lo ripetiamo fino alla nausea: la trasparenza delle opere pubbliche non si misura con conferenze stampa, fotografie o slogan. Si misura con gli atti. Perché le reti arancioni possono nascondere un terreno, i comunicati raccontare sogni, ma i documenti, prima o poi, raccontano sempre la verità.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

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OSTIA, L’ “AFFAIRE CABINE”: IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE SECONDO CARLO MAZZEI

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260727_123744_0000Nel corso dell’incontro con i concessionari balneari del 21 luglio, Carlo Mazzei, Direttore della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti di Roma Capitale, ha spiegato che, secondo l’Amministrazione, le opere di facile rimozione potranno restare fino al termine della stagione 2026, ma dovranno essere rimosse alla scadenza della concessione. Una posizione chiara. Molto meno chiaro, però, è il percorso amministrativo che emerge dagli atti esaminati da LabUr che presenta un esposto all’Agenzia del Demanio.

 

Nel corso dell’incontro con i concessionari balneari del 21 luglio, il dirigente del Dipartimento Patrimonio Carlo Mazzei ha illustrato quella che, secondo Roma Capitale, sarebbe la corretta applicazione del Codice della Navigazione.
Il principio è stato ribadito più volte in riunione: le opere di facile rimozione possono rimanere soltanto per consentire lo svolgimento della stagione balneare 2026, ma al termine della stagione dovranno essere completamente rimosse, lasciando spazio alla realizzazione del progetto presentato dal nuovo concessionario in sede di gara 2025.

Si tratta di una ricostruzione che, sul piano teorico, appare coerente. Ma quando si passa dagli annunci agli atti amministrativi iniziano ad emergere i dubbi.

I dubbi amministrativi

La stessa concessione riconosce infatti la possibilità di mantenere, per la stagione 2026, le opere di facile rimozione già esistenti. Peccato che quelle opere, nella quasi totalità dei casi, non appartengono al nuovo concessionario e neppure allo Stato, tantomeno al Comune: si tratta di cabine, servizi e manufatti realizzati e utilizzati dal concessionario uscente.

Dunque, a quale titolo il nuovo concessionario utilizza beni appartenenti ad un soggetto diverso?
Esiste una cessione? Un comodato? Una locazione? Un diverso accordo tra le parti? Cosa ha verificato il Comune?

Se un accordo esiste, rappresenta un elemento essenziale ell’intera vicenda amministrativa. E non solo perché spiega come il nuovo concessionario possa utilizzare beni non propri, ma anche perché consente all’Amministrazione di verificare se tale situazione sia compatibile con il Codice della Navigazione e con la disciplina dell’art. 45-bis.

Proprio per questo sorprende il contenuto del successivo verbale di consegna.
Il verbale di consegna, infatti, non è un semplice adempimento burocratico. È un atto ricognitivo che fotografa lo stato dei luoghi, individua i beni consegnati e documenta il passaggio materiale tra concessionario uscente e concessionario subentrante.

Eppure, proprio nell’atto che avrebbe dovuto fotografare con precisione la situazione esistente, non sembrano emergere alcuni elementi che ci si sarebbe ragionevolmente aspettati di trovare.
Sarebbe stato logico infatti individuare puntualmente tutte le opere di facile rimozione presenti sul compendio, precisare il titolo giuridico in forza del quale il nuovo concessionario ne assumeva la disponibilità, richiamare gli eventuali titoli edilizi, paesaggistici e demaniali che ne avevano consentito la realizzazione e la permanenza, specificando che tali opere venivano mantenute esclusivamente in via transitoria fino al termine della stagione balneare.

Nulla di tutto questo sembra emergere con sufficiente chiarezza da parte di Carlo Mazzei, con il risultato che si è creato un corto circuito amministrativo.

Il cortocircuito amministrativo

Da un lato il Comune afferma che le opere di facile rimozione sono legittimamente presenti e possono rimanere per tutta la stagione 2026; dall’altro, gli atti non sembrano spiegare quale sia il fondamento giuridico della loro permanenza, quali titoli le assistano e con quale titolo il nuovo concessionario possa utilizzarle.

La questione non è marginale: concessione demaniale, titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica sono provvedimenti distinti, aventi funzioni diverse.
La concessione disciplina l’occupazione del bene demaniale, il titolo edilizio legittima il manufatto sotto il profilo urbanistico e l’autorizzazione paesaggistica ne consente la realizzazione in area vincolata.
Se il Comune consente il mantenimento temporaneo delle cabine, negli atti ci dovrebbe essere scritto quali siano i titoli amministrativi che ne giustificano la permanenza, almeno fino al termine della stagione.

Il silenzio della Capitaneria di Porto

Sorprende, inoltre, che un verbale sottoscritto anche dalla Capitaneria di Porto non abbia affrontato in maniera esplicita tali aspetti.
Ci si aspetterebbe infatti che proprio l’Amministrazione chiamata quotidianamente ad applicare il Codice della Navigazione presti particolare attenzione alla ricostruzione del titolo giuridico in base al quale opere appartenenti al concessionario uscente continuino ad essere utilizzate dal concessionario subentrante.
Diversamente, il rischio è quello di introdurre nei fatti una sorta di “articolo 45-bis modificato”, nel quale il trasferimento dell’utilizzo di beni funzionali alla concessione avviene senza che gli atti chiariscano pienamente il relativo fondamento giuridico.

Un’interpretazione che merita certamente un approfondimento. Anche perché la stessa concessione parla di una possibile “riassegnazione” al medesimo operatore economico mediante un nuovo atto concessorio, mentre il verbale impone la demolizione delle opere di facile rimozione alla cessazione della concessione.
Un intreccio di norme, clausole e passaggi amministrativi che avrebbe richiesto un’istruttoria particolarmente rigorosa e perfettamente coordinata.

Esposto all’Agenzia del Demanio

Per queste ragioni LabUr ritiene opportuno trasmettere un esposto all’Agenzia del Demanio, affinché venga verificata la correttezza dell’intero procedimento amministrativo, il rapporto tra concessione, verbale di consegna e disciplina del Codice della Navigazione, nonché la corretta individuazione dei titoli che hanno consentito la permanenza temporanea delle opere di facile rimozione.

Non è la prima volta che emergono criticità istruttorie nella gestione di questi procedimenti.
Dopo le vicende relative agli stabilimenti Urbinati e Village, anche questo rappresenta un ulteriore episodio nel quale la ricostruzione amministrativa appare caratterizzata da profili di incertezza che necessitano un approfondimento da parte dell’autorità demaniale competente.

La legalità non si misura soltanto imponendo la demolizione delle cabine.
Si misura soprattutto nella qualità dell’istruttoria, nella coerenza degli atti amministrativi e nella capacità della Pubblica Amministrazione di spiegare, con documenti chiari e verificabili, perché un’opera può rimanere oggi e perché dovrà essere rimossa domani.
Solo così il “Codice della Navigazione secondo Mazzei” potrà trasformarsi nel Codice della Navigazione secondo il diritto, evitando che le interpretazioni sostituiscano la trasparenza amministrativa.


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PARCO DEL MARE: LA PROPAGANDA SI FERMA DIETRO UNA RETE ARANCIONE

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260726_111049_0000Per mesi il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’Assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, hanno annunciato l’inizio della grande trasformazione del litorale. Oggi, però, sul posto c’è soltanto un’area recintata e il muro di gomma di ANAS. Del ponte, delle opere promesse e di un cantiere realmente operativo non c’è alcuna evidenza visibile. Intanto LabUr segnala il caso al Prefetto di Roma e denuncia una grave carenza di trasparenza amministrativa.

Il Parco del Mare avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della rinascita del litorale romano. Il Sindaco Gualtieri lo ha più volte indicato come una delle opere più importanti della sua Amministrazione, mentre l’Assessore all’Urbanistica Veloccia ha parlato insistentemente dell’imminente apertura dei cantieri.

Il copione mediatico ha avuto il suo apice il 19 giugno, quando ANAS – in qualità di stazione appaltante della fase esecutiva designata dall’Ordinanza commissariale n. 10 del 19 febbraio 2026 – ha emesso comunicato ufficiale, rilanciato da gran parte della stampa, per annunciare in pompa magna l’«apertura del cantiere» e l’«avvio dei lavori» per oltre 7,4 km di lungomare e un investimento di circa 24 milioni di euro, alimentando l’idea che l’opera fosse entrata nella sua fase realizzativa. 

parco del mareLa realtà dei fatti: via delle Quinqueremi tra recinzioni e vuoto operativo

A più di un mese da quell’annuncio, la realtà osservabile racconta una storia ben diversa. Lo avevamo documentato anche in un video i giorni scorsi.

In fondo a via delle Quinqueremi, tra via della Bussola, via dei Pescatori e l’omonimo Canale, si trova esclusivamente un’area perimetrata da una rete arancione. Del nuovo ponte, che costituisce uno degli interventi principali dell’intero progetto, non si scorgono opere strutturali, mezzi meccanici, prefabbricati o lavorazioni riconducibili alla sua effettiva costruzione. Già dai sopralluoghi compiuti nei giorni successivi all’annuncio, l’area mostrava solo la recinzione e la totale assenza di un cartello di cantiere obbligatorio per legge, privando i cittadini delle informazioni essenziali sui titoli autorizzativi, i responsabili e il CIG (Codice Identificativo di Gara).

Un’area recintata non equivale automaticamente all’avvio della fase esecutiva di un’opera pubblica. Tanto più quando la tempistica e la genesi dell’intervento presentano interrogativi amministrativi profondi.

Quando la procedura zoppica

Sotto il profilo amministrativo, la gestione del progetto Parco del Mare ad Ostia zoppica vistosamente:

  • Il Giubileo è finito, i poteri straordinari no: L’opera è stata inserita nel Programma dettagliato del Giubileo (DPCM 11 giugno 2024, ID 276) e affidata ad ANAS tramite l’Ordinanza commissariale n. 10/2026. Tuttavia, i documenti ufficiali fissano il completamento dell’opera al 2028, ben oltre la chiusura dell’evento giubilare. Quale concreto interesse giubilare giustifica l’uso di poteri straordinari per un cantiere i cui effetti si produrranno anni dopo?

  • Prima la fase esecutiva, poi il progetto? La cronologia degli atti mostra un paradosso formale: ANAS è stata individuata come stazione appaltante della fase esecutiva il 19 febbraio 2026, mentre il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) è stato approvato solo il 17 aprile 2026 e la variante urbanistica definitiva è arrivata il 28 maggio 2026. Come è possibile individuare chi realizza l’opera prima che il progetto e la variante siano approvati?

  • I fondi non sono del Giubileo, ma europei: L’intervento è finanziato con 23,8 milioni di euro dal Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027 (Strategia Territoriale di Roma Capitale). L’annuncio d’urgenza del 18-19 giugno coincideva pericolosamente con la scadenza di un target amministrativo FESR. Ma quando è stato sottoscritto il contratto dei lavori? Quando è stato firmato il verbale di consegna? Quale stato di avanzamento è stato certificato alla Regione?

È qui che i proclami della politica se li porta via il vento di Ostia: un’area recintata non equivale automaticamente all’avvio della fase esecutiva di un’opera pubblica, soprattutto se finanziata con ingenti risorse pubbliche e vincolata a cronoprogrammi precisi. A peggiorare il quadro, a distanza di cinque settimane dall’apertura della recinzione, risulta del tutto assente la cartellonistica di cantiere obbligatoria per legge, impedendo ai cittadini di conoscere gli estremi dell’opera, i responsabili e i titoli autorizzativi.

Il cortocircuito della trasparenza: il muro di gomma di ANAS

Le risposte a questi interrogativi dovrebbero trovarsi negli atti, che però restano invisibili. In risposta all’istanza di accesso civico presentata da LabUr (dopo il sopralluogo) per ottenere la documentazione tecnica e d’appalto, ANAS ha risposto con nota formale (Prot. U.0658098 del 14 luglio 2026) a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Riccardo Di Bernardini.

Richiamando l’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, ANAS si è dichiarata esclusa dal regime di trasparenza generalizzata delle pubbliche amministrazioni, trincerandosi dietro un modello “volontaristico” e respingendo la richiesta, con un rinvio a un oneroso accesso ex lege 241/1990. Plasticamente un paradosso: un ente utilizza la massima cassa di risonanza mediatica per annunciare l’apertura dei cantieri a fini politici, ma si barrica dietro cavilli societari per negare ai cittadini e alle associazioni il controllo civico sugli atti concreti.

La segnalazione al Prefetto e la distanza tra proclami e amministrazione

Proprio a fronte di questo muro di gomma e dell’assenza di riscontri oggettivi, LabUr ha trasmesso una specifica segnalazione al Prefetto di Roma, chiedendo un intervento affinché siano garantiti i livelli minimi di trasparenza su un’opera di interesse pubblico strategico.

Proprio nelle scorse settimane, Roma Capitale giustamente ricordava che “il rispetto delle regole, delle procedure e delle valutazioni ambientali non è un ostacolo. È una garanzia”, a proposito delle vicende del litorale e delle sentenze sul Porto della Concordia a Fiumicino. Vale la pena ricordare che le regole non possono valere a corrente alternata: se sono una garanzia a Fiumicino, lo sono a maggior ragione per il Parco del Mare di Ostia.

La differenza tra la propaganda e l’amministrazione si misura qui: la prima vive di annunci e reti arancioni, la seconda vive di progetti validati, verbali di consegna, cartellonistica a norma e rispetto rigoroso delle procedure. Se la documentazione giustifica l’annuncio del 19 giugno, si rendano pubblici gli atti. Il silenzio, ad oggi, certifica solo l’ennesimo slogan di facciata.


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VVF: AD OSTIA E’ RIMASTO TUTTO, TRANNE LO STATO

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260724_124927_0000Scena surreale durante il Consiglio Straordinario del Municipio X sui VVF di Ostia: il Presidente Falconi minaccia querele, parla di telefonate agli amici, si improvvisa tecnico, sbagliando anche le competenze dei VVF in Pineta, ma non c’è un solo atto amministrativo o risposta alle domande poste.

 

A Ostia è rimasto tutto. Tranne lo Stato. Il Comune occupa le competenze statali e il soccorso pubblico si decide a colpi di telefonate. Dopo il crollo della caserma dei Vigili del Fuoco, il Consiglio straordinario del Municipio X avrebbe dovuto riportare al centro legalità, competenze e pianificazione. Ne è uscita invece l’immagine di un territorio dove si annunciano sedi senza atti, si propongono immobili senza verificarne la compatibilità urbanistica e si affrontano funzioni dello Stato come fossero una questione di relazioni personali. È questa la fotografia più preoccupante di Ostia: non manca solo una caserma, manca proprio lo Stato. E quando lo Stato arretra, qualcun altro occupa il vuoto. A volte è la criminalità organizzata. Altre volte è una politica che finisce per invadere competenze che non le appartengono, trasformando materie statali in terreno di propaganda amministrativa per coprire il vuoto pneumatico amministrativo.

Il Consiglio straordinario municipale tenutosi questa mattina, dedicato alla crisi del distaccamento dei Vigili del Fuoco, lo ha dimostrato con chiarezza. A quasi due mesi dal crollo della caserma di via Celli non si è parlato di un accordo istituzionale tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio, Ministero dell’Economia e Roma Capitale. Non si è parlato di procedure, di atti amministrativi o di verifiche tecniche. Si è parlato, invece, di telefonate, disponibilità informali e ipotesi annunciate come se bastassero a risolvere un problema che riguarda la sicurezza pubblica.

 

Il soccorso dello Stato non nasce da una stretta di mano.

Colpisce, in particolare, che un Municipio si spinga a indicare soluzioni come se potesse parlare a nome del Ministero dell’Interno o della Guardia di Finanza. Tra le ipotesi emerse vi è quella del complesso di via Croviana, presentato come possibile sede dei Vigili del Fuoco. Eppure si tratta di un centro sportivo della Guardia di Finanza, nato abusivamente e nel 2025 acquisito a demanio per 110 milioni, la cui eventuale destinazione a caserma richiederebbe un articolato percorso amministrativo e patrimoniale tra amministrazioni dello Stato, non certo un annuncio politico.

Ancora più sorprendente è che nessuno dell’amministrazione sembri essersi chiesto se da quella struttura i mezzi di soccorso riuscirebbero realmente a uscire in tempi utili.
L’area infatti è inserita in un contesto urbanistico caratterizzato da una rete viaria complessa, con numerose strade private e criticità che meritano una preventiva verifica tecnica. Spostare un presidio strategico senza prima valutare accessibilità, tempi di percorrenza e conformità della viabilità significa ignorare il principio fondamentale del soccorso pubblico: arrivare rapidamente dove c’è bisogno.

Lo stesso errore di metodo era già emerso quando si ipotizzava il transito di mezzi dei Vigili del Fuoco da 18-20 tonnellate sul Viadotto della Scafa, nonostante il limite di portata allora vigente fosse di appena 3,5 tonnellate. Anche in quel caso la realtà tecnica sembrava rincorrere gli annunci.
Ma la questione va ben oltre i Vigili del Fuoco.

Da anni Roma Capitale interviene su ambiti nei quali le competenze dello Stato dovrebbero essere centrali: il demanio marittimo, la pianificazione di aree sottoposte a discipline speciali, la gestione di beni pubblici strategici e, più in generale, l’organizzazione di funzioni che richiedono il coordinamento delle amministrazioni statali.
Nel frattempo si investono miliardi di euro, anche attraverso fondi europei, in opere che alimentano il dibattito sulla loro coerenza con il Piano Regolatore Generale. Eppure quello stesso Piano individua con precisione le aree destinate alle attrezzature pubbliche strategiche: ospedali, sedi della pubblica sicurezza e caserme dei Vigili del Fuoco. La pianificazione esiste. È ignorarla che produce emergenze.

 

Ancora più singolare è assistere a proposte che riguardano immobili come gli alloggi dell’ex Litus, rispetto ai quali occorre verificare attentamente la compatibilità con la destinazione urbanistica prevista dal PRG prima di ipotizzare l’insediamento di una caserma dei Vigili del Fuoco. Le emergenze non possono giustificare scorciatoie amministrative.

Il paradosso è tutto qui. Si parla continuamente di legalità. Ma quando occorre rispettare competenze, procedure, pianificazione urbanistica e patrimonio dello Stato, tutto sembra diventare negoziabile.
Ad Ostia è rimasto il mare, gli annunci, le conferenze stampa, la propaganda. Ma se una Capitale europea arriva a discutere il futuro del soccorso pubblico senza atti, senza pianificazione e senza il pieno coinvolgimento delle amministrazioni competenti, allora il problema non è soltanto dove collocare una caserma. Il problema è molto più grande. Perché a Ostia, oggi, sembra essere rimasto tutto. Tranne lo Stato.


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PUA DI ROMA: IL COMUNE PORTA IN CONFERENZA DEI SERVIZI UNA CARTOGRAFIA DEL DEMANIO DIVERSA DA QUELLA MINISTERIALE

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260721_164951_0000La Conferenza dei Servizi chiamata a esprimersi sul Piano di Utilizzazione degli Arenili esamina anche la Tavola 08 del Sistema Informativo Demaniale. Il confronto con il SID del Ministero mostra numerose difformità cartografiche: una circostanza che Roma Capitale è chiamata a chiarire prima della conclusione del procedimento.

Nel corso dell’incontro organizzato ieri dai Giovani Democratici di Roma, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha ripercorso l’intero iter del PUA, ricordando che il Piano è stato adottato nel novembre 2022, sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, modificato in recepimento del parere regionale e quindi approvato definitivamente dall’Assemblea Capitolina nel giugno 2026, prima dell’avvio della Conferenza dei Servizi decisoria del 15 luglio. Ha inoltre affermato che l’Amministrazione ha corretto il Piano ogni volta che si è reso necessario, ribadendo che il procedimento rappresenta il frutto di un’istruttoria lunga, complessa e condivisa. Il video è disponibile su OstiaTV. Ma qualcosa proprio non torna.

La Tavola 08 e la linea SID: 16 difformità.

Tra gli elaborati depositati nell’ambito della Conferenza dei Servizi figura la Tavola 08 – Sistema Informativo Demaniale (SID), utilizzata dal Piano per rappresentare il demanio marittimo. Nel corso dell’esame della documentazione, LabUr ha confrontato tale elaborato con la cartografia consultabile nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da questo confronto emergono almeno sedici difformità cartografiche, distribuite lungo il litorale romano e documentate mediante elaborazioni comparative.
Si tratta di un dato che merita un chiarimento prima della conclusione della Conferenza dei Servizi.

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Dividente demaniale e linea SID non sono la stessa cosa

Occorre distinguere due concetti che vengono spesso confusi.

La dividente demaniale costituisce il confine giuridico del demanio marittimo, accertato mediante gli strumenti previsti dal Codice della navigazione.

La linea SID, invece, rappresenta la trasposizione cartografica contenuta nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo. Essa svolge una funzione ricognitiva e rappresentativa della delimitazione amministrativa, ma non sostituisce né modifica gli atti che individuano il confine demaniale.

Lo stesso PUA non attribuisce alla linea SID efficacia costitutiva del confine del demanio marittimo.

Dalla documentazione del Piano emerge infatti che:

  • non viene definita la linea SID quale dividente demaniale in senso giuridico;
  • non viene affermato che la linea SID sostituisca i verbali di delimitazione previsti dal Codice della navigazione;
  • non viene attribuita alla linea SID efficacia costitutiva del confine demaniale.

Il Piano assume quindi la cartografia SID quale base rappresentativa della pianificazione, senza trasformarla nel titolo giuridico che individua il demanio.

La questione

Il problema, quindi, non riguarda la natura giuridica del demanio marittimo, ma la base cartografica utilizzata nella Conferenza dei Servizi.
Se l’elaborato 08 rappresenta il Sistema Informativo del Demanio Marittimo, occorre comprendere per quale motivo la linea riportata nel Piano risulti, in numerosi punti, diversa da quella consultabile nel sistema informativo ufficiale del Ministero.

Le possibili spiegazioni possono essere diverse.

Potrebbe trattarsi:

  • di un diverso aggiornamento della banca dati;
  • di una rappresentazione tecnica ancora non validata;
  • di una diversa base cartografica;
  • oppure di un errore materiale.

Qualunque sia la spiegazione, appare necessario che venga chiarita prima della conclusione della Conferenza dei Servizi.

Perché il chiarimento è necessario

L’avviso di avvio della Conferenza dei Servizi precisa che gli elaborati tecnici allegati costituiscono la documentazione sulla quale si svolgerà il procedimento di approvazione tecnica del PUA e riconosce ai soggetti interessati il diritto di presentare memorie e documenti prima della determinazione finale.
Per questa ragione, il tema è fondamentale. Se la rappresentazione cartografica utilizzata nella Conferenza dei Servizi non coincide con quella consultabile nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo, è interesse della stessa Amministrazione chiarire quale sia la fonte ufficiale adottata e per quale motivo emergano le difformità documentate.

La richiesta di LabUr

LabUr chiede che Roma Capitale chiarisca pubblicamente:

  • quale sia la fonte cartografica utilizzata nell’elaborato 08;
  • se essa coincida integralmente con il Sistema Informativo del Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • e, in caso contrario, quale sia la ragione tecnica e amministrativa delle differenze riscontrate.

Se, come affermato dall’Assessore Veloccia, il PUA rappresenta il risultato di un’istruttoria particolarmente approfondita e condivisa, un chiarimento sulla cartografia utilizzata costituisce un naturale atto di trasparenza nei confronti della Conferenza dei Servizi, degli enti partecipanti e dei cittadini.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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OSTIA, VILLAGE: L’INCREDIBILE DETERMINA DI CARLO MAZZEI

 

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260720_155746_0000Mentre negli altri stabilimenti i concessionari uscenti sono stati chiamati a rispondere degli abusi e a pagare le demolizioni, nel caso Village il Comune di Roma ha cambiato improvvisamente impostazione. La determina di Carlo Mazzei parla di società estinta e di “ignoti responsabili”, ma il fascicolo camerale, il bilancio e la procedura di liquidazione giudiziale raccontano una vicenda molto più complessa.

 

Il punto più debole dell’intera vicenda Village non riguarda la demolizione in sé, un fabbricato in muratura di circa 12,40 × 13,60 m, pari a circa 168 mq e una tettoia in legno di circa 7,50 × 13,60 m, pari a circa 98 mq (di cui LabUr ha parlato già dal 2016) bensì il presupposto giuridico sul quale il Comune di Roma ha costruito tutto il procedimento.

Nella Determinazione QC/1458 del 4 maggio 2026, il Direttore Direttore della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti di Roma Capitale, Carlo Mazzei, afferma che la concessionaria Malibu Beach S.r.l. risulta estinta e che, proprio per tale motivo, il Comune non può procedere per gli abusi nei confronti del contravventore. Da qui la scelta di chiedere alla Prefettura di intervenire esercitando i poteri di autotutela dello Stato per ragioni di pubblica sicurezza.

È questa l’affermazione sulla quale poggia l’intera costruzione amministrativa. Eppure gli atti oggi disponibili mostrano una realtà decisamente più articolata.


Il presupposto della determina: una società davvero estinta?

Il fascicolo storico della Camera di Commercio, aggiornato al 19 luglio 2026, identifica infatti la società come “Malibu Beach S.r.l. in liquidazione”, riportando una PEC della procedura concorsuale, una liquidatrice nominativamente individuata, Giovanna Palermo Di Meo, e precisando addirittura che l’impresa è “in fase di aggiornamento” a seguito di un protocollo depositato il 14 luglio 2026.

La differenza non è soltanto terminologica. Nel linguaggio giuridico una società estinta è una società che ha cessato definitivamente la propria esistenza.
Una società in liquidazione, invece, continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici fino alla definizione della procedura prevista dalla legge. Cambia la finalità dell’attività sociale, che non è più quella di esercitare l’impresa, ma di liquidarne il patrimonio, definire i rapporti pendenti, soddisfare i creditori e chiudere definitivamente ogni posizione ancora aperta. Compresa la demolizione degli abusi.

Nel caso della Malibu Beach la procedura è ancora più particolare.

 

Cosa raccontano gli altri documenti

Dopo la definitiva confisca nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia, il Tribunale di Roma ha aperto la liquidazione giudiziale n. 638/2025, dichiarata il 19 settembre 2025.
Con la sentenza non è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività d’impresa, ma ciò non significa affatto che la società sia improvvisamente scomparsa dal punto di vista giuridico. Lo stesso fascicolo camerale continua infatti a riportare una rappresentanza della procedura e una PEC dedicata.

Anche il calendario della procedura racconta una storia diversa rispetto a quella che emerge dalla determina comunale a firma di Carlo Mazzei.

 

Liquidazione giudiziale non significa scomparsa della società

Sul portale ufficiale della liquidazione giudiziale risultava infatti fissata un’udienza il 22 aprile 2026 dedicata all’esame delle domande tardive di insinuazione al passivo. Si tratta delle domande presentate dai creditori oltre il termine ordinario previsto per partecipare al concorso. La legge fallimentare ne consente comunque l’esame attraverso specifiche udienze fissate dal giudice.

Questo significa che il 22 aprile 2026, appena sei giorni dopo il rilascio della nuova concessione al Consorzio Il Melograno e un solo giorno prima della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiamata da Mazzei per le demolizioni, la procedura concorsuale era ancora pienamente operativa.

 

Anche il bilancio racconta una società ancora in gestione

Anche il bilancio 2024 contribuisce ad arricchire il quadro.
La società dichiara di avere redatto il bilancio secondo la Circolare ANBSC n. 1/2020, cioè applicando la disciplina prevista per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Dai documenti emergono ancora un patrimonio in gestione, crediti iscritti, debiti per centinaia di migliaia di euro e perfino anticipazioni economiche erogate dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati per assicurare la gestione della società.

Non sembra quindi il quadro di una realtà amministrativamente “svanita”, bensì quello di una procedura concorsuale ancora in corso. Mazzei lo ignorava?? Perché è qui che nasce la principale criticità.

 

Perché il caso Village è diverso dagli altri stabilimenti

Negli altri avvicendamenti degli stabilimenti balneari di Ostia il Comune ha normalmente contestato gli abusi ai concessionari uscenti, imponendo loro la rimozione delle opere oppure recuperando nei loro confronti i costi delle demolizioni.

Nel caso Village, invece, l’impostazione cambia completamente. Eppure le demolizioni sono state stimate tra i 70 e i 100 mila euro.

Il Comune di Roma sostiene di non poter più individuare il contravventore perché la Malibù sarebbe estinta, chiede l’intervento della Prefettura per ‘pubblica sicurezza’ (con tanto di carro NBCR dei VVF per decontaminare l’area) e arriva perfino ad indirizzare l’ingiunzione ad “ignoti responsabili”.

Ma contemporaneamente avviene un altro fatto.

Il 16 aprile 2026 viene rilasciata la nuova concessione al Consorzio Il Melograno. Pochi giorni dopo, la stampa riferisce che il Comune ha consegnato il Village al nuovo concessionario, addirittura dichiarando che lo stabilimento sarebbe stato consegnato “privo di abusi”.

 

Chi ha riconsegnato il Village al Comune?

E qui emerge una domanda che nessuno, finora, sembra essersi posto. Se il responsabile degli abusi era ormai “ignoto” e la Malibù era ritenuta “estinta”, chi ha formalmente riconsegnato il bene al Comune?
Chi ha sottoscritto il verbale di rilascio? Esiste un verbale di consegna? Ha firmato un rappresentante della procedura? La liquidatrice? Un amministratore giudiziario? L’ANBSC? Oppure il Comune ha immesso direttamente nel possesso il nuovo concessionario senza alcun soggetto uscente?

Sono domande fondamentali perché il verbale di consegna rappresenta il punto di collegamento tra la vecchia e la nuova concessione. Neppure la Capitaneria di porto, firmataria del verbale, ha notato nulla?

Se un soggetto esisteva al momento della riconsegna, diventa inevitabile interrogarsi sulla coerenza della successiva affermazione secondo cui il destinatario dell’ingiunzione sarebbe ormai divenuto “ignoto”.

 

La contraddizione nelle schede del bando

A tutto questo si aggiunge un’ulteriore anomalia.
La scheda tecnica predisposta per il bando del Village, firmata dal Responsabile del Procedimento, nonché Direttore del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, Tommaso Antonucci, afferma che le planimetrie riportano esclusivamente opere di difficile rimozione
assentite o assentibili sulla base dei titoli reperiti e delle verifiche storiche svolte.

Pochi mesi dopo, parte delle stesse opere vengono considerate abusive e destinate alla demolizione a spese dello Stato. Anche questa discrasia meriterebbe un chiarimento istruttorio.

La legalità non si misura soltanto demolendo un edificio. Si misura soprattutto applicando le stesse regole a tutti. Ed è proprio questo il dubbio che oggi resta aperto. Perché mentre negli altri stabilimenti il concessionario uscente è rimasto il naturale interlocutore dell’Amministrazione anche ai fini della rimozione delle opere abusive, nel caso Village il procedimento cambia completamente strada, fondandosi sull’assunto che la Malibù fosse ormai “estinta”, secondo Mazzei.

 

I documenti che ora devono essere acquisiti

Gli atti oggi disponibili, però, raccontano che dietro la parola “estinta” si celava una realtà giuridica ben più complessa: una società cancellata dal Registro delle Imprese, ma inserita in una liquidazione giudiziale ancora aperta, con una rappresentanza formalmente individuata, una procedura concorsuale ancora attiva e una gestione patrimoniale tutt’altro che conclusa. È proprio questa apparente divergenza tra la ricostruzione contenuta nella determina e il quadro documentale oggi disponibile che rende indispensabile acquisire i verbali di rilascio, di consegna e di immissione nel possesso del Village, per verificare se tutte le fasi del procedimento amministrativo siano state realmente coerenti tra loro.

Per queste ragioni LabUr trasmetterà la documentazione raccolta al Prefetto di Roma e alla Corte dei Conti, chiedendo che venga verificata la correttezza dell’intero procedimento amministrativo.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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OSTIA, UNA CASERMA DA 110MLN PER LA FINANZA, UNA SISTEMAZIONE DI FORTUNA PER I VVF

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260718_190955_0000Mentre lo Stato investe oltre 110 milioni di euro per riportare nel patrimonio pubblico la caserma della Guardia di Finanza dell’Infernetto, il Municipio X resta senza una sede adeguata per i Vigili del Fuoco. Per altre amministrazioni dello Stato la politica patrimoniale ha prodotto nuove infrastrutture. A Ostia, invece, la caserma è rimasta quella del 1936. Perché nessuno ha mai pianificato una nuova sede per il soccorso del litorale?

Due immobili, due destini

Lo Stato ha appena investito oltre 110 milioni di euro per riportare nel patrimonio pubblico la caserma della Guardia di Finanza all’Infernetto. Il Municipio X però si ritrova improvvisamente senza una vera caserma dei Vigili del Fuoco, costretto a discutere soluzioni provvisorie e trasferimenti d’emergenza.
Sono due vicende che raccontano come, negli ultimi decenni, il patrimonio immobiliare destinato ai Corpi dello Stato abbia seguito percorsi profondamente diversi.

Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore vi è quella di utilizzare temporaneamente la caserma “Generale Angelo Dus” di via Croviana all’Infernetto.
Dal punto di vista amministrativo oggi questa soluzione è certamente più semplice rispetto al passato. Con il Bilancio dell’Agenzia del Demanio pubblicato nell’aprile 2025 è stato infatti certificato il riacquisto dell’intero complesso dal Fondo C3 gestito da Savills SGR, riportando l’immobile nel patrimonio dello Stato dopo anni di locazione passiva che costavano oltre sette milioni di euro all’anno. L’operazione, del valore di oltre 110 milioni di euro, è stata motivata proprio con la necessità di ridurre la spesa pubblica per gli affitti e razionalizzare il patrimonio immobiliare statale. 

Questa vicenda, per LabUr, non nasce oggi. Già nel 2021 avevamo ricostruito la storia urbanistica e patrimoniale della caserma “Gen. Angelo Dus”, quando il suo futuro sembrava legato a un progetto di trasformazione immobiliare denominato “Nuova Croviana” (labur.eu, marzo 2021).
Allora il tema era la possibile dismissione della struttura, oggi quella stessa caserma torna al centro del dibattito come possibile sede temporanea dei Vigili del Fuoco. È un cambiamento di prospettiva che dimostra quanto sia importante conoscere la storia di un immobile prima di discuterne il futuro.

Proprio questo riacquisto rende oggi possibile, almeno sul piano giuridico, un’eventuale coesistenza tra Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco attraverso un semplice provvedimento dell’Agenzia del Demanio e un accordo tra le amministrazioni interessate. Non occorrerebbero più trattative con soggetti privati, ma soltanto atti amministrativi interni allo Stato.

 

Le criticità della soluzione all’Infernetto

La disponibilità dell’immobile non significa automaticamente che quella sia la sede giusta. La caserma della Guardia di Finanza non è stata progettata per il soccorso tecnico urgente. È nata per funzioni completamente diverse e la sua collocazione urbanistica continua a presentare criticità: i mezzi dei Vigili del Fuoco dovrebbero comunque attraversare la viabilità locale del quartiere Infernetto prima di raggiungere la Via Cristoforo Colombo o le altre arterie principali. 

Per un servizio nel quale ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, la rapidità di accesso alla rete viaria primaria rappresenta uno degli elementi fondamentali nella scelta della sede. Per questo motivo via Croviana potrebbe rappresentare una soluzione emergenziale certamente migliore del trasferimento fuori Municipio, ma difficilmente potrebbe essere considerata la risposta definitiva al problema.
Il quartiere Infernetto è, del resto, un’enclave insediativa a mono-accessibilità.


La storia di due caserme a confronto 

Il complesso nacque come grande struttura sanitaria privata mai entrata realmente in funzione. Successivamente fu destinato alla Guardia di Finanza, inserito nel Fondo Immobili Pubblici, ceduto a un fondo immobiliare e infine riacquistato dall’Agenzia del Demanio con un investimento superiore ai 100 milioni di euro. In tutti questi anni lo Stato ne ha seguito costantemente l’evoluzione patrimoniale, programmando investimenti, manutenzioni e, da ultimo, il rientro dell’immobile nel patrimonio pubblico. 

Il caso della caserma dell’Infernetto non è un caso isolato.
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito, cioè i Corpi armati e di sicurezza dello Stato, hanno visto, negli ultimi decenni, un’attenzione costante alla propria rete immobiliare, tra riacquisti, ampliamenti, dismissioni programmate e razionalizzazioni. Per il presidio dei Vigili del Fuoco di Ostia, invece, questa continuità non si è mai tradotta nella realizzazione di una nuova infrastruttura.

La storia della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia è, invece, molto diversa.
La sede di via Angelo Celli risale al 1936, quando Ostia era un piccolo centro 
balneare con una popolazione e un’estensione urbanistica incomparabili con quelle odierne.
Da allora il Municipio X è cambiato radicalmente. Sono sorti nuovi quartieri, sono aumentati i residenti, si sono sviluppate nuove attività economiche, è cresciuto il traffico e si è esteso uno dei sistemi ambientali più delicati del Lazio, con le pinete di Castel Fusano e Castel Porziano. 

Nonostante questa trasformazione, non risulta che sia mai stata programmata una nuova caserma dei Vigili del Fuoco in grado di rispondere alla crescita del territorio.
Nel frattempo, il patrimonio immobiliare destinato ad altre Forze dell’Ordine ha continuato ad evolversi attraverso nuove sedi, ampliamenti, recuperi e operazioni di razionalizzazione. Per i Vigili del Fuoco, invece, il punto di riferimento è rimasto quello del 1936, fino all’inagibilità dell’edificio. 


Il PRG 

Questa vicenda assume un significato ancora più rilevante se letta alla luce del Piano Regolatore Generale di Roma. Le Norme Tecniche di Attuazione qualificano le caserme dei Vigili del Fuoco come attrezzature pubbliche destinate alla sicurezza e al soccorso. Non si tratta semplicemente di edifici da collocare dove esiste uno spazio disponibile, ma di infrastrutture strategiche la cui localizzazione deve garantire il miglior equilibrio tra tempi di intervento, accessibilità e copertura dell’intero territorio. 

Applicando questi criteri al Municipio X, una caserma moderna dovrebbe essere collocata in posizione baricentrica rispetto alla rete viaria principale, con accesso diretto alla Via Cristoforo Colombo e rapido collegamento verso Ostia, Acilia, Infernetto, Casal Palocco, Axa, Madonnetta, Dragoncello e Castel Fusano. 

Un’area compresa tra via dei Pescatori, via di Macchia Saponara e la Cristoforo Colombo risponderebbe molto meglio a tali esigenze rispetto a una sede ricavata adattando strutture nate per altre finalità. Una pianificazione di questo tipo consentirebbe inoltre di mantenere eventuali presidi specialistici sul litorale senza rinunciare a una caserma principale realmente progettata per il soccorso del Municipio nel suo complesso. 


Il ruolo di Roma Capitale 

In questo quadro assume particolare rilievo anche il ruolo di Roma Capitale.
La caserma di via Angelo Celli appartiene infatti al patrimonio comunale. Con la
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 65 del 24 febbraio 2023, il Comune aveva individuato Ostia Lido tra le sedi VVF destinatarie di un piano di manutenzione straordinaria.
Tre anni dopo, quell’annuncio non si è tradotto in una sede definitiva.
Il crollo di una porzione del solaio di via Angelo Celli ha reso inagibile l’immobile, aprendo una sequenza di soluzioni sempre provvisorie: prima l’ex Ostello Litus, individuato come ipotesi dalla
VII Commissione Patrimonio del 30 giugno 2026 e ancora subordinato a verifiche tecniche e lavori di adeguamento; poi il trasferimento a Fiumicino, avviato il 15 luglio verso una struttura aeroportuale già segnalata per vulnerabilità sismica; infine l’accordo dell’ultima ora per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza all’Infernetto, comunicato il 17 luglio. Da oltre un mese, come attestano i comunicati sindacali dell’USB, il presidio del Municipio X opera in questa condizione di provvisorietà rincorsa, senza che nessuna delle soluzioni individuate sia mai diventata quella definitiva. 

Il problema, quindi, non è l’assenza di una programmazione sulla carta, ma il suo mancato esito: un annuncio che non è ancora diventato infrastruttura.
A complicare ulteriormente il quadro emerge inoltre un contenzioso patrimoniale tra Roma Capitale e Ministero dell’Interno sulla stessa competenza a manutenere l’immobile, riconducibile a una concessione del 1992 — segno che il vuoto è 
strutturale, e non imputabile a un solo livello di governo. 

Oggi, comunque, il risultato concreto resta una caserma dichiarata inagibile, un presidio costretto a trasferimenti temporanei e l’assenza di una sede alternativa già pianificata in via definitiva.

 

Oltre l’emergenza

Più che una semplice emergenza, quella di Ostia appare quindi come il punto di arrivo di una lunga stagione nella quale la crescita del territorio non è stata accompagnata da un analogo sviluppo delle infrastrutture dedicate al soccorso tecnico urgente. È una situazione che pone interrogativi seri sulla programmazione urbanistica e patrimoniale adottata negli ultimi decenni e sul contributo che Roma Capitale ha saputo offrire nella pianificazione di un servizio essenziale come quello dei Vigili del Fuoco. 

Una città che cambia dovrebbe cambiare anche il proprio sistema della sicurezza. Se questo non accade, prima o poi arriva il momento in cui non si discute più di come migliorare un servizio, ma semplicemente di dove sistemarlo provvisoriamente. E questo, per una Capitale europea, è già di per sé un risultato che dovrebbe far riflettere. 

Il problema non è soltanto dove sistemare oggi i Vigili del Fuoco. Il problema è comprendere perché, dopo novant’anni, il Municipio X non disponga ancora di una caserma moderna, correttamente localizzata e progettata per le esigenze reali del territorio. 

Venerdì prossimp il Consiglio straordinario discuterà l’emergenza.
LabUr aggiunge al tavolo una sola domanda: perché il Municipio X non dispone ancora di una caserma progettata per il territorio che serve?

Da questo momento ascolteremo le risposte.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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Il Masterplan e la scomparsa del cittadino

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260714_123440_0000Quando il linguaggio della governance sostituisce quello della democrazia urbana. Una lettura critica della Conferenza DIAC del 30 giugno 2026.

 

C’è una parola che è praticamente scomparsa dal dibattito contemporaneo sulla rigenerazione urbana: cittadino.
Ascoltando gli interventi della Conferenza DIAC del 30 giugno scorso dedicata al Masterplan, siamo rimasti colpiti dalla ricorrenza quasi ossessiva di alcune parole: governance, stakeholder, partnership, vision, management, cabina di regia, monitoraggio, processo. Una, invece, sembrava essersi dissolta: cittadino.

Può sembrare un dettaglio lessicale, ma non lo è.
Le parole non descrivono soltanto la realtà. La costruiscono. E quando cambia il linguaggio, spesso sta già cambiando anche l’idea di città che quel linguaggio sottende.
L’impressione è che l’urbanistica venga sempre più raccontata come una pratica di coordinamento tra soggetti organizzati, chiamati a costruire insieme una trasformazione. Una città concepita come un sistema da gestire, un processo da governare, un insieme di investimenti da coordinare. Meno evidente, invece, è il ruolo del cittadino come titolare di diritti all’interno del procedimento pubblico.

Il punto non è il Masterplan

Nei contesti anglosassoni il Masterplan nasce come strumento di coordinamento strategico, cioè serve a costruire una visione, mettere in relazione soggetti diversi, organizzare investimenti, accompagnare trasformazioni complesse. Nasce all’interno di ordinamenti profondamente diversi da quello italiano. Negli Stati Uniti e in Canada opera in sistemi istituzionali caratterizzati da strumenti pianificatori, forme di governo locale, procedure partecipative, planning commissions, public hearings e meccanismi di judicial review che non coincidono con quelli del nostro ordinamento. In quel contesto il Masterplan svolge prevalentemente una funzione di coordinamento strategico: costruisce una visione, mette in relazione soggetti diversi, organizza investimenti e accompagna trasformazioni complesse.

Proprio per questo riteniamo che il problema non sia il Masterplan in sé, ma il suo trapianto nel sistema italiano. Uno strumento non può essere separato dall’ordinamento che gli attribuisce significato, limiti e garanzie. Importare il lessico del Masterplan senza interrogarsi sul diverso assetto istituzionale entro cui nasce significa rischiare di attribuirgli funzioni profondamente diverse da quelle originarie.

Una parte importante della cultura urbanistica italiana gli riconosce invece la stessa funzione.
Michele Talia, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), ha più volte sostenuto che il Masterplan possa rappresentare un utile strumento di integrazione tra pianificazione, progetto e investimenti, purché operi all’interno di una cornice normativa stabile e coerente.  Che cosa accade però quando quella cornice si indebolisce? Il Masterplan continua davvero a svolgere una funzione di coordinamento oppure finisce progressivamente per assumerne un’altra?

Quando il procedimento urbanistico ordinario arriva troppo tardi

Negli ultimi mesi, analizzando numerosi procedimenti amministrativi romani, ci siamo imbattuti in una ricorrenza che intendiamo ora verificare in modo sistematico. In diversi casi il procedimento urbanistico ordinario non sembra più rappresentare il luogo nel quale la decisione viene costruita, discussa e verificata. Interviene invece quando una parte significativa della decisione si è già progressivamente consolidata attraverso accordi preliminari, protocolli d’intesa, finanziamenti, partenariati pubblico-privati, documenti strategici, procedure speciali, poteri derogatori, dichiarazioni politiche e aspettative ormai sedimentate.
Con procedimento urbanistico ordinario intendiamo il percorso previsto dalla pianificazione e dal diritto amministrativo, fondato sulla pubblicità degli atti, sulla partecipazione, sulle osservazioni dei cittadini, sulla motivazione delle decisioni e sul controllo pubblico. È rispetto a questo modello che osserviamo il crescente ricorso a strumenti negoziali, derogatori o speciali. Questo non significa che le alternative diventino giuridicamente impossibili, ma significa qualcosa di diverso: la decisione tende progressivamente a consolidarsi attraverso un processo che restringe lo spazio delle alternative, rendendole via via più onerose sul piano politico, economico e amministrativo. Quando la variante urbanistica giunge all’approvazione, lo spazio delle alternative può essere già stato drasticamente ridotto e la partecipazione rimane solo formalmente prevista. Quindi, quanta capacità decisionale conserva realmente il procedimento urbanistico ordinario?

Una questione già aperta

Edoardo Salzano definiva urbanistica contrattata il progressivo spostamento della decisione urbanistica da un sistema di regole valide erga omnes verso forme di negoziazione sempre più condizionate dagli interessi proprietari. Paolo Berdini ha sviluppato questa critica attraverso numerosi casi romani, tra cui quello dello Stadio della Roma a Tor di Valle, mostrando come il luogo sostanziale della decisione potesse progressivamente allontanarsi dal procedimento urbanistico ordinario formalmente destinato a produrla. Allo stesso tempo, una parte importante della riflessione urbanistica contemporanea propone una lettura diversa.

L’Istituto Nazionale di Urbanistica e numerosi studiosi della rigenerazione urbana riconoscono al Masterplan una funzione positiva di coordinamento tra pianificazione, progetto e investimenti. Michele Talia, ad esempio, ha più volte richiamato la necessità che questa funzione rimanga inserita entro una cornice normativa stabile e coerente. Ma quando quella cornice si indebolisce, il Masterplan continua a essere uno strumento di coordinamento oppure cambia funzione?

Anche la Corte costituzionale ha richiamato la necessità che le trasformazioni urbane si sviluppino all’interno di un quadro normativo coerente, mettendo in guardia contro interventi frammentati e privi di una stabile cornice pianificatoria (sentenza n. 24/2022).

La stessa questione attraversa da anni anche il dibattito internazionale.
La letteratura sulla governance urbana, sui soft spaces e sui processi di stabilizzazione delle decisioni mostra come una scelta urbanistica non diventi irreversibile in un singolo momento, ma attraverso un progressivo accumulo di atti, investimenti, aspettative, linguaggi e istituzioni.

Dunque non ci interessa stabilire il momento esatto nel quale una decisione diventa irreversibile, ma ci interessa capire come una decisione si consolida e quale spazio rimanga, durante questo processo, all’esercizio effettivo della partecipazione democratica garantita dal procedimento urbanistico ordinario.

La riduzione esecutiva dell’urbanistica

Nel corso della Conferenza DIAC, Maurizio Carta (Assessore all’Urbanistica di Palermo), ha definito l’urbanistica una scienza e ha attribuito ad essa una funzione prevalentemente esecutiva. È una definizione che non condividiamo. L’urbanistica utilizza certamente conoscenze scientifiche, ma il suo fondamento rimane dottrinale. Ogni scelta urbanistica incorpora infatti un sistema di valori. Decidere se privilegiare la rigenerazione urbana o il consumo di suolo, l’interesse pubblico o quello proprietario, la redistribuzione o la valorizzazione immobiliare non è una decisione scientifica. È una decisione politica. Ridurre l’urbanistica a tecnica esecutiva ci sembra un errore prima di tutto disciplinare perché non applica semplicemente conoscenze, ma decide entro quale sistema di valori quelle conoscenze verranno utilizzate.

Le regole non rallentano la democrazia. La rendono possibile.

Una parte del dibattito contemporaneo considera la flessibilità un valore in sé. L’idea è semplice: meno regole, più capacità di realizzare trasformazioni. Noi pensiamo l’esatto contrario. L’assenza di regole non produce agilità, ma discrezionalità.
Il procedimento urbanistico ordinario non è un ostacolo burocratico da aggirare. È il luogo nel quale la trasformazione urbana viene sottoposta a pubblicità degli atti, motivazione delle decisioni, osservazioni, controllo pubblico e possibilità di contestazione.

La Corte costituzionale ha più volte richiamato la necessità che le trasformazioni del territorio si sviluppino all’interno di una cornice normativa coerente, mettendo in guardia contro interventi frammentati e privi di un quadro pianificatorio stabile. Per questo continuiamo a ritenere che il procedimento urbanistico ordinario rappresenti la principale garanzia democratica di cui dispone il cittadino, non perché sia perfetto, ma perché è il luogo nel quale il potere dovrebbe rendere conto delle proprie decisioni.

Restituire valore agli atti

Non chiediamo che la nostra interpretazione venga condivisa. Chiediamo che possa essere verificata. Per questo, entro la conclusione del mandato della Giunta Gualtieri, LabUr pubblicherà una ricostruzione sistematica dei principali procedimenti di trasformazione urbana avviati durante questa consiliatura. Per ciascun caso ricostruiremo la cronologia degli atti, il progressivo accumulo dei vincoli tecnici, economici e politici, il momento nel quale interviene il procedimento urbanistico ordinario e la concreta capacità della partecipazione di incidere sulle decisioni. Non partiremo dalle opinioni, ma dalle date, dagli atti, dalla sequenza con cui le decisioni si sono progressivamente consolidate. Potremmo essere smentiti e ce lo auguriamo, perché se questa ricerca dovesse dimostrare che il procedimento urbanistico ordinario continua a svolgere pienamente la propria funzione garantista, non sarebbe una sconfitta per LabUr, ma una buona notizia per la democrazia. Se invece gli atti dovessero confermare che la pianificazione interviene sempre più spesso quando la decisione si è già sostanzialmente consolidata altrove, allora il problema non riguarderebbe più le intenzioni di chi osserva questi fenomeni, ma il modo in cui oggi si governa la trasformazione delle nostre città.

Una città democratica non si misura soltanto dalla qualità delle opere che realizza. Prima ancora si misura dal modo in cui decide di realizzarle. E l’urbanistica, almeno per come continuiamo a intenderla, nasce proprio per questo: limitare il potere, non semplicemente renderlo più efficiente.

 


Fonti e riferimenti

Conferenza DIAC sul Masterplan

Urbanistica contrattata e funzione delle regole

Cornice costituzionale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2022
    La Corte richiama la necessità di una coerente e stabile cornice normativa e critica il ricorso a interventi parcellizzati e svincolati dalla pianificazione urbanistica generale.

Stabilizzazione progressiva delle decisioni

Valutazione degli strumenti negoziali


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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PRIMA DELL’ABSIDE: LA CHIESA COME ATTORE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

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Prima dell’abside

Per una teoria urbanistica della Chiesa come attore della trasformazione urbana

 

Introduzione

L’architettura sacra è stata studiata prevalentemente come forma, linguaggio e simbolo [1]. Molto meno attenzione è stata dedicata al procedimento amministrativo che ne rende possibile la realizzazione. Il presente contributo propone di osservare la Chiesa non soltanto come committente o proprietaria di beni, ma come possibile attore della trasformazione urbana, introducendo la categoria interpretativa della capacità procedimentale. In questa prospettiva, l’architettura sacra non costituisce il punto di partenza dell’analisi, bensì il suo esito: prima dell’abside vi è la decisione pubblica che rende possibile la trasformazione della città.

 

1. Prima dell’abside

L’architettura sacra occupa da tempo un posto centrale nella riflessione teologica, artistica e architettonica [1]. La riflessione sull’architettura sacra dedicata alle chiese contemporanee discute il rapporto tra forma e liturgia, tra luce e simbolo, tra spazio costruito e comunità, interrogandosi sul modo in cui l’architettura possa esprimere il sacro e tradurre, nella materia, il linguaggio della fede. Molto più raramente la riflessione si interroga su una domanda che precede tutte le altre.

Attraverso quali decisioni pubbliche un’architettura sacra diventa possibile?

Prima che un edificio venga progettato, prima che un concorso sia bandito, prima ancora che si discuta di linguaggio architettonico, esiste infatti una sequenza di decisioni pubbliche e di procedimenti amministrativi che riguarda il governo del territorio. Localizzazioni, destinazioni d’uso, standard urbanistici, accordi istituzionali, conferenze di servizi, varianti e autorizzazioni costituiscono il contesto entro il quale la trasformazione urbana prende forma ben prima di manifestarsi nell’opera costruita [2].

Se la città è il risultato di una successione di decisioni pubbliche, comprendere un’architettura significa comprendere anche il procedimento attraverso il quale quella architettura è stata resa possibile. In questa prospettiva, la domanda urbanistica non riguarda soltanto l’opera, ma il processo che la precede.

Il presente lavoro rifonda lo sguardo sull’architettura sacra, spostando il baricentro dell’analisi dal significato dell’opera alla genesi procedimentale della decisione pubblica. Prima dell’abside, prima dell’edificio, prima ancora del progetto, vi è un procedimento amministrativo nel quale interessi pubblici, privati e collettivi vengono composti in decisioni destinate a produrre effetti permanenti sul territorio.

È questo il luogo nel quale il presente contributo sceglie di collocare il proprio punto di osservazione. È da questo spostamento di prospettiva che prende avvio il percorso proposto nelle pagine che seguono.


2. Due paradigmi e una lacuna

2.1 Il primo paradigma: l’architettura come opera

La riflessione sull’architettura sacra si è sviluppata prevalentemente attorno a una domanda fondamentale: in che modo lo spazio costruito può esprimere il sacro?

È una prospettiva che attraversa buona parte della produzione teologica e architettonica del secondo Novecento e che trova un momento di svolta nel dialogo inaugurato dal Concilio Vaticano II [3]. Dai discorsi di Paolo VI agli artisti alle successive riflessioni di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, il rapporto tra Chiesa e arte viene progressivamente ricostruito come un’alleanza fondata sulla capacità dell’opera artistica di rendere percepibile la trascendenza, di educare alla bellezza e di favorire l’incontro tra fede e cultura contemporanea.

Su questo terreno si sviluppa una vasta letteratura dedicata allo spazio liturgico, alla luce, al simbolo, al linguaggio architettonico, alla relazione tra assemblea e altare, alla qualità estetica degli edifici di culto e al loro significato teologico [4]. Anche quando l’attenzione si estende alla città — come accade in alcune riflessioni sul sagrato, sulla chiesa come luogo di incontro o sulla dimensione pubblica dell’architettura religiosa — il punto di osservazione rimane prevalentemente quello dell’opera compiuta e del suo significato.

L’interrogativo dominante riguarda dunque il modo in cui l’architettura riesce a esprimere il sacro, non il processo attraverso il quale essa diviene possibile.
In questa prospettiva l’edificio costituisce il punto di arrivo dell’analisi.


2.2 Il secondo paradigma: la religione come attore urbano

Negli ultimi decenni, soprattutto nell’ambito della geografia della religione, degli urban studies e dei post-secular studies, il punto di osservazione si è progressivamente spostato dall’opera agli attori [5].

La domanda non è più come l’architettura rappresenti il sacro, ma come le istituzioni religiose agiscano nello spazio urbano, partecipino alla governance delle città, costruiscano relazioni con le amministrazioni pubbliche, producano inclusione sociale, contribuiscano ai processi di rigenerazione o intervengano nei conflitti territoriali.

Questa prospettiva ha prodotto contributi di grande rilievo. Gli attori religiosi vengono analizzati come soggetti capaci di costruire reti sociali, influenzare le politiche urbane, intervenire nei processi di welfare, contribuire alla ridefinizione simbolica dei luoghi o competere con altri soggetti nella produzione dello spazio urbano. La città non è più soltanto il contesto nel quale si collocano gli edifici di culto, ma il campo entro il quale le organizzazioni religiose esercitano forme differenti di presenza pubblica.

Anche in questo caso, tuttavia, l’attenzione si concentra prevalentemente sull’attore e sulle sue strategie, più che sul procedimento amministrativo attraverso il quale tali strategie si traducono, eventualmente, in trasformazioni territoriali.
L’attenzione si sposta così dall’edificio all’attore religioso come principale oggetto dell’analisi.


2.3 Il punto cieco

Le due prospettive appaiono profondamente diverse, ma condividono un medesimo limite metodologico.

La prima osserva l’opera architettonica e il suo significato. La seconda osserva l’attore religioso e il suo ruolo nella città. Entrambe, tuttavia, prendono in esame fenomeni già costituiti: l’edificio esiste già; l’attore è già presente nello spazio urbano.

Il momento della trasformazione urbanistica come esito di una negoziazione procedimentale appare ancora scarsamente tematizzato nella letteratura richiamata. Il presente contributo propone di assumerlo come autonomo oggetto di analisi. 

Tra il progetto e l’opera, tra l’intenzione e la città costruita, si colloca infatti una sequenza di decisioni pubbliche, procedimenti amministrativi, accordi, pareri e atti attraverso i quali interessi differenti vengono composti e trasformati in effetti territoriali.

È precisamente questo passaggio che il presente lavoro propone di assumere come oggetto di analisi.

Più che chiedersi come l’architettura esprima il sacro o come gli attori religiosi operino nello spazio urbano, si propone dunque di interrogarsi sul modo in cui la trasformazione urbana viene resa possibile attraverso il procedimento amministrativo e sul ruolo che gli attori religiosi possono assumere all’interno del procedimento che rende possibile la trasformazione urbana.

 

3. La capacità procedimentale come categoria interpretativa

L’analisi della letteratura evidenzia una lacuna comune ai due paradigmi esaminati. Da una parte, gli studi sull’architettura sacra si concentrano prevalentemente sulla forma, sul simbolo, sulla liturgia e sul linguaggio architettonico. Dall’altra, la geografia della religione, i post-secular studies e parte della planning theory analizzano gli attori religiosi come soggetti della governance urbana. Entrambe le prospettive, tuttavia, si arrestano prima del procedimento amministrativo che rende possibile la trasformazione dello spazio.
Se il procedimento rappresenta il luogo nel quale la trasformazione urbana diviene giuridicamente possibile, allora diventa necessario comprendere da cosa dipenda la diversa capacità degli attori di incidere sulla formazione della decisione pubblica.

Nel presente lavoro si assume che la produzione della città non dipenda esclusivamente dalla disponibilità di risorse o dalla titolarità di diritti, ma dalla diversa capacità degli attori di incidere sulla formazione della decisione pubblica attraverso il procedimento amministrativo.
Per descrivere questa diversa capacità si propone di utilizzare la categoria interpretativa della capacità procedimentale.

Possedere un terreno, progettare un edificio o finanziare un’opera costituiscono condizioni necessarie, ma non sufficienti perché una trasformazione urbana possa prodursi. Essa richiede infatti che tali iniziative trovino riconoscimento, legittimazione e traduzione all’interno di un procedimento pubblico.
Per l’urbanista, pertanto, la questione decisiva non è soltanto il momento in cui la trasformazione si materializza nello spazio costruito, ma quello in cui essa diventa giuridicamente possibile. È in questo passaggio che il procedimento assume un ruolo centrale: il luogo nel quale interessi pubblici, privati e collettivi vengono composti in una decisione amministrativa destinata a produrre effetti sul territorio.

La capacità procedimentale si articola attraverso cinque dimensioni fondamentali:

  1. posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento;
  2. disponibilità di risorse economiche, organizzative e conoscitive;
  3. accesso alle sedi decisionali;
  4. capacità tecnica di intervenire efficacemente nel procedimento;
  5. legittimazione simbolica e istituzionale riconosciuta dall’ordinamento e dalla società.

Questa tassonomia definisce il perimetro entro cui l’incidenza dell’attore si traduce in trasformazione territoriale”. Nessuna delle dimensioni individuate è, di per sé, sufficiente a determinare la capacità procedimentale; è la loro interazione, nei diversi contesti istituzionali e procedimentali, a definirne l’effettiva consistenza. La capacità procedimentale non costituisce quindi una proprietà stabile dei soggetti, ma una proprietà relazionale che si manifesta all’interno di specifici procedimenti amministrativi.

All’estremo opposto, una configurazione caratterizzata dall’assenza o dalla debolezza di tali dimensioni individua situazioni nelle quali la capacità di incidere sulla formazione della decisione pubblica risulta significativamente ridotta, pur in presenza di interessi giuridicamente rilevanti o di risorse materiali. La categoria proposta si presta dunque a descrivere un continuum di configurazioni procedimentali, piuttosto che una distinzione dicotomica tra attori capaci e incapaci di incidere sulla decisione pubblica.

La categoria qui proposta non intende sostituire nozioni consolidate quali potere, governance o agency, ma isolare un livello analitico differente: quello dell’incidenza esercitata dagli attori all’interno dei procedimenti amministrativi che producono la trasformazione urbana [6]. 

È proprio questa prospettiva che rende la Chiesa cattolica un caso particolarmente significativo. Non semplicemente perché costruisce, possiede o finanzia opere, ma perché, in forme e misure variabili, può concentrare molte delle condizioni che accrescono la capacità di incidere sui procedimenti attraverso i quali la trasformazione urbana viene resa possibile. Assumere questa prospettiva significa spostare l’attenzione dall’opera compiuta al processo che la rende realizzabile. In altri termini, significa guardare all’architettura sacra non soltanto come esito formale o simbolico, ma come risultato di una decisione pubblica prodotta attraverso un procedimento nel quale gli attori esercitano differenti forme di capacità procedimentale.

 

4. La Chiesa tra proprietà, committenza e soggetto procedimentale

La categoria della capacità procedimentale proposta nel capitolo precedente permette di distinguere posizioni che, nel dibattito pubblico e talvolta anche nella letteratura, tendono a essere sovrapposte. L’espressione Chiesa come attore urbano rischia infatti di ricondurre a un’unica categoria situazioni profondamente diverse tra loro. Dal punto di vista urbanistico, non ogni relazione tra la Chiesa e la città produce gli stessi effetti né attribuisce il medesimo ruolo nei processi di trasformazione territoriale. Per evitare questa sovrapposizione è opportuno distinguere almeno tre piani analitici: la Chiesa come proprietaria, la Chiesa come committente e la Chiesa come soggetto procedimentale.

4.1 La Chiesa proprietaria

La prima dimensione è quella patrimoniale.

La Chiesa cattolica costituisce uno dei maggiori proprietari immobiliari del territorio nazionale. Chiese, conventi, seminari, istituti religiosi, scuole, ospedali, terreni agricoli e numerosi altri immobili rappresentano un patrimonio di straordinaria consistenza storica e territoriale [7].
Tuttavia, la semplice proprietà di un bene non implica, di per sé, la capacità di incidere sulla trasformazione urbana. Moltissimi soggetti pubblici e privati possiedono patrimoni immobiliari rilevanti senza che ciò comporti automaticamente un ruolo nella formazione delle decisioni urbanistiche.

La proprietà costituisce dunque una condizione materiale della trasformazione urbana, ma non coincide ancora con la capacità di incidere sulla decisione pubblica.


4.2 La Chiesa committente

Una seconda dimensione riguarda la committenza.

La Chiesa promuove la realizzazione di edifici di culto, affida incarichi professionali, organizza concorsi di progettazione, finanzia interventi di restauro e di nuova costruzione, contribuendo in modo significativo alla produzione dell’architettura contemporanea.

È soprattutto su questo terreno che si è sviluppata la riflessione sull’architettura sacra: il rapporto tra committente, architetto e opera costituisce infatti uno dei temi centrali della letteratura del secondo Novecento.

Anche la committenza, tuttavia, non coincide ancora con la produzione della città. Essa descrive il rapporto tra il promotore dell’opera e il progetto architettonico, ma non spiega attraverso quali decisioni pubbliche quell’opera possa essere autorizzata, localizzata e resa compatibile con l’assetto urbanistico del territorio.

La committenza produce architettura, non necessariamente produce città.


4.3 La Chiesa come soggetto procedimentale

La prospettiva cambia quando la Chiesa entra nel procedimento amministrativo.
Ciò può avvenire in forme differenti: come proprietaria di aree interessate dalla pianificazione, come soggetto destinatario di accordi, come ente coinvolto in procedimenti complessi, come portatrice di interessi qualificati o come interlocutrice istituzionale in processi che incidono sull’assetto della città [8].

Il procedimento diventa così il luogo nel quale la natura dell’attore cessa di essere il dato decisivo. Ciò che rileva è la posizione concretamente assunta nella formazione della decisione pubblica.

La capacità procedimentale non è distribuita uniformemente all’interno dell’istituzione ecclesiale, ma varia in relazione alla natura giuridica dell’ente, alla scala territoriale e alla disponibilità di competenze organizzative e tecniche.
Le caratteristiche qui richiamate possono essere ricondotte alle dimensioni della capacità procedimentale individuate nel capitolo precedente (posizione giuridica, disponibilità di risorse e competenze, accesso alle sedi decisionali e legittimazione istituzionale).
In questi casi l’interesse dell’urbanista non riguarda più l’opera architettonica né il patrimonio immobiliare considerati isolatamente, ma il ruolo che il soggetto assume all’interno del procedimento attraverso il quale la trasformazione urbana viene resa possibile.

La distinzione proposta è tutt’altro che terminologica. Una medesima istituzione può essere, nello stesso tempo, proprietaria di un bene, committente di un’opera e soggetto procedimentale. Si tratta di posizioni giuridiche e funzionali differenti, che producono effetti differenti e richiedono strumenti analitici differenti.
Confondere questi tre piani significa attribuire alla proprietà o alla committenza effetti che derivano, invece, dalla posizione assunta nel procedimento amministrativo.
È precisamente quest’ultima dimensione che costituisce l’oggetto del presente lavoro. L’interrogativo non è se la Chiesa costruisca, possieda o promuova architettura — aspetti ampiamente documentati dalla letteratura — ma quando e in quale misura tali qualità si traducano in una concreta capacità di incidere sulla formazione della decisione urbanistica.

La distinzione proposta non ha un valore meramente classificatorio. Essa consente di comprendere come la medesima istituzione possa assumere, in procedimenti diversi, ruoli differenti. Il caso storico esaminato nel capitolo seguente mostra in modo particolarmente evidente come tali posizioni possano sovrapporsi e produrre effetti urbanistici che non sarebbero spiegabili facendo ricorso alla sola categoria della proprietà o della committenza.

 

5. Tra il piano e la città

5.1 Quando il piano non basta

Il Piano Regolatore Generale di Roma del 1931 prevede, tra le opere destinate a riorganizzare i collegamenti tra le due sponde del Tevere, un traforo sotto il colle del Gianicolo, destinato a connettere il quartiere Aurelio con il centro della città. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di trasformazione della capitale promosso dal piano generale, che affida alla nuova rete viaria il compito di ridefinire l’assetto urbano.

Per l’area immediatamente adiacente a via della Conciliazione (aperta dagli sventramenti di Borgo quale nuovo asse monumentale verso San Pietro) viene successivamente approvato, con Regio Decreto del 16 febbraio 1939, un piano particolareggiato.
Lo strumento attuativo disciplina nel dettaglio gli interventi necessari al completamento di quattro opere: la sistemazione dell’imbocco occidentale della galleria sotto il Gianicolo, la sistemazione di via del Sant’Uffizio, la sistemazione di Borgo Santo Spirito e il miglioramento della viabilità di via del Gianicolo.

Il piano particolareggiato costituisce dunque il livello attuativo delle scelte contenute nel Piano Regolatore Generale del 1931. Tuttavia, la sua approvazione non coincide ancora con la piena realizzabilità delle opere previste. Tra la previsione urbanistica e la concreta trasformazione dello spazio si colloca infatti un ulteriore livello decisionale, senza il quale la previsione del piano rimane priva di effettività.


5.2 L’accordo che rende possibile la trasformazione

L’ostacolo non è urbanistico, ma istituzionale.

Le opere previste dal piano particolareggiato insistono infatti, in più punti, su immobili appartenenti alla Santa Sede o ad altri enti ecclesiastici, alcuni dei quali sottoposti al particolare regime previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense del 1929. Il Comune può pianificare il tracciato delle nuove opere, ma la loro completa attuazione richiede un diverso livello di decisione.

L’accordo viene approvato con Decreto Legislativo 10 aprile 1948, n. 1080 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 17 agosto 1948 (codice redazionale 048U1080). È significativo che il titolo ufficiale dell’atto non richiami il piano urbanistico né la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano particolareggiato. L’atto si presenta infatti come Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per una nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

L’oggetto giuridico dell’accordo non è quindi, almeno formalmente, la trasformazione urbanistica, bensì la ridefinizione del regime di sovranità entro il quale quella trasformazione può essere resa possibile.
L’accordo produce tre effetti strettamente connessi. In primo luogo, rende disponibili al Comune gli immobili necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano particolareggiato del 1939. In secondo luogo, trasferisce il regime di extraterritorialità gravante sugli immobili ceduti a una porzione del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia, dimostrando come lo statuto giuridico speciale venga riallocato anziché semplicemente estinto. Infine, autorizza la Santa Sede, o enti da essa designati, ad acquistare un’area nella zona del soppresso Largo Alicorni, destinata all’edificazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

I due atti appartengono dunque a livelli differenti dell’ordinamento e disciplinano oggetti diversi. Il piano particolareggiato organizza lo spazio urbano; l’accordo ridefinisce il regime giuridico entro il quale tale organizzazione può trovare concreta attuazione. È soltanto dall’interazione tra questi due livelli che la trasformazione urbana diventa realizzabile.

Il piano urbanistico stabilisce ciò che deve essere costruito; l’accordo bilaterale definisce le condizioni istituzionali entro le quali quella previsione può trovare attuazione. L’efficacia della pianificazione, in questo caso, non dipende esclusivamente dalla correttezza della previsione urbanistica, ma dalla capacità del procedimento di comporre rapporti giuridici appartenenti a ordinamenti differenti.

Il valore euristico del caso risiede proprio in questo. Esso non viene assunto quale modello ordinario dei rapporti tra Chiesa e pianificazione urbanistica. Proprio perché rappresenta una situazione istituzionale eccezionale, rende particolarmente visibile una dinamica che, sebbene con intensità differenti, attraversa anche la pianificazione ordinaria: tra la previsione del piano e la trasformazione della città si colloca sempre una successione di decisioni, negoziazioni e atti appartenenti a livelli differenti dell’ordinamento.

È precisamente in questo spazio che la categoria della capacità procedimentale proposta nel capitolo precedente acquista significato interpretativo. L’interesse dell’urbanista non riguarda soltanto ciò che viene costruito, ma anche le condizioni istituzionali che rendono possibile la trasformazione urbana. Prima dell’opera vi è sempre una sequenza di decisioni pubbliche. Prima dell’abside, vi è il procedimento.

Il caso dell’accordo del 1948 funge da esperimento mentale di laboratorio: isola la dinamica procedimentale nella sua forma più pura, rendendo visibile il conflitto tra regimi giuridici diversi. Tale dinamica, lungi dall’essere un’anomalia, rivela la meccanica occulta di ogni trasformazione urbana.

Tra la previsione urbanistica e la trasformazione della città non esiste un rapporto automatico. Tra le due si colloca una successione di decisioni, negoziazioni e atti appartenenti a livelli differenti dell’ordinamento. [9]

 

6. Il Giubileo come laboratorio

I Giubilei costituiscono, da questo punto di vista, un laboratorio privilegiato.

Non perché rappresentino un caso eccezionale della pianificazione urbana, ma perché rendono più facilmente osservabili dinamiche procedimentali che, nella gestione ordinaria della città, rimangono spesso disperse o meno evidenti. La concentrazione di investimenti, l’attivazione di procedure speciali, il ricorso a poteri commissariali, la compressione dei tempi decisionali e la pluralità dei livelli istituzionali coinvolti modificano infatti il contesto entro il quale si formano le decisioni pubbliche.

Ciò che cambia non è soltanto la velocità dell’azione amministrativa. Cambia, soprattutto, la distribuzione della capacità procedimentale. L’istituzione di strutture commissariali, la concentrazione delle competenze decisionali e il ricorso a procedure derogatorie tendono infatti a ridistribuire il peso dei diversi attori coinvolti nel procedimento.

Il Giubileo non accelera semplicemente la trasformazione urbana: ne modifica le condizioni procedimentali. Diventa così più evidente chi sia concretamente in grado di incidere sulla formazione della decisione pubblica e in quale misura la configurazione del procedimento influisca sugli esiti della trasformazione urbana.

È proprio per questa ragione che il Giubileo costituisce un banco di prova particolarmente significativo per la categoria interpretativa proposta nel presente lavoro. Se la capacità procedimentale rappresenta effettivamente una chiave di lettura della produzione della città, essa permette di isolare non soltanto le trasformazioni realizzate, ma la precisa configurazione di potere attraverso cui si ridistribuiscono, nei regimi straordinari, le possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche.

Le riflessioni qui sviluppate si collocano in continuità con la ricerca svolta in Amen, Roma. Un delitto urbanistico in tre Giubilei (Filipe de Jesus, 2026) [10] dedicata agli effetti territoriali prodotti dalle principali stagioni giubilari della capitale. 

Il presente contributo pone le basi di una nuova agenda di ricerca, che eleva la capacità procedimentale a metrica fondamentale per analizzare i processi di trasformazione urbana attivati dai grandi eventi. Più che un punto di arrivo, esso costituisce un programma di ricerca destinato a verificare la categoria della capacità procedimentale attraverso l’analisi sistematica dei processi di trasformazione urbana attivati dai diversi Giubilei della capitale.

 

7. Oltre l’abside

L’ipotesi proposta nel presente contributo non riguarda soltanto il rapporto tra Chiesa e città. Se l’architettura sacra viene riletta attraverso il procedimento che la rende possibile, allora anche l’urbanistica è chiamata a ripensare alcune delle proprie categorie interpretative.

Tradizionalmente, il dibattito urbanistico distingue tra soggetti pubblici e privati, tra proprietari, progettisti, committenti e amministrazioni. Questa classificazione descrive i ruoli istituzionali degli attori, ma non sempre consente di comprendere la loro effettiva capacità di incidere sulla formazione della decisione pubblica [11].

La categoria della capacità procedimentale proposta nel presente lavoro suggerisce invece di spostare l’attenzione dal profilo soggettivo alla posizione concretamente assunta all’interno del procedimento amministrativo. L’attenzione si sposta così dall’identità dell’attore alla posizione che egli assume nel procedimento amministrativo. 

In questa prospettiva, la Chiesa cattolica rappresenta un caso di studio particolarmente significativo, ma non necessariamente un caso isolato. Altri soggetti istituzionali, economici o infrastrutturali possono manifestare forme differenti di capacità procedimentale, rendendo questa categoria potenzialmente applicabile a contesti molto più ampi del solo patrimonio ecclesiastico.

Il contributo proposto ridefinisce lo spazio sacro come fatto urbanistico. L’abside è, primariamente, l’esito di una decisione pubblica. Prima della forma vi è la decisione; prima dell’edificio vi è il procedimento. La domanda non è più soltanto che cosa significhi un edificio sacro, ma come esso diventi possibile all’interno della città.

Assumere questa prospettiva significa riconoscere che la produzione dello spazio sacro è, prima ancora che un fatto artistico o liturgico, un fatto urbanistico. Significa riportare al centro dell’analisi quel livello procedimentale rimasto spesso sullo sfondo, ma nel quale si definiscono le condizioni giuridiche, istituzionali e amministrative della trasformazione urbana.

L’architettura sacra non comincia con il progetto. Comincia nel procedimento. È lì che la città decide se, dove e a quali condizioni quell’architettura potrà esistere. Prima della forma vi è la decisione. Prima dell’edificio vi è il procedimento. Prima dell’abside vi è la decisione pubblica che ne rende possibile l’esistenza.

 


BIBLIOGRAFIA

[1] Sheldrake, Spaces for the Sacred; Gorringe, A Theology of the Built Environment; Nota Pastorale fondamentale della CEI (1993), La progettazione di nuove chiese.

[2] L. 1150/1942; DM 1444/1968; L. 241/1990.

[3] Paolo VI, Discorso agli artisti (1964), Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti (1999), Benedetto XVI, Incontro con gli artisti (2009), Papa Francesco, Discorso agli artisti (2023)

[4] Sheldrake, Gorringe, Inge

[5] Beaumont & Baker; Burchardt et al.; Karstein; Planning Theory & Practice (2021) (LINK

[6] Per le nozioni di governance, potere e agency nella teoria della pianificazione si vedano, tra gli altri, Healey (1997), Flyvbjerg (1998) e Stone (1989).

[7]  Il censimento del patrimonio immobiliare ecclesiastico in Italia risulta complesso a causa della frammentazione della titolarità tra circa 30.000 enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Stime recenti (es. Report Scenari Immobiliari/Il Sole 24 Ore – LINK) indicano una consistenza di circa 46.000 unità immobiliari. Per una disamina approfondita sulla gestione e la valorizzazione sociale di tali beni, si rimanda ai lavori di ricerca pubblicati sulla rivista scientifica IN_BO (Università di Bologna) (LINK).

 [8] Diritto Canonico (Ca. 1254 – LINK)

[9] PRG 1931, Regio Decreto 16 febbraio 1939; Trattato Lateranense; Decreto Legislativo 1080/1948G.U. 17 agosto 1948

[10] “Amen, Roma”, di P. Filipe de Jesus, 2026

[11] Patsy Healey, Collaborative Planning (1997); Bent Flyvbjerg, Rationality and Power (1998)


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

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