TERMOVALORIZZATORE DI SANTA PALOMBA, L’ARCHEOLOGIA ERA GIÀ NELLE CARTE: ESPOSTO LABUR AL MINISTERO

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260831_154352_0000La VPIA (Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico) ha censito nell’area di Santa Palomba interessata dal termovalorizzatore ben 342 presenze archeologiche (dette MOSI, MOdulo SIto), comprese strade antiche e basolati. Le interferenze con le opere risultano plurime, il rischio era classificato alto e il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) imponeva precise condizioni di tutela. Eppure il progetto esecutivo è stato approvato e il ritrovamento del basolato del giugno 2026 è stato raccontato quasi come un imprevisto di cantiere. Dopo le criticità già denunciate sul sedime, sul Fosso della Cancelliera, sulle aree interessate e sull’evoluzione del progetto, LabUr apre ora il capitolo archeologico e annuncia un esposto al Ministero della Cultura.

Come è stato possibile approvare il progetto esecutivo del termovalorizzatore di Santa Palomba se le opere interferivano con presenze archeologiche già conosciute, cartografate e sottoposte a precise prescrizioni di tutela?
È la domanda che oggi si aggiunge alle altre criticità già sollevate da LabUr sulla realizzazione del Parco delle risorse circolari, nome ‘alternativo’ usato dal Comune di Roma per il termovalorizzatore di Santa Palomba.
Questa volta, però, non si parte da una ricostruzione esterna al procedimento. Si parte direttamente dagli elaborati archeologici del progetto e dagli atti della Conferenza di servizi.

Cosa sono le MOSI: non ipotesi, ma presenze archeologiche schedate

Una scheda MOSI non indica semplicemente un punto dove “potrebbe esserci qualcosa”. È lo strumento con cui, nella documentazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico, viene registrata una presenza archeologica censita, con localizzazione, descrizione, fonte, cronologia e altre informazioni disponibili. La VPIA generale del termovalorizzatore dichiara di avere censito 342 siti archeologici, tutti riportati nelle carte e collegati alle rispettive schede MOSI. Tra questi compaiono anche numerosi tracciati viari antichi e basolati già individuati in precedenti indagini.

La MOSI 53 individua la Via Satricana come tracciato viario antico.
La MOSI 122 descrive una strada con blocchi di leucitite, frammenti di basalto, crepidine e blocchi squadrati di basalto.
La MOSI 128 registra un basolato orientato est-ovest, già individuato in precedenti indagini e interpretato come strada.
La MOSI 134 parla espressamente di una “strada romana basolata”, orientata sud-ovest/nord-est, osservata in tre saggi e collegabile con altri tratti individuati nei lotti confinanti.

Non siamo quindi davanti a una generica previsione di rischio. L’archeologia era già materialmente descritta e cartografata e le interferenze con il progetto oggi ci sono e appaiono nella loro criticità. Infatti l’analisi incrociata delle cartografie progettuali e delle schede MOSI mostra che le interferenze tra opere previste e presenze archeologiche sono più di una. Non è necessario ridurre il problema a un singolo sito o a una singola strada: il dato sostanziale è che il progetto attraversa un contesto archeologico strutturato e già conosciuto.
Per il settore del nuovo Fosso della Cancelliera, inoltre, la VPIA specifica individua 58 presenze archeologiche e afferma espressamente che l’area è attraversata dall’antico tracciato della Via Satricana.
La conclusione tecnica è altrettanto netta: potenziale archeologico alto e rischio archeologico alto. Quindi, come sono state gestite, prima dell’approvazione dell’esecutivo, interferenze che erano già conoscibili dagli elaborati progettuali.

Primo punto: possibile inosservanza delle prescrizioni archeologiche del PAUR

Il PAUR non si limita a prescrivere la presenza di un archeologo durante gli scavi. Le condizioni archeologiche prevedono che le aree nelle quali insistono strutture archeologiche risultanti dalle planimetrie della Soprintendenza o dal SITAR siano escluse dall’area edificabile, garantendo anche una fascia di rispetto.
In caso di nuovi rinvenimenti, inoltre, la Soprintendenza può imporre l’estensione delle indagini, modifiche anche sostanziali al progetto e, nei casi estremi, l’abbandono dell’intervento interessato. Ecco perché la questione non può essere liquidata con la formula “sono emersi reperti durante i lavori”.

Se le strutture erano già conosciute e le opere interferivano con esse, occorre dimostrare come siano state recepite nell’esecutivo le prescrizioni del PAUR. Il confronto con il progetto esecutivo mostra che ciò non è avvenuto. Saremmo quindi davanti non a una semplice criticità progettuale, ma alla possibile inosservanza di una condizione del titolo autorizzativo.

Secondo punto: cosa ha realmente autorizzato la Soprintendenza?

La Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso il 24 dicembre 2025, prot. 0072902-P, un parere favorevole a condizioni. Quel contributo è confluito nel PAUR approvato con Ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026. Successivamente, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, la stessa Soprintendenza è nuovamente intervenuta con la nota prot. 0018152-P del 23 marzo 2026, richiamando le condizioni già poste nel dicembre precedente. Il problema, quindi, riguarda direttamente anche la Soprintendenza.

Occorre chiarire:

  • se, prima dell’approvazione definitiva dell’esecutivo, sia stata verificata puntualmente la sovrapposizione tra opere, MOSI, SITAR (Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma) e strutture già accertate;
  • se siano state prescritte esclusioni o varianti; e perché le interferenze oggi rilevabili risultassero ancora presenti nella configurazione progettuale approvata.

Non sarebbe sufficiente rispondere che gli scavi sono stati effettuati sotto assistenza archeologica: la sorveglianza durante lo scavo non sostituisce l’obbligo di rispettare le condizioni imposte alle strutture già note.

Terzo punto: il Commissario poteva derogare alla tutela archeologica?

Il Commissario straordinario (il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri) dispone effettivamente di poteri eccezionali. L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 gli consente, quando necessario, di procedere mediante ordinanza anche in deroga a disposizioni di legge. Ma la stessa norma pone un limite espresso: sono fatte salve le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004. L’ordinanza PAUR n. 3/2026 richiama testualmente questo limite. In altre parole, i poteri commissariali non consentono di derogare alla disciplina di tutela dei beni culturali e archeologici.

Le deroghe effettivamente adottate per il PAUR hanno riguardato, tra l’altro, i termini dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e la possibilità di svolgere la Conferenza di servizi anche in modalità asincrona anziché esclusivamente sincrona. Questo risulta dall’Ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, richiamata integralmente nel PAUR. Non emerge invece, né potrebbe trovare fondamento nell’articolo 13, una deroga commissariale che consenta di disapplicare il Codice dei beni culturali. La specialità della procedura del termovalorizzatore non rende sacrificabile l’archeologia.

Quarto punto: una narrazione pubblica che ha ridimensionato il problema

Quando nel giugno 2026 è emersa una strada basolata durante gli scavi, il fatto è stato prevalentemente presentato come un rinvenimento circoscritto, posto in una zona periferica del cantiere e tale da determinare soltanto una sospensione locale. Ma questa rappresentazione, alla luce degli elaborati che precedevano il cantiere, è almeno incompleta. Non si stava scavando in un’area archeologicamente neutra nella quale, per caso, è comparsa una strada romana. Si stava operando in un territorio nel quale il progetto stesso aveva censito 342 presenze, numerosi tracciati viari, la Via Satricana, basolati e strutture già note e nel quale settori direttamente interessati dalle opere erano classificati a rischio archeologico alto. Per questo il problema non è soltanto ciò che è stato trovato nel 2026.
Il vero problema è ciò che si sapeva prima del 2026. Presentare il basolato come una semplice sorpresa di cantiere rischia quindi di capovolgere la sequenza dei fatti. Prima c’erano le carte, i pareri, le prescrizioni. Poi l’approvazione e solo alla fine sono arrivate le ruspe.

Una contestazione finora sottostimata

Anche la contestazione pubblica appare, a questo punto, sottodimensionata rispetto alla consistenza del problema. Il dibattito si è concentrato soprattutto sui nuovi reperti e sulla loro eventuale importanza. Ma la questione amministrativa è precedente e più profonda: se il progetto conosceva già quelle presenze, come sono state trattate nella progettazione e nell’approvazione dell’esecutivo?
È questo che distingue un “ritrovamento archeologico durante i lavori” da un possibile problema nella fase autorizzativa e progettuale precedente ai lavori e chiama in causa una precisa catena di competenze amministrative e tecniche: proponente, progettisti, verificatore, RUP, amministrazione commissariale e Soprintendenza, ciascuno naturalmente nell’ambito delle rispettive funzioni.

Un altro tassello dopo le criticità già denunciate da LabUr

Il capitolo archeologico arriva dopo le numerose questioni già poste da LabUr sul termovalorizzatore (LINK): il sedime originario dell’opera, la particella 105, il Fosso della Cancelliera e la sua successiva modifica, le condizioni delle aree acquistate, le trasformazioni intervenute rispetto alla configurazione iniziale e la coerenza complessiva tra gli atti susseguitisi nel procedimento.
Adesso emerge un dato ulteriore perché prima di approvare l’esecutivo si conoscevano sia le presenze archeologiche sia le relative interferenze e contemporaneamente esistevano prescrizioni che imponevano una specifica tutela delle strutture archeologiche già individuate.
Non risultano deroghe commissariali che possano superare le disposizioni del Codice dei beni culturali. Al contrario, la legge che attribuisce i poteri speciali al Commissario le dichiara espressamente salve.

Per questo LabUr ritiene necessario chiarire quattro questioni:

  1. rispetto della normativa archeologica;
  2. rispetto delle condizioni espresse nel PAUR e dalla Soprintendenza;
  3. correttezza dell’approvazione del progetto esecutivo;
  4. corrispondenza della narrazione pubblica con quanto risultava già dagli atti.

Come già avvenuto per le altre criticità emerse nella vicenda del termovalorizzatore di Santa Palomba, LabUr presenta quindi un esposto al Ministero della Cultura, chiedendo di verificare la regolarità del procedimento sotto il profilo della tutela archeologica, il rispetto delle prescrizioni impartite, il ruolo svolto dalla Soprintendenza nelle diverse fasi e la compatibilità delle interferenze già note con il progetto esecutivo successivamente approvato.
Perché, una volta accertato che l’archeologia non era una sorpresa ma era già sulle mappe del progetto, la domanda non è più perché sia comparsa durante gli scavi, ma perché quelle opere siano state approvate proprio lì.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

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OSTIA, MILIONI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI: DAL PALAFIJLKAM ALLO STADIO GIANNATTASIO, DOVE SONO LE VERIFICHE URBANISTICHE?

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260829_111009_0000Un investimento pubblico da 4,8 milioni di euro, di cui 4 milioni finanziati dal PNRR, per la rigenerazione del Centro Olimpico FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) di via dei Sandolini, ma nella documentazione progettuale finora reperita non emerge una ricostruzione esplicita dello stato legittimo urbanistico-edilizio dell’intero complesso. Un tema tutt’altro che secondario per un impianto cresciuto per fasi dal 1990 al 2012, progettato originariamente dagli ingegneri Renato Papagni e Paolo Morelli e sorto a ridosso di Castel Fusano. Il caso si inserisce in un quadro più ampio che comprende anche il Polo Natatorio di Ostia – altra grande opera sportiva del lungomare (alla quale è legato il nome di Papagni) – il Parco del Mare e i lavori in corso allo stadio Pasquale Giannattasio: l’impiantistica sportiva di Ostia può essere rilanciata, ma non sottraendola alle verifiche urbanistiche, edilizie e vincolistiche.

 

PalaPellicone, un intervento da 4,8 milioni ma la storia urbanistica resta da chiarire

Roma Capitale sta investendo 4,8 milioni di euro nel PalaFIJLKAM, oggi Centro Olimpico “Matteo Pellicone”, attraverso il PNRR, Missione 5, componente 2, investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. Il progetto definitivo descrive l’intervento come una «rigenerazione e adeguamento impiantistico dell’impianto sportivo di proprietà capitolina» di via dei Sandolini 79. La relazione DNSH (Do No Significant Harm, ossia “non arrecare un danno significativo”, principio ambientale dell’Unione Europea che vieta di finanziare attività o investimenti che danneggino l’ambiente) ricorda che il complesso è stato realizzato in diverse fasi, con lotti inaugurati nel 1990, 1992 e 2012, e comprende oggi palazzetto, palestre, uffici, foresterie, mensa, museo e altre strutture.

Il finanziamento iniziale PNRR era di 4 milioni. Il quadro economico definitivo porta l’intervento complessivo a 4,8 milioni, con oltre 3,4 milioni destinati ai lavori. Ma qual è lo stato legittimo del complesso sul quale si interviene?

Cosa dice la documentazione progettuale

Nella documentazione progettuale finora resa disponibile e analizzata non abbiamo trovato una relazione che ricostruisca organicamente i titoli edilizi dell’intero Centro Olimpico. Nella stessa relazione DNSH non compaiono riferimenti allo “stato legittimo”, né alle concessioni edilizie storiche, né alla concessione in sanatoria del 2004 che compare invece nella precedente documentazione tecnica federale.
Questo ovviamente non significa affermare che l’intero impianto sia irregolare. Significa una cosa diversa e amministrativamente molto più precisa: prima di investire milioni di euro su edifici pubblici esistenti bisogna poter ricostruire con certezza quali opere siano state autorizzate, con quali titoli e nel rispetto di quali vincoli.

La nascita dell’impianto

La nascita del PalaFILPJ risale al 1986. Il progetto originario fu curato dagli ingegneri Renato Papagni e Paolo Morelli. Lo conferma anche Il Messaggero del 25 aprile 1990, giorno dell’inaugurazione. Nell’articolo di Giulio Mancini, “Il palazzetto in riva al mare”, Morelli spiegava le scelte architettoniche effettuate insieme a Papagni, al quale venivano attribuiti studio e direzione dei lavori. Ma nello stesso articolo emerge un dettaglio importante: il presidente federale Matteo Pellicone (scomparso il 9 dicembre 2013 a Roma, all’età di 78 anni) annunciava un Centro Olimpico molto più ampio del solo palazzetto e parlava di un terreno comunale di circa 38 mila metri quadrati, sul quale sarebbero sorti foresteria, mensa, palestre, biblioteca, ambulatorio e aula magna.
Eppure la seconda grande assegnazione di terreno comunale che abbiamo ricostruito risale alla deliberazione n. 2735 del 3 maggio 1990, cioè appena otto giorni dopo l’inaugurazione. È uno dei passaggi che LabUr intende approfondire: non prova da solo un’irregolarità, ma impone di ricostruire con precisione la disponibilità delle aree, i titoli edilizi e la successione delle opere.

A questo si aggiunge un altro fatto: nella documentazione storica compare una concessione edilizia in sanatoria del 13 febbraio 2004. Occorre capire quali fabbricati o difformità abbia sanato e quale rapporto abbia con le costruzioni oggi interessate dai finanziamenti pubblici.

Il nodo dei vincoli: Castel Fusano è a pochi passi

Non c’è soltanto l’urbanistica. La stessa relazione PNRR riconosce che il Centro Olimpico sorge «in prossimità del Parco Naturale di Castel Fusano». La relazione DNSH ricorda inoltre che, quando gli interventi ricadono in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o nelle loro vicinanze, devono essere verificate la conformità alle discipline delle aree protette e le eventuali autorizzazioni degli enti competenti.
Anche su questo versante la domanda è semplice: quali verifiche furono svolte sulle opere originarie e sulle successive espansioni? Non basta verificare che le nuove pompe di calore o i pannelli fotovoltaici producano un impatto limitato. Bisogna conoscere anche la legittimità dell’edificio sul quale quelle opere vengono installate.

PalaPellicone e Polo Natatorio: due grandi impianti, lo stesso progettista

La vicenda assume una dimensione più ampia se la si confronta con un altro enorme intervento sportivo costruito sul lungomare di Ostia: il Polo Natatorio realizzato in occasione dei Mondiali di Nuoto Roma ’09. Anche lì compare Renato Papagni, insieme all’architetto Angelo Zampolini, nella progettazione dell’impianto.
La storia amministrativa del Polo Natatorio è stata caratterizzata da contestazioni, lavori incompleti e successive questioni urbanistiche e territoriali che LabUr ha ampiamente affrontato in quegli anni (LINK).

Non si tratta di sostenere che le due vicende siano identiche, ma si può certamente affermare che rappresentano due grandi trasformazioni sportive realizzate in pochi chilometri sul lungomare di Ostia, entrambe legate alla progettazione di Papagni e entrambe meritevoli di una ricostruzione puntuale del rapporto tra edificazione, proprietà pubblica, disponibilità delle aree e vincoli territoriali.
Per LabUr il tema è proprio questo: chi ha deciso come utilizzare le grandi aree pubbliche del litorale e attraverso quali procedimenti urbanistici?

Onorato rilancia gli impianti: il caso Giannattasio

L’Assessore capitolino allo Sport del Comune di Roma, Alessandro Onorato, sta facendo dell’ammodernamento dell’impiantistica sportiva uno degli elementi più visibili dell’azione amministrativa.
A Ostia l’ultimo caso è lo stadio Pasquale Giannattasio, dove sono in corso lavori rapidissimi per consentire all’Ostiamare di disputare il campionato di Serie C.
Il 9 luglio 2026 la Giunta Capitolina ha dato mandato agli uffici di procedere con gli interventi necessari all’omologazione: nuovo manto erboso, tribuna ospiti, illuminazione, infrastrutture televisive, sicurezza, servizi agli atleti e ulteriori adeguamenti dell’impianto.
Il 27 agosto 2026, la Rai ha documentato un cantiere ormai vicino alla conclusione, parlando di un restauro «a tempo di record» e dell’ultimo sopralluogo necessario prima del via libera.
Proprio questa accelerazione rende necessario fare ciò che troppo spesso a Ostia è stato fatto soltanto dopo: controllare gli atti prima che le opere diventino fatti compiuti. LabUr verificherà dunque la titolarità e disponibilità delle aree, stato legittimo dell’impianto, titoli delle opere, eventuali vincoli, autorizzazioni, conformità alle destinazioni urbanistiche e procedura utilizzata per i lavori oggi in corso. Ostia ha bisogno sicuramente di impianti moderni, funzionanti e finalmente utilizzabili, ma l’impiantistica sportiva pubblica non può essere costruita, ampliata o trasformata prescindendo dalle stesse regole che valgono per qualsiasi altro intervento edilizio, come accaduto in passato tra piscine e impianti sportivi non omologati.

PalaFIJLKAM e Parco del Mare

C’è infine un altro elemento che LabUr intende approfondire. Il Centro Olimpico si trova direttamente a ridosso dell’area interessata dal Parco del Mare, che ridisegnerà viale della Stazione di Castel Fusano, viabilità, sosta, percorsi pedonali e verde intorno all’impianto. Negli elaborati del progetto esecutivo, proprio in questo ambito, il rapporto tra la sosta prevista e quella assunta come esistente viene indicato nel 120%: in altre parole, il progetto rappresenta un’offerta finale superiore del 20% rispetto a quella presa come base.
Ma manca un dato essenziale per comprendere quella percentuale: che cosa è stato contato nel 100% di partenza? Il grande parcheggio PalaFIJLKAM è interno al complesso sportivo. Entra oppure no nel calcolo? E quali sono, in numeri assoluti, gli stalli pubblici esistenti, quelli eliminati e quelli previsti?
La domanda diventa ancora più interessante alla luce di un documento FIJLKAM del 2012, nel quale compaiono 2.078 metri quadrati di “viabilità esistente”, allora indicati come di proprietà demaniale, che la Federazione avrebbe dovuto prendere in concessione e inglobare nel Centro Olimpico.
Oggi il Parco del Mare torna a intervenire proprio sul sistema degli spazi pubblici e della viabilità intorno all’impianto. Dove passano esattamente i confini tra le aree del Centro Olimpico e quelle pubbliche interessate dal nuovo progetto?

Dal PalaPellicone al Polo Natatorio, fino al Giannattasio, la questione è una sola: prima delle inaugurazioni e dei comunicati vengono le autorizzazioni, lo stato legittimo degli immobili e il rispetto dei vincoli. E quando agli investimenti sugli impianti si sovrappone una trasformazione urbana della portata del Parco del Mare, conoscere esattamente titoli, confini e disponibilità delle aree diventa ancora più importante.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

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OSTIA, PORTO TURISTICO DI ROMA: LO STATO E’ PROPRIETARIO, MA CHI HA VERIFICATO LA CONCESSIONE?

1_20260827_171121_0000Un’interrogazione parlamentare riporta il Porto Turistico di Roma sotto i riflettori: governance, amministratori, società confiscate, un patrimonio valutato oltre 460MLN di euro. Tutte questioni importanti. Ma ancora una volta compare un piccolo esercito del giorno dopo. La domanda che LabUr pone da anni è sempre la stessa: con quale procedimento Porto Turistico di Roma S.r.l. è diventata concessionaria? Presentato un nuovo esposto-istanza a Roma Capitale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, ANBSC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto e, per quanto di eventuale competenza, Procura regionale della Corte dei conti.

 

Sul Porto Turistico di Roma sono tornati ad accendersi i riflettori.
Il 4 agosto 2026 la Sen. Cinzia Pellegrino ha presentato l’interrogazione parlamentare n. 4-03278 ai Ministri dell’Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze. Al centro ci sono la gestione del Porto e delle società confiscate, la governance, gli amministratori e i rapporti tra Porto Turistico di Roma S.r.l. e Gestione Servizi Porto di Roma S.r.l., all’interno di un patrimonio che la stessa interrogazione indica in oltre 460 milioni di euro.

Tutto importante.
Ma ancora una volta si arriva il giorno dopo. E si rischia di combattere la battaglia sul bersaglio sbagliato.

È una dinamica alla quale sul litorale romano di Ostia siamo ormai abituati: quando un problema diventa abbastanza grande da conquistare titoli, interrogazioni e attenzione politica, compare puntualmente un piccolo esercito del giorno dopo. Si discute di chi gestisce, di chi amministra, di incarichi, società e governance. Molto meno spesso si torna all’origine degli atti per chiedersi se il problema non sia cominciato prima. E nel caso del Porto di Ostia, molto prima.
Prima di discutere chi governa Porto Turistico di Roma S.r.l., come venga amministrata una società confiscata allo Stato e quali siano i rapporti tra le società che operano all’interno del Porto, esiste una domanda preliminare: con quale procedimento Porto Turistico di Roma S.r.l. è diventata concessionaria?

LabUr aveva già formalmente interessato l’ANBSC (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) il 14 luglio 2022, indicando espressamente la questione del cambio di titolarità della concessione demaniale marittima del Porto di Ostia da A.T.I. S.p.A. a Porto Turistico di Roma S.r.l. La richiesta di verifica era stata reiterata il 27 giugno 2023.

Quindi oggi, mentre il Parlamento domanda al Governo come venga gestito il Porto, quella questione è ancora lì. Non è una questione secondaria rispetto alla governance, ma viene prima.
La Porto Turistico di Roma non era la concessionaria originaria. La concessione demaniale marittima cinquantennale n. 129 del 30 ottobre 2001, repertorio n. 359/01, era stata rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Roma ad Attività Turistiche Imprenditoriali S.p.A. – A.T.I.
Porto Turistico di Roma S.r.l. vi subentra soltanto nel 2007 attraverso la Determinazione regionale B0892. Ed è proprio il procedimento che ha prodotto quel passaggio che LabUr chiede di verificare.

Quando il titolo vale milioni

Non stiamo parlando di una questione puramente formale. Nel bilancio 2024 di Porto Turistico di Roma S.r.l. risultano ancora i contenziosi ICI/IMU con Roma Capitale relativi alle annualità pregresse. Per gli anni 2011-2016, gli importi riportati nella documentazione societaria raggiungono complessivamente circa 5,15 milioni di euro.
Controversie che sono arrivate fino alla Corte di Cassazione e nelle quali la qualità di concessionario assume un rilievo determinante. La Cassazione ricostruisce espressamente il subingresso del 2007 da A.T.I. a Porto Turistico di Roma, ma quei giudizi riguardano il contenzioso tributario: non avevano ad oggetto la legittimità amministrativa della Determinazione regionale B0892 che quel subingresso aveva disposto.

Poi ci sono i canoni demaniali.
Dal bilancio 2024 risultano contabilizzati 808.201 euro per i canoni concessori demaniali relativi agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. La società dichiara però di essere ancora in attesa delle relative lettere di introito da Roma Capitale, nonostante i solleciti.

E dagli atti acquisiti da LabUr attraverso accesso documentale emerge anche un’ulteriore somma dovuta di circa 1,4 milioni di euro.

Quindi proviamo a rimettere insieme i pezzi: oltre 5 milioni di euro di contenzioso tributario, 808 mila euro di canoni contabilizzati, altri 1,4 milioni risultanti dagli atti, una società confiscata ormai acquisita allo Stato e una concessione oggi amministrata da Roma Capitale.

A questo punto verificare documentalmente la catena del titolo concessorio non è archeologia amministrativa, ma una questione patrimoniale attuale.

 

LabUr presenta esposto/istanza

Per questo oggi, 27 agosto, abbiamo presentato un nuovo esposto-istanza a Roma Capitale, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, Regione Lazio, ANBSC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto e, per quanto di eventuale competenza, Procura regionale della Corte dei conti.
Chiediamo una cosa molto difficile da eludere: tirare fuori il fascicolo e verificare gli atti. Perché si può discutere per mesi di governance, amministratori e gestione, ma se il problema è il titolo, si sta combattendo intorno al Porto senza ancora essere arrivati al cuore del Porto.

 

L’esposto/istanza a questo link.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

 

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PARCO DEL MARE, LABUR LANCIA LA PETIZIONE A ROCCA: RIAPRA IL CONFRONTO E RENDA PUBBLICO LO STATO REALE DELL’OPERA

1_20260826_152032_0000La Regione finanzia con circa 24 milioni di fondi FESR la prima fase dell’intervento. Il Progetto Esecutivo viene formalizzato a ridosso della scadenza del 18 giugno, ma due mesi dopo ANAS parla ancora di “attività propedeutiche”. Intanto Rocca solleva criticità su parcheggi, mobilità, manutenzione e PUA. LabUr chiede trasparenza: «Non vogliamo fermare il Parco del Mare. Vogliamo che funzioni» e lancia una petizione rivolta al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per chiedere la riapertura del confronto pubblico sul Parco del Mare di Ostia e la pubblicazione dello stato effettivo di avanzamento dell’intervento.

 

Non per fermare l’opera. Esattamente il contrario. Per capire quale Parco del Mare si stia realmente realizzando, a che punto siano i lavori e come verranno affrontate criticità che ormai non vengono sollevate soltanto da cittadini, associazioni e tecnici.
Nei giorni scorsi, infatti, secondo quanto riportato dalla stampa, è stato lo stesso Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a porre al Campidoglio questioni riguardanti parcheggi e loro distribuzione, collegamenti con il trasporto pubblico, manutenzione delle nuove aree verdi e coordinamento con il Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A.).

La Regione Lazio non è uno spettatore del Parco del Mare. Finanzia con circa 24 milioni di euro del PR FESR 2021–2027 la prima fase dell’intervento e ha responsabilità nella gestione e nel controllo delle risorse europee impiegate.

Il 18 giugno e quel cronometro europeo

Gli elaborati del Progetto Esecutivo (P.E.) risultano formalizzati il 17 giugno 2026.
Il 18 giugno il progetto viene approvato e validato da Roma Capitale e, nello stesso giorno, i lavori vengono formalmente consegnati.
Quella data non era casuale. Era la scadenza determinante per il raggiungimento del target collegato al finanziamento FESR.
Il giorno successivo ANAS annunciava pubblicamente l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori.
Poi passano due mesi.
Il 18 agosto, rispondendo a LabUr, la stessa ANAS comunica che l’intervento è ancora caratterizzato dalle «consuete attività propedeutiche alla risoluzione delle interferenze».
Ma il cronoprogramma del Progetto Esecutivo racconta altro: dopo sessanta giorni la semplice cantierizzazione avrebbe dovuto essere ampiamente superata e diverse lavorazioni avrebbero dovuto risultare concluse o in corso (tutte le info di dettaglio disponibili a questo LINK).

È quindi legittimo chiedere alla Regione che finanzia l’intervento: qual è oggi lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell’opera?
E soprattutto: è coerente con il cronoprogramma sulla base del quale l’intervento viene realizzato?

Mentre il cantiere rallenta, Rocca chiede correzioni

Mentre sul terreno ANAS parla ancora di attività propedeutiche, dalla Regione arrivano rilievi su alcuni degli elementi strutturali del progetto.
Parcheggi. Trasporto pubblico. Manutenzione. Coordinamento con il PUA.
Non sono dettagli da sistemare a lavori conclusi, ma questioni che incidono sul funzionamento complessivo del nuovo waterfront.
E sono, peraltro, questioni che cittadini, associazioni e tecnici avevano già posto durante e dopo il processo partecipativo.

Se oggi quelle criticità vengono riconosciute anche dal Presidente dell’amministrazione che finanzia la prima fase dell’opera, la risposta non può essere semplicemente andare avanti e discuterne dopo. Occorre sapere come verranno affrontate e se comporteranno modifiche al progetto già approvato e consegnato.

La «resistenza al cambiamento»

In questo quadro assumono un significato particolare anche le recenti parole proferite durante un’intervista dell’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia. Parlando di Ostia, l’Assessore ha affermato di essere rimasto sorpreso da quanto sia forte sul territorio la «resistenza al cambiamento, anche organizzata». Più avanti ha distinto chi si oppone «in buona fede» da chi «sotto sotto spera che tutto questo fallisca». È una rappresentazione che LabUr respinge nei fatti prima ancora che nelle parole.

La petizione non chiede di fermare il Parco del Mare.

Chiede alla Regione:

  • di rendere pubblici i rilievi formulati e l’eventuale risposta di Roma Capitale;
  • di rendere conoscibile lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell’intervento;
  • di chiarire la coerenza tra lavori effettivamente realizzati e cronoprogramma;
  • di spiegare come verranno affrontate le criticità emerse e di rendere pubbliche eventuali modifiche progettuali.
  • E infine chiede di riaprire il confronto con cittadini, associazioni e operatori prima che le trasformazioni diventino irreversibili.

Perché chiedere che un progetto funzioni non significa essere contrari al progetto. E chiedere conto di come vengono utilizzati milioni di euro di fondi europei non significa opporsi al cambiamento.

Allora contiamoci

C’è forse un modo molto semplice per capire se a Ostia esista davvero soltanto una piccola «resistenza organizzata» oppure una domanda più ampia di informazione e partecipazione.

Chiediamolo ai cittadini.

Chi pensa che il Parco del Mare debba essere fermato non è chiamato a firmare questa petizione per questo motivo. E può firmarla anche chi desidera fortemente che il Parco del Mare venga realizzato.

La domanda è un’altra: se persino il Presidente della Regione che finanzia l’intervento ritiene necessario sollevare criticità su parcheggi, trasporto pubblico, manutenzione e coordinamento con il PUA, i cittadini devono poter conoscere le risposte e partecipare alle decisioni che ne deriveranno?

Per LabUr sì.

Per questo lanciamo la petizione:

«Presidente Rocca, riapra il confronto sul Parco del Mare di Ostia».

Non chiediamo di tornare indietro. Chiediamo di sapere dove stiamo andando.
E soprattutto: non chiediamo di fermare il Parco del Mare. Chiediamo che funzioni.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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CAPOCOTTA, UN CIPPO RIAPRE IL CASO DELLA DIVIDENTE DEMANIALE

1_20260825_155038_0000Un antico cippo con corona reale e lettera “R”, individuato sulle dune di Capocotta proprio in prossimità del confine catastale tra le particelle 8 e 9 del foglio 1148, rimette in discussione la ricostruzione della dividente demaniale e quindi anche la corretta collocazione dei chioschi. La Capitaneria di Porto, guidata dal comandante C.V. (CP) Emilio Casale, ha confermato che il procedimento di delimitazione avviato nel 2023 è ancora in fase istruttoria: un dato che rende evidente come, dopo decenni di atti, concessioni, espropri e gestione pubblica, la questione del confine non sia stata ancora definitivamente risolta.

 

Nel giugno 2025 è stato individuato sul terreno un antico cippo lapideo recante una corona reale e una grande lettera “R”. Il punto è stato georeferenziato alle coordinate 41°39’55.0″N – 12°24’12.0″E, cioè 41.66528, 12.40333. La sua posizione è ciò che rende la scoperta particolarmente significativa. Il manufatto si trova in prossimità della linea catastale che separa le particelle 8 e 9 del foglio 1148, due delle aree direttamente coinvolte negli espropri comunali per la sistemazione della spiaggia libera.

La corona e la lettera “R” suggeriscono una relazione con l’antica proprietà reale. Non è ancora possibile affermare, senza un documento archivistico specifico, che si tratti formalmente di un cippo della dividente del demanio marittimo. Ma la sua presenza, nel punto in cui convergono proprietà storiche, vecchi confini e particelle prospicienti il mare, costituisce un elemento che oggi dovrebbe necessariamente entrare nel procedimento di delimitazione.
La questione è ancora più delicata perché immediatamente verso mare compare la particella 1148/7, intestata catastalmente al Demanio Pubblico dello Stato – ramo Marina Mercantile. Il problema, dunque, riguarda la posizione concreta della linea demaniale rispetto alle particelle oggi utilizzate per i servizi di Capocotta.
Ed è qui che torna centrale la responsabilità istituzionale della Capitaneria: se la dividente è ancora in istruttoria dal 2023, significa che per decenni l’area è stata gestita, affidata e organizzata senza che il confine demaniale fosse definitivamente chiarito.

Prima del SID: la costa nelle carte storiche

Per ricostruire Capocotta non si può partire dalla cartografia digitale contemporanea.
Gli studi pubblicati dall’Accademia Nazionale delle Scienze, realizzati anche nell’ambito delle ricerche sulla Tenuta Presidenziale di Castelporziano, consentono di seguire l’evoluzione storica del territorio attraverso catasti, cartografia e documentazione ambientale.
Il Catasto Gregoriano rappresenta la fascia costiera distinguendo chiaramente categorie differenti: spiaggia, sabbia coperta da cespugli e tumoleto. La costa non era quindi considerata un’unica fascia indistinta, ma un sistema composto da arenile, sabbie vegetate e dune interne. Questo dato è importante perché dimostra che il confine tra spiaggia e sistema dunale era fisicamente riconoscibile molto prima della nascita del SID.

Capocotta, Castelporziano e la proprietà reale

Capocotta e Castelporziano costituirono storicamente un sistema territoriale strettamente collegato.
Dopo la fine della monarchia la situazione proprietaria cambia.
l’Unità del 31 luglio 1985 ricostruisce che una parte considerevole degli antichi possedimenti reali passa sotto l’amministrazione della Presidenza della Repubblica, mentre Capocotta rimane separata da una recinzione e in mano a diverse società private, alcune riconducibili agli eredi Savoia.
Negli anni Sessanta su quei terreni vengono realizzate decine di chilometri di strade e prende forma un progetto per migliaia di villette. Le battaglie ambientaliste e politiche riescono però a bloccare la trasformazione edilizia.

1983: il Comune vuole espropriare la fascia verso il mare

Il primo passaggio amministrativo certo precede l’acquisizione presidenziale. La DGM n. 4885 del 12 luglio 1983 promuove infatti il procedimento di espropriazione delle aree necessarie alla sistemazione della spiaggia libera di Capocotta. La successiva DGC 1437/1997 chiarirà che quel primo procedimento decadde perché mancava lo strumento urbanistico necessario. Anche l’Unità del 31 luglio 1985 ricorda che la Giunta aveva già deliberato l’esproprio della fascia di Capocotta compresa tra la Litoranea e il mare, prevedendo una spesa di circa 1,7 miliardi di lire. Questo elemento è fondamentale: il progetto comunale sulla fascia costiera nasce prima dell’acquisizione della grande Tenuta da parte della Presidenza della Repubblica.

1985: la Presidenza acquisisce la Tenuta, ma non si chiude la questione della spiaggia

Con la legge 23 luglio 1985 n. 372 viene disposto il conferimento della Tenuta di Capocotta alla dotazione del Presidente della Repubblica, ricostituendo l’unità con Castelporziano. La vicenda statale e quella comunale, però, restano diverse. La prima riguarda la grande Tenuta retrostante. La seconda continua a riguardare la fascia verso il mare, dove insistono dune, proprietà private e arenile demaniale. È significativo che l’Unità del 5 settembre 1986 racconti contemporaneamente l’esproprio della Tenuta e quello della spiaggia come due operazioni distinte. Nello stesso articolo si parla già dei punti di ristoro di Capocotta e delle richieste degli ambientalisti affinché fossero realizzati soltanto chioschi leggeri in legno, senza compromettere il movimento naturale della sabbia e delle dune.

Dal progetto urbanistico all’occupazione delle aree

Con la DGM n. 5415 del 26 luglio 1986, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 981 del 24 settembre 1986, viene approvato il progetto per la sistemazione della spiaggia libera di Capocotta e viene adottata la relativa variante al PRG. La Regione Lazio approva definitivamente la variante con DGR n. 6040 del 16 luglio 1991. Il progetto viene quindi riapprovato e aggiornato con la DGC n. 2625 del 17 giugno 1992, che dichiara l’opera di pubblica utilità, indifferibile e urgente. Il passaggio successivo arriva con la DGC n. 359 dell’8 febbraio 1993, adottata durante l’amministrazione del sindaco Franco Carraro. L’atto dispone l’occupazione in via d’urgenza delle aree occorrenti per la sistemazione della spiaggia libera di Capocotta.

I proprietari delle dune: Savoia, Romarina, Marina Reale e Tortola Trust

La delibera del 1993 ha un valore eccezionale perché contiene l’elenco nominativo dei proprietari. Vi compaiono Maria di Savoia, Elisabetta d’Assia, Enrico d’Assia, Maurizio d’Assia, Ottone d’Assia, Giovanna di Savoia e Iolanda di Savoia, oltre alla Immobiliare Romarina S.p.A., alla Compagnia Sviluppo Marina Reale S.p.A. e alla Tortola Trus Reg. di Vaduz.

La corrispondenza con le cronache giornalistiche è sorprendente.

Il 25 agosto 1991, nell’articolo de l’Unità “Le dune della discordia – Notti di fuoco a Capocotta”, Adriana Terzo scrive che le dune erano proprietà privata e che solo l’arenile era del Demanio. I proprietari indicati sono proprio gli eredi Savoia, la Romarina, la Tortola Trust e la Compagnia Sviluppo Marina Reale. Giornale e atti amministrativi restituiscono quindi la stessa fotografia.

Le particelle 8, 9 e 59: il punto centrale dell’indagine

Per la Immobiliare Romarina la DGC 359/1993 indica con precisione tre terreni: la particella 8 del foglio 1148, di 20.722 mq; la particella 9, di 65.120 mq; la particella 59, di 11.080 mq. Sono esattamente le particelle che ritroviamo nel successivo trasferimento al Comune di Roma. Ed è proprio tra le particelle 8 e 9 che oggi compare il cippo con corona e lettera “R”. Questo è il nodo più delicato di tutta la vicenda. Perché se quel cippo dovesse risultare legato a un confine storico rilevante ai fini della demanialità, occorrerebbe verificare se il limite reale del demanio marittimo corrispondesse effettivamente a quello assunto negli espropri comunali e, soprattutto, a quello oggi rappresentato nelle cartografie amministrative.

1994-1999: il Comune occupa, espropria e costruisce il modello dei cinque chioschi

L’occupazione prevista nel 1993 non viene immediatamente eseguita, anche a causa di un divieto temporaneo imposto dal Ministero dell’Ambiente. La procedura riparte con la DGC n. 3293 dell’11 ottobre 1994. L’immissione in possesso delle aree avviene il 3 gennaio 1995. Nel frattempo il 12 luglio 1994, a pagina 20, l’Unità racconta il progetto del Campidoglio per trasformare Capocotta: cinque punti ristoro, protezione delle dune, attraversamenti interdunali e progressiva eliminazione dei vecchi chioschi spontanei. Il giornale ricorda che il contenzioso per gli espropri durava ormai da circa dieci anni.

Con la DGC n. 3881 del 14 dicembre 1995, durante l’amministrazione di Francesco Rutelli, viene approvato il bando pubblico per cinque strutture destinate ai servizi di balneazione, assistenza, pulizia dell’arenile e delle dune, attività ricreative e ristorazione. Il sistema dei cinque chioschi nasce dunque formalmente in quel momento.

1996: arriva la Riserva Naturale Statale Litorale Romano

Con D.M. n. 428 del 29 marzo 1996 viene istituita la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Da quel momento Capocotta non è soltanto una spiaggia libera attrezzata, ma parte di un sistema ambientale sottoposto a una disciplina pubblica speciale. La stessa amministrazione capitolina continuerà negli anni successivi a richiamare la Riserva come fondamento della tutela del sistema dunale. La DGC n. 190 del 28 agosto 2020 ricorda espressamente l’istituzione della Riserva e l’affidamento della gestione ai Comuni di Roma e Fiumicino. Nel 1996 vengono inoltre istituite le commissioni di valutazione delle offerte per i cinque lotti. Nella commissione prevista dalla DGC n. 1871 compare anche il comandante della Capitaneria di Porto di Roma Giorgio Falcone.

Dal procedimento espropriativo alla gestione definitiva

La DGC n. 1437 del 24 aprile 1997 riapre formalmente il procedimento di espropriazione. La DGC n. 4481 dell’11 dicembre 1998 esamina le osservazioni e le opposizioni presentate contro gli atti espropriativi. La DGC n. 1540 del 30 luglio 1999 approva poi lo schema di convenzione e individua i cinque soggetti gestori: Maria Vichi, ATI CREA, RCM s.r.l., Ulisse Cianchetti e Consorzio Capocotta, per i lotti A, B, C, D ed E.
Con la DGC n. 674 del 20 giugno 2000 nasce anche la Commissione di vigilanza, nella quale siedono rappresentanti del Comune, della Capitaneria di Porto, del Corpo Forestale, del WWF, della LIPU, della Polizia Municipale e della XIII Circoscrizione.

2002: il Comune acquisisce le particelle

Il 10 aprile 2002 le particelle 8, 9 e 59 del foglio 1148 passano formalmente al Comune di Roma mediante una cessione di diritti reali a titolo oneroso, rogata dal notaio Renato Greco, repertorio 58184/6193. Per la particella 8 la visura storica registra il Comune proprietario proprio dal 10 aprile 2002. La vicenda proprietaria sembra quindi chiudersi sul piano civilistico e catastale. Ma non necessariamente su quello demaniale.
Perché se una parte di quelle superfici avesse già avuto natura di lido o spiaggia appartenente al demanio marittimo, il problema non potrebbe essere risolto soltanto attraverso un’intestazione catastale o un successivo trasferimento al Comune. Ed è esattamente questo il punto che la scoperta del cippo rende oggi necessario verificare.
LabUr riapre la questione della dividente demaniale

Negli ultimi anni LabUr – Laboratorio di Urbanistica ha riportato il problema all’attenzione delle amministrazioni. Il 9 maggio 2025, durante un’audizione presso la Commissione della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, LabUr ha posto la questione della titolarità delle aree, della linea SID e della natura dei chioschi di Capocotta. Il 10 agosto 2026, con l’articolo “Capocotta, i chioschi sono davvero su terreni di Roma Capitale?”, LabUr ha chiesto formalmente alla Capitaneria di Porto e all’Agenzia del Demanio di verificare la reale posizione della dividente e il sedime dei chioschi. Il 17 agosto 2026 LabUr ha pubblicato il successivo riscontro della Capitaneria nell’articolo “Castel Fusano e Capocotta: avviate procedure di delimitazione del demanio marittimo”.

Emilio Casale e una delimitazione che attende ancora una conclusione

La risposta della Capitaneria è firmata dal comandante C.V. (CP) Emilio Casale. Ed è proprio quella risposta a rendere attuale tutta la ricerca storica. Per Capocotta la Capitaneria ha infatti comunicato che il procedimento di delimitazione iniziato nel 2023 è ancora in fase istruttoria. È un’affermazione che ha un peso considerevole.
Per decenni il Comune ha progettato, occupato, espropriato, acquisito, affidato e successivamente rinnovato la gestione di aree costiere di Capocotta. Nel frattempo sono stati realizzati chioschi, definite superfici, individuati lotti e costruito un modello di gestione che ancora oggi l’amministrazione considera positivo. Eppure la dividente demaniale resta oggetto di istruttoria. La questione non è quindi soltanto storica. Se la dividente reale dovesse risultare diversa da quella finora assunta negli atti gestionali o nella rappresentazione SID, andrebbe verificato se uno o più chioschi insistano, in tutto o in parte, su demanio marittimo anziché su patrimonio comunale. È precisamente questa possibilità che rende incomprensibile che il procedimento possa rimanere irrisolto così a lungo.

Il documento che oggi deve entrare nell’istruttoria

Il comandante Emilio Casale dispone oggi di un procedimento amministrativo nel quale questa massa documentale può essere finalmente confrontata. Non soltanto il SID. Ma il Catasto Gregoriano, gli studi dell’Accademia, la cartografia storica, le fotografie aeree, le vecchie particelle catastali, la proprietà demaniale della p. 7, gli atti comunali dal 1983 al 2002, le cronache de l’Unità, il rogito Greco e soprattutto il cippo ancora esistente sul terreno. La domanda da porre alla Capitaneria non è dunque quale linea convenga adottare oggi. È molto più semplice: dove passava storicamente e giuridicamente la dividente del demanio marittimo di Capocotta? E, una volta stabilita quella linea: i chioschi oggi autorizzati dal Comune sono effettivamente tutti costruiti su proprietà capitolina oppure alcuni ricadono sul demanio marittimo dello Stato?
Dopo oltre quarant’anni dal primo atto comunale del 1983, non dovrebbe essere ancora una domanda senza risposta. Il paradosso è che mentre amministrazioni, concessionari e gestori hanno prodotto migliaia di pagine di atti, contratti e bandi, un vecchio cippo di pietra rimasto sulla duna potrebbe essere il reperto capace di riaprire l’intera questione.
E proprio per questo la sua posizione deve essere acquisita e verificata nel procedimento di delimitazione ancora pendente presso la Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino. Diversamente, si interesseranno le autorità giudiziarie: c’è troppa inerzia.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

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PARCO DEL MARE: I LAVORI SONO ANCORA “PROPEDEUTICI”. ED È SPARITO PURE LO SCARRABILE

1_20260820_193955_0000Il 18 giugno partivano ufficialmente i lavori del Parco del Mare. Il 18 agosto ANAS spiega a LabUr che sono ancora in corso «attività propedeutiche alla risoluzione delle interferenze». Peccato che il cronoprogramma del Progetto Esecutivo, al giorno 63, racconti tutt’altro. Sul posto resistono la rete arancione e il cartello comparso dopo oltre un mese. Lo scarrabile, invece, se n’è andato. L’unico ad aver rispettato il cronoprogramma. 

 

Dobbiamo dare una brutta notizia sullo stato di avanzamento del Parco del Mare: è sparito lo scarrabile.
Era uno dei pochi elementi che, insieme alla ormai celebre rete arancione, conferivano all’area presso il Canale dei Pescatori una vaga atmosfera da cantiere. Lo avevamo fotografato a luglio. Oggi, 20 agosto, non c’è più.

In compenso resiste eroicamente la rete arancione e la monnezza. C’è anche il cartello di cantiere, comparso dopo oltre un mese dalla data ufficiale di avvio dei lavori e dopo le richieste di LabUr e l’interessamento della Prefettura.
Del resto, il cartello parla chiaro: inizio lavori 18 giugno 2026.

Sono passati 63 giorni.

Il 18 giugno era «apertura del cantiere». Il 18 agosto siamo alle attività «propedeutiche»

IMG-20260820-WA0006(1)La parte più divertente, se non parlassimo di milioni di euro di risorse pubbliche ed europee, ce la regala direttamente ANAS.

Il 19 giugno ANAS annunciava pubblicamente l’«apertura del cantiere» e l’«avvio dei lavori» del Parco del Mare il 18 giugno. Una comunicazione immediatamente rilanciata dall’Amministrazione e dalla stampa: finalmente partiva la grande trasformazione del lungomare di Ostia.

LabUr, invece, ha continuato ostinatamente a fare una cosa molto meno suggestiva: andare sul posto e chiedere gli atti.

Il 18 agosto è arrivata la risposta di ANAS e finalmente sappiamo ufficialmente che il Progetto Esecutivo «è stato approvato e validato da parte del Comune di Roma in data 18/06/2026», lo stesso giorno dell’apertura cantiere e che «i lavori sono stati formalmente consegnati».

Fin qui tutto bene. Poi arriva il capolavoro. ANAS scrive il 18 agosto a LabUr che:

«allo stato attuale l’intervento è caratterizzato dalle consuete attività propedeutiche alla risoluzione delle interferenze».

Propedeutiche. 61 giorni dopo la consegna dei lavori.
Il vocabolario delle opere pubbliche riesce così nel piccolo miracolo di far convivere due espressioni apparentemente distanti: il 19 giugno avevamo l’avvio dei lavori; il 18 agosto abbiamo ancora le attività propedeutiche.

Forse è questa la vera innovazione del Parco del Mare: prima partono i lavori e due mesi dopo si fanno le attività propedeutiche.

Cosa dice il cronoprogramma

A questo punto siamo andati a rileggere il cronoprogramma del Progetto Esecutivo.
Il documento fissa espressamente la consegna dei lavori al 18 giugno 2026 (pena perdita dei fondi europei), stabilisce una durata complessiva di 643 giorni e precisa persino che i tempi tengono conto dell’andamento stagionale sfavorevole.
E soprattutto non prevede affatto due mesi indistinti di attività propedeutiche.

La realizzazione del nuovo ponte è programmata dal giorno 0 al giorno 400.
Per le lavorazioni che partono insieme alla consegna, il cronoprogramma scandisce invece una successione piuttosto precisa:

  • giorni 0-5: cantierizzazione;
  • giorni 5-30: scotico e scavo di sbancamento;
  • giorni 30-65: scavi a sezione ristretta per sottoservizi;
  • giorni 65-95: opere fognarie, posa pozzetti e tubazioni;
  • giorni 95-115: impianti, posa pozzetti e corrugati;
  • giorni 115-130: rinterri e rinfianchi dei sottoservizi;
  • giorni 130-175: formazione dei rilevati, posa dei cordonati e realizzazione delle aiuole. 

IMG-20260820-WA0004Anche per le aree verdi non interferenti con la viabilità il programma è preciso: cantierizzazione nei primi cinque giorni, poi 55 giorni di scotico e scavo di sbancamento, conclusi al giorno 60; da quel momento dovrebbero iniziare gli scavi per sottoservizi e rete irrigua, programmati fino al giorno 130. 

Oggi siamo al giorno 63.
Tradotto: secondo il cronoprogramma del Progetto Esecutivo, a questa data dovrebbero risultare già trascorsi o in corso:

  • cantierizzazione;
  • scotico;
  • scavi di sbancamento;
  • scavi a sezione ristretta per i sottoservizi;
  • scavi per sottoservizi e rete irrigua nelle aree verdi;
  • e, dal giorno zero, la realizzazione della nuova infrastruttura del ponte.

Non lo dice LabUr. Lo dice il cronoprogramma.ù

A che punto siamo?

IMG-20260820-WA0003Non pretendiamo naturalmente di certificare attraverso qualche fotografia lo stato di avanzamento di un’opera pubblica. Per quello esistono la Direzione lavori, il giornale dei lavori, la contabilità, i SAL e gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma.
Possiamo però documentare ciò che vediamo.
Nell’area presso il Canale dei Pescatori continuano a esserci la recinzione arancione e il cartello. Sono visibili picchetti, terreno sfalciato e vegetazione tagliata. Al momento dei nostri sopralluoghi non sono visibili lavorazioni strutturali riconoscibili relative al nuovo ponte. E rispetto a luglio è scomparso persino lo scarrabile.

Ma adesso la questione non è più stabilire da una fotografia se qualcuno abbia lavorato oppure no.
Le domande sono molto più semplice e soprattutto documentali:

  1. Quali delle lavorazioni previste dal Progetto Esecutivo nei primi 63 giorni sono state effettivamente completate?
  2. Quali sono in corso?
  3. Quali sono state rinviate?
  4. Quali sarebbero le «interferenze» che ANAS sta ancora risolvendo?ù
  5. Esiste un cronoprogramma aggiornato rispetto a quello del Progetto Esecutivo?
  6. E soprattutto: qual è, al 20 agosto, l’avanzamento fisico e contabile dell’opera?

Di una cosa siamo certi. La descrizione fornita da ANAS il 18 agosto non consente di capire come lo stato delle lavorazioni si collochi rispetto al cronoprogramma del progetto che la stessa ANAS sta realizzando. Perché quel cronoprogramma attribuisce alla cantierizzazione 5 giorni. Non 63.

Nel frattempo, il Presidente della Regione Lazio, scopre che c’è qualche problema

Mentre ANAS risolve le «interferenze», succede qualcosa di ancora più curioso.
Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca scrive al Sindaco Roberto Gualtieri sollevando perplessità su alcuni elementi tutt’altro che secondari del Parco del Mare: il fabbisogno di parcheggi, la loro distribuzione, l’accessibilità e soprattutto la mancanza di una programmazione organica del trasporto pubblico a servizio delle aree di sosta più decentrate.
Peccato che il cantiere risulti aperto dal 18 giugno. E peccato soprattutto che LabUr abbia già documentato questi problemi analizzando il Progetto Esecutivo.
Il progetto assume sostanzialmente invariata l’offerta di sosta contabilizzata, mentre il fabbisogno reale è un’altra questione, anche alla luce dei circa 23 ettari destinati a parcheggio che avevamo già segnalato come mancanti nel quadro assunto dal progetto.

Quanto al trasporto pubblico, il paradosso è ancora più evidente: il progetto complessivo racconta l’intermodalità attraverso parcheggi decentrati e una navetta elettrica, ma la navetta non è prevista nello Stralcio 1 che oggi dovrebbe essere in esecuzione.
Dunque ad agosto il Presidente della Regione pone questioni strutturali sul funzionamento della mobilità di un progetto il cui cantiere sarebbe già aperto da due mesi.
Prima si apre il cantiere. Poi si risolvono le interferenze. Poi magari si decide anche come arrivarci.

E nel frattempo la Capitaneria delimita

C’è infine un’altra piccola «interferenza».
Il 1° agosto LabUr aveva posto una domanda precisa sulla disponibilità delle aree interessate dal cantiere e sulla loro natura demaniale.
Nel frattempo la Capitaneria di Porto ha comunicato che due procedure di delimitazione demaniale sono state avviate d’ufficio e che la documentazione trasmessa da LabUr sarà presa in considerazione nell’ambito delle relative istruttorie.
Per il tratto compreso tra la Spiaggia Libera Celeste all’Idroscalo e lo stabilimento Kursaal, il procedimento risulta avviato d’ufficio nel 2026 e ancora in fase istruttoria.
Quindi un’opera destinata a trasformare il litorale viene dichiarata in esecuzione, ma l’Autorità marittima sta ancora istruendo la delimitazione demaniale di un tratto dello stesso litorale. Insomma, siamo sempre lì, cosa è demanio marittimo e cosa no, proprio nell’area di cantiere. Incredibile.

La domanda posta da LabUr il 1° agosto, quindi, resta: con quale titolo e sulla base di quale esatta delimitazione sono state messe a disposizione le aree interessate dalle opere?

In pillole

Giorno 63. Facciamo dunque il punto.

  • Il 17 giugno vengono firmati gli elaborati del Progetto Esecutivo.
  • Il 18 giugno il progetto viene approvato e validato dal Comune e i lavori vengono formalmente consegnati e compaiono i bandoni arancioni.
  • Il 19 giugno ANAS annuncia in un comunicato stampa l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori.
  • A luglio troviamo una rete arancione, attività preliminari di sfalciatura, uno scarrabile e nessun cartello.
  • Dopo le richieste di LabUr e l’interessamento della Prefettura compare finalmente il cartello.
  • Il 18 agosto ANAS ci informa che l’intervento è caratterizzato da «attività propedeutiche alla risoluzione delle interferenze».
  • Il 20 agosto siamo tornati sul posto.
  • La rete arancione c’è. Il cartello c’è. Lo scarrabile invece non c’è più.

E allora lasciamo per una volta da parte rendering, annunci e inaugurazioni di recinzioni. Mostrateci il cronoprogramma aggiornato. Mostrateci quali lavorazioni sono state eseguite nei primi 63 giorni. Mostrateci l’avanzamento fisico e contabile dell’opera. E spiegateci quali “interferenze” state ancora risolvendo. Perché dopo due mesi non interessa più sapere quando sia stato dichiarato aperto il cantiere. Interessa sapere a che punto siano i lavori.

Quanto allo scarrabile, dobbiamo riconoscergli un merito.
Finora è l’unico che sembra aver rispettato il cronoprogramma: ha già smobilizzato.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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OSTIA, DOSSIER URBINATI: IL SEQUESTRO DELLE CONTRADDIZIONI DI STATO

1_20260819_171657_0000LabUr aveva sollevato formalmente la questione il 17 febbraio 2026. Già a marzo la Capitaneria di Porto rispondeva che la Commissione di delimitazione era stata convocata e che le verifiche topografiche competevano agli organi tecnici dello Stato. Non è stato dunque l’Urbinati ad “attivare” tardivamente l’art. 32, anche perché (per legge) non è consentito. Successivamente Roma Capitale ha rilasciato a Più Blue srl la concessione n. 41, ma non è riuscita a perfezionare il verbale di consegna. La Polizia Locale ha trasmesso alla Procura gli stessi documenti che raccontavano la controversia. Nonostante ciò il GIP, Iole Moricca, ha definito l’area “certamente demaniale” e la condotta dell’ex concessionario “meramente dilatoria”.
Sullo sfondo l’art. 1161 del Codice della navigazione. Peccato che proprio la norma che viene contestata è stata modificata, nella sua applicazione alle concessioni balneari, da una disciplina speciale che tutela il concessionario uscente sino al perfezionamento del nuovo rapporto. Possibile che il GIP non lo sappia? Il fascicolo per altro è stato trattato proprio dall’ VIII Dipartimento della Procura di Roma, competente anche per l’art. 1161. Ma legge può essere sovvertita dai magistrati?

 

Il paradosso del caso Urbinati: date, nomi e protocolli

La vicenda dello stabilimento balneare Urbinati di Lungomare Paolo Toscanelli a Ostia comincia ad assumere contorni paradossali, perché adesso le date ci sono tutte, i protocolli pure e soprattutto ci sono i nomi.

Il 17 febbraio 2026, quando nessuno stava tentando materialmente di consegnare lo stabilimento a Più Blue srl (nuovo concessionario) LabUr – Laboratorio di Urbanistica, presenta alla Capitaneria di Porto di Roma una formale “Istanza tecnico-giuridica di verifica e riesame delimitazione demanio marittimo – Tratto costiero Lungomare Paolo Toscanelli”. La PEC viene acquisita dalla Capitaneria al protocollo n. 4022 del 17 febbraio 2026.
L’istanza mette a confronto il verbale storico del 25 gennaio 1923, che rappresenta aree indicate come sdemanializzate, con la moderna linea SID e segnala espressamente la loro difformità. LabUr richiama proprio l’art. 32 del Codice della navigazione e chiede alla Capitaneria di procedere alla verifica della dividente.

Quindi occorre fissare subito un primo fatto: la questione della delimitazione non viene inventata dall’Urbinati quando Più Blue srl bussa alle porte dello stabilimento. Viene formalmente posta da LabUr il 17 febbraio, quasi cinque mesi prima degli accessi del 13 e 21 luglio.

La Capitaneria risponde già a marzo 2026: la Commissione è stata convocata (prot. nr. 0006714 del 13 marzo 2026, a firma del Comandante C.V. (CP) Emilio Casale). Ed è proprio la risposta della Capitaneria a rendere ancora più sorprendente quanto accadrà successivamente. Il documento risponde direttamente a LabUr, non ad Urbinati, e richiama espressamente il protocollo LabUr n. 4022 del 17 febbraio e afferma che l’Autorità marittima “ha già provveduto a convocare l’apposita Commissione di delimitazione”, finalizzata a valutare i presupposti del procedimento previsto dall’art. 32 Cod. nav.

Non solo. La Capitaneria comunica che la documentazione tecnica trasmessa da LabUr è stata acquisita agli atti dell’istruttoria e precisa un principio fondamentale: le operazioni tecniche di ricognizione dello stato dei luoghi e la verifica dei punti topografici competono esclusivamente agli organi tecnici dello Stato e agli enti istituzionalmente coinvolti nella gestione del demanio. Qui cade già una parte essenziale della successiva ricostruzione giudiziaria. Non è (e non poteva essere) l’Urbinati ad attivare tardivamente rispetto alla aggiudicazione di Più Blue srl l’art. 32 nell’aprile 2026.

La questione era stata posta da LabUr a febbraio e a marzo la stessa Autorità marittima dichiarava di avere già convocato la Commissione. Dopo la pubblicazione sul sito di LabUr della questione, ad aprile (come parte interessata per quel tratto di lungomare) entra formalmente nella vicenda anche l’Urbinati.
Il 24 aprile la Capitaneria risponde alle istanze protocollate il 14 e 20 aprile comunicando che la richiesta della società di partecipare ai lavori della Commissione di delimitazione ex artt. 32 Cod. nav. e 58 Reg. Cod. nav. sarebbe stata sottoposta alla Commissione stessa. La differenza è sostanziale. L’Urbinati chiede di partecipare a un procedimento che l’Autorità marittima aveva già dichiarato di avere istruito attraverso la convocazione della Commissione. Dunque, non lo crea, non lo richiede ma solo ad aprile chiede di parteciparvi.

Eppure proprio questa ricostruzione sarà successivamente utilizzata dal GIP per descrivere incredibilmente il suo comportamento come dilatorio.
Nel frattempo anche Roma Capitale viene ripetutamente informata.
Il 28 maggio 2026, l’Urbinati invia una formale comunicazione al Dipartimento capitolino, alla Capitaneria, alla Polizia Locale e agli altri soggetti interessati, richiamando espressamente la pendenza del procedimento demaniale ex art. 32. Una sorta di contenzioso da dirimere prima della formale sottoscrizione della concessione e della formale consegna dell’area sedicente demaniale.
Successivamente la società ribadisce per iscritto che risultava tuttora pendente presso la Capitaneria il procedimento di delimitazione e richiama la documentazione del 1923. Roma Capitale, Polizia Locale, Capitaneria, Agenzia del Demanio e persino Più Blue srl risultano destinatari del carteggio. Dunque, nessuno dei protagonisti istituzionali poteva sostenere di non conoscere il problema.

Il 3 luglio 2026 Roma Capitale firma la concessione a Più Blue srl facendo finta di non conoscere quanto sopra e rilascia la concessione demaniale marittima n. 41/2026 a Più Blue srl. Per Roma Capitale interviene il direttore apicale del Dipartimento Patrimonio Tommaso Antonucci; per Più Blue srl il legale rappresentante Roberto Lamorgese.

Ma la firma della concessione non coincide, negli stessi atti predisposti dal Comune, con la materiale consegna del bene. Il disciplinare-tipo utilizzato da Roma Capitale stabilisce infatti che la consegna del bene al concessionario e il conseguente rilascio devono essere oggetto di uno specifico verbale, redatto in contraddittorio anche con l’operatore uscente. Si legge che occorre effettuare la “formale consegna del bene e la verifica dello stato dei luoghi e beni immobili insistenti sull’area demaniale”. Tra i soggetti chiamati a sottoscriverlo compaiono: la società concessionaria, la Capitaneria di Porto, la Polizia Locale e il Dipartimento del Patrimonio. Dunque, in quel successivo verbale la Capitaneria risulta effettivamente presente e firmataria. È la prova documentale della prassi concretamente seguita da Roma Capitale: prima viene formato il titolo concessorio, poi si procede alla concreta consegna del bene attraverso un autonomo verbale al quale partecipa anche l’Autorità marittima.

Ma il verbale di consegna non viene mai perfezionato.
Il 13 luglio 2026 Polizia Locale e Dipartimento tentano l’avvicendamento che non avviene.
Il 21 luglio 2026 tornano sul posto, questa volta insieme anche alla Guardia Costiera. Ancora una volta l’avvicendamento non viene perfezionato. È la stessa annotazione della Polizia giudiziaria a descriverlo anche se non riporta di essere stata avvisata dall’Urbinati della pendenza di quanto sopra, ancora non risolta.

Quindi il nuovo concessionario aveva certamente ricevuto un titolo cartolare, ma non risulta perfezionato il successivo verbale di formale consegna del compendio previsto dagli stessi atti comunali. Ed è proprio in quella sede che assumeva un rilievo sostanziale la presenza della Capitaneria. Roma Capitale può gestire amministrativamente le concessioni demaniali, ma la concessione non può trasformare unilateralmente in demanio un’area che non lo sia o che risulti ancora sotto accertamento.

In questo caso la dividente demaniale non era mai stata contestata da un privato, che ha solo richiesto di partecipare alle operazioni di perimetrazione del demanio marittimo, ma alla data del 13 e 21 luglio era già oggetto di una Commissione convocata dalla stessa Capitaneria ben 5 mesi prima.

Cosa viene contestato all’Urbinati

È qui che entra in gioco il punto forse più delicato dell’intero procedimento penale. All’Urbinati viene contestato l’art. 1161 del Codice della navigazione, norma che punisce chi “arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo”. Il reato, dunque, non richiede soltanto una permanenza materiale sull’area: richiede che l’area sia effettivamente demaniale e che l’occupazione sia arbitraria. Proprio su entrambi questi elementi il caso Urbinati presenta problemi.

Primo problema: bisogna prima dimostrare che sia demanio.
L’art. 1161 non punisce chi occupa un’area che un’amministrazione ritiene demaniale. Punisce chi occupa arbitrariamente uno spazio certamente del demanio marittimo.
Quindi la demanialità non è un dettaglio amministrativo collaterale, è un presupposto della fattispecie penale. Nel caso Urbinati, però, proprio la delimitazione era oggetto della Commissione ex art. 32 già convocata dalla Capitaneria.

Questo rende assai problematica l’affermazione contenuta nella convalida del GIP secondo cui il bene sarebbe “certamente demaniale”, senza che risulti spiegato quale accertamento tecnico dell’Autorità competente abbia definitivamente risolto la controversia sulla dividente. Inoltre la concessione n. 41 rilasciata da Roma Capitale a Più Blue srl non può da sola risolvere il problema. Una concessione presuppone il bene demaniale, non lo crea.

Secondo problema: dal 2024 esiste una norma speciale proprio sull’art. 1161.
Con il D.L. 16 settembre 2024 n. 131, successivamente convertito, è stata modificata la disciplina delle concessioni balneari contenuta nella legge n. 118/2022. Il legislatore ha previsto espressamente, all’art. 4, comma 7, della legge 118/2022, che l’aggiudicazione diventi efficace soltanto dopo la verifica positiva dei requisiti dell’aggiudicatario e che l’atto regolante il nuovo rapporto concessorio debba poi essere stipulato entro sessanta giorni.

Ma la parte decisiva è la successiva.
Fino alla stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, la legge stabilisce che l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161 del Codice della navigazione. Il legislatore, quindi, ha voluto evitare esattamente l’automatismo: concessione scaduta = occupazione abusiva = art. 1161, come invece, il GIP pretende di decidere in forma autonoma. Esiste un periodo transitorio nel quale l’uscente continua a permanere legittimamente sull’area. Per legge.

Più Blue srl aveva però una concessione firmata il 3 luglio. Se quell’atto costituisce a tutti gli effetti l’atto regolante il rapporto concessorio previsto dall’art. 4, comma 7, lo specifico “scudo” previsto da quella disposizione potrebbe essere cessato il 3 luglio.
Ma questo non risolve affatto la questione penale perché la cessazione della protezione speciale del comma 7 non significa automaticamente integrazione dell’art. 1161. Infatti bisogna comunque dimostrare:

  • che l’area sia effettivamente demanio marittimo;
  • che quella specifica superficie sia compresa nel titolo;
  • che il nuovo rapporto concessorio sia efficace;
  • che la permanenza dell’uscente sia arbitraria;
  • che non esistano altre situazioni amministrative idonee a escludere tale arbitrarietà.

Ed è proprio qui che ritorna il mancato verbale di consegna perché la concessione firmata e il bene consegnato non sono la stessa cosa.
Il disciplinare predisposto da Roma Capitale separa espressamente i due momenti. Da una parte c’è la stipula della concessione. Dall’altra c’è la formale consegna del bene, attraverso specifico verbale in contraddittorio con l’uscente al quale partecipa anche la Capitaneria. Per Urbinati quel verbale non è mai stato perfezionato.

Questo elemento, da solo, non consente di affermare automaticamente che continuasse ad applicarsi l’art. 4, comma 7, perché quella norma parla di stipulazione dell’atto concessorio, non di verbale di consegna. Ma è assai rilevante sul diverso piano dell’arbitrarietà dell’occupazione.
Se persino l’amministrazione riteneva necessario un successivo atto di consegna e se proprio quella consegna non poteva avvenire senza confrontarsi con la contestazione sulla dividente, diventa molto meno lineare sostenere che l’Urbinati dal giorno successivo alla concessione fosse semplicemente un occupante abusivo senza titolo.

La legge 118/2022 contiene un secondo riferimento espresso all’art. 1161.
L’art. 3, comma 3, nel testo vigente, prevede che, quando ragioni oggettive impediscono di concludere la procedura selettiva (citando espressamente anche la pendenza di un contenzioso) l’autorità competente possa differire con atto motivato la scadenza per il tempo strettamente necessario.
Anche qui la legge stabilisce che, fino a tale momento, l’occupazione del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’art. 1161.  Per applicare questa disposizione al caso Urbinati servirebbe però individuare uno specifico atto motivato di differimento adottato dall’amministrazione. Solo che la Capitaneria avrebbe dovuto comunicare a Roma Capitale, l’interruzione di ogni attività rivolta alla consegna di una sedicente area demaniale.

Tornando alla ‘legge’ e non alla discrezionalità di un giudice, la norma usa una parola decisiva: “arbitrariamente” che forse è l’aspetto più trascurato. L’art. 1161 non punisce semplicemente chi “rimane”. Punisce chi arbitrariamente occupa. La legge speciale del 2024 dimostra che il legislatore considera espressamente possibile che il concessionario uscente continui materialmente ad occupare l’area senza commettere il reato, proprio durante le fasi di transizione fra una concessione e l’altra.

Nel caso Urbinati, quindi, l’eventuale cessazione dello scudo automatico previsto dall’art. 4, comma 7 non elimina la necessità di valutare concretamente l’arbitrarietà e gli elementi da valutare erano numerosi:

  • la Commissione di delimitazione era stata già convocata;
  • la questione era stata posta da LabUr 5 mesi prima;
  • la Capitaneria aveva acquisito la documentazione tecnica;
  • Urbinati aveva chiesto di partecipare a quel procedimento;
  • Comune, Polizia Locale e Più Blue srl  erano stati informati;
  • esistevano interlocuzioni sul subentro tra Urbinati e Più Blue srl;
  • la formale consegna non era stata perfezionata;
  • la stessa Autorità marittima aveva affermato che le verifiche topografiche competevano agli organi tecnici dello Stato.

Tutti elementi difficilmente conciliabili con una rappresentazione puramente lineare del tipo: “la concessione è scaduta, quindi dal giorno successivo l’occupazione è necessariamente arbitraria”. Una questione che avrebbe dovuto interessare soprattutto la Procura chiamata a sostituire una Pubblica Amministrazione che dal 1923 non si è accorta di quello che ha ‘scoperto’ 100 anni dopo. Forse sarebbe più da percorrere il reato di omissione di atti d’ufficio e turbativa d’asta che del reato ex art. 1161.

Il ruolo dell’VIII Dipartimento della Procura di Roma

Ed è proprio qui che assume rilievo la competenza della Procura.
Il procedimento viene trattato dall’VIII Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma, struttura competente per i reati contro la salute, l’ambiente e il territorio e alla quale è assegnata anche la materia dell’art. 1161 Cod. nav. nei profili edilizi e urbanistici. Il fascicolo è coordinato nell’ambito diretto dal procuratore aggiunto Antonino Di Maio, mentre il decreto di sequestro viene firmato dal sostituto procuratore Fabio Santoni.

Non siamo quindi davanti a un ufficio chiamato incidentalmente a confrontarsi con una norma specialistica. Proprio per questo sarebbe importante sapere se, prima di chiedere il sequestro, siano stati affrontati:

  • l’art. 4, comma 7, L. 118/2022;
  • l’art. 3, comma 3, della stessa legge;
  • la nozione di occupazione “arbitraria”;
  • la mancata consegna formale;
  • la pendenza del procedimento di delimitazione;
  • la certezza dell’appartenenza dell’intera superficie al demanio marittimo.

Il ruolo della Polizia Municipale del X Gruppo Mare e del GIP

Il 27 luglio 2026 l’informativa di Polizia giudiziaria alla Procura, atto firmato da Guido Calzia, dirigente del X Gruppo Mare della Polizia Locale, aveva tra gli allegati anche la lettera dell’Urbinati del 28 maggio, la nota del Dipartimento con ulteriore lettera della società, la relazione di servizio del 13 luglio e altri documenti. Dunque la Procura non riceveva soltanto la notizia: “l’Urbinati non si presenta all’avvicendamento”, ma anche gli atti dai quali emergeva che esisteva da mesi una contestazione sulla demanialità. La domanda diventa inevitabile: quegli allegati sono stati valutati nel loro significato giuridico prima di configurare l’art. 1161?

Il 10 agosto 2026 il GIP del Tribunale di Roma Iole Moricca convalida il sequestro. Il giudice afferma che il bene sarebbe “certamente demaniale” e sostiene che l’Urbinati avrebbe avviato il procedimento ex art. 32 soltanto nell’aprile 2026, quando la concessione era già scaduta, ritenendo questo comportamento indice di finalità “meramente dilatorie”. Ma la cronologia documentale racconta altro.

  • 17 febbraio: LabUr presenta l’istanza e ne pubblica il contenuto;
  • 13 marzo: la Capitaneria risponde a LabUr dichiarando di avere già convocato la Commissione di delimitazione;
  • 24 Aprile: la Capitaneria risponde all’Urbinati (che il 14 aprile aveva chiesto chiarimenti) che comunicherà a breve la partecipazione ai lavori della Commissione di delimitazione del demanio marittimo (ex artt. 32 Cod. Nav. e 58 Reg. Cod. Nav.);
  • 28 Maggio: l’Urbinati informa nuovamente Comune, Polizia Locale, Capitaneria, Demanio e Più Blue srl della questione in essere;
  • 03 luglio: viene stipulata la concessione Più Blue srl;
  • 13 e 21 luglio: la consegna non viene perfezionata per i precedenti motivi;;
  • 27 luglio: la Polizia Locale invia alla Procura un’informativa con allegati gli atti che documentano la controversia.
  • Ad agosto il GIP conclude, non leggendo gli atti, che l’Urbinati avrebbe sollevato tardivamente la questione ad aprile, attivata invece dalla Capitaneria 5 mesi prima! Le due ricostruzioni difficilmente possono convivere e il tutto diventa piuttosto imbarazzante.

A questo punto la domanda non riguarda più soltanto l’Urbinati, riguarda l’intera catena amministrativa. La Capitaneria sapeva della controversia almeno da febbraio e a marzo dichiarava che la Commissione era già stata convocata. Roma Capitale sapeva. La Polizia Locale sapeva. Più Blue era stata formalmente informata. Il Demanio era destinatario del carteggio. La Procura ha ricevuto documentazione sulla controversia. Eppure si è arrivati all’estate senza definire la dividente e poi al sequestro penale sulla premessa che il bene fosse “certamente demaniale”. Su quale base non si sa (ad oggi il SID riporta ancora l’area dell’Urbinati non demaniale, esattamente come nel 2025 quando è stata messa a gara!).

Le domande pendenti

  1. Se la Commissione era già stata convocata a marzo, perché quella verifica non era stata conclusa prima di luglio?
  2. Se la Capitaneria sosteneva che la ricognizione topografica competeva agli organi tecnici dello Stato, perché si è proceduto verso l’avvicendamento prima di chiudere quella verifica?
  3. Se Roma Capitale utilizza verbali di consegna sottoscritti anche dalla Capitaneria, perché per Urbinati si è tentato di superare il nodo della delimitazione senza un verbale perfezionato?
  4. Se la Procura è specializzata proprio nell’art. 1161, perché la controversia sulla natura demaniale dell’area e la disciplina speciale del concessionario uscente non sembrano emergere con adeguata evidenza nella ricostruzione cautelare?

Per contestare l’art. 1161 occorre uno spazio del demanio marittimo e un’occupazione arbitraria. Nel caso Urbinati risultavano controverse entrambe le questioni. La natura demaniale dell’intera superficie era oggetto di verifica. L’arbitrarietà della permanenza doveva essere valutata alla luce di una transizione concessoria complessa, della disciplina introdotta dalla legge 118/2022, del mancato verbale di consegna e di un procedimento ex art. 32 già noto a tutte le amministrazioni.

Prima di stabilire chi occupa abusivamente un bene dello Stato bisogna sapere quale sia il bene dello Stato. E prima di definire “arbitraria” la permanenza del concessionario uscente bisogna verificare se l’ordinamento la consideri realmente tale in quel preciso momento.
Nel caso Urbinati sembra invece essersi proceduto al contrario: prima il reato, poi la delimitazione. Prima i sigilli, poi (forse) la certezza del demanio.

Questa vicenda è piuttosto imbarazzante per le Istituzioni dello Stato, soprattutto quando si parla di legalità e quando chi rappresenta la legge (ma non è la legge) sembra non conoscere la legge. Perché un conto è la legge, un conto è la giustizia.
La prima è scritta, la seconda in molti casi è discrezionale o, come si dice, non è di questa terra.
Un po’ come nel film del Marchese del Grillo quando il Papa ammonisce il nobile romano ricordandogli che la vera giustizia appartiene all’aldilà, mentre l’organo giudicante, operando in questo mondo, deve comunque applicare le leggi e i compromessi del potere temporale.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

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CASTEL FUSANO E CAPOCOTTA: AVVIATE PROCEDURE DI DELIMITAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

1_20260817_115621_0000Dopo mesi di diffide, memorie tecniche e documentazione storica prodotta da LabUr, arriva un passaggio amministrativo di peso: la Capitaneria di Porto di Roma, con nota firmata dal Comandante C.V. (CP) Emilio Casale, comunica che due procedure di delimitazione sono state avviate d’ufficio e che la documentazione trasmessa dall’associazione sarà presa in considerazione nelle attività istruttorie. Il riscontro richiama espressamente la memoria tecnico-giuridica LabUr del 16 luglio 2026, prot. Capitaneria n. 21060, nonché il successivo sollecito del 10 agosto 2026, prot. n. 23597.

 

Dalla risposta dell’Agenzia del Demanio alla nuova istruttoria della Capitaneria

Si tratta di 400 mila mq, praticamente tutto il lungomare Amerigo Vespucci e quasi tutte le strutture di difficile rimozione (stabilimenti, ristoranti) che su di esso si affacciano.
La vicenda nasce dalla diffida trasmessa da LabUr all’Agenzia del Demanio l’11 maggio 2026, acquisita dall’Agenzia al prot. n. 6539/2026, con la quale veniva chiesto il riesame della qualificazione giuridica delle aree di Castel Fusano, la verifica della loro eventuale natura patrimoniale e l’acquisizione degli atti posti a fondamento dell’attuale qualificazione demaniale.
L’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale ha risposto con la nota prot. AGDRC n. 9978/2026, sottoscritta dal Direttore Massimo Babudri, con istruttoria riferita a Francesco Pieracci, Responsabile Servizi al Territorio Loredana Randisi e Vicedirettore Giandomenico Giudice. In quella nota l’Agenzia sostiene che la delimitazione del 1933 avrebbe avuto una funzione esclusivamente temporanea e strumentale alla realizzazione del Lungomare Amerigo Vespucci e che, una volta completata l’opera, il limite del demanio sarebbe stato riportato sul lato mare della strada.
Secondo la stessa Agenzia, il successivo Verbale di delimitazione n. 69/2017 avrebbe avuto natura meramente ricognitiva di un assetto già individuato nel 1976, pur ammettendo che il verbale del 1976 era rimasto privo della necessaria approvazione formale.

La replica di LabUr: prot. AGDRC 9978/2026 contestato punto per punto

Alla nota dell’Agenzia ha fatto seguito il “Riscontro tecnico-giuridico alla nota dell’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale prot. AGDRC n. 9978/2026”, datato 16 luglio 2026, sottoscritto dal dr. Ing. Andrea Schiavone, Presidente pro tempore di LabUr – Laboratorio di Urbanistica.
La comunicazione era indirizzata all’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, alla c.a. del Direttore Ing. Massimo Babudri, alla Capitaneria di Porto di Roma, alla c.a. del Comandante C.V. (CP) Emilio Casale, e per conoscenza all’Avvocatura Generale dello Stato, CT 6803/21 – Sez. III. Quella memoria è stata assunta dalla Capitaneria di Porto al prot. n. 21060 del 16 luglio 2026.

Il punto centrale della replica è rimasto uno: se nel 1933 determinate aree furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato, quale provvedimento ne avrebbe successivamente disposto il ritorno al demanio marittimo? Il verbale del 1933 parla di consegna al patrimonio.
Il documento del 23 maggio 1933 reca il titolo di “Verbale di delimitazione e di consegna dal Demanio Marittimo al Demanio Patrimoniale della zona di arenile antistante la tenuta di Castelfusano in Ostia”.
La successiva deliberazione del Governatorato di Roma n. 2709 del 2 giugno 1938 definisce inoltre l’operazione come “acquisto di arenile sdemanializzato antistante la tenuta di Castelfusano”.
Nella memoria LabUr viene evidenziato che l’Agenzia, nel prot. AGDRC n. 9978/2026, non indica:

● il provvedimento che avrebbe qualificato come temporanea la consegna del 1933;

● l’atto che avrebbe disposto il ritorno delle aree nel demanio marittimo;

● la data certa di ultimazione del Lungomare;

● il procedimento seguito per la nuova delimitazione;

● gli eventuali atti di incameramento, testimoniali di stato o verbali di consistenza.

Il Piano Regolatore di Castel Fusano

LabUr contesta inoltre la ricostruzione secondo cui l’operazione del 1933 sarebbe stata esclusivamente funzionale alla costruzione della strada.
La documentazione storico-urbanistica richiamata nella memoria del 16 luglio inserisce infatti la sdemanializzazione nel più ampio Piano Regolatore di Castel Fusano, sviluppato tra il 1932 e il 1933 per la realizzazione di una nuova borgata marina, con bungalow, ville, abitazioni, impianti sportivi, ippodromo, stadio, campi da tennis, parchi e nuova viabilità.
Il Lungomare Amerigo Vespucci, quindi, sarebbe stato una componente infrastrutturale di un programma urbanistico ben più ampio.

La fotografia IGM del 1954 e il caso “La Vela”

Un altro elemento posto formalmente all’attenzione delle amministrazioni è il fotogramma IGM n. 4307 del 30 settembre 1954. La memoria LabUr rileva che nel fotogramma risulta già presente il manufatto riconducibile allo stabilimento La Vela, mentre non risulta ancora realizzato, nella configurazione definitiva oggi esistente, il Lungomare Amerigo Vespucci utilizzato dall’Agenzia come riferimento della dividente.
È stato quindi contestato il criterio con cui una strada realizzata successivamente possa essere utilizzata per attribuire retroattivamente natura demaniale ad un manufatto preesistente, in assenza dell’indicazione dell’atto che avrebbe modificato il regime giuridico del terreno.

Il nodo 1976-2017

La questione si complica ulteriormente nel rapporto tra il verbale del 1976 e il Verbale n. 69/2017.

L’Agenzia del Demanio sostiene che il verbale del 2017 sarebbe ricognitivo di una delimitazione già individuata nel 1976. Ma la stessa Agenzia ammette che il verbale del 1976 non fu mai approvato formalmente. Da qui la contestazione di LabUr: se il verbale del 1976 era privo di efficacia definitiva, occorre chiarire quale sia l’esatto valore giuridico del verbale del 2017 e se esso abbia avuto natura effettivamente ricognitiva oppure innovativa.

Il SID non costituisce il titolo di demanialità

La memoria del 16 luglio affronta anche la questione della linea SID.
Secondo LabUr, il Sistema Informativo Demanio ha funzione rappresentativa e gestionale, ma non costituisce autonomamente il titolo giuridico della demanialità. La linea SID può rappresentare il confine che l’Amministrazione assume come esistente, ma non sostituisce il provvedimento dal quale quella linea dovrebbe derivare.
Lo stesso principio viene applicato alle concessioni: il fatto che nel tempo siano state rilasciate concessioni demaniali non dimostrerebbe di per sé la natura demaniale originaria dell’area, perché la concessione presuppone la demanialità ma non la crea.

Il nuovo riscontro: firmato dal Comandante Emilio Casale

L’elemento realmente nuovo arriva adesso dalla Capitaneria di Porto di Roma – Servizio Personale Marittimo, Attività Marittime e Contenzioso, Sezione Demanio e Contenzioso. La nota, firmata digitalmente dal Comandante C.V. (CP) Emilio Casale, costituisce riscontro a una serie di atti LabUr:

● nota del 16 luglio 2026, “Riscontro tecnico-giuridico Vespucci”, prot. Capitaneria n. 21060;

● FOIA Shilling del 29 luglio 2026, prot. n. 22391;

● FOIA Cancelli Castelporziano del 31 luglio 2026, prot. n. 22784;

● riscontro/sollecito Vespucci del 10 agosto 2026, prot. n. 23597;

● esposto Chioschi Capocotta del 10 agosto 2026, prot. n. 23692.

La stessa nota richiama inoltre quale precedente la nota della Capitaneria prot. n. 17295 del 16 giugno 2026.
Tra i destinatari per conoscenza figurano l’Avvocatura Generale dello Stato, Roma Capitale – Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative, l’Agenzia del Demanio e il X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale.

La Capitaneria: i documenti del 1933, 1976 e 2017 sono sotto valutazione

Ed è proprio nella risposta firmata dal Comandante Casale che arriva il passaggio più significativo.
La Capitaneria dichiara che le ricostruzioni storico-documentali relative ai verbali del 1933, 1976 e 2017 e alla cartografia IGM, rappresentate nella memoria LabUr del 16 luglio, “sono oggetto di autonome e riservate valutazioni d’ufficio congiuntamente all’Agenzia del Demanio”. Non si tratta più, dunque, soltanto di una tesi sostenuta da LabUr.

La documentazione è ora formalmente entrata nell’istruttoria delle amministrazioni competenti. E soprattutto: due delimitazioni sono state avviate d’ufficio e che la documentazione prodotta da LabUr “verrà tenuta in considerazione nell’ambito delle relative attività istruttorie”.
Questo cambia radicalmente il quadro amministrativo. La Capitaneria continua formalmente a sostenere che LabUr, non essendo proprietario frontista o concessionario, non possa pretendere l’avvio coattivo di un procedimento ex art. 32 del Codice della Navigazione. Ma, contemporaneamente, quel procedimento è stato comunque avviato d’ufficio.

La contraddizione solo apparente

La nota arriva addirittura a qualificare come inammissibili le reiterate diffide con termini perentori formulate da LabUr, ma sul piano sostanziale è accaduto esattamente ciò che ha sempre chiesto e cioè che le amministrazioni competenti non si limitassero alla rappresentazione SID o alle concessioni esistenti, ma verificassero documentalmente la reale dividente demaniale.

LabUr non può pretendere il procedimento, ma le ricostruzioni di LabUr vengono però sottoposte a valutazioni d’ufficio, le procedure vengono avviate d’ufficio e la documentazione LabUr entra nell’istruttoria.

La questione, quindi, non può più essere liquidata come una generica contestazione di un’associazione. Ora esistono due procedimenti di delimitazione formalmente avviati d’ufficio, condotti dalla Capitaneria con il coinvolgimento dell’Agenzia del Demanio. E nell’istruttoria dovranno essere valutati proprio gli elementi che LabUr ha formalmente depositato: il verbale del 1933, la deliberazione del 1938, il Piano Regolatore di Castel Fusano, la fotografia IGM del 1954, il verbale del 1976 non approvato, il Verbale n. 69/2017 e il fondamento dell’attuale rappresentazione SID.

La verifica dunque è finalmente partita.


 

LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

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SPIAGGE, OSTIA: L’ILLEGALITÀ DELLA LEGALITÀ

1_20260815_084902_0000A Ostia va in scena il solito spettacolo di Ferragosto: tutti paladini della legalità, tutti pronti a sequestrare, diffidare, sgomberare e impartire lezioni.
Peccato che, quando si tratta di sapere dove comincia davvero il demanio marittimo, chi abbia titolo per occuparlo e chi debba pagare allo Stato, la “legalità” diventi improvvisamente elastica. Anzi, invisibile. E mentre cittadini e concessionari vengono sottoposti alla più severa delle regole, le istituzioni sembrano potersi permettere ciò che agli altri viene contestato.

 

Perché la domanda alla quale non rispondono mai è dov’è il demanio marittimo? Quello che sappiamo per certo è che non è quello rappresentato da una linea colorata su una cartografia informatica e nemmeno quello che per convenienza viene figurato per bandire una gara. Il demanio marittimo è solo quello che è stato giuridicamente delimitato.

La risposta dovrebbe darla lo Stato, attraverso la Capitaneria di Porto. E invece, dal dopoguerra a oggi, sul litorale romano si è accumulata una tale confusione amministrativa che persino vicende fondamentali come le sdemanializzazioni storiche di Ostia Ponente (1923) e Ostia Levante (1933) vengono trattate come se non fossero mai esistite.

LabUr ne parla da anni, pubblicando atti, documenti e pronunciamenti. Non è dunque una fantasiosa teoria da social network: persino l’Agenzia del Demanio ha dovuto riconoscere questa anomalia e sulla materia esistono pronunciamenti della magistratura contabile.

Eppure la macchina capitolina continua a fingere che il problema non esista.

È questo il primo paradosso della “legalità” ostiense: Roma Capitale pretende di amministrare con certezza un demanio del quale, in numerosi tratti, la stessa storia amministrativa dimostra l’incertezza della delimitazione.

Castelporziano

Poi c’è tutta la partita di Castelporziano.
Per oltre vent’anni Roma Capitale ha utilizzato la spiaggia della Tenuta presidenziale senza corrispondere regolarmente quanto dovuto per la concessione demaniale. Una vicenda che, se fosse capitata ad un privato, avrebbe probabilmente prodotto diffide, decadenze, ingiunzioni e magari qualche bella fotografia dello sgombero con tanto di ruspe da consegnare alla stampa.

Quando invece il concessionario è il Comune, la legalità sembra avere tempi più rilassati.

Capocotta

A Capocotta il quadro diventa ancora più surreale: mentre si moltiplicano dichiarazioni sulla tutela del demanio, continuano a esistere e a essere realizzate strutture rispetto alle quali proprio il titolo demaniale dovrebbe essere il primo documento da mostrare, ma non c’è.

Chi controlla il controllore?

Perché sul demanio marittimo opera anche la Guardia di Finanza, alla quale spettano importanti funzioni di tutela delle entrate dello Stato e di contrasto al danno erariale. Eppure davanti a decenni di errori, omissioni, mancati introiti e contenziosi milionari sul litorale romano il silenzio istituzionale è assordante.

V – Lounge

Il conto, intanto, comincia ad arrivare.
Per la vicenda del V-Lounge, il Tribunale civile ha già riconosciuto all’ex gestore un rimborso superiore ai 400 mila euro. Ed è difficile pensare che resterà un caso isolato se verranno accertate altre occupazioni, gare o pretese economiche fondate su una rappresentazione errata del demanio.

Chi paga il conto

Chi pagherà? La risposta la conosciamo: i cittadini.

Gli stessi cittadini ai quali viene spiegato ogni estate che bisogna ristabilire la legalità sul mare.

C’è poi un’altra ironia che sul litorale romano assume quasi i contorni della satira istituzionale.

La Guardia di Finanza dispone sul mare di una vera e propria cittadella, il Reparto logistico, sviluppatasi negli anni con consistenze edilizie e volumetrie che meriterebbero almeno la stessa inflessibile verifica urbanistica e demaniale applicata agli stabilimenti privati.
Perché la legalità, se è legalità, non può cambiare in funzione della divisa, dell’amministrazione o dell’intestazione su un portone.

Urbinati

E veniamo agli ultimi casi.
Lo stabilimento Urbinati viene sequestrato e diventa uno dei simboli della nuova stagione della fermezza. Peccato che nella stessa documentazione utilizzata per la gara fosse evidenziata la questione della natura non demaniale dell’area.

Una sottigliezza? No. È esattamente il presupposto sul quale poggia tutto il resto.

Se un bene non appartiene al demanio marittimo, o se sulla sua natura esiste un problema ancora irrisolto, non basta gridare “legalità” per trasformarlo magicamente in demanio.

E che dire dello stabilimento all’interno della Tenuta presidenziale di Castelporziano, accanto a La Playa?

Anche lì sarebbe interessante applicare la nuova religione capitolina della verifica dei titoli e domandare, semplicemente: dov’è la concessione demaniale? Che si sappia, non c’è.

Perché il problema di Ostia ormai non è la mancanza di legalità.
È peggio.
È l’illegalità esercitata in nome della legalità, un sistema nel quale la norma viene brandita come una clava contro qualcuno e dimenticata per qualcun altro, dove si fanno gare prima di avere definitivamente chiarito ciò che appartiene allo Stato, dove si sequestra mentre restano irrisolte le delimitazioni, dove si chiedono canoni e indennizzi su aree la cui natura giuridica viene contestata da decenni e dove amministrazioni pubbliche possono occupare, costruire o non pagare mentre ai privati viene impartita la lezione morale.

Non è più accettabile che la politica romana, qualunque sia il colore che temporaneamente occupa il Campidoglio, continui a comportarsi come proprietaria di un bene che appartiene allo Stato.

E non è più accettabile che lo Stato assista in silenzio.

Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza dovrebbero finalmente fare ciò che si sarebbe dovuto fare molti anni fa: ricostruire particella per particella, atto per atto, decreto per decreto, dove passa davvero la dividente demaniale e chi possiede un titolo valido per occupare ogni metro di costa.

Dopo, e solo dopo, si potrà parlare seriamente di concessioni, gare, canoni, occupazioni abusive e legalità.

Fino ad allora continueremo ad assistere al teatro estivo del litorale romano: conferenze stampa, sequestri, proclami, passerelle e solenni dichiarazioni.

Con una sola certezza.
Il conto della “legalità” lo paga sempre il cittadino. Quello dell’illegalità istituzionale, invece, sembra non avere mai un destinatario.

Buon Ferragosto ai bagnanti di Ostia.

E soprattutto buona fortuna! Perché sul mare di Roma, prima di stendere l’asciugamano, bisognerebbe ormai portarsi dietro anche una visura catastale, un decreto di sdemanializzazione, il Codice della navigazione e possibilmente un avvocato.

Le vicende e gli atti richiamati in questo articolo sono stati documentati negli anni da LabUr – Laboratorio di Urbanistica attraverso propri articoli, documenti amministrativi e approfondimenti.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI AI DUBBI STRUTTURALI SUL PONTE DELLA SCAFA: VENT’ANNI DI INEFFICIENZA, SPRECHI E PROMESSE MANCATE

2_20260813_180108_0001Il 14 agosto 2018 crollava il Ponte Morandi di Genova causando 43 morti. Appena sei giorni dopo veniva chiuso il Ponte della Scafa per criticità strutturali. Otto anni più tardi il nuovo ponte promesso da oltre vent’anni non esiste ancora, mentre sul ponte vecchio LabUr è costretto a chiedere ad ANAS e al Prefetto di Roma la relazione di calcolo che giustifica il passaggio del limite di massa a 26 tonnellate. In mezzo ci sono esposti, progetti rifatti, espropri contestati, pareri negativi, una VIA del 2009 sulla cui efficacia nel 2026 è stato necessario chiedere un nuovo parere, promesse politiche puntualmente smentite dai fatti e soprattutto la Delibera ANAC n. 849 del 21 dicembre 2021, nata dal fascicolo n. 2367/2019 aperto dopo un esposto di LabUr, che ha bollato la gestione dell’opera come un «esempio macroscopico di inefficienza e di spreco». Nel frattempo Ostia ha rischiato anche di vedere la caserma dei Vigili del Fuoco e i mezzi di soccorso spostati verso Fiumicino, dall’altra parte proprio di quel sistema di ponti e viadotti sul quale pesano limitazioni di massa. Questa è la storia del Ponte della Scafa. Una storia che LabUr racconta e denuncia da quindici anni e che sintetizza in questo nuovo Dossier.

 

Il 14 agosto 2018, alle 11.36, il Ponte Morandi di Genova crolla trascinando nel vuoto uomini, donne e automobili. Muoiono 43 persone.

Quel disastro cambia per sempre il modo con cui l’Italia guarda ai propri ponti. O almeno avrebbe dovuto.
Perché appena sei giorni dopo, il 20 agosto 2018, viene improvvisamente chiuso anche il Ponte della Scafa, il collegamento tra Ostia e Fiumicino. Non un ponte qualsiasi, ma l’attraversamento diretto del Tevere che mette in comunicazione il Municipio X con Fiumicino e con l’aeroporto Leonardo da Vinci. Per trovare un’alternativa bisogna risalire sostanzialmente verso il Grande Raccordo Anulare.

Ed è proprio da quei sei giorni che bisogna ripartire per capire quello che sta succedendo oggi.

2018: chiude la Scafa e vengono fuori i problemi strutturali

LabUr interviene immediatamente.
Il 21 agosto 2018, il giorno successivo alla chiusura, presenta un esposto all’ANAC chiedendo verifiche sulla sicurezza del Ponte della Scafa e del vicino Viadotto dell’Aeroporto. Non era peraltro il primo campanello d’allarme: già nel 2016 sul viadotto erano stati rilevati ferri scoperti, calcestruzzo ammalorato e vistose fessurazioni. Nel 2017 erano state commissionate indagini comprendenti analisi statica, caratterizzazione geotecnica e verifica della vulnerabilità sismica. Anche sul Ponte della Scafa, il 27 marzo 2017, erano state affidate attività di rilievo e mappatura delle patologie di degrado. (LINK)

Dopo la chiusura emerge qualcosa di ancora più preoccupante. Nella riunione del 21 agosto 2018 vengono indicate carbonatazione del calcestruzzo ed esposizione dei ferri agli agenti atmosferici, criticità che LabUr ricorda essere già note dal maggio precedente. Occorre inoltre verificare gli appoggi sulle selle Gerber.

Il 23 agosto si parla di una riapertura completa non prima di tre mesi e della necessità di approfondire la stabilità dell’opera.
Il 25 agosto interviene persino il Genio Militare e viene valutata l’ipotesi di collocare un ponte Bailey sui piloni esistenti per consentire gli interventi senza gravare sulla struttura.

Poi, il 29 agosto, il ponte viene riaperto dopo averlo alleggerito rimuovendo circa 570 tonnellate di asfalto. Tutto questo è contenuto nell’integrazione all’esposto depositata da LabUr il 4 settembre 2018. (LINK)

Il 18 settembre 2018 LabUr presenta un altro esposto, questa volta sulla necessità di valutare anche il rischio derivante dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi nei lavori. (LINK)

Sono passati otto anni.
È importante ricordare questi fatti oggi, perché proprio su quel ponte siamo tornati a discutere di capacità portante.

Il ponte nuovo che doveva risolvere tutto

La cosa paradossale è che quando il vecchio Ponte della Scafa viene chiuso nell’agosto 2018, il suo sostituto avrebbe dovuto esistere già da anni.

La vicenda amministrativa parte da lontano. Con il DPCM 4 agosto 2006 viene dichiarato lo stato di emergenza per traffico e mobilità a Roma; con l’OPCM del 26 settembre 2006 il Sindaco di Roma, Walter Veltroni, viene nominato Commissario delegato e tra gli interventi compare il Ponte della Scafa.

Con l’Ordinanza del Sindaco di Roma n. 186 del 18 giugno 2009 viene approvato il progetto definitivo del nuovo ponte e della relativa viabilità. (LINK). Ma LabUr se ne occupava già nel 2011. Il 17 novembre di quell’anno infatti contestava le dichiarazioni dell’allora sindaco di Fiumicino Mario Canapini, ricordando che i lavori erano fermi e mettendo in discussione l’idea che il problema potesse essere ridotto semplicemente al ritrovamento delle navi romane. (LINK)

Nel gennaio 2012 LabUr scriveva ancora del ponte fermo, nonostante l’aggiudicazione provvisoria del 23 dicembre 2010, per circa 25,6 milioni di euro. (LINK)

Eravamo già a sei anni dall’emergenza del 2006. Oggi siamo a venti.

2018: Pecoraro prometteva «partiamo anche prima del 2019»

Durante la crisi dell’agosto 2018 entra nella storia un nome che oggi assume un significato particolare: Giuseppe Pecoraro.

Ex Prefetto di Roma, Pecoraro era allora a capo di Italiana Costruzioni, società del gruppo incaricato di realizzare il nuovo Ponte della Scafa. Il 23 agosto 2018, mentre sul vecchio ponte si effettuavano carotaggi e verifiche, Pecoraro spiegava al Corriere della Sera che per la nuova infrastruttura mancavano ancora alcuni sondaggi ma si mostrava ottimista: «Io dico che partiamo anche prima del 2019» (LINK).

Non partirono.
Nell’agosto 2019, LabUr ricordava che dopo tredici anni si attendeva ancora il progetto esecutivo e indicava proprio Pecoraro come amministratore di Italiana Costruzioni, società chiamata a realizzare il ponte (LINK).

Tenete a mente questo nome: Giuseppe Pecoraro. Ci torneremo.

2019: LabUr porta la Scafa davanti all’ANAC

Il 24 maggio 2019 LabUr presenta un nuovo esposto indirizzato a Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Prefettura di Roma, ANAC e Agenzia del Demanio. Questa volta si entra dentro il progetto del nuovo ponte.

LabUr segnala un possibile danno erariale e contesta il procedimento relativo ad alcune aree demaniali interessate dagli espropri. L’esposto ricostruisce l’origine commissariale dell’intervento e l’approvazione del progetto definitivo con l’Ordinanza commissariale n. 186 del 2009 (LINK).

La questione viene ulteriormente sviluppata nell’esposto del 24 febbraio 2020 sugli espropri e sulla natura demaniale delle aree attraversate dalla SS296 (LINK).

Da quelle segnalazioni prende corpo il fascicolo ANAC n. 2367/2019. E il risultato arriva due anni dopo.

21 dicembre 2021: per ANAC è «inefficienza e spreco»

Con la Delibera n. 849 del 21 dicembre 2021, ANAC mette nero su bianco le criticità del “Progetto stradale del nuovo Ponte della Scafa e relativa viabilità di collegamento”, allora quantificato complessivamente in 39 milioni di euro, CIG 03859120A8, stazione appaltante Comune di Roma (LINK).

La definizione utilizzata dall’Autorità è difficilmente migliorabile: «esempio macroscopico di inefficienza e di spreco». Non lo dice LabUr. Lo dice l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’ANAC ricostruisce una procedura durata anni, problemi progettuali e varianti intervenute durante la progettazione esecutiva. L’istruttoria era nata dal fascicolo aperto dopo l’esposto di LabUr. Nel marzo 2022 è ancora l’ANAC a tornare a scrivere a LabUr mentre, come denunciavamo allora, dal Comune di Roma non arrivavano risposte soddisfacenti (LINK).

2022: lavori a marzo 2023, ponte finito a novembre 2024

Ma neppure la Delibera ANAC ferma la macchina degli annunci. Il Comune risponde il 22 marzo 2022, protocollo QN/58300, presentando un cronoprogramma apparentemente chiarissimo:

  • luglio 2022: conclusione Conferenza dei Servizi;
  • febbraio 2023: validazione e approvazione del progetto esecutivo;
  • marzo 2023: inizio lavori;
  • novembre 2024: ultimazione.

LabUr pubblica quelle date il 23 settembre 2022, mentre documenta che la Conferenza dei Servizi è invece alle prese con pareri negativi (LINK).

Siamo nell’agosto 2026.
Novembre 2024 è passato da ventuno mesi. Il ponte non è stato ultimato perché non è stato costruito.

Nel marzo 2022 LabUr chiamava direttamente in causa anche Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori Pubblici, e Giovanni Zannola, presidente della Commissione Mobilità, contestando la narrazione politica sull’opera e sui finanziamenti per il Giubileo. (LINK)

2022: perfino il progetto cambia ancora

Alla fine del 2022 arriva un altro capitolo. Il presidente del Municipio X Mario Falconi comunica che il Comune ha archiviato il progetto allora in campo per puntare su una soluzione diversa.

È Giovanni Zannola a confermare pubblicamente che quell’opera non era stata più ritenuta compatibile con tempi ed esigenze e che si sarebbe tornati a un’altra soluzione, da inserire nelle opere del Giubileo 2025 (LINK).

Ancora una volta: nuovo progetto, nuova prospettiva, nuovo orizzonte temporale.

2025: Segnalini e Zannola, «finalmente diventa realtà»

Il 15 gennaio 2025 arriva un’altra grande presentazione pubblica nell’Aula consiliare del Municipio X. Ci sono l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – ribattezzata dal Sindaco Gualtieri “La Pontessa” – Giovanni Zannola, Antonio Stampete, il presidente del Municipio Mario Falconi e rappresentanti del Comune di Fiumicino (LINK).

L’opera viene presentata ormai come prossima alla realizzazione. L’annuncio riportato dalla stampa locale è netto: inizio lavori dicembre 2025, prima pietra entro l’anno.

Zannola commenta che finalmente una promessa disattesa per tanto tempo sta diventando realtà (LINK). Segnalini parla di un’opera strategica.

E qui compare già una piccola fotografia del caos che accompagna la Scafa: una cronaca della presentazione parla di prima pietra a fine 2025 e termine nel 2027. La comunicazione di Risorse per Roma dello stesso evento indica invece un valore di 112 milioni di euro e completamento previsto entro il 2029 (LINK). Persino le date della promessa non coincidono.

2026: il ponte «sbloccato» che deve ancora verificare la VIA del 2009

Il linguaggio istituzionale continua comunque ad essere ottimista. Nel PIAO 2026-2028 di Roma Capitale compare addirittura l’affermazione secondo cui sarebbe stato «sbloccato il Ponte della Scafa» (LINK).

Poi, ancora una volta, LabUr va a leggere gli atti. Il 12 giugno 2026 pubblica l’articolo dal titolo: «PONTE DELLA SCAFA: NEL 2026 SI VERIFICA ANCORA LA VIA DEL 2009».

La questione nasce dalla determinazione di Risorse per Roma n. 14936 dell’8 maggio 2026.

Nel corso della verifica progettuale viene sollevata una non conformità formale relativa all’efficacia della Valutazione di Impatto Ambientale del 2009. Per chiarire la questione viene ritenuto necessario acquisire un parere specialistico sulla tenuta della vecchia procedura ambientale. La vicenda, resa pubblica da LabUr, viene poi ripresa anche dalla stampa (LINK).

E allora vale la pena fermarsi. Nel 2022 il ponte doveva essere finito nel novembre 2024. Nel gennaio 2025 dovevano aprire i cantieri entro dicembre. Nel 2026 Roma Capitale lo definisce «sbloccato». Ma l’8 maggio 2026 bisogna ancora chiedere un parere per capire se sia efficace la VIA del 2009.

Questa non è propaganda contro qualcuno. Sono date. Nel frattempo Ostia perde anche i Vigili del Fuoco.

Ponte della Scafa, Vigili del Fuoco e le 26 tonnellate

Mentre il ponte nuovo continua il suo viaggio tra rendering, conferenze e atti amministrativi, succede qualcosa che rende il problema del vecchio Ponte della Scafa molto più serio. Ostia rischia di perdere la propria caserma operativa dei Vigili del Fuoco. Il personale dovrebbe essere dislocato verso Fiumicino.

LabUr denuncia la situazione il 3 luglio 2026, scrivendo anche al Prefetto. Il Comando provinciale è guidato dall’Ingegner Adriano De Acutis e la soluzione Fiumicino viene contestata dalle organizzazioni sindacali (LINK).

Perché? Perché significa mettere dall’altra parte del Tevere i mezzi che devono soccorrere Ostia. E per tornare nel Municipio X devono confrontarsi proprio con il sistema Ponte della Scafa -Viadotto dell’Aeroporto.

Le autobotti impiegate a Ostia possono arrivare a circa 18 tonnellate. LabUr documentava che mezzi più pesanti, come l’autogru, possono arrivare a circa 24. Sul percorso esistevano però limitazioni di massa molto più stringenti. (LINK).

Il problema diventa quindi elementare: il nuovo ponte non c’è, la caserma di Ostia non è operativa e i soccorsi verrebbero spostati dall’altra parte del vecchio ponte. Proprio quello chiuso sei giorni dopo il Morandi.

E arriviamo alle 26 tonnellate

Nel 2026 ANAS emette l’Ordinanza n. 87/2026/RM relativa al Ponte della Scafa. Il divieto viene fissato per i veicoli con massa superiore a 26 tonnellate. LabUr legge l’ordinanza e trova un passaggio critico e chiede spiegazioni.

I lavori richiamati sono classificati, secondo il Capitolo 8 delle NTC 2018, come «intervento di riparazione o locale». E nello stesso provvedimento ANAS afferma che «le condizioni di sicurezza dell’opera d’arte non sono variate dall’ultimazione dei lavori».

La domanda sorge spontanea: se le condizioni di sicurezza non sono variate e gli interventi sono qualificati come locali, quale verifica strutturale ha determinato il limite di 26 tonnellate? LabUr scrive direttamente ad ANAS – Struttura Territoriale Lazio e mette per conoscenza il Prefetto di Roma.

Non chiede rassicurazioni. Chiede documenti.

Le cinque domande che LabUr fa ad ANAS

La richiesta è estremamente precisa.

LabUr domanda:

  • quale relazione di calcolo abbia determinato le 26 tonnellate;
  • se quel limite derivi da una nuova classificazione strutturale oppure da verifiche di transitabilità successive;
  • quali interventi siano stati concretamente realizzati e se abbiano effettivamente incrementato la capacità portante;
  • se esistano il certificato di collaudo e le verifiche statiche poste a fondamento dell’ordinanza;
  • infine quale sia il quadro completo delle limitazioni di massa sul Ponte della Scafa e sul Viadotto dell’Aeroporto.

E LabUr spiega anche perché vuole saperlo. Il ponte è fondamentale per i percorsi di emergenza dei Vigili del Fuoco, del servizio sanitario e della Protezione Civile.

ANAS risponde. Ma i dubbi non finiscono

ANAS risponde ricostruendo prove di carico, monitoraggi e interventi effettuati. Dalla risposta emerge anche un elemento apparentemente rassicurante ma che rende ancora più stringente una spiegazione tecnica: vengono richiamate prove di carico con esito favorevole fino a 40 tonnellate, mentre il limite di esercizio è fissato a 26. E allora la domanda di LabUr rimane perfettamente inevasa:

le 26 tonnellate rappresentano la capacità portante effettivamente accertata del ponte oppure una scelta gestionale e prudenziale?

Soprattutto, rispetto alle domande formulate, non viene consegnata quella relazione di calcolo che permetterebbe a un tecnico indipendente di ricostruire il percorso che conduce precisamente alle 26 tonnellate. È questa l’insufficienza della risposta.

Non significa affermare che il Ponte della Scafa non sia sicuro. Significa che LabUr ha chiesto i documenti tecnici per poterlo verificare e quei documenti, nella risposta ricevuta, non sono stati messi a disposizione in maniera tale da chiudere definitivamente la questione.

Dopo il Morandi dovrebbe essere una differenza che tutti comprendiamo..

La ricomparsa di Giuseppe Pecoraro

A questo punto bisogna tornare al nome lasciato nel 2018, Giuseppe Pecoraro. L’ex Prefetto di Roma che, quando era alla guida di Italiana Costruzioni, il 23 agosto 2018 dichiarava che per il nuovo Ponte della Scafa si sarebbe potuti partire «anche prima del 2019» (LINK).

Dal 6 marzo 2025 Pecoraro è Presidente di ANAS. La coincidenza degli incarichi non dimostra irregolarità e sarebbe scorretto sostenere il contrario, ma giornalisticamente la sequenza è impressionante.

L’uomo che nel 2018 guidava l’impresa che avrebbe dovuto realizzare il nuovo Ponte della Scafa e annunciava l’imminente apertura del cantiere, sette anni dopo arriva alla presidenza dell’ente che gestisce il vecchio ponte.

Quello nuovo non è stato costruito. E oggi è proprio ad ANAS che LabUr chiede i calcoli sul vecchio.

Dal Morandi alla Scafa: otto anni dopo

Torniamo quindi al punto da cui siamo partiti.

14 agosto 2018: crolla il Ponte Morandi.

20 agosto 2018: viene chiuso il Ponte della Scafa.

21 agosto: LabUr presenta l’esposto.

29 agosto: il ponte riapre dopo l’eliminazione di circa 570 tonnellate di asfalto.

2019: LabUr presenta gli esposti sul nuovo ponte e nasce il fascicolo ANAC n. 2367/2019.

21 dicembre 2021: Delibera ANAC n. 849: «esempio macroscopico di inefficienza e di spreco».

22 marzo 2022: Roma Capitale promette inizio lavori a marzo 2023 e ultimazione a novembre 2024.

2022: il progetto cambia nuovamente.

15 gennaio 2025: Segnalini, Zannola, Stampete e Falconi tornano a presentarlo. Prima pietra annunciata entro il 2025.

6 marzo 2025: Giuseppe Pecoraro diventa Presidente ANAS.

2026: Roma Capitale scrive nei propri documenti di avere «sbloccato» il Ponte della Scafa.

8 maggio 2026: Risorse per Roma deve invece affrontare il problema dell’efficacia della VIA del 2009.

12 giugno: LabUr lo rende pubblico.

3 luglio: LabUr denuncia il problema dei Vigili del Fuoco trasferiti verso Fiumicino.

estate 2026: sul vecchio Ponte della Scafa emerge la questione delle 26 tonnellate.

LabUr scrive ad ANAS e al Prefetto chiedendo i calcoli.

La risposta arriva. I dubbi documentali rimangono.

Ostia non ha bisogno di un altro rendering

Questa storia dura da oltre vent’anni.

Ha attraversato sindaci, assessori, presidenti di Municipio, commissari, società pubbliche, imprese, conferenze dei servizi, varianti, valutazioni ambientali, espropri, finanziamenti, nuovi finanziamenti e decine di annunci.

Mario Canapini ne parlava quando LabUr denunciava già i problemi nel 2011.
Giuseppe Pecoraro nel 2018 annunciava che si sarebbe potuti partire prima del 2019.
Giovanni Zannola nel 2022 spiegava che bisognava cambiare ancora progetto e nel gennaio 2025 parlava finalmente di una promessa destinata a diventare realtà.
Ornella Segnalini annunciava i cantieri entro la fine del 2025.
Antonio Stampete e Mario Falconi erano al tavolo della nuova presentazione.

Gli annunci sono passati. Il Tevere è rimasto lì. E anche il vecchio Ponte della Scafa.

Quello nuovo doveva risolvere definitivamente il collegamento tra Ostia, Fiumicino e uno dei principali aeroporti europei. Nel frattempo il costo annunciato è lievitato, i progetti sono cambiati, ANAC ha parlato di inefficienza e spreco e nel 2026 dobbiamo ancora discutere della VIA del 2009.

Ma soprattutto siamo tornati al punto dal quale questa storia aveva assunto un significato drammaticamente diverso nell’agosto 2018:

La sicurezza del vecchio ponte

Non vogliamo stabilire noi se il Ponte della Scafa regga 26, 40 o qualsiasi altra quantità di tonnellate. Vogliamo vedere i calcoli.

Perché otto anni fa, dopo il crollo del Morandi, l’Italia disse che sulla sicurezza dei ponti non si sarebbe più scherzato. Se 43 morti significano ancora qualcosa, davanti ad una relazione strutturale non dovrebbero esserci comunicati, rassicurazioni o promesse. Dovrebbero esserci numeri, verifiche e documenti.

Il nuovo Ponte della Scafa può aspettare da vent’anni. La sicurezza di quello vecchio no.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

 

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