Accolto l’appello di Maria Rita Gastaldi contro Roma Capitale e Happy Surf One di Stefano Albertini. I giudici censurano l’omessa verifica della sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria. L’affidamento biennale scade nel 2026, il chiosco è rimasto chiuso e il secondo classificato non ha potuto lavorare. Dopo un anno di denunce documentate da LabUr, alla questione della legittimità si aggiunge quella delle conseguenze economiche e amministrative.
Oggi, 21 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione del Chiosco 3 della spiaggia libera di Castel Porziano all’A.S.D. Happy Surf One di Stefano Albertini.
La sentenza n. 7686/2026 della Settima Sezione – Sentenza di riferimento: Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 7686/2026, pubblicata il 21 ottobre 2026, R.G. 1221/2026 – accoglie l’appello della ditta individuale Maria Rita Gastaldi, seconda classificata nella procedura indetta da Roma Capitale, e riforma la decisione con cui il TAR Lazio aveva respinto il ricorso.
Ma c’è un dato che rende questa pronuncia particolarmente significativa: l’affidamento contestato aveva durata biennale, dal 2025 al 2026. La sentenza arriva quando il periodo di gestione è ormai alla conclusione.
Nel frattempo, Gastaldi non ha lavorato. E il Chiosco 3 è rimasto chiuso.
La stagione balneare 2026 è terminata. L’attuale periodo di prolungamento della stagione baneare si concluderà il 30 ottobre. Restano dunque pochi giorni di un affidamento che, dopo due gradi di giudizio, viene annullato proprio mentre esaurisce la propria durata.
Il problema non è soltanto chi avesse ragione davanti al giudice amministrativo, ma sopratutto che cosa ha prodotto, concretamente, la gestione della procedura da parte di Roma Capitale: un servizio non attivato, un bene pubblico rimasto inutilizzato, un operatore economico escluso dall’attività e una possibile richiesta risarcitoria.
Il vizio accertato: un’offerta aggiudicata senza la verifica necessaria
Il Consiglio di Stato ha individuato il punto decisivo nell’omessa verifica della sostenibilità economica dell’offerta presentata da Happy Surf One di Stefano Albertini.
Il disciplinare di gara prevedeva un insieme di servizi integrati, tra i quali anche l’attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande. Non una prestazione marginale, come aveva ritenuto il TAR, ma una componente rilevante dell’affidamento.
Secondo i giudici, Roma Capitale avrebbe dovuto verificare preventivamente se l’associazione sportiva dilettantistica fosse in grado di sostenere economicamente l’offerta anche nell’ipotesi di applicazione del regime fiscale ordinario, anziché di quello agevolato connesso alla sua natura associativa. Questa verifica non è stata compiuta.
Il Collegio ha ritenuto che la mancata valutazione abbia compromesso le condizioni di confronto tra gli operatori economici viziando l’aggiudicazione.
Non ha invece accertato che l’offerta di Happy Surf One fosse necessariamente insostenibile. Ha stabilito che spettava all’Amministrazione verificarne la sostenibilità prima di affidare il servizio.
Una distinzione fondamentale perché il giudice non può sostituirsi agli Uffici nell’esercizio di un potere amministrativo che hanno omesso di esercitare. Può però annullare il provvedimento adottato senza quella verifica. Ed è ciò che è accaduto.
Seconda in graduatoria, ma fuori dal chiosco
La graduatoria vedeva Happy Surf One al primo posto con 84,65 punti e Maria Rita Gastaldi al secondo con 78,68. Gastaldi dunque era il concorrente immediatamente successivo.
La sentenza, tuttavia, non dispone l’automatico scorrimento della graduatoria né l’affidamento del lotto alla seconda classificata. L’annullamento deriva dall’omissione di una verifica amministrativa e non da una pronuncia che esclude definitivamente Happy Surf One dalla procedura.
Questo però non cancella il problema economico.
Per due stagioni Gastaldi non ha potuto esercitare l’attività. E oggi, quando potrebbe aprirsi la fase di riesame amministrativo, il tempo utile per gestire il chiosco è praticamente esaurito. Che cosa vale una vittoria giudiziaria quando il periodo economico al quale si riferisce è ormai trascorso? È qui che il contenzioso potrebbe spostarsi dall’annullamento dell’aggiudicazione al risarcimento del danno.
Se verrà dimostrato che, in assenza dell’illegittimità, Gastaldi avrebbe conseguito l’affidamento, potrà essere valutata una richiesta per l’utile non realizzato. Se invece non sarà possibile dimostrare con sufficiente certezza il diritto all’aggiudicazione, potrà assumere rilievo la perdita di una concreta possibilità di ottenerla. Il danno, il nesso causale e la sua quantificazione dovranno essere dimostrati nelle sedi competenti, ma il problema esiste e non può essere liquidato come un semplice effetto collaterale del contenzioso.
Un anno di atti, ricorsi e denunce
LabUr segue la vicenda del bando di Castel Porziano dall’estate del 2025.
Il 22 agosto, nell’articolo Spiaggia di Castelporziano: Canis canem non est, documentavamo l’annullamento in autotutela, da parte della Capitaneria di Porto, dell’autorizzazione ex art. 45-bis relativa a Happy Surf One. Una decisione intervenuta mentre l’Assessorato capitolino al Patrimonio rivendicava pubblicamente l’operatività dei servizi.
Il 4 settembre, con Castelporziano, bando dei chioschi: falsi documenti in gara, sollevavamo questioni relative alle attestazioni presentate per dimostrare i requisiti richiesti dal disciplinare.
Il 7 settembre, nell’approfondimento Bando di Castelporziano: il ruolo opaco di Giuseppe Sesa, esaminavamo ulteriori profili della vicenda, compresi i rapporti tra attività professionali, incarichi pubblici e soggetti coinvolti nella procedura.
L’11 settembre raccontavamo la prima decisione cautelare del TAR.
Poi arrivava la sentenza di primo grado, sfavorevole a Gastaldi.
L’11 marzo 2026, però, il Consiglio di Stato sospendeva l’efficacia della pronuncia del TAR. LabUr ne dava conto nell’articolo Spiaggia Castelporziano Chiosco 3: il CdS sospende sentenza TAR, evidenziando proprio la questione dell’attività di ristoro svolta dall’associazione aggiudicataria.
Era il profilo destinato a risultare decisivo nella sentenza di merito.
Vediamo ora che cosa il Consiglio di Stato non ha deciso: la specifica censura relativa alla pregressa gestione di una concessione balneare o di un servizio integrato è stata dichiarata inammissibile perché introdotta soltanto in appello. La pronuncia non conferma quindi tutte le contestazioni documentali pubblicate nel corso dell’anno, ma conferma l’esistenza di un vizio nell’aggiudicazione sufficientemente grave da determinarne l’annullamento.
Il paradosso di un servizio affidato e mai partito
Mentre la controversia proseguiva, Roma Capitale continuava a intervenire sulla gestione della spiaggia.
Il 1° aprile 2026 LabUr contestava, nell’articolo Spiaggia di Castelporziano: il Comune forza il 45-bis, alcuni passaggi della gestione amministrativa delle autorizzazioni demaniali.
L’11 giugno, con 3° Cancello Castelporziano e kitesurf: l’ennesimo pasticcio amministrativo, pubblicavamo una ricostruzione della richiesta comunale di istituire due corridoi di lancio davanti al Chiosco 3.
La nota del Dipartimento Patrimonio del 22 maggio 2026 richiamava espressamente il contenzioso ancora pendente e la necessità di intervenire nelle more dell’aggiudicazione. Dunque l’Amministrazione Capitolina era pienamente consapevole che l’assetto del lotto C3 non fosse stabilizzato.
Oggi, dopo l’annullamento, è necessario ricostruire quali decisioni siano state assunte durante il giudizio, quali servizi siano stati effettivamente garantiti e perché il chiosco sia rimasto chiuso, perché non basta attribuire genericamente la mancata apertura alla controversia giudiziaria. Occorre distinguere gli effetti dei provvedimenti cautelari dalle scelte e dalle omissioni amministrative che li hanno preceduti e seguiti. Un contenzioso può impedire temporaneamente l’esecuzione di un affidamento. Non può diventare una spiegazione sufficiente per sottrarre ogni scelta amministrativa a una verifica di responsabilità.
Il conto della gestione amministrativa
Il Consiglio di Stato ha condannato Roma Capitale e Happy Surf One a rifondere alla ditta Gastaldi le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 3.000 euro per ciascuna parte, per complessivi 6.000 euro oltre agli accessori. È l’unico importo economico espressamente riconosciuto dalla sentenza.
Non è stato liquidato alcun risarcimento per i mancati guadagni di Gastaldi. Il costo della vicenda dunque potrebbe non fermarsi alle spese processuali. Se verrà proposta e accolta una domanda risarcitoria, Roma Capitale potrebbe essere chiamata a rispondere delle conseguenze economiche dell’aggiudicazione illegittima. Sarà quindi necessario accertare quale parte della perdita lamentata da Gastaldi sia effettivamente riconducibile al vizio della procedura e quale risultato avrebbe prodotto una corretta valutazione dell’offerta.
Allo stato, non esiste un danno erariale accertato. Esiste però una questione di possibile esposizione economica dell’Amministrazione che merita attenzione e trasparenza. Ma sopratutto esiste un altro costo, meno facilmente quantificabile: quello di un servizio previsto su una spiaggia pubblica, quella in dotazione della Presidenza della Repubblica, e rimasto inattivo per due stagioni.
Ora Roma Capitale deve dare delle spiegazioni pubbliche
La sentenza ordina all’autorità amministrativa di darvi esecuzione, ma l’affidamento 2025-2026 è ormai alla conclusione e il prolungamento della stagione balneare terminerà il 30 ottobre. Roma Capitale dovrà quindi chiarire quale percorso intenda seguire per conformarsi alla pronuncia, se e come procederà alla verifica economica omessa, quale sia la situazione giuridica attuale del lotto C3 e quali conseguenze derivino dagli atti adottati nel frattempo.
Dovrà inoltre rendere comprensibile perché, dopo due stagioni, il servizio non sia stato attivato.
Sul piano politico, la vicenda investe l’Assessorato al Patrimonio guidato da Tobia Zevi e la gestione complessiva delle procedure di affidamento dei servizi sul litorale. Sul piano amministrativo, impone di esaminare il lavoro istruttorio degli uffici competenti e le verifiche effettuate prima dell’aggiudicazione.
Si tratta dunque di pretendere che un annullamento giudiziario non venga archiviato come un incidente burocratico, soprattutto quando i suoi effetti si manifestano a contratto sostanzialmente scaduto.
La legalità non può arrivare a stagione finita
Nell’estate del 2025 LabUr chiedeva di leggere gli atti e verificare i presupposti degli affidamenti.
Nell’ottobre del 2026 il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione del Chiosco 3 per una verifica economica che Roma Capitale avrebbe dovuto compiere prima.
In mezzo ci sono due stagioni, un chiosco chiuso, un operatore rimasto fuori e un servizio che non è partito.
La sentenza ristabilisce la legalità della procedura, ma non restituisce automaticamente il tempo perduto. Perché una cosa è vincere una causa. Un’altra è recuperare due stagioni di lavoro che non torneranno.
Il Consiglio di Stato ha accertato un’alterazione delle regole della concorrenza nell’affidamento del lotto C3 a Happy Surf One. Questo accertamento, di natura amministrativa, non equivale di per sé all’accertamento del reato di turbata libertà degli incanti, previsto dall’articolo 353 del Codice penale, né dimostra l’esistenza di responsabilità penali.
LabUr ritiene tuttavia che i fatti emersi meritino un approfondimento anche da parte dell’autorità giudiziaria penale. Per questa ragione presenterà un esposto alla Procura della Repubblica, mettendo a disposizione la documentazione raccolta e la sentenza del Consiglio di Stato, affinché venga valutata l’eventuale sussistenza di condotte penalmente rilevanti e siano svolti gli accertamenti ritenuti necessari.