CASTELPORZIANO, LABUR AL QUIRINALE: BASTA SILENZI SULLA SPIAGGIA PUBBLICA

Castelporziano_ silenzi sulla spiaggia pubblicaLabUr scrive al Quirinale: dopo sessant’anni di convenzioni, concessioni, chioschi e contenziosi, la Presidenza della Repubblica deve chiarire come intenda tutelare un bene che ha in dotazione, ma che non può essere trattato come proprietà privata. Un verbale del 2022 dimostra che le criticità erano già conosciute. E ora Roma Capitale continua a gestire un arenile sul quale non può decidere da sola.

C’è una spiaggia sul litorale romano che da oltre sessant’anni dovrebbe rappresentare un esempio di tutela pubblica, rispetto dell’ambiente e accesso libero al mare. È quella di Castelporziano, sottratta nel 1965 all’uso riservato della Tenuta Presidenziale per volontà dell’allora Capo dello Stato Giuseppe Saragat e destinata alla fruizione dei cittadini.
Un gesto di apertura che nel tempo è finito dentro una complicata vicenda di concessioni, affidamenti, chioschi, interessi economici e controversie amministrative.

La questione, però, è molto più semplice di quanto qualcuno vorrebbe far credere: Castelporziano non è una spiaggia comunale sulla quale Roma Capitale possa decidere liberamente cosa costruire, chi far lavorare e quali attività economiche autorizzare.
E non è neppure una proprietà privata della Presidenza della Repubblica.
È un tratto di litorale sottoposto a un particolare regime giuridico, nel quale convivono beni del demanio marittimo statale, aree della dotazione presidenziale, competenze dell’Autorità marittima e obblighi derivanti da una Convenzione che nessuno può considerare superata soltanto perché sono trascorsi sessant’anni.

È proprio per chiarire questo intreccio di responsabilità che il 27 ottobre 2026 LabUr ha trasmesso una formale segnalazione al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, indirizzata anche alla Direzione della Tenuta di Castelporziano e al Servizio Patrimonio Immobiliare.
La richiesta è precisa: il Quirinale dica quali prescrizioni del 1965 considera ancora vincolanti, quali controlli siano stati effettuati e quali determinazioni intenda assumere per impedirne l’elusione.

La spiaggia del Presidente non appartiene al Presidente

Il primo equivoco da eliminare riguarda la natura dei beni.
La Tenuta di Castelporziano è compresa nella dotazione del Presidente della Repubblica. Ma essere assegnatari di una dotazione istituzionale non significa diventarne proprietari a titolo personale, né poter disporre liberamente delle aree che ne fanno parte.
La dotazione è destinata all’esercizio delle funzioni della Presidenza ed è amministrata secondo un regime pubblicistico.
La situazione è ancora più particolare per la fascia costiera.

L’articolo 28 del Codice della navigazione comprende espressamente il lido e la spiaggia tra i beni del demanio marittimo. Si tratta di beni pubblici appartenenti allo Stato, assoggettati a una disciplina speciale che non viene meno per effetto della loro collocazione nella Tenuta Presidenziale. Non si deve quindi confondere la disponibilità istituzionale con la proprietà, né l’amministrazione della dotazione presidenziale con l’esercizio dei poteri concessori sul demanio marittimo.
Su quest’ultimo punto esiste anche una conferma giurisprudenziale particolarmente significativa.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3369 del 12 aprile 2024, richiamata successivamente dal TAR Lazio nella sentenza n. 3803 del 27 febbraio 2026, ha riconosciuto la competenza dell’Autorità marittima statale sul tratto di arenile della Tenuta di Castelporziano oggetto della Convenzione, distinguendola dalla gestione ordinariamente delegata ai Comuni costieri. Tradotto: Roma Capitale non è proprietaria della spiaggia e non può comportarsi come se lo fosse.
Ma vale anche il ragionamento inverso. Il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, pur essendo chiamato a curare la dotazione presidenziale e a vigilare sul rispetto della Convenzione, non si sostituisce alla Capitaneria di Porto nell’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge all’Autorità marittima.
È una distinzione fondamentale, perché proprio la sovrapposizione delle competenze ha accompagnato per decenni una gestione tutt’altro che trasparente.

Nel 1965 Saragat aprì la spiaggia ai cittadini. Non agli stabilimenti balneari

Il 14 luglio 1965 il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e il Comune di Roma sottoscrissero la Convenzione repertorio n. 50213.
L’accordo nacque per consentire la destinazione all’uso pubblico di circa 2.150 metri di litorale, oltre alla realizzazione di due colonie marine in un distinto tratto.

Il Comune avrebbe dovuto richiedere la concessione demaniale all’Autorità marittima, assumendo precisi obblighi.
La lettera c) della Convenzione contiene un divieto inequivocabile: niente stabilimenti balneari di qualsiasi tipo, né in legno né in muratura. Erano consentiti soltanto gli spogliatoi previsti dal progetto originario.
Non basta.

Il Comune si impegnava anche a conservare il paesaggio e la vegetazione, impedire costruzioni abusive persino temporanee, garantire assistenza, sorveglianza e servizi igienico-sanitari, provvedere alla pulizia quotidiana della spiaggia e sottoporre i progetti di sistemazione e manutenzione all’approvazione della Capitaneria di Porto.
Non era dunque una semplice autorizzazione a utilizzare un pezzo di costa. Era un accordo vincolato a una finalità pubblica precisa, con condizioni altrettanto precise.
La libera fruizione non era un ornamento retorico della Convenzione: ne costituiva la ragione stessa.
Il problema è capire come, nel corso dei decenni, questa destinazione sia stata conciliata con l’insediamento di attività commerciali, la costruzione e trasformazione dei chioschi, gli affidamenti a operatori privati e le successive iniziative di riordino.

Un punto va chiarito: un chiosco destinato a servizi complementari non coincide necessariamente con uno stabilimento balneare. La distinzione, però, non può dipendere soltanto dal nome attribuito alla struttura.
Occorre verificare ciò che effettivamente viene esercitato, le superfici occupate, le installazioni realizzate, le modalità di accesso alla spiaggia e l’eventuale appropriazione funzionale di porzioni dell’arenile.
Un chiosco chiamato tale negli atti amministrativi non diventa automaticamente compatibile con la Convenzione se, nei fatti, assume caratteristiche e funzioni proprie di uno stabilimento.

Il verbale del 2022: al Quirinale sapevano già tutto

È probabilmente questo il passaggio più significativo della vicenda.
Il 21 luglio 2022 si tenne presso il Municipio Roma X una riunione interistituzionale per affrontare le problematiche di Castelporziano.
Erano presenti rappresentanti di Roma Capitale, Regione Lazio, Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto e Presidenza della Repubblica.

Per il Quirinale parteciparono Giulia Bonella, Valentina Meschino e gli avvocati Barbara Giuliani, Ilaria Del Vecchio e Francesco Montanaro.
Non si trattò di un incontro informale: il verbale fu redatto dall’amministrazione municipale, sottoscritto dai partecipanti e acquisito al protocollo il 29 dicembre 2022.
Ed è proprio leggendo quel documento che emerge la parte più interessante della storia.

Giulia Bonella ricordò che la Convenzione era ancora in vigore e che alcune criticità erano emerse a seguito delle subconcessioni ai privati, non originariamente previste nell’assetto convenzionale.
L’avvocato Barbara Giuliani, della struttura legale della Presidenza, rappresentò la necessità di rinegoziare la Convenzione, anche perché alcuni aspetti negoziali non risultavano rispettati.
L’avvocato Ilaria Del Vecchio richiamò espressamente il fatto che l’area demaniale dovesse rimanere spiaggia libera, evidenziando che la Convenzione era stata disattesa sotto diversi profili e che proprio da ciò erano nati contenziosi civili e amministrativi.
L’avvocato Francesco Montanaro sottolineò la duplice natura giuridica dei beni, tra demanio marittimo e patrimonio indisponibile dello Stato compreso nella dotazione presidenziale, richiamando le difficoltà giuridiche che accompagnavano le controversie.
Sono affermazioni di notevole rilevanza.

Nel luglio 2022 il Segretariato Generale non poteva ignorare l’esistenza delle criticità, perché erano state rappresentate dai suoi stessi funzionari nel corso di una riunione ufficiale.
Ma c’è di più. Durante quell’incontro venne affrontato anche il problema della linea dividente demaniale.
Il rappresentante dell’Agenzia del Demanio richiamò la necessità di verificare se la delimitazione riportata nel Sistema Informativo Demanio marittimo, il SID, fosse effettivamente corretta e aggiornata.
Un problema tutt’altro che secondario: prima di stabilire chi possa concedere un’area, chi possa utilizzarla e quali condizioni debbano essere rispettate, occorre conoscere il regime giuridico della superficie interessata.
Il verbale lascia quindi aperte tre grandi questioni: il rispetto della Convenzione, la legittimità degli assetti gestionali e l’esatta individuazione delle aree.
La domanda che LabUr pone oggi al Quirinale è semplice: che cosa è stato fatto, concretamente, dopo quella riunione?

La concessione del 2023: Roma Capitale gestisce, ma non dispone liberamente

Un anno dopo, il 22 giugno 2023, la Capitaneria di Porto di Roma rilasciò la concessione demaniale marittima n. 1/2023, repertorio n. 101/2023, intestata al Presidente del Municipio Roma X per conto di Roma Capitale. Fu il risultato di un martellante inoltro di istanze da parte di LabUr che dimostrò come, a dispetto della Convenzione del 1965, il Comune di Roma fosse dal 2001 privo della necessaria concessione demaniale marittima.

Il titolo riguarda circa 385.884 metri quadrati di superficie complessiva ed è destinato alla fruizione pubblica della spiaggia di Castelporziano, con scadenza al 31 dicembre 2029.
La concessione non cancella la Convenzione del 1965. Al contrario, la richiama espressamente.
La clausola n. 15 precisa che la concessione viene rilasciata per legittimare l’uso pubblico della spiaggia nel rispetto della Convenzione tra Presidenza della Repubblica e Comune di Roma, richiamando anche la necessità di mantenere le caratteristiche ambientali e la fruibilità pubblica.
Anche la relazione tecnica allegata ripercorre gli obblighi convenzionali.

C’è però un particolare che merita attenzione: nell’elenco delle destinazioni e delle tipologie di opere compaiono numerose attività e strutture, tra cui servizi di ristorazione, chioschi, pergolati, manufatti e altre attrezzature.

Questo elenco non costituisce, da solo, una deroga ai divieti del 1965. Occorre verificare quali opere siano effettivamente assentite, su quali superfici, con quali autorizzazioni e soprattutto entro quali limiti convenzionali.
Una concessione demaniale, infatti, non può essere letta isolatamente dal complesso delle condizioni che ne disciplinano lo scopo.
La stessa concessione n. 1/2023 subordina le opere e le attività alle necessarie autorizzazioni e ai poteri di vigilanza dell’Autorità marittima.
Il Comune è concessionario, non padrone. Il titolo consente un uso determinato del bene pubblico, non una generale facoltà di trasformarlo secondo convenienza.
E il problema si aggrava se attraverso affidamenti a terzi, autorizzazioni stagionali o nuovi accordi si tenta di ottenere un risultato incompatibile con le condizioni originarie.

Sessant’anni di interessi attorno a una spiaggia che doveva restare libera

La vicenda dei chioschi non nasce oggi.
Già negli anni Novanta erano state sollevate questioni parlamentari sulla compatibilità tra le prescrizioni della Convenzione e la presenza di strutture commerciali sull’arenile.
La relazione tecnica allegata alla concessione del 2023 ricostruisce una lunga successione di deliberazioni comunali, concessioni, trasformazioni edilizie, convenzioni con gestori e interventi amministrativi.
Una stratificazione che ha progressivamente reso difficile distinguere ciò che deriva dal titolo pubblico originario da ciò che è stato introdotto in seguito.
Nel verbale del 2022 gli stessi rappresentanti comunali riferivano delle numerose controversie promosse dagli occupanti dei chioschi, delle difficoltà sulla legittimazione dell’amministrazione e della necessità di affrontare finalmente la delimitazione demaniale.

È su questo terreno che LabUr individua il rischio di una progressiva commercializzazione della spiaggia. Non occorre sostenere che ogni chiosco sia abusivo o che ogni affidamento costituisca un illecito. Sarebbe una conclusione che richiede verifiche puntuali sui singoli titoli.
Il problema è più strutturale: un bene destinato alla libera fruizione può diventare, attraverso una successione di atti apparentemente separati, un sistema di interessi economici sempre più distante dalla finalità pubblica originaria.
E quando l’amministrazione che dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni è anche quella che organizza gli affidamenti, autorizza gli utilizzi e propone nuovi assetti, il controllo degli altri soggetti istituzionali diventa indispensabile.
Non si può lasciare al solo Comune di Roma il compito di stabilire fin dove possa spingersi il Comune di Roma.

La linea SID non basta a spostare i confini dello Stato

Resta poi il problema della dividente demaniale, una delle questioni più delicate sotto il profilo tecnico e giuridico.
La cartografia del SID è uno strumento informativo e rappresentativo della situazione demaniale, ma non può essere considerata automaticamente la prova definitiva della natura giuridica di ogni superficie, soprattutto quando esistano questioni confin arie ancora controverse.
Lo stesso verbale del 2022 dimostra che la correttezza della linea era già stata posta in discussione.

Occorre dunque stabilire quali atti abbiano fondato l’individuazione del confine, se esistano verbali di delimitazione, quali superfici siano effettivamente demaniali e quali appartengano ad altre categorie di beni statali.
La distinzione non è soltanto cartografica.
Da essa dipendono l’autorità competente, il titolo necessario, la possibilità di concedere l’area, il regime dei manufatti e i limiti dei poteri comunali.
Fino a quando tali questioni non siano adeguatamente chiarite, qualsiasi progetto di riassetto che presupponga confini certi rischia di poggiare su basi giuridiche controverse.

Il dovere del Quirinale: custodire, vigilare e pretendere il rispetto degli accordi

La Presidenza della Repubblica non è chiamata a gestire direttamente i chioschi, organizzare gare comunali o sostituirsi alla Capitaneria di Porto.
Ma questo non significa che possa limitarsi a osservare.
Il Segretariato Generale amministra i beni della dotazione presidenziale e rappresenta l’istituzione che sottoscrisse la Convenzione del 1965.

È quindi pienamente pertinente chiedergli quali iniziative abbia assunto, nell’ambito delle proprie competenze, per verificare il rispetto degli accordi, tutelare la destinazione pubblica dell’area e rappresentare alle altre amministrazioni le condizioni da osservare.
La Regione Lazio, del resto, nella documentazione relativa alla pianificazione degli arenili del 2025, riconosce ancora l’operatività della Convenzione del 1965 e la necessità di preservare la libera fruibilità della spiaggia.
Non basta, dunque, evocare la necessità di aggiornare un accordo.
Occorre prima stabilire quali disposizioni siano tuttora vigenti, quali siano state violate, quali atti abbiano eventualmente introdotto modifiche e chi avesse il potere di adottarle.

Perché una riunione, una proposta di riqualificazione o un’intesa gestionale non possono automaticamente sostituire un atto convenzionale.
E soprattutto non si può presentare come semplice modernizzazione della spiaggia ciò che, nei risultati concreti, potrebbe tradursi in una trasformazione della sua destinazione pubblica.

LabUr chiede sei risposte. Non un altro tavolo tecnico

Nella segnalazione trasmessa il 27 ottobre 2026 al Segretariato Generale, con attenzione al Segretario Generale Ugo Zampetti, al Vice Segretario Generale Alfredo Guarra, al Consigliere per gli Affari Giuridici Daniele Cabras, alla Direttrice della Tenuta Giulia Bonella e al Capo del Servizio Patrimonio Immobiliare Antonino Rigano, LabUr ha formulato sei richieste puntuali.

  1. Si chiede innanzitutto di confermare la perdurante efficacia delle prescrizioni del 1965, a cominciare dal divieto di stabilimenti balneari, e di individuare eventuali atti che le abbiano modificate.
  2. Si domanda poi quali criteri siano stati adottati per distinguere i servizi ammissibili dalle attività incompatibili con la destinazione a spiaggia libera.
  3. Un terzo quesito riguarda chi possa modificare la Convenzione, attraverso quale procedimento e con quali effetti sugli attuali titoli concessori.
  4. Il quarto riguarda direttamente il verbale del 2022: quali accertamenti siano stati svolti, quali problemi risolti e quali siano rimasti aperti.
  5. Il quinto affronta la delimitazione tra demanio marittimo e dotazione presidenziale, chiedendo su quali atti venga oggi individuato il confine.
  6. Infine, il Segretariato è chiamato a chiarire quali prescrizioni abbia già comunicato, o ritenga necessario comunicare, a Roma Capitale e alle altre amministrazioni competenti.

Non si tratta di chiedere un’opinione generica.
Si chiedono atti, date, verifiche e determinazioni amministrative.
Perché il tempo dei tavoli ai quali tutti partecipano, tutti riconoscono i problemi e nessuno chiarisce come siano stati risolti dovrebbe essere terminato.

La Repubblica non può regalare una spiaggia ai cittadini nel 1965 e lasciarla diventare un affare nel 2026

Castelporziano rappresenta una scelta istituzionale precisa: rendere fruibile ai cittadini un tratto di costa di particolare valore paesaggistico, sottraendolo alla logica degli stabilimenti balneari.
È questo il significato della Convenzione voluta durante la Presidenza Saragat.
Sessantuno anni dopo, quell’impegno deve ancora essere misurato con la realtà di una gestione che ha accumulato affidamenti, contenziosi, questioni demaniali e tentativi di ridefinizione dei rapporti tra amministrazioni.
La documentazione acquisita da LabUr non consente di affermare che ogni attività economica presente sull’arenile sia illegittima. Consente però di affermare qualcosa di altrettanto rilevante: le criticità erano ufficialmente conosciute almeno dal 2022 e non possono essere ignorate nelle scelte successive.

Roma Capitale deve dimostrare di avere amministrato la concessione nel rispetto dei vincoli ricevuti. L’Autorità marittima deve esercitare i propri poteri sui beni demaniali e sui relativi titoli. Il Segretariato Generale deve chiarire come abbia tutelato gli interessi pubblici affidati alla propria cura e quali determinazioni di sua competenza siano state assunte.
Nessuno può confondere queste responsabilità per sottrarsi alle proprie.

Castelporziano non è un patrimonio da mettere a reddito secondo le convenienze del momento. È una spiaggia pubblica che il Presidente della Repubblica volle restituire ai cittadini. E proprio perché la Presidenza ne ha la dotazione istituzionale, senza acquisirne per questo una proprietà privata e senza sostituirsi all’Autorità marittima, il rispetto delle condizioni che ne hanno consentito l’apertura pubblica assume un valore particolare.

La domanda finale è allora inevitabile: se già nel 2022 gli uffici del Quirinale conoscevano le criticità della gestione comunale, quali atti sono stati adottati per affrontarle?
LabUr attende una risposta documentata.
Perché a Castelporziano non è in discussione soltanto il futuro di qualche chiosco. È in discussione la credibilità di un impegno istituzionale assunto nel 1965 e la capacità dello Stato di farlo rispettare.

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