PUA 2026: PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ E VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260623_184940_0000Il Piano di Utilizzazione degli Arenili approvato dall’Assemblea Capitolina il 16 giugno 2026 potrebbe non coincidere più con quello sottoposto alla consultazione pubblica nel 2022. Secondo l’analisi di LabUr, le modifiche introdotte dopo la Valutazione Ambientale Strategica – tra cui l’espunzione di Castelporziano (dopo diffida di LabUr), il nuovo assetto delle concessioni e la ridefinizione degli ambiti pianificatori – configurano un Piano sostanzialmente diverso da quello osservato dai cittadini. Se così fosse, il procedimento avrebbe richiesto una nuova pubblicazione e la riapertura della fase partecipativa prevista dal D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. Lazio n. 668/2017.

 

L’Assemblea Capitolina ha approvato il 16 giugno 2026 la deliberazione di adozione definitiva del nuovo Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA). Secondo il comunicato di Roma Capitale, il procedimento costituirebbe il naturale approdo del percorso avviato nel 2022, destinato ora alla Conferenza dei Servizi e successivamente all’approvazione definitiva.
Gli atti amministrativi raccontano però una vicenda molto più complessa che presenta criticità che non riguardano il merito del Piano, ma il procedimento. Il PUA 2026, che arriverà in Conferenza dei Servizi, coincide ancora con quello pubblicato nel 2022? Sarà sottoposto alle osservazioni dei cittadini?

 

1. La cronologia dei fatti

  • 1 agosto 2022: LabUr diffida Roma Capitale chiedendo lo stralcio di Castelporziano dal PUA (LINK).
  • 5 agosto 2022: Seconda diffida LabUr per violazione delle regole sulla partecipazione e sulla trasparenza amministrativa (LINK).
  • 2022 Adozione del PUA comprendente l’Ambito 11 – Castelporziano (Deliberazione n. 98 del 17 novembre 2022, LINK).
  • 2022-2025 Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
    Parere Motivato VAS Conclusione della fase ambientale (LINK).
  • 7 maggio 2026 Relazione tecnica comunale di confronto tra PUA 2022 e Proposta 2026 (RQ20260009668-RC20260013953-PUA RELAZIONE TECNICA DI UFFICIO rev3 07_05_2026_signed_signed_firmato Schema PUA
  • 16 giugno 2026 Assemblea Capitolina approva la deliberazione di adozione definitiva del PUA (LINK).
  • Prossima fase: Conferenza dei Servizi decisoria.

 

2. Cosa contestava LabUr nel 2022

Il 1° agosto 2022 LabUr notificò un atto di diffida a Roma Capitale, Regione Lazio e Presidenza della Repubblica contestando l’inserimento dell’arenile della Tenuta Presidenziale di Castelporziano nel Piano comunale. La tesi era semplice: Castelporziano costituisce dotazione della Presidenza della Repubblica in forza della Legge n. 1077/1948 e della Convenzione del 14 luglio 1965, con conseguente esclusione dalla pianificazione comunale del demanio marittimo turistico-ricreativo.

Pochi giorni dopo, il 5 agosto 2022, LabUr presentò una seconda diffida denunciando anche la violazione delle regole sulla partecipazione previste dalla D.G.R. Lazio n. 668/2017 e dal D.Lgs. 152/2006, contestando inoltre l’apertura di tavoli tecnici con categorie economiche prima dell’avvio regolare della procedura VAS.

 

3. Gli atti del 2026 confermano che il Piano è cambiato

La prova più importante non proviene da LabUr, ma dallo stesso Comune di Roma.
Nella Relazione tecnica “Confronto tra il Piano adottato 2022 e la Proposta 2026”, datata 7 maggio 2026, l’Amministrazione scrive infatti:

“La Proposta di PUA 2026 segna il passaggio da una impostazione prevalentemente dimensionale… ad una impostazione maggiormente conformata sul contesto urbano e territoriale…”

(RQ20260009668-RC20260013953-PUA RELAZIONE TECNICA DI UFFICIO rev3 07_05_2026_signed_signed_firmato SVI_DGR_PUAR_176_09_04_2019)

Questa frase è particolarmente significativa perché non descrive semplici aggiornamenti, ma un cambio di impostazione del Piano. La stessa relazione elenca infatti una serie di innovazioni:

  • aggiornamento completo dei rilievi;
  • censimento delle concessioni;
  • verifica della SUL legittima;
  • nuove Unità Minime di Intervento (UMI);
  • nuovi Sub Ambiti (SAMB);
  • nuove Aree di Concentrazione dei Manufatti (ACM);
  • nuovo Schema di Assetto;
  • demolizioni e ricostruzioni a parità di SUL;
  • nuove tipologie di utilizzazione degli arenili.

 

4. Una frase della Relazione apre una questione decisiva

La Relazione tecnica contiene un passaggio che merita particolare attenzione.
Il Comune afferma infatti che:

“…ciò ha prodotto una implementazione dei contenuti del PUA in alcuni casi non direttamente riconducibile alle istanze emerse nella VAS…”

Questa affermazione è molto rilevante perché dice che non tutte le modifiche introdotte nel PUA derivano direttamente dalle prescrizioni della Valutazione Ambientale Strategica. Il Comune cioè riconosce quindi l’esistenza di modifiche ulteriori, maturate nel corso dell’elaborazione del Piano. Ed è proprio questo il nodo giuridico.

 

5. Castelporziano: il confronto tra gli elaborati

Il cambiamento emerge chiaramente confrontando gli elaborati ufficiali.

  • Luglio 2022
    Tavola 12 “Invarianti per il PUA” comprende l’Ambito 11 – Castelporziano (12-Invarianti-per-PUA).
  • Gennaio 2026
    Tavola 12 “Schema di Assetto degli Ambiti Omogenei” rappresenta esclusivamente gli Ambiti da 1 a 10. Castelporziano non compare più nello schema pianificatorio.

Non si tratta soltanto di una diversa rappresentazione grafica. Gli elaborati del Piano risultano proprio differenti.

 

6. Il procedimento previsto dalla normativa

Il procedimento di formazione dei PUA comunali nel Lazio è disciplinato principalmente da:

  • art. 46 della L.R. Lazio n. 13/2007;
  • D.Lgs. 152/2006 (Valutazione Ambientale Strategica);
  • D.G.R. Lazio n. 668 del 24 ottobre 2017.

La D.G.R. 668/2017 costruisce un procedimento unitario. La sequenza è la seguente:

  • Procedimento
  • Adozione del Piano
  • Pubblicazione del Piano
  • Pubblicazione del Rapporto Ambientale
  • Consultazione pubblica
  • Presentazione delle osservazioni
  • Valutazione delle osservazioni
  • Parere Motivato VAS
  • Approvazione definitiva

La Deliberazione regionale costruisce quindi una sequenza nella quale pubblicazione, consultazione, osservazioni e valutazione ambientale riguardano il medesimo Piano.

 

7. Cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza amministrativa non afferma che ogni modifica imponga automaticamente una nuova pubblicazione. Il principio è diverso. Occorre infatti distinguere tra:

  • Modifiche obbligatorie che normalmente non richiedono ripubblicazione
  • Correzioni materiali che normalmente non richiedono ripubblicazione
  • Modifiche discrezionali che incidono sull’impianto del Piano e che possono rendere necessaria una nuova pubblicazione e una nuova partecipazione

In questo senso si sono espresse, tra le altre:

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2780/2018;
  • TAR Lombardia Brescia, Sez. I, n. 1027/2019;
  • Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5917/2020;
  • Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2941/2021;
  • Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1315/2024;
  • Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1252/2025.

In particolare, la giurisprudenza più recente valorizza il principio secondo cui la partecipazione deve riguardare il Piano effettivamente destinato all’approvazione definitiva.

 

8. Il confronto con Rimini

Il confronto con il Piano di Utilizzazione dell’Arenile di Rimini consente di comprendere meglio la differenza.

A Rimini la VAS integra il Piano mantenendone l’impianto originario.
A Roma la Relazione comunale descrive un cambio di impostazione del Piano.

A Rimini gli elaborati rimangono sostanzialmente coerenti.
A Roma gli elaborati risultano profondamente modificati.

A Rimini nessuna variazione del perimetro pianificatorio.
A Roma, la spiaggia di Castelporziano esce dalla disciplina del PUA.

A Rimini nessuna ridefinizione strutturale delle UMI.
A Roma, introduzione di nuove UMI, nuovi SAMB, nuove ACM e nuovo Schema di Assetto.
Il confronto non dimostra automaticamente un’illegittimità, ma mostra però che il procedimento romano presenta caratteristiche profondamente diverse.

 

9. La domanda che Roma Capitale dovrà chiarire

La Relazione tecnica del Comune riconosce:

  • un cambio di impostazione del Piano;
  • nuovi elaborati;
  • nuove UMI;
  • nuovi Ambiti;
  • modifiche non sempre direttamente riconducibili alla VAS.

Gli elaborati del 2026 risultano inoltre diversi da quelli del 2022.

La domanda diventa quindi inevitabile: il PUA destinato all’approvazione definitiva coincide ancora con quello sottoposto alla consultazione pubblica nel 2022? Se la risposta è positiva, Roma Capitale potrà illustrarne le ragioni. Se invece il Piano è stato sostanzialmente rielaborato, dovrà spiegare sulla base di quale disciplina ritenga ancora sufficiente la partecipazione svolta quattro anni fa.

 

10. La posizione di LabUr

LabUr chiede che Roma Capitale chiarisca pubblicamente se il PUA 2026 destinato alla Conferenza dei Servizi coincida effettivamente con quello sottoposto alla consultazione nel 2022. La trasparenza amministrativa non si misura soltanto con la pubblicazione degli atti. Si misura nella corrispondenza tra il Piano sul quale i cittadini hanno potuto presentare osservazioni e quello che l’Amministrazione intende definitivamente approvare.
Qualora, dalla pubblicazione degli elaborati definitivi, emergesse una sostanziale rielaborazione del PUA rispetto alla versione sottoposta alla consultazione nel 2022, LabUr valuterà ogni iniziativa consentita dall’ordinamento, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affinché venga chiarito se il procedimento seguito rispetti i principi di partecipazione, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa.

 


 

Note

[1] Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, artt. 11-18 (Valutazione Ambientale Strategica); Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 668 del 24 ottobre 2017 (LINK)

[2] Assemblea Capitolina, Deliberazione del 16 giugno 2026 recante l’approvazione dell’adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) LINK.

[3] In materia di modifiche sostanziali agli strumenti pianificatori e partecipazione procedimentale, tra le principali pronunce: Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2018, n. 2780; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 18 ottobre 2019, n. 1027; Cons. Stato, Sez. V, 1° ottobre 2020, n. 5917; Cons. Stato, Sez. II, 8 aprile 2021, n. 2941; Cons. Stato, Sez. VII, 12 febbraio 2024, n. 1315; Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2025, n. 1252.

[4] Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, 9 e seguenti, in materia di partecipazione procedimentale; art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana, principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

 


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