OSTIA, STADIO GIANNATTASIO, IL DUBBIO “MIRACOLO” DELLE TRIBUNE

Il ritorno dell’Ostiamare a Ostia è stato raccontato come un piccolo miracolo amministrativo: lavori in poche settimane, stadio adeguato e Serie C riportata sul territorio. Gli atti, però, raccontano una storia molto meno lineare: lo Stadio Giannattasio è in concessione alla Nea Ostia Rugby, l’area è vincolata paesaggisticamente, le nuove tribune vengono qualificate come temporanee proprio per evitare l’autorizzazione paesaggistica, ma il titolo dura 120 giorni mentre il campionato ne copre oltre 200. E la FIGC, per le tribune metalliche della Serie C, dice l’opposto: niente “temporary stands”, uso durevole e fondazioni idonee. Vale a dure: autorizzazione paesaggistica e stadio non idoneo.

 

Il racconto pubblico è noto. Nel luglio 2026 Roma Capitale decide di adeguare in tempi record lo Stadio ‘Pasquale Giannattasio’ per consentire all’Ostiamare, neopromossa in Serie C, di disputare le gare casalinghe a Ostia. Partono i lavori, interviene Zètema, si rifanno campo, illuminazione, recinzioni, impianti e videosorveglianza. A questi interventi si aggiungono le strutture necessarie per aumentare la capienza e rispettare i requisiti del calcio professionistico: nuove tribune, copertura della tribuna principale, torre TV, postazioni stampa, GOS e altri moduli di servizio. Alla vigilia dell’esordio l’assessore Alessandro Onorato parla apertamente di “miracolo”. Il 29 agosto l’Ostiamare gioca davvero al Giannattasio. Sul piano sportivo, obiettivo centrato.

Poi si aprono gli atti.

 

Il Giannattasio non è nella disponibilità dell’Ostiamare come concessionario. Il concessionario è la Nea Ostia Rugby, sulla base della procedura partita nel 2021, della consegna dell’impianto nel febbraio 2022 e del contratto formalmente sottoscritto il 30 luglio 2026. Il Comune specifica che la Nea mette lo stadio gratuitamente a disposizione dell’Ostiamare per un massimo di 20 giornate annue, trasmettendo anche il proprio calendario di Serie B e riservandosi di comunicare successivamente quello delle squadre giovanili. L’Ostiamare, da parte sua, chiede di utilizzare il Giannattasio per le gare casalinghe della stagione 2026/27. Il 20 agosto viene poi richiamato un disciplinare d’uso tra le due società, ma il testo integrale non è stato rinvenuto nella documentazione esaminata.

 

Il dato delle 20 giornate è tutt’altro che secondario. L’Ostiamare deve disputare 19 partite casalinghe nella sola regular season, dal 29 agosto 2026 al 25 aprile 2027. In pratica, il plafond concesso dalla Nea Rugby copre quasi al millimetro l’intero campionato ordinario, lasciando una sola giornata di margine. Se poi arrivassero play-out o play-off, potrebbero aggiungersi ulteriori gare interne. Il titolo d’uso dello stadio appare quindi costruito su una stagione completa, non su un evento breve o occasionale.

Ed è qui che il tema delle tribune diventa centrale.

 

Gli elaborati tecnici dell’Ostiamare le descrivono espressamente come strutture temporanee, prefabbricate in metallo, prive di fondazioni e appoggiate al terreno attraverso appositi supporti. Una specifica dichiarazione tecnica chiarisce che tribune, copertura e strutture per le telecamere sono collocate su supporti ancorati al suolo senza opere murarie o fondazioni.

Non è una scelta casuale. È il presupposto giuridico che consente di evitare l’autorizzazione paesaggistica, la stessa richiesto al semplice cittadino

 

La Determina QA/514 del 17 agosto 2026 richiama infatti il DPR 31/2017, Allegato A, punto A.16, che esclude dall’autorizzazione paesaggistica determinate installazioni temporanee semplicemente ancorate al suolo, senza opere murarie o fondazioni, destinate a manifestazioni, spettacoli o eventi. Ma la norma pone un limite secco: non oltre 120 giorni nell’anno solare.

 

La QA/514 traduce quel limite direttamente nel provvedimento. Autorizza le tribune prefabbricate temporanee necessarie a raggiungere il numero minimo di spettatori locali e ospiti e stabilisce che valgano per 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta installazione. Impone inoltre la comunicazione del montaggio e dello smontaggio entro quel termine.

Poichè le strutture risultavano già operative a fine agosto, il 28 agosto vengono depositate dichiarazioni di corretto montaggio e il 29 agosto si gioca la prima partita. Se la decorrenza coincide sostanzialmente con quei giorni, i 120 giorni portano a fine dicembre 2026.

Ma il campionato finisce ad aprile ed è qui che il miracolo si accorcia drasticamente.

Alla scadenza non “cade” il vincolo paesaggistico. Accade il contrario: cessa il presupposto che consente di non chiedere l’autorizzazione paesaggistica. Se le stesse tribune resteranno in posto oltre i 120 giorni, servirà un nuovo e diverso titolo. Non basterà continuare a chiamarle temporanee.

 

Ma il punto più delicato arriva dalla FIGC.

 

L’art. 19 dei Criteri Infrastrutturali FIGC per la Serie C 2026/27 stabilisce che le tribune per gli spettatori realizzate in metallo con strutture tubolari non possono essere di tipo temporaneo, “temporary stands”, ma devono avere uso duraturo ed essere fissate a idonee fondazioni.

Il contrasto documentale è evidente.

 

Per Roma Capitale le tribune del Giannattasio sono temporanee e senza fondazioni proprio perché così possono rientrare nel DPR 31/2017 ed evitare il procedimento paesaggistico. Per la FIGC, invece, le tribune metalliche destinate agli spettatori della Serie C non devono essere temporanee e devono essere fissate a fondazioni idonee.

Sono due logiche opposte applicate alla stessa struttura.

 

Non si tratta di una finezza giuridica. Il caso della Folgore Caratese, anch’essa neopromossa, mostra che altrove la regola è stata trattata con ben altra rigidità. A Carate Brianza una nuova tribuna modulare in acciaio era stata realizzata su una platea in cemento, ma il Comune ne ha contestato la realizzazione prima della conclusione dell’iter progettuale e ne ha impedito l’utilizzo. La squadra è poi tornata a giocare nel proprio stadio con capienza ridotta a circa 1.050 spettatori, quindi sotto la soglia ordinaria dei 1.500 posti richiesti dalla FIGC, lasciando chiusa proprio la nuova tribuna e ricorrendo al regime derogatorio previsto per le neopromosse.

 

Il precedente è significativo perché dimostra due cose. Primo: una neopromossa poteva giocare anche sotto i 1.500 posti, quindi la costruzione immediata di nuove tribune non era necessariamente l’unica strada. Secondo: una tribuna non pienamente conforme al percorso tecnico-amministrativo poteva essere semplicemente esclusa dall’uso, senza forzare il requisito di capienza.

La domanda, allora, non è più astratta.

 

Con quale atto la Lega Pro ha ritenuto compatibili con l’art. 19 FIGC tribune che Roma Capitale qualifica espressamente come temporanee e prive di fondazioni? E con quale titolo quelle strutture potranno eventualmente restare in posto quando saranno scaduti i 120 giorni del regime paesaggistico utilizzato per autorizzarle?

Una deroga specifica potrebbe esistere. Un diverso titolo successivo potrebbe essere previsto. Ma negli atti oggi esaminati non emerge.

 

Il “miracolo” sportivo è riuscito. Quello amministrativo, come al solito, lo controllerà LabUr. Per ora, dura solo 120 giorni.

 

 

NOTA

I criteri delle tribune e tutti gli standard strutturali per gli stadi di Serie A, Serie B e Serie C si trovano all’interno del Sistema delle Licenze Nazionali, il corpus normativo del Consiglio Federale della FIGC. I perentori Criteri Infrastrutturali per la Serie C sono descritti nell’Allegato C.

Se le tribune non sono a norma:

 

• Il club non può giocare in quello stadio.

• La società è obbligata a indicare un campo alternativo già a norma (in deroga) al momento dell’iscrizione.

• Se non viene trovato un campo alternativo o non si sanano le inadempienze entro i termini perentori, la squadra non viene iscritta al campionato.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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