OSTIA, L’ “AFFAIRE CABINE”: IL CODICE DELLA NAVIGAZIONE SECONDO CARLO MAZZEI

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260727_123744_0000Nel corso dell’incontro con i concessionari balneari del 21 luglio, Carlo Mazzei, Direttore della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti di Roma Capitale, ha spiegato che, secondo l’Amministrazione, le opere di facile rimozione potranno restare fino al termine della stagione 2026, ma dovranno essere rimosse alla scadenza della concessione. Una posizione chiara. Molto meno chiaro, però, è il percorso amministrativo che emerge dagli atti esaminati da LabUr che presenta un esposto all’Agenzia del Demanio.

 

Nel corso dell’incontro con i concessionari balneari del 21 luglio, il dirigente del Dipartimento Patrimonio Carlo Mazzei ha illustrato quella che, secondo Roma Capitale, sarebbe la corretta applicazione del Codice della Navigazione.
Il principio è stato ribadito più volte in riunione: le opere di facile rimozione possono rimanere soltanto per consentire lo svolgimento della stagione balneare 2026, ma al termine della stagione dovranno essere completamente rimosse, lasciando spazio alla realizzazione del progetto presentato dal nuovo concessionario in sede di gara 2025.

Si tratta di una ricostruzione che, sul piano teorico, appare coerente. Ma quando si passa dagli annunci agli atti amministrativi iniziano ad emergere i dubbi.

I dubbi amministrativi

La stessa concessione riconosce infatti la possibilità di mantenere, per la stagione 2026, le opere di facile rimozione già esistenti. Peccato che quelle opere, nella quasi totalità dei casi, non appartengono al nuovo concessionario e neppure allo Stato, tantomeno al Comune: si tratta di cabine, servizi e manufatti realizzati e utilizzati dal concessionario uscente.

Dunque, a quale titolo il nuovo concessionario utilizza beni appartenenti ad un soggetto diverso?
Esiste una cessione? Un comodato? Una locazione? Un diverso accordo tra le parti? Cosa ha verificato il Comune?

Se un accordo esiste, rappresenta un elemento essenziale ell’intera vicenda amministrativa. E non solo perché spiega come il nuovo concessionario possa utilizzare beni non propri, ma anche perché consente all’Amministrazione di verificare se tale situazione sia compatibile con il Codice della Navigazione e con la disciplina dell’art. 45-bis.

Proprio per questo sorprende il contenuto del successivo verbale di consegna.
Il verbale di consegna, infatti, non è un semplice adempimento burocratico. È un atto ricognitivo che fotografa lo stato dei luoghi, individua i beni consegnati e documenta il passaggio materiale tra concessionario uscente e concessionario subentrante.

Eppure, proprio nell’atto che avrebbe dovuto fotografare con precisione la situazione esistente, non sembrano emergere alcuni elementi che ci si sarebbe ragionevolmente aspettati di trovare.
Sarebbe stato logico infatti individuare puntualmente tutte le opere di facile rimozione presenti sul compendio, precisare il titolo giuridico in forza del quale il nuovo concessionario ne assumeva la disponibilità, richiamare gli eventuali titoli edilizi, paesaggistici e demaniali che ne avevano consentito la realizzazione e la permanenza, specificando che tali opere venivano mantenute esclusivamente in via transitoria fino al termine della stagione balneare.

Nulla di tutto questo sembra emergere con sufficiente chiarezza da parte di Carlo Mazzei, con il risultato che si è creato un corto circuito amministrativo.

Il cortocircuito amministrativo

Da un lato il Comune afferma che le opere di facile rimozione sono legittimamente presenti e possono rimanere per tutta la stagione 2026; dall’altro, gli atti non sembrano spiegare quale sia il fondamento giuridico della loro permanenza, quali titoli le assistano e con quale titolo il nuovo concessionario possa utilizzarle.

La questione non è marginale: concessione demaniale, titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica sono provvedimenti distinti, aventi funzioni diverse.
La concessione disciplina l’occupazione del bene demaniale, il titolo edilizio legittima il manufatto sotto il profilo urbanistico e l’autorizzazione paesaggistica ne consente la realizzazione in area vincolata.
Se il Comune consente il mantenimento temporaneo delle cabine, negli atti ci dovrebbe essere scritto quali siano i titoli amministrativi che ne giustificano la permanenza, almeno fino al termine della stagione.

Il silenzio della Capitaneria di Porto

Sorprende, inoltre, che un verbale sottoscritto anche dalla Capitaneria di Porto non abbia affrontato in maniera esplicita tali aspetti.
Ci si aspetterebbe infatti che proprio l’Amministrazione chiamata quotidianamente ad applicare il Codice della Navigazione presti particolare attenzione alla ricostruzione del titolo giuridico in base al quale opere appartenenti al concessionario uscente continuino ad essere utilizzate dal concessionario subentrante.
Diversamente, il rischio è quello di introdurre nei fatti una sorta di “articolo 45-bis modificato”, nel quale il trasferimento dell’utilizzo di beni funzionali alla concessione avviene senza che gli atti chiariscano pienamente il relativo fondamento giuridico.

Un’interpretazione che merita certamente un approfondimento. Anche perché la stessa concessione parla di una possibile “riassegnazione” al medesimo operatore economico mediante un nuovo atto concessorio, mentre il verbale impone la demolizione delle opere di facile rimozione alla cessazione della concessione.
Un intreccio di norme, clausole e passaggi amministrativi che avrebbe richiesto un’istruttoria particolarmente rigorosa e perfettamente coordinata.

Esposto all’Agenzia del Demanio

Per queste ragioni LabUr ritiene opportuno trasmettere un esposto all’Agenzia del Demanio, affinché venga verificata la correttezza dell’intero procedimento amministrativo, il rapporto tra concessione, verbale di consegna e disciplina del Codice della Navigazione, nonché la corretta individuazione dei titoli che hanno consentito la permanenza temporanea delle opere di facile rimozione.

Non è la prima volta che emergono criticità istruttorie nella gestione di questi procedimenti.
Dopo le vicende relative agli stabilimenti Urbinati e Village, anche questo rappresenta un ulteriore episodio nel quale la ricostruzione amministrativa appare caratterizzata da profili di incertezza che necessitano un approfondimento da parte dell’autorità demaniale competente.

La legalità non si misura soltanto imponendo la demolizione delle cabine.
Si misura soprattutto nella qualità dell’istruttoria, nella coerenza degli atti amministrativi e nella capacità della Pubblica Amministrazione di spiegare, con documenti chiari e verificabili, perché un’opera può rimanere oggi e perché dovrà essere rimossa domani.
Solo così il “Codice della Navigazione secondo Mazzei” potrà trasformarsi nel Codice della Navigazione secondo il diritto, evitando che le interpretazioni sostituiscano la trasparenza amministrativa.

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