TERMOVALORIZZATORE DI SANTA PALOMBA, L’ARCHEOLOGIA ERA GIÀ NELLE CARTE: ESPOSTO LABUR AL MINISTERO

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260831_154352_0000La VPIA (Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico) ha censito nell’area di Santa Palomba interessata dal termovalorizzatore ben 342 presenze archeologiche (dette MOSI, MOdulo SIto), comprese strade antiche e basolati. Le interferenze con le opere risultano plurime, il rischio era classificato alto e il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) imponeva precise condizioni di tutela. Eppure il progetto esecutivo è stato approvato e il ritrovamento del basolato del giugno 2026 è stato raccontato quasi come un imprevisto di cantiere. Dopo le criticità già denunciate sul sedime, sul Fosso della Cancelliera, sulle aree interessate e sull’evoluzione del progetto, LabUr apre ora il capitolo archeologico e annuncia un esposto al Ministero della Cultura.

Come è stato possibile approvare il progetto esecutivo del termovalorizzatore di Santa Palomba se le opere interferivano con presenze archeologiche già conosciute, cartografate e sottoposte a precise prescrizioni di tutela?
È la domanda che oggi si aggiunge alle altre criticità già sollevate da LabUr sulla realizzazione del Parco delle risorse circolari, nome ‘alternativo’ usato dal Comune di Roma per il termovalorizzatore di Santa Palomba.
Questa volta, però, non si parte da una ricostruzione esterna al procedimento. Si parte direttamente dagli elaborati archeologici del progetto e dagli atti della Conferenza di servizi.

Cosa sono le MOSI: non ipotesi, ma presenze archeologiche schedate

Una scheda MOSI non indica semplicemente un punto dove “potrebbe esserci qualcosa”. È lo strumento con cui, nella documentazione della verifica preventiva dell’interesse archeologico, viene registrata una presenza archeologica censita, con localizzazione, descrizione, fonte, cronologia e altre informazioni disponibili. La VPIA generale del termovalorizzatore dichiara di avere censito 342 siti archeologici, tutti riportati nelle carte e collegati alle rispettive schede MOSI. Tra questi compaiono anche numerosi tracciati viari antichi e basolati già individuati in precedenti indagini.

La MOSI 53 individua la Via Satricana come tracciato viario antico.
La MOSI 122 descrive una strada con blocchi di leucitite, frammenti di basalto, crepidine e blocchi squadrati di basalto.
La MOSI 128 registra un basolato orientato est-ovest, già individuato in precedenti indagini e interpretato come strada.
La MOSI 134 parla espressamente di una “strada romana basolata”, orientata sud-ovest/nord-est, osservata in tre saggi e collegabile con altri tratti individuati nei lotti confinanti.

Non siamo quindi davanti a una generica previsione di rischio. L’archeologia era già materialmente descritta e cartografata e le interferenze con il progetto oggi ci sono e appaiono nella loro criticità. Infatti l’analisi incrociata delle cartografie progettuali e delle schede MOSI mostra che le interferenze tra opere previste e presenze archeologiche sono più di una. Non è necessario ridurre il problema a un singolo sito o a una singola strada: il dato sostanziale è che il progetto attraversa un contesto archeologico strutturato e già conosciuto.
Per il settore del nuovo Fosso della Cancelliera, inoltre, la VPIA specifica individua 58 presenze archeologiche e afferma espressamente che l’area è attraversata dall’antico tracciato della Via Satricana.
La conclusione tecnica è altrettanto netta: potenziale archeologico alto e rischio archeologico alto. Quindi, come sono state gestite, prima dell’approvazione dell’esecutivo, interferenze che erano già conoscibili dagli elaborati progettuali.

Primo punto: possibile inosservanza delle prescrizioni archeologiche del PAUR

Il PAUR non si limita a prescrivere la presenza di un archeologo durante gli scavi. Le condizioni archeologiche prevedono che le aree nelle quali insistono strutture archeologiche risultanti dalle planimetrie della Soprintendenza o dal SITAR siano escluse dall’area edificabile, garantendo anche una fascia di rispetto.
In caso di nuovi rinvenimenti, inoltre, la Soprintendenza può imporre l’estensione delle indagini, modifiche anche sostanziali al progetto e, nei casi estremi, l’abbandono dell’intervento interessato. Ecco perché la questione non può essere liquidata con la formula “sono emersi reperti durante i lavori”.

Se le strutture erano già conosciute e le opere interferivano con esse, occorre dimostrare come siano state recepite nell’esecutivo le prescrizioni del PAUR. Il confronto con il progetto esecutivo mostra che ciò non è avvenuto. Saremmo quindi davanti non a una semplice criticità progettuale, ma alla possibile inosservanza di una condizione del titolo autorizzativo.

Secondo punto: cosa ha realmente autorizzato la Soprintendenza?

La Soprintendenza speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha espresso il 24 dicembre 2025, prot. 0072902-P, un parere favorevole a condizioni. Quel contributo è confluito nel PAUR approvato con Ordinanza commissariale n. 3 del 16 gennaio 2026. Successivamente, prima dell’approvazione del progetto esecutivo, la stessa Soprintendenza è nuovamente intervenuta con la nota prot. 0018152-P del 23 marzo 2026, richiamando le condizioni già poste nel dicembre precedente. Il problema, quindi, riguarda direttamente anche la Soprintendenza.

Occorre chiarire:

  • se, prima dell’approvazione definitiva dell’esecutivo, sia stata verificata puntualmente la sovrapposizione tra opere, MOSI, SITAR (Sistema Informativo Territoriale Archeologico di Roma) e strutture già accertate;
  • se siano state prescritte esclusioni o varianti; e perché le interferenze oggi rilevabili risultassero ancora presenti nella configurazione progettuale approvata.

Non sarebbe sufficiente rispondere che gli scavi sono stati effettuati sotto assistenza archeologica: la sorveglianza durante lo scavo non sostituisce l’obbligo di rispettare le condizioni imposte alle strutture già note.

Terzo punto: il Commissario poteva derogare alla tutela archeologica?

Il Commissario straordinario (il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri) dispone effettivamente di poteri eccezionali. L’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 50/2022 gli consente, quando necessario, di procedere mediante ordinanza anche in deroga a disposizioni di legge. Ma la stessa norma pone un limite espresso: sono fatte salve le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42/2004. L’ordinanza PAUR n. 3/2026 richiama testualmente questo limite. In altre parole, i poteri commissariali non consentono di derogare alla disciplina di tutela dei beni culturali e archeologici.

Le deroghe effettivamente adottate per il PAUR hanno riguardato, tra l’altro, i termini dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e la possibilità di svolgere la Conferenza di servizi anche in modalità asincrona anziché esclusivamente sincrona. Questo risulta dall’Ordinanza n. 47 del 7 agosto 2025, richiamata integralmente nel PAUR. Non emerge invece, né potrebbe trovare fondamento nell’articolo 13, una deroga commissariale che consenta di disapplicare il Codice dei beni culturali. La specialità della procedura del termovalorizzatore non rende sacrificabile l’archeologia.

Quarto punto: una narrazione pubblica che ha ridimensionato il problema

Quando nel giugno 2026 è emersa una strada basolata durante gli scavi, il fatto è stato prevalentemente presentato come un rinvenimento circoscritto, posto in una zona periferica del cantiere e tale da determinare soltanto una sospensione locale. Ma questa rappresentazione, alla luce degli elaborati che precedevano il cantiere, è almeno incompleta. Non si stava scavando in un’area archeologicamente neutra nella quale, per caso, è comparsa una strada romana. Si stava operando in un territorio nel quale il progetto stesso aveva censito 342 presenze, numerosi tracciati viari, la Via Satricana, basolati e strutture già note e nel quale settori direttamente interessati dalle opere erano classificati a rischio archeologico alto. Per questo il problema non è soltanto ciò che è stato trovato nel 2026.
Il vero problema è ciò che si sapeva prima del 2026. Presentare il basolato come una semplice sorpresa di cantiere rischia quindi di capovolgere la sequenza dei fatti. Prima c’erano le carte, i pareri, le prescrizioni. Poi l’approvazione e solo alla fine sono arrivate le ruspe.

Una contestazione finora sottostimata

Anche la contestazione pubblica appare, a questo punto, sottodimensionata rispetto alla consistenza del problema. Il dibattito si è concentrato soprattutto sui nuovi reperti e sulla loro eventuale importanza. Ma la questione amministrativa è precedente e più profonda: se il progetto conosceva già quelle presenze, come sono state trattate nella progettazione e nell’approvazione dell’esecutivo?
È questo che distingue un “ritrovamento archeologico durante i lavori” da un possibile problema nella fase autorizzativa e progettuale precedente ai lavori e chiama in causa una precisa catena di competenze amministrative e tecniche: proponente, progettisti, verificatore, RUP, amministrazione commissariale e Soprintendenza, ciascuno naturalmente nell’ambito delle rispettive funzioni.

Un altro tassello dopo le criticità già denunciate da LabUr

Il capitolo archeologico arriva dopo le numerose questioni già poste da LabUr sul termovalorizzatore (LINK): il sedime originario dell’opera, la particella 105, il Fosso della Cancelliera e la sua successiva modifica, le condizioni delle aree acquistate, le trasformazioni intervenute rispetto alla configurazione iniziale e la coerenza complessiva tra gli atti susseguitisi nel procedimento.
Adesso emerge un dato ulteriore perché prima di approvare l’esecutivo si conoscevano sia le presenze archeologiche sia le relative interferenze e contemporaneamente esistevano prescrizioni che imponevano una specifica tutela delle strutture archeologiche già individuate.
Non risultano deroghe commissariali che possano superare le disposizioni del Codice dei beni culturali. Al contrario, la legge che attribuisce i poteri speciali al Commissario le dichiara espressamente salve.

Per questo LabUr ritiene necessario chiarire quattro questioni:

  1. rispetto della normativa archeologica;
  2. rispetto delle condizioni espresse nel PAUR e dalla Soprintendenza;
  3. correttezza dell’approvazione del progetto esecutivo;
  4. corrispondenza della narrazione pubblica con quanto risultava già dagli atti.

Come già avvenuto per le altre criticità emerse nella vicenda del termovalorizzatore di Santa Palomba, LabUr presenta quindi un esposto al Ministero della Cultura, chiedendo di verificare la regolarità del procedimento sotto il profilo della tutela archeologica, il rispetto delle prescrizioni impartite, il ruolo svolto dalla Soprintendenza nelle diverse fasi e la compatibilità delle interferenze già note con il progetto esecutivo successivamente approvato.
Perché, una volta accertato che l’archeologia non era una sorpresa ma era già sulle mappe del progetto, la domanda non è più perché sia comparsa durante gli scavi, ma perché quelle opere siano state approvate proprio lì.

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