Roma Capitale ha costruito le gare per l’affidamento delle concessioni balneari ad Ostia sul principio che il mercato dovesse scegliere il gestore del bene pubblico. Ma la disciplina del 45-bis approvata il 19 giugno 2026 dall’Amministrazione Gualtieri prevede che l’affidatario sia già individuato dal concessionario prima dell’avvio del procedimento amministrativo. Quindi, dopo le gare pubbliche, chi controlla davvero chi gestisce il bene demaniale? L’analisi delle contraddizioni politiche e giuridiche.
Roma Capitale ha costruito le gare per le concessioni balneari di Ostia su un pilastro dichiarato: il mercato come unico arbitro legittimato a scegliere chi gestisce il bene pubblico. Eppure, la nuova disciplina approvata il 19 giugno 2026 dall’Amministrazione Gualtieri (D.D. n. QC/55558/2026) introduce una falla metodologica che rischia di svuotare di senso l’intera operazione perché adotta un modello procedimentale che riapre il dibattito sulla coerenza tra i principi che hanno ispirato le gare e le modalità con cui viene individuato l’affidatario.
Se il concessionario può individuare il proprio affidatario (ovvero il soggetto che gestirà concretamente le attività economiche) al di fuori di qualsiasi procedura comparativa, chi sta davvero governando il demanio?
Il corto circuito amministrativo
La disciplina adottata dal Dipartimento Rigenerazione del Litorale di Roma Capitale, guidato da Carlo Mazzei, per l’applicazione dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione, trasforma la selezione in una pura scelta privata, avallata da un atto autorizzatorio pubblico che si limita ad una verifica formale. Non ci sono graduatorie, non ci sono commissioni, non esiste confronto tra offerte. Il concessionario sceglie, l’Amministrazione di fatto si limita a ratificare perché è il concessionario che individua l’affidatario, mentre l’Amministrazione verifica i requisiti richiesti e decide se autorizzare l’affidamento.
L’evidenza pubblica dunque non serve a scegliere l’affidatario. Serve a rendere pubblica una scelta già compiuta. Lo si evince chiaramente leggendo lo schema di Avviso Pubblico per il procedimento di autorizzazione all’affidamento a terzi delle attività oggetto di concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 45-bis del Codice della Navigazione (R.D. 327/1942).
La narrazione della “legalità a tutti i costi” si infrange così contro tre criticità evidenti:
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Assenza di concorrenza reale: L’affidatario non è selezionato per merito o efficienza, ma per designazione fiduciaria. La procedura di Roma Capitale, a differenza di quanto sperimentato dalla Capitaneria di Porto per Castelporziano dove è stata applicata l’evidenza pubblica, rinuncia a monte a qualunque meccanismo di parità d’accesso.
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Rischi di concentrazione: In assenza di un divieto espresso, la norma apre le porte a intrecci economici opachi, dove concessionari diversi potrebbero finire per gestire, indirettamente, porzioni crescenti di litorale, creando oligopoli di fatto sotto l’egida di un’autorizzazione comunale.
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Il peso dell’evidenza economica: Il fatto stesso che le Royalty siano calcolate anche sul fatturato dell’affidatario certifica che quest’ultimo è un attore economico primario. Trattarlo come una variabile “interna” alla concessione, anziché come un soggetto che dovrebbe passare per il vaglio del mercato, è una contraddizione logica prima ancora che amministrativa.
Una domanda per l’Amministrazione
La questione non è puramente tecnica, ma politica: la trasparenza è un valore che si esaurisce al momento dell’assegnazione della concessione, o deve accompagnare l’intera filiera della gestione del bene pubblico?
Se l’obiettivo di Roma Capitale era rompere con il passato e restituire il litorale alla città, questa via parallela del 45-bis appare come una “corsia preferenziale” che contraddice lo spirito stesso delle gare. Se il gestore effettivo non è scelto dal mercato, ma da una stanza chiusa, allora la gara pubblica diventa solo un passaggio burocratico formale, non più la garanzia di un nuovo corso per Ostia. La gara pubblica, in questo scenario, finisce infatti per selezionare il titolare della licenza, ma non chi ne eserciterà, nei fatti, il controllo economico.
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