OSTIA, IL MISTERO DELL’INVERNO SUL LITORALE: CAPOCOTTA SCOMPARE, A CASTEL PORZIANO IL CONCESSIONARIO DIVENTA AUTORIZZATORE

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260930_112307_0000Con l’Ordinanza n. 127 del 29 settembre Roma Capitale vara la “destagionalizzazione” dei servizi turistico-ricreativi. Capocotta resta fuori, con pesanti interrogativi su pulizia, igiene e presidio dell’arenile. Castel Porziano, invece, compare espressamente nelle premesse. Peccato che lì il Comune non sia l’autorità demaniale concedente: è il concessionario dello Stato. E agli atti dell’ordinanza non compare alcun provvedimento dell’Autorità marittima che abbia destagionalizzato la concessione comunale.

 

Una cosa è certa: l’Ordinanza del Sindaco n. 127 del 29 settembre 2026 non destagionalizza le spiagge bensì le attività turistico-ricreative esercitate in forza di una concessione o di una convenzione. La differenza non è semantica, è il cuore del problema.
L’articolo 2 individua infatti i destinatari nei «gestori di strutture demaniali marittime in concessione» e negli «assegnatari di servizi turistico-ricreativi in convenzione», chiamati a presentare alla Direzione Rigenerazione del Litorale una specifica istanza per ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione delle attività oltre la stagione balneare.

Fin qui, tutto apparentemente lineare. Poi si prende una carta del litorale romano e le cose diventano decisamente più complicate.

Capocotta: l’inverno comincia al confine dell’ordinanza

La prima anomalia riguarda Capocotta. Nelle premesse l’ordinanza n. 127 individua espressamente il «litorale di Roma Capitale, ivi compreso il tratto di costa della spiaggia libera di Castel Porziano». Capocotta non viene espressamente citata.
Non è un dettaglio geografico. L’ordinanza nasce dichiaratamente anche per contrastare nei mesi invernali «fenomeni di abbandono e degrado delle strutture balneari», con conseguenze sul «decoro», sulla «sicurezza pubblica» e sulla «qualità ambientale dell’arenile». Se la destagionalizzazione viene presentata anche come strumento per assicurare presenza, gestione, pulizia e tutela del litorale durante l’inverno, occorre spiegare cosa accada immediatamente oltre il perimetro interessato. Perché i problemi di igiene, rifiuti, sicurezza, accessibilità e tutela ambientale non conoscono il confine amministrativo di un’ordinanza e soprattutto non vanno in letargo il 30 settembre.

Consentire a un operatore economico di restare aperto è una cosa, ma assicurare pulizia, igiene, sicurezza e tutela di una spiaggia pubblica è un’altra.
Proprio per questo il fatto che Capocotta non venga nominata merita una spiegazione amministrativa precisa: quali servizi vengono assicurati durante l’inverno, da chi, sulla base di quali atti e con quali risorse?

Castel Porziano c’è. Ma qui cominciano i guai seri

Castel Porziano invece viene espressamente richiamata. Peccato che i c.d. “cancelli” abbiano una particolarità che l’ordinanza sembra trattare con sorprendente disinvoltura: Roma Capitale non è lì l’autorità demaniale concedente, bensì la concessionaria.
La fascia di arenile compresa tra Canale Palocco e Fosso del Tellinaro è infatti oggetto della concessione demaniale marittima statale n. 1/2023, rep. 101/2023, intestata a Roma Capitale. Quindi, non ci possono essere equivoci, anche perché il Consiglio di Stato con sentenza n. 3369/2024 e successivamente il TAR Lazio con sentenza n. 3803/2026 hanno ricostruito lo speciale regime di quel tratto di costa: le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo restano attribuite all’autorità statale e non seguono l’ordinario percorso Regione Lazio-Comuni costieri.

Precisiamo che nella ordinanza, i gestori di Castel Porziano rientrano nella n. 127 perché l’ordinanza include espressamente il litorale di Castel Porziano nelle premesse e l’art. 2 individua tra i destinatari gli «assegnatari di servizi turistico-ricreativi in convenzione».
È precisamente la posizione dei gestori dei punti ristoro: non concessionari demaniali, ma assegnatari a valle della concessione intestata a Roma Capitale.

Il Comune concessionario che autorizza la destagionalizzazione

Tra le fonti richiamate dall’ordinanza troviamo infatti proprio la DGR Lazio n. 2816/1999 sulla «sub delega di compiti e funzioni amministrative ai comuni in materia di demanio marittimo» e la DGR n. 1161/2001 sulle funzioni subdelegate. Il problema però nasce quando quella costruzione giuridica arriva a Castel Porziano, dove la giustizia amministrativa ha già chiarito che il regime è diverso.
L’ordinanza stabilisce poi che l’operatore presenti al Comune una «istanza per l’autorizzazione alla destagionalizzazione». Bisogna tenere ferma la catena dei rapporti giuridici: l’Autorità marittima statale dispone Roma Capitale come concessionaria che affida a operatori/assegnatari i servizi di Castel Porziano.
Quindi, il Comune può certamente regolare i rapporti con i propri affidatari. Può pretendere il rispetto della convenzione. Può imporre gli obblighi che discendono legittimamente dal proprio titolo. Può esercitare tutti i poteri che la legge gli attribuisce autonomamente in materia di igiene, sicurezza, commercio, accessibilità e così via.
Ma chi ha autorizzato il concessionario Roma Capitale a destagionalizzare le attività comprese nella propria concessione demaniale statale?

Cercasi firma del concedente

Nel testo dell’ordinanza n. 127 una risposta alla domanda non c’è.
L’ordinanza richiama il Codice della navigazione, la normativa regionale, il Regolamento regionale n. 19/2016, le ordinanze della Capitaneria e una lunga serie di disposizioni. Ma nell’ordinanza non è indicato un provvedimento della competente Autorità marittima che abbia modificato, integrato o comunque assentito la destagionalizzazione della concessione n. 1/2023 intestata a Roma Capitale.
Se l’attività invernale è già integralmente compresa nella concessione statale, qualcuno mostri la disposizione. Se invece occorreva un’autorizzazione, un nulla osta o una modifica del titolo, qualcuno indichi il relativo provvedimento.

La concessione dalla quale dovrebbe decadere… Roma

Poi c’è l’articolo 9 di questa ultima bizzarra creazione amministrativa di Roma Capitale sul litorale. Qui l’ordinanza raggiunge probabilmente il suo punto più curioso e imbarazzante.
Il Comune stabilisce che anche l’accertamento di una violazione degli obblighi prescritti possa determinare l’avvio delle procedure previste dall’articolo 47 del Codice della navigazione, cioè «decadenza dalla Concessione Demaniale Marittima» e/o «revoca della Convenzione».

La congiunzione non risolve il problema. Lo evidenzia. Perché concessione demaniale e convenzione sono due cose differenti. Se l’operatore di Castel Porziano è assegnatario di un servizio in convenzione, Roma potrà verificare se sussistano i presupposti per intervenire su quella convenzione. Ma la concessione demaniale marittima dell’arenile è intestata a Roma Capitale. Dunque, prima di minacciare la decadenza dalla concessione, sarebbe utile chiarire chi dovrebbe decadere da cosa. Altrimenti si arriva a un risultato amministrativamente singolare: il concessionario prevede una procedura di decadenza dalla concessione della quale concessionario è lui stesso.

Due estremi, un solo problema

L’ordinanza n. 127 finisce così per produrre due questioni opposte.

A Capocotta occorre capire perché il sistema predisposto non arrivi e soprattutto come vengano comunque garantiti durante l’inverno quei servizi di interesse pubblico – igiene, pulizia, sicurezza, presidio e tutela ambientale – che non possono dipendere semplicemente dall’apertura o chiusura delle attività economiche.

A Castel Porziano, invece, occorre capire fino a che punto possa arrivare il Comune e soprattutto a quale titolo, essendo Roma concessionaria di un bene demaniale la cui amministrazione resta statale.

Non è una disputa accademica. Significa sapere chi autorizza, chi controlla, chi sanziona, chi può modificare le condizioni di utilizzazione del bene e chi può dichiarare la decadenza da una concessione. Per questo LabUr chiederà formalmente a Roma Capitale e alla Capitaneria di Porto di indicare l’eventuale atto con il quale l’Autorità concedente abbia assentito la prosecuzione invernale delle attività comprese nella concessione di Castel Porziano e il titolo in forza del quale il Comune ritiene applicabili agli assegnatari le diverse disposizioni dell’ordinanza n. 127.
La questione sarà inoltre segnalata, per le rispettive competenze, all’Avvocatura dello Stato, all’Agenzia del Demanio, alla Guardia di Finanza e alla Presidenza della Repubblica, chiedendo un intervento urgente volto a chiarire il regime applicabile prima che dalla teoria delle ordinanze si passi alla pratica delle autorizzazioni.

Amministrare il demanio marittimo è certamente complicato. Tra Stato, Regione, Comune, concessioni, convenzioni e Codice della navigazione è facile perdere il filo.
Ma quando il concessionario comincia ad assomigliare al concedente, la convenzione alla concessione e Capocotta non viene espressamente citata proprio mentre si parla di tutela invernale del litorale, una domanda, magari poco istituzionale ma perfettamente comprensibile, finisce per sorgere spontanea: ma questi, sono del mestiere?

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