FIUME TEVERE, PS5: ESPOSTO PER VERIFICA VALIDITA’ E PRESUNTO DANNO ERARIALE

ps5 argini carta suoloEsposto inviato all’ANAC, alla Procura della Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza, al Comune di Roma, alla Regione Lazio, all’Agenzia del Demanio, all’ANAS e a Risorse per Roma per la verifica della validità del PS5 (Piano di bacino del fiume Tevere, V Stralcio) in area urbana a tutela della pubblica e privata incolumità e verifica  del presunto danno erariale da esso indotto in fase di attuazione.

MOTIVI

Si intende richiamare l’attenzione sul Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5) e delle sue Norme Tecniche di Attuazione (NTA) nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra, a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa, in prossimità della foce del fiume Tevere, per i seguenti tre motivi: 

  1. assenza di continuità arginale e conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità 
  1. presunto danno erariale indotto dall’applicazione delle NTA del PS5 che non hanno tenuto conto della discontinuità delle aree golenali inserendo forte limitazione al principio di reddittività dei beni demaniali, con speciale riferimento al mancato o parziale rilascio delle concessioni fluviali 
  1. presunto danno erariale per la mancata manutenzione ed adeguamento degli esistenti rilevati arginali classificati come opere idrauliche di II categoria,

In sostanza, la pianificazione del PS5 risulta ancora oggi non attuata ed errata perché basata sul falso presupposto di continuità arginale (e di conseguenza, delle aree golenali), fattore che, nell’applicazione delle NTA, ha compromesso dal 2007 la reddittività del bene demaniale collegata alle concessioni fluviali.

IL FATTO

L’Autorità di Bacino del fiume Tevere (ABT), estensore del PS5, ha ritenuto da sempre fondamentale la ricerca del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano del fiume Tevere in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle aree golenali, in relazione a quanto previsto dal vigente quadro normativo

  1. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 Che approva e contiene il testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie. (004U0523) (GU Serie Generale n.234 del 07-10-1904) (Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1904)
    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1904/10/07/004U0523/sg
  1. LEGGE 20 febbraio 1956, n. 71
    Classifica nella seconda categoria delle opere idrauliche del fiume Tevere, in estensione delle classifiche già disposte. (GU n.54 del 5-3-1956 ) (Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1956)
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-02-20;71@originale

In data 19 ottobre 2019 sul sito della Regione Lazio, è stata pubblicata una interrogazione a risposta immediata[1], dal seguente contenuto[2]

  • In prossimità della stagione autunnale/invernale e dell’annoso problema delle piene del fiume Tevere, con conseguente messa in sicurezza della popolazione soprattutto nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere, è doveroso chiedersi se gli attuali argini del fiume, sia in sponda destra che in sinistra idraulica, siano realmente funzionali alla difesa del territorio

L’interrogazione ha dunque posto la seguente domanda (essendo la Regione Lazio l’ente competente alla gestione del demanio idrico e delle sue pertinenze, compresi gli argini)

  • “sapere dove e se la Regione Lazio conserva la documentazione di realizzazione, collaudo e manutenzione delle arginature del fiume Tevere, in sponda destra e in sinistra idraulica, dal Raccordo Anulare fino alla foce, al fine di meglio definire una corretta programmazione e un adeguato finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico”

A tale interrogazione rispondeva in data 2 dicembre 2019[3], leggendo il documento consegnatole dagli uffici dell’Assessore Mauro ALESSANDRI (Lavori Pubblici e Difesa del Territorio), l’Assessore Alessandra SARTORE (Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio) senza riuscire a fornire alcuna indicazione circa il quesito della interrogazione, in sostanza concludendo

  • che sono in corso finanziamenti per la messa in sicurezza degli argini, ritenuti non ‘adeguati’ dall’ABT
  • che la Regione Lazio non ha realizzato alcun tratto arginale dal 1998, anno di trasferimento delle competenze del demanio idrico dallo Stato alle Regioni
  • che forse la Regione Lazio ha operato qualche manutenzione (comunque, non ‘documentata’)
  • che, tra gli altri, era mancante il rilevato arginale presso la foce del Tevere in sponda destra

Nello stesso giorno, dagli atti[4] della presentazione del PS5 tenutasi dall’ABT e dal Comune di Roma in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio[5], risultava (intervento dell’Ing. Carlo FERRANTI[6], Dirigente ABDAC[7], “Inquadramento generale del PS5, gli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio idraulico”) la seguente necessità: Dopo le norme: assicurarne il rispetto con controllo efficace sulle aree golenali

Poiché è palese (perché a tutti noto e comunque emerso dagli atti citati) che dalla approvazione del PS5 (2009) nulla, dopo 11 anni, è stato fatto per la messa in sicurezza degli argini e per la puntuale verifica della loro esistenza ed effettiva funzionalità (non possono chiamarsi argini semplici rilevati, male mantenuti e non collaudati, addirittura classificati come opere idrauliche di II categoria) può dirsi dubbia la continuità golenale asserita dal PS5 e, di conseguenza, non applicabile l’attuazione delle restrittive disposizioni sulle ‘presunte’ aree golenali con conseguente danno erariale.

Si nota infine che nella presentazione del 2 dicembre 2019 sono state segnalate da parte dell’ABT mancate opere di manutenzione dei corpi arginali del Tevere per un importo di circa 50 milioni di euro, elemento da solo sufficiente ad inficiare ogni possibile progetto di continuità golenale alla base del PS5.

PREMESSO

  • che il compito principale dell’Autorità di Bacino (ABT) è la redazione del piano di bacino, che può essere elaborato per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali
  • che il piano di bacino, qualificato come piano territoriale di settore, assume la valenza di Piano sovraordinato ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali del bacino idrografico interessato
  • che le norme tecniche di attuazione (NTA) del PS5 esprimono il complesso delle prescrizioni dirette, degli indirizzi e delle misure di conoscenza messe in gioco dal Piano e che sono completate da allegati che ne definiscono gli aspetti più strettamente tecnici a cui, in taluni casi,  le norme stesse rimandano
  • che in particolare, il Piano di bacino del fiume Tevere, V stralcio (PS5)[8] per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce, pone particolare attenzione alle condizioni ed alle iniziative che garantiscono la sostenibilità ambientale a quel complesso di esigenze di sviluppo e di fruizione del territorio, sia urbano che extraurbano
  • che uno degli elementi territoriali oggetto del PS5 è il “corridoio”, il cui elemento centrale è l’alveo, con le sue “pertinenze idrauliche”, in una accezione più ampia di quanto sia desumibile dall’applicazione del R.D. n.523/1904
  • che in tal senso, un’attenzione particolare è stata rivolta dall’ABT alla questione delle aree golenali e soprattutto alla loro disciplina giuridico-amministrativa,

CONSIDERATO

  • che l’unico aggiornamento del PS5 è stato effettuato a seguito della convenzione con Roma Capitale in data 27 giugno 2014 ed adottato con delibera n. 131 del 22 dicembre 2014 del Comitato Istituzionale dell’ABT
  • che in data 20 gennaio 2016, il Comitato Tecnico dell’ABT ha introdotto e approvato due ulteriori elementi:
  • la mappatura del rischio idraulico del reticolo idrografico secondario;
  • le nuove NTA per l’invarianza idraulica e l’impermeabilizzazione del suolo.
  • che l’approvazione del “Progetto di aggiornamento – Piano di bacino del fiume Tevere – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5” è avvenuta con D.P.C.M. del 19 giugno 2019 (G.U. n. 194 del 20 agosto 2019) e che pertanto tale aggiornamento non ha interessato le aree golenali
  • che tutto quanto in questa premessa, è stato ribadito dall’ABT in data 02 dicembre 2019 alle ore 9:30, a Roma, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio in una presentazione congiunta con Roma Capitale del PS5.

PRESO ATTO

  1.  della errata indicazione delle aree golenali nel PS5

All’interno delle NTA del PS5 ha particolare importanza l’allegato E[9], “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce“, a sua volta suddiviso in due parti:

  1. Parte 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce
  2. Parte 2 : Indirizzi di carattere procedurale

Infine, per quanto riguarda l’area golenale in questione, ha particolare rilevanza all’interno della Parte 1, il Sub-Allegato 3, “Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel Giubileo alla foce”. Nella sua Relazione[10], già si evince un falso presupposto dal quale risulta compromessa l’analisi ricognitiva svolta sulle aree golenali (cfr. pag. 9 della Relazione)

  • Poiché il tratto del corso del Tevere considerato è tutto racchiuso tra argini la fascia golenale è continua salvo che nel tratto di attraversamento della città storica, dove manca i quanto i muraglioni e le banchine delimitano direttamente lo specchio d’acqua, e il breve tratto di territorio in riva sinistra, in corrispondenza di Monte Cugno, dove la delimitazione della golena è data dal rilievo naturale del terreno.

E’ a tutti noto infatti (ancora alla data odierna) che ‘il tratto del corso del Tevere considerato’ (da Castel Giubileo alla foce) è sprovvisto di argini per circa 150 metri in prossimità di entrambe le spalle dell’attuale Ponte della Scafa nonché nel tratto dall’impianto idrovore Comune/Acea sulla via Tancredi Chiaraluce (in prossimità di via Acqua Rossa) fino alla foce del Tevere (oltre 3 km di assenza di arginatura).

Non esiste dunque una fascia golenale continua nell’area in questione.

Ciò consente di rilevare che in fase di acquisizione (novembre 2006 – gennaio 2007) della configurazione fisica delle golene e del loro utilizzo non è stata applicata la dovuta diligenza. Tale negligenza neppure è stata sopperita dall’ABT nei successivi 13 anni mancando (ancora ad oggi) il necessario aggiornamento.
Il quadro conoscitivo e valutativo che emerge da tale Relazione altera dunque i principali problemi che caratterizzano le aree golenali e che dovrebbero definire, oltre le situazioni di criticità e rischio, anche i valori presenti e/o potenziali di esse garantendo la redditività del bene demaniale a garanzia di un interesse pubblico.
Nell’insieme del lavoro riportato nella Relazione sono stati prodotti 5 elaborati più approfondimenti specifici relativi, per quanto di interesse, alle attrezzature sportive e ricreative presenti nelle golene e al quadro dei progetti comunali che interessano o sono limitrofi alle aree golenali.

Nelle “carte dell’uso del suolo” facenti parte dell’allegato E e riportate anche nella relazione (cfr pagg. 12[11] e 14[12] della Relazione) si evincono gli errori sopra citati, riportati in figura [OMISSIS]:

  •  del censimento delle aree golenali negli anni 2004-2006   

Per conto dell’ABT, nel 2004 la VAMS Ingegneria S.r.l. (Via A. Gramsci 34, 00197 Roma) ha elaborato lo studio sulle concessioni fluviali rilasciate realizzando un vero e proprio censimento delle attività presenti nelle aree golenali, comprensivo delle richieste di nuove concessioni.

Per le nuove concessioni è stato redatto un quadro sintetico al 2006 (parziale, in quanto nel frattempo erano pervenute alla Regione Lazio altre nuove richieste che l’ABT non ha mai valutato e quindi schedato), tutto riportato nella già citata Relazione.

Il dettaglio delle “domande di concessione di aree demaniali golenali e/o specchi acquei” è stato invece riportato alle pagg. 34 e 35 della Relazione.

Tutte le concessioni compaiono nella localizzazione sulla relativa tavola[13] d’analisi riferita alla “tipologia e localizzazione delle concessioni“, considerando sia le concessioni esistenti rilevate dalla VAMS (2004) sia quelle che avevano una richiesta di concessione in itinere (presso l’ABT, 2006).

  •  delle vicende del progetto del nuovo Ponte della Scafa e del ruolo dell’ABT
  • L’approvazione del progetto

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, pubblicato sulla G.U. n.184 del 9 agosto 2006, veniva dichiarato lo stato di emergenza per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità della città di Roma. Successivamente,  con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n.228 del 30 settembre 2006, veniva nominato Commissario Delegato il Sindaco di Roma per l’attuazione degli interventi previsti, tra cui il nuovo Ponte della Scafa in sostituzione dell’attuale.

Di fondamentale importanza risulta un documento prodotto in una successiva Conferenza dei servizi da parte delI’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo)[14] da cui si viene a conoscenza di quanto segue.

Già prima del DPCM del 2006, in data 13 dicembre 2002, era stato sottoscritto, tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, un protocollo d’intesa per l’adeguamento del Ponte della Scafa. Sempre prima del DPCM del 2006, in data 13 ottobre 2005, era stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto preliminare del Ponte della Scafa per raccogliere i pareri delle Amministrazioni interessate; nell’ambito di tale Conferenza I’ARDIS (Regione Lazio, Agenzia Regionale Difesa del Suolo), con nota n. 7208 del 12 ottobre 2005, aveva espresso un parere idraulico su detto progetto preliminare vincolandolo al rispetto di alcune prescrizioni tecniche.

In particolare si prescriveva che le aree golenali e gli argini non dovevano essere interessate dagli appoggi del ponte e risultare libere da ogni ingombro. Pertanto in data 12.04.2006, al fine di addivenire alla definizione progettuale del ponte, fu sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Roma, la Regione Lazio più altre Amministrazioni nel quale venivano recepite in toto le prescrizioni dell’ARDIS circa il posizionamento degli appoggi del ponte che non dovevano ricadere nell’area golenale nè interferire con le strutture arginali.

Dopo il DPCM del 2006, in data 15.11.2007 è stata convocata dal Comune di Roma una Conferenza di Servizi sul progetto definitivo del ponte, nel corso della quale si è rilevata una palese difformità del posizionamento degli appoggi rispetto alle precedenti prescrizioni, in quanto gli stessi venivano a ricadere all’interno dell’area golenale interagendo con i rilevati arginali. Tale circostanza veniva giustificata dal progettista dell’opera in quanto “non era stato possibile un diverso posizionamento degli appoggi in relazione ai condizionamenti legati all’asse viario ed alla necessità di contenere, per evidenti ragioni statiche, la luce dell’opera“.

Così, in data 27.12.2007, il Comune di Roma presentava una soluzione che prevedeva, per la sponda sinistra, l’appoggio inglobato in un nuovo terrapieno arginale tutto da realizzare e in sponda destra l’appoggio inglobato nel terrapieno che costituisce la spalla del vecchio ponte della Scafa.

Con tale soluzione tecnica (appoggi del ponte sugli argini) veniva approvato il progetto definitivo con Ordinanza del Sindaco di Roma n.186 in data 18 giugno 2009.

Tali nuovo arginature, alla data odierna, ancora non sono state realizzate.

  • Il ruolo dell’ABT

L’ABT ha espresso parere favorevole al progetto del nuovo Ponte della Scafa con prot. n.1630 del 19 maggio 2009[15], con il PS5 già approvato. L’ABT era dunque a conoscenza, avendo preso visione del progetto definitivo,

  1. che si era in presenza di una mancanza di arginatura del Tevere in prossimità delle spalle dell’attuale Ponte della Scafa, a differenza di quanto sostenuto a pag. 9 della Relazione, come sopra riportato e di quanto riportato alla lettera a) del parere citato[16];
  2. che i nuovi appoggi dell’argine saranno realizzati e inglobati nelle nuove arginature in completa violazione dell’art. 96, lettera f, del regio decreto n. 523/1904 e s.m.i. (per ultimo ribadito dalla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8184) con il quale si dispone il vincolo di inedificabilità assoluta sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, compresi gli argini, come anche recitato dal comma 2 dell’art. 22 delle NTA del PS5[17];
  3. che l’attuale Ponte della Scafa verrà demolito, eliminando la sua pila centrale nell’alveo del fiume Tevere (per consentire piena navigazione fluviale), rendendo pertanto priva di ogni efficacia la disposizione inserita nel “Sub-allegato n.2 della Parte 1) dell’Allegato E delle NTA del PS5”, dove è prevista una distanza di interdizione al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei pari a 50 metri a monte e a valle del vecchio Ponte della Scafa.

VISTO

  • che la situazione degli argini del fiume Tevere (nel tratto compreso tra il Raccordo Anulare e la foce del fiume Tevere) emerge in tutta la sua gravità dalla risposta della Regione Lazio all’interrogazione del 15 ottobre 2019
  • che essendo gli argini privi di documentazione ed essendo essi mancanti in più punti è falso affermare da parte dell’ABT la continuità della fascia golenale del fiume Tevere, fondamento di tutto il PS5
  • che senza la continuità della fascia golenale decade ogni forma di prescrizione imposta dalle NTA del PS5 alle concessioni fluviali
  • che grave è stato il comportamento dell’ABT che nello stesso periodo (2009) ha espresso un parere favorevole per un’opera come il nuovo Ponte della Scafa non tenendo in considerazione le norme dall’ABT stessa dettate nel PS5 appena approvato (2009)
  • che nella ricerca da parte dell’ABT del miglior assetto idraulico possibile del tronco urbano in relazione all’utilizzo attuale e futuro delle golene e degli specchi d’acqua, si sarebbe dovuto procedere secondo un percorso progressivo di affinamento, del tutto assente negli ultimi 11 anni soprattutto nell’area della foce del Tevere
  • che dunque è mancata una diligente componente ricognitiva e una copianificazione tra gli enti in grado di assicurare il corretto e imparziale esercizio dell’attività amministrativa, garantendo la redditività delle concessioni fluviali in essere e in itinere,

SI CHIEDE

di verificare la validità del PS5 nel tratto compreso del fiume Tevere in sponda destra e sinistra a monte e a valle dell’attuale Ponte della Scafa per assenza di continuità della fascia golenale con conseguente danno erariale collegato alla mancata redditività del bene demaniale.

 

[1] http://atticrl.regione.lazio.it/interrogazioniImmediate_dettaglio.aspx?id=253

[2] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_INTERROGAZIONI/253.pdf

[3] http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/interrogazioniImmediate/TESTI_RISPOSTE/253.pdf e http://www.consiglio.regione.lazio.it/binary/consiglio_regionale/tbl_lavori_aula_resoconti2/XI_seduta_n_045_2_del_02_12_19.pdf

[4] http://www.autoritadistrettoac.it/atti-del-convegno-ps5

[5] http://www.autoritadistrettoac.it/eventi/presentazione-del-ps5-piano-la-difesa-dal-rischio-idrogeologico

[6] L’Ing. CARLO FERRANTI è stato dirigente dell’Ufficio Piani e Programmi dell’ABT dal 1 gennaio 1991 fino al trasferimento in ABDAC dove ricopre analoga posizione. E’ stato redattore del PS5.

[7] ABDAC, Autorità di bacino distrettuale dell’ Appennino Centrale (legge n. 221 del 28 dicembre 2015: art. 51, comma 5, lettera d) viene stabilita l’attuale superficie totale del distretto, pari a Kmq. 42.506) che ha incluso l’ABT

[8] Approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19 maggio 2009)

[9] http://www.abtevere.it/node/127

[10] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_sub_allegato_3_relazione_ps5.pdf

[11] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegato_e_nta_legenda_carta_uso_suolo_ps5.pdf

[12] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_1a_uso_suolo_ps5.pdf

[13] http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/tavola_2a_concessioni_ps5.pdf

[14] ALLEGATO 1

[15] ALLEGATO 2

[16] “a) dovrà essere ripristinato, a seguito di apposite verifiche di campagna, lo stato dei corpi di difesa arginale esistenti posti nei tratti limitrofi al nuovo ed al vecchio  Ponte della Scafa”

[17] “2. Ai sensi dell’art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R. D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli interventi di cui agli articoli 57, 97, 98 è richiesta l’autorizzazione speciale dell’Autorità idraulica regionale, mentre vige divieto assoluto per gli interventi di cui all’art. 96” (cfr. http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Nta.pdf)

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