Il sequestro penale non può diventare la scorciatoia per completare un avvicendamento che Roma Capitale non era riuscita a realizzare. Se il vincolo giudiziario venisse revocato, l’art. 323 c.p.p. impone la restituzione “a chi ne abbia diritto”, non automaticamente al Comune. E dentro Urbinati non ci sono soltanto aree dalla demanialità oggi tutt’altro che pacifica: ci sono strutture, attrezzature e beni di proprietà privata che non possono essere trasformati in un regalo al nuovo concessionario.
Sullo sfondo resta la questione più grande, conosciuta da mesi da Comune, Capitaneria e Polizia Giudiziaria: dove passa davvero la dividente demaniale?
Il sequestro dello stabilimento Urbinati potrebbe aprire uno scenario ancora più delicato di quello che lo ha preceduto. Roma Capitale potrebbe infatti chiedere all’Autorità giudiziaria il dissequestro dell’area sostenendo di doverne acquisire la disponibilità per consegnarla alla società Più Blue, vincitrice della gara e titolare della nuova concessione n. 41/2026. Sarebbe però un passaggio tutt’altro che automatico. E trasformare il dissequestro in una sorta di consegna giudiziariamente assistita dell’intero stabilimento al Comune, per poi farvi entrare Più Blue, rischierebbe di aprire un problema persino più grande di quello che si pretende di risolvere.
Il sequestro preventivo
Il punto di partenza è semplice.
Il sequestro preventivo disposto il 4 agosto dalla Procura non trasferisce la proprietà dei beni a Roma Capitale e non trasforma il Comune nel proprietario dello stabilimento. Sottrae temporaneamente i beni alla disponibilità dei soggetti interessati per le esigenze cautelari individuate dall’Autorità giudiziaria.
Quando quelle esigenze vengono meno entra in gioco un principio altrettanto semplice: le cose sequestrate devono essere restituite a chi ne abbia diritto.
È questo il criterio posto dall’art. 323 c.p.p. per la restituzione conseguente alla cessazione del sequestro preventivo. Non c’è scritto “al Comune” o “all’ente che ha fatto la gara”, ma soprattutto non c’è scritto “al nuovo concessionario”.
Il sequestro penale non è strumento di avvicendamento
È qui che la vicenda assume contorni paradossali.
Il 13 e il 21 luglio Comune, Polizia Locale e Capitaneria si erano presentati presso lo stabilimento Urbinati per effettuare l’avvicendamento. Il cambio di gestione non era avvenuto. Lo dice lo stesso decreto di sequestro.
Successivamente arriva l’informativa alla Procura, quindi il decreto urgente del PM e infine, il 6 agosto, il sequestro dell’intero compendio.
Se adesso il Comune ottenesse il dissequestro e l’immediata restituzione dell’intero stabilimento per consegnarlo a Più Blue, il risultato materiale sarebbe evidente: ciò che l’Amministrazione non è riuscita a ottenere attraverso la procedura amministrativa di avvicendamento verrebbe realizzato passando attraverso il sequestro penale.
Questo non significa che un dissequestro sia impossibile. Significa una cosa diversa: il procedimento penale non può essere trasformato in uno strumento sostitutivo dell’attività amministrativa e, soprattutto, la cessazione del vincolo giudiziario non risolve magicamente le questioni sulla titolarità dei beni.
Perché il vero problema è proprio questo: che cosa dovrebbe essere restituito al Comune?
Prima di restituire l’area bisognerebbe sapere dove finisce il demanio
Il decreto del PM parte da un’affermazione netta: Urbinati sarebbe situato in «area appartenente al demanio marittimo».
Peccato che proprio la delimitazione del demanio fosse già oggetto di una questione formalmente aperta molti mesi prima.
La società Stabilimento Balneare Moderno Srl aveva presentato alla Capitaneria due istanze, protocollate il 14 e il 20 aprile 2026, relative espressamente al procedimento di delimitazione del demanio marittimo sul Lungomare Paolo Toscanelli a seguito di una nostra scoperta documentale (LINK) e su cui siamo tornati anche ad aprile (LINK).
E non è un’interpretazione di LabUr. È la stessa Capitaneria di Porto di Roma – Sezione Demanio e Contenzioso a parlare formalmente dei «lavori della Commissione di delimitazione del demanio marittimo (ex artt. 32 Cod. Nav. e 58 Reg. Cod. Nav.)».
La Capitaneria arrivava addirittura a prospettare le successive «operazioni tecniche e di sopralluogo», delle quali la società sarebbe stata formalmente informata.
Dunque, se ad aprile esisteva un procedimento per delimitare il demanio, come può ad agosto essere data per pacifica, senza affrontare quella questione, la demanialità dell’intero compendio? E soprattutto: se domani il sequestro venisse revocato, quale sarebbe esattamente l’area da restituire al Comune?
Il vecchio perimetro della concessione non può essere automaticamente confuso con la dividente demaniale. Una concessione scaduta non crea il demanio. Se una superficie non appartiene al demanio, la scadenza della concessione non può trasformarla in proprietà pubblica.
I beni del concessionario
Ma c’è un’altra questione che rischia di esplodere nel momento stesso del dissequestro.
Dentro uno stabilimento balneare non esiste soltanto il suolo, ma anche manufatti, impianti, attrezzature, arredi, materiali, beni mobili e strutture realizzate o acquistate nel corso di decenni di attività.
Solo che il decreto del PM relativo allo stabilimento Urbinati è amplissimo: sequestra l’intera area e «tutti i manufatti esistenti o in corso di realizzazione insistenti sull’area demaniale».
Ricordiamo che il sequestro non trasferisce la proprietà di questi beni al Comune.
Se determinati manufatti, materiali, impianti o attrezzature appartengono alla Stabilimento Balneare Moderno, alla famiglia Urbinati o comunque a soggetti diversi dall’Amministrazione, il loro semplice trovarsi all’interno del compendio sequestrato non li trasforma in patrimonio di Roma Capitale e tanto meno in beni di Più Blue.
Bisognerebbe dunque verificare, bene per bene, titolo di proprietà, eventuale acquisizione al demanio, disciplina concessoria, natura amovibile o inamovibile e sorte prevista alla cessazione della concessione.
E qui il problema diventa enorme: un conto è consegnare al nuovo concessionario un’area demaniale sulla quale gli è stata rilasciata una concessione, un altro è consegnargli uno stabilimento completo di beni appartenenti ad altri soggetti.
La concessione di Più Blue non può essere un titolo di acquisto gratuito della proprietà privata altrui.
Il dissequestro non è un regalo
È precisamente per questo che l’art. 323 c.p.p. utilizza la formula secondo cui cessate le condizioni del sequestro, le cose devono essere restituite “a chi ne abbia diritto”, che potrebbe non essere necessariamente lo stesso soggetto per ogni cosa sequestrata.
Per l’area effettivamente demaniale si pone il problema della disponibilità dell’Amministrazione competente.
Per eventuali superfici estranee al demanio il problema invece è completamente diverso. Per i manufatti occorre stabilire il relativo regime giuridico. Per attrezzature, arredi, macchinari e altri beni mobili di proprietà privata, infine, non si vede come il dissequestro possa trasformarsi automaticamente nella loro consegna a Roma Capitale e, un minuto dopo, a Più Blue.
Il dissequestro non è una confisca. E soprattutto non è un trasferimento di proprietà.
La Capitaneria sapeva
C’è infine un particolare che rende l’intera vicenda paradossale.
La Capitaneria che ad aprile rispondeva alla società Stabilimento Balneare Moderno Srl, parlando della Commissione di delimitazione, è la stessa Autorità marittima che, secondo il decreto del PM, partecipa agli accessi del 13 e 21 luglio insieme alla Polizia Locale e ai tecnici comunali.
Dunque la questione della dividente non nasce oggi o dopo il sequestro o come scusa per impedire l’ingresso di Più Blue. Era già sul tavolo delle Amministrazioni da mesi. Nonostante ciò, si è andati avanti: gara, nuova concessione, tentativi di avvicendamento, informativa di P.G. e infine sequestro penale, mentre il problema originario restava lì.
Nessuna scorciatoia
Adesso bisognerà vedere cosa farà il GIP e, successivamente, quale sarà la sorte del sequestro. Ma una cosa dovrebbe essere chiara fin da subito: se il vincolo penale dovesse cessare, Roma Capitale non potrebbe considerare il dissequestro come il lasciapassare per prendere indiscriminatamente l’intero stabilimento e consegnarlo a Più Blue.
Prima occorre stabilire cosa sia effettivamente demanio, poi occorre stabilire quali beni appartengano al demanio e quali invece siano di proprietà privata e soltanto dopo si potrà stabilire chi abbia diritto alla restituzione di ciascun bene. Altrimenti il rischio è che il sequestro preventivo, nato formalmente per interrompere una presunta occupazione abusiva, finisca per diventare il passaggio attraverso il quale viene completato un avvicendamento amministrativo rimasto bloccato, consegnando al nuovo concessionario non soltanto ciò che eventualmente gli spetta in forza della concessione, ma anche beni sui quali quel titolo potrebbe non attribuirgli alcun diritto.
E sarebbe davvero un finale singolare: prima si mette a gara un’area mentre sulla dividente è aperta una questione di delimitazione; poi non si riesce a completare l’avvicendamento; infine interviene il sequestro penale e, attraverso il successivo dissequestro, si tenta di ottenere ciò che amministrativamente non si era riusciti a conseguire.
A quel punto la domanda non sarebbe più soltanto dove passa la dividente demaniale. Sarebbe anche un’altra: a chi stiamo restituendo cosa?
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