SPIAGGE, GARE E TRIBUNALI ROMA VS FIUMICINO. VINCE FIUMICINO

Nero Oro Gala Invito_20260415_194048_0000Due modelli, pochi chilometri di distanza, un risultato opposto.
Roma Capitale, sul litorale di Ostia, sceglie la gara pubblica “pura”.
Fiumicino utilizza invece una procedura amministrativa semplificata.

Una soluzione più debole?
Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sentenza n. 6721/2026 del 14 aprile 2026), no.
Nel caso di Fiumicino non si tratta di proroghe automatiche, ma di nuove concessioni rilasciate a seguito di una procedura pubblica, con titoli validi fino al 2033 (27 concessioni su 110).
La procedura “leggera”, quindi, ha retto in giudizio.

Proroghe e diritto europeo
Il problema nasce da un corto circuito normativo ormai noto.
La Legge 145/2018 aveva previsto la proroga automatica delle concessioni fino al 2033; la Direttiva Bolkestein (2006/123/CE) impone invece procedure competitive; il Consiglio di Stato, nel 2021, ha chiarito l’incompatibilità delle proroghe automatiche con il diritto europeo. Da quel momento, ogni Comune ha dovuto trovare una propria soluzione.

Roma: la linea dura (e il caos)
Roma ha scelto la strada più ortodossa: stop alle proroghe e ricorso alle gare pubbliche.
Prima con il bando per 37 stabilimenti nel 2020, poi con un nuovo ciclo nel 2025.
Il risultato è stato un contenzioso continuo: ricorsi, sospensioni in autotutela, proroghe tecniche, cambi di gestione, procedimenti ancora pendenti e, da ultimo, anche interventi della Procura con sequestri.
Le conseguenze sono evidenti. Da un lato, un aumento significativo dei costi legali a carico della collettività. Dall’altro, una condizione di incertezza totale a ridosso dell’inizio della stagione balneare.

Fiumicino: la via pragmatica
Fiumicino ha seguito un percorso diverso.
Ha pubblicato un avviso pubblico, garantendo la possibilità di presentare domande concorrenti. In assenza di concorrenza, ha proceduto al rinnovo delle concessioni. Si tratta di una procedura semplice, prevista dal Codice della Navigazione.
Successivamente il Comune ha tentato di disconoscere quei titoli, ritenendoli inesistenti. I concessionari hanno impugnato e il TAR si è pronunciato, riconoscendo la validità delle concessioni.

Il paradosso
Il modello adottato da Roma ha generato un contenzioso permanente. Quello di Fiumicino invece ha prodotto titoli concessori che oggi risultano validati dal giudice. Ne emerge un dato difficile da ignorare: un maggiore rigore formale non ha prodotto maggiore efficacia, mentre una maggiore semplicità amministrativa non si è tradotta in illegittimità.

Il rischio per Ostia
La partita resta aperta.
Le gare del 2025 sono ancora oggetto di contenzioso e il prossimo passaggio sarà davanti al Consiglio di Stato. Se dovesse essere messo in discussione il modello economico adottato dal Comune, il sistema rischierebbe di riaprirsi integralmente, inclusa la pretesa che il concessionario debba pagare al Comune di Roma una percentuale sui ricavi annuali, oltre al normale canone demaniale (Royalty).

Due scelte politiche
Non si tratta solo di una differenza tecnica.
Roma ha scelto un’applicazione rigida del principio europeo, puntando anche alla sostituzione dei concessionari storici, con il risultato di un conflitto giudiziario strutturale.
Fiumicino ha privilegiato la continuità amministrativa, riducendo il rischio di contenzioso e tutelando gli equilibri economici locali.

La lezione del “laboratorio Lazio”
Il diritto europeo impone la concorrenza.
Ma le coste italiane non sono un sistema neutro.
Esistono concessioni storiche, investimenti consolidati ed equilibri economici delicati. In questo contesto, la soluzione più rigorosa non è necessariamente quella più governabile.
Tra Ostia e Fiumicino non c’è solo una differenza amministrativa.
C’è un test concreto sulla capacità di tenuta delle scelte pubbliche.
Ad oggi, chi ha impostato il sistema sulle gare è fermo nei tribunali, con la stagione alle porte e interventi repressivi in corso. Chi ha adottato una procedura minima dispone invece di titoli validi fino al 2033.
Il resto lo dirà il Consiglio di Stato.
Ma un punto è già chiaro: avere un impianto formalmente corretto non basta, se non è in grado di reggere nella realtà.

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