PUA DI ROMA: IL COMUNE PORTA IN CONFERENZA DEI SERVIZI UNA CARTOGRAFIA DEL DEMANIO DIVERSA DA QUELLA MINISTERIALE

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260721_164951_0000La Conferenza dei Servizi chiamata a esprimersi sul Piano di Utilizzazione degli Arenili esamina anche la Tavola 08 del Sistema Informativo Demaniale. Il confronto con il SID del Ministero mostra numerose difformità cartografiche: una circostanza che Roma Capitale è chiamata a chiarire prima della conclusione del procedimento.

Nel corso dell’incontro organizzato ieri dai Giovani Democratici di Roma, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, ha ripercorso l’intero iter del PUA, ricordando che il Piano è stato adottato nel novembre 2022, sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, modificato in recepimento del parere regionale e quindi approvato definitivamente dall’Assemblea Capitolina nel giugno 2026, prima dell’avvio della Conferenza dei Servizi decisoria del 15 luglio. Ha inoltre affermato che l’Amministrazione ha corretto il Piano ogni volta che si è reso necessario, ribadendo che il procedimento rappresenta il frutto di un’istruttoria lunga, complessa e condivisa. Il video è disponibile su OstiaTV. Ma qualcosa proprio non torna.

La Tavola 08 e la linea SID: 16 difformità.

Tra gli elaborati depositati nell’ambito della Conferenza dei Servizi figura la Tavola 08 – Sistema Informativo Demaniale (SID), utilizzata dal Piano per rappresentare il demanio marittimo. Nel corso dell’esame della documentazione, LabUr ha confrontato tale elaborato con la cartografia consultabile nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da questo confronto emergono almeno sedici difformità cartografiche, distribuite lungo il litorale romano e documentate mediante elaborazioni comparative.
Si tratta di un dato che merita un chiarimento prima della conclusione della Conferenza dei Servizi.

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Dividente demaniale e linea SID non sono la stessa cosa

Occorre distinguere due concetti che vengono spesso confusi.

La dividente demaniale costituisce il confine giuridico del demanio marittimo, accertato mediante gli strumenti previsti dal Codice della navigazione.

La linea SID, invece, rappresenta la trasposizione cartografica contenuta nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo. Essa svolge una funzione ricognitiva e rappresentativa della delimitazione amministrativa, ma non sostituisce né modifica gli atti che individuano il confine demaniale.

Lo stesso PUA non attribuisce alla linea SID efficacia costitutiva del confine del demanio marittimo.

Dalla documentazione del Piano emerge infatti che:

  • non viene definita la linea SID quale dividente demaniale in senso giuridico;
  • non viene affermato che la linea SID sostituisca i verbali di delimitazione previsti dal Codice della navigazione;
  • non viene attribuita alla linea SID efficacia costitutiva del confine demaniale.

Il Piano assume quindi la cartografia SID quale base rappresentativa della pianificazione, senza trasformarla nel titolo giuridico che individua il demanio.

La questione

Il problema, quindi, non riguarda la natura giuridica del demanio marittimo, ma la base cartografica utilizzata nella Conferenza dei Servizi.
Se l’elaborato 08 rappresenta il Sistema Informativo del Demanio Marittimo, occorre comprendere per quale motivo la linea riportata nel Piano risulti, in numerosi punti, diversa da quella consultabile nel sistema informativo ufficiale del Ministero.

Le possibili spiegazioni possono essere diverse.

Potrebbe trattarsi:

  • di un diverso aggiornamento della banca dati;
  • di una rappresentazione tecnica ancora non validata;
  • di una diversa base cartografica;
  • oppure di un errore materiale.

Qualunque sia la spiegazione, appare necessario che venga chiarita prima della conclusione della Conferenza dei Servizi.

Perché il chiarimento è necessario

L’avviso di avvio della Conferenza dei Servizi precisa che gli elaborati tecnici allegati costituiscono la documentazione sulla quale si svolgerà il procedimento di approvazione tecnica del PUA e riconosce ai soggetti interessati il diritto di presentare memorie e documenti prima della determinazione finale.
Per questa ragione, il tema è fondamentale. Se la rappresentazione cartografica utilizzata nella Conferenza dei Servizi non coincide con quella consultabile nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo, è interesse della stessa Amministrazione chiarire quale sia la fonte ufficiale adottata e per quale motivo emergano le difformità documentate.

La richiesta di LabUr

LabUr chiede che Roma Capitale chiarisca pubblicamente:

  • quale sia la fonte cartografica utilizzata nell’elaborato 08;
  • se essa coincida integralmente con il Sistema Informativo del Demanio Marittimo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  • e, in caso contrario, quale sia la ragione tecnica e amministrativa delle differenze riscontrate.

Se, come affermato dall’Assessore Veloccia, il PUA rappresenta il risultato di un’istruttoria particolarmente approfondita e condivisa, un chiarimento sulla cartografia utilizzata costituisce un naturale atto di trasparenza nei confronti della Conferenza dei Servizi, degli enti partecipanti e dei cittadini.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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OSTIA, VILLAGE: L’INCREDIBILE DETERMINA DI CARLO MAZZEI

 

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260720_155746_0000Mentre negli altri stabilimenti i concessionari uscenti sono stati chiamati a rispondere degli abusi e a pagare le demolizioni, nel caso Village il Comune di Roma ha cambiato improvvisamente impostazione. La determina di Carlo Mazzei parla di società estinta e di “ignoti responsabili”, ma il fascicolo camerale, il bilancio e la procedura di liquidazione giudiziale raccontano una vicenda molto più complessa.

 

Il punto più debole dell’intera vicenda Village non riguarda la demolizione in sé, un fabbricato in muratura di circa 12,40 × 13,60 m, pari a circa 168 mq e una tettoia in legno di circa 7,50 × 13,60 m, pari a circa 98 mq (di cui LabUr ha parlato già dal 2016) bensì il presupposto giuridico sul quale il Comune di Roma ha costruito tutto il procedimento.

Nella Determinazione QC/1458 del 4 maggio 2026, il Direttore Direttore della Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti di Roma Capitale, Carlo Mazzei, afferma che la concessionaria Malibu Beach S.r.l. risulta estinta e che, proprio per tale motivo, il Comune non può procedere per gli abusi nei confronti del contravventore. Da qui la scelta di chiedere alla Prefettura di intervenire esercitando i poteri di autotutela dello Stato per ragioni di pubblica sicurezza.

È questa l’affermazione sulla quale poggia l’intera costruzione amministrativa. Eppure gli atti oggi disponibili mostrano una realtà decisamente più articolata.


Il presupposto della determina: una società davvero estinta?

Il fascicolo storico della Camera di Commercio, aggiornato al 19 luglio 2026, identifica infatti la società come “Malibu Beach S.r.l. in liquidazione”, riportando una PEC della procedura concorsuale, una liquidatrice nominativamente individuata, Giovanna Palermo Di Meo, e precisando addirittura che l’impresa è “in fase di aggiornamento” a seguito di un protocollo depositato il 14 luglio 2026.

La differenza non è soltanto terminologica. Nel linguaggio giuridico una società estinta è una società che ha cessato definitivamente la propria esistenza.
Una società in liquidazione, invece, continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici fino alla definizione della procedura prevista dalla legge. Cambia la finalità dell’attività sociale, che non è più quella di esercitare l’impresa, ma di liquidarne il patrimonio, definire i rapporti pendenti, soddisfare i creditori e chiudere definitivamente ogni posizione ancora aperta. Compresa la demolizione degli abusi.

Nel caso della Malibu Beach la procedura è ancora più particolare.

 

Cosa raccontano gli altri documenti

Dopo la definitiva confisca nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia, il Tribunale di Roma ha aperto la liquidazione giudiziale n. 638/2025, dichiarata il 19 settembre 2025.
Con la sentenza non è stata autorizzata la prosecuzione dell’attività d’impresa, ma ciò non significa affatto che la società sia improvvisamente scomparsa dal punto di vista giuridico. Lo stesso fascicolo camerale continua infatti a riportare una rappresentanza della procedura e una PEC dedicata.

Anche il calendario della procedura racconta una storia diversa rispetto a quella che emerge dalla determina comunale a firma di Carlo Mazzei.

 

Liquidazione giudiziale non significa scomparsa della società

Sul portale ufficiale della liquidazione giudiziale risultava infatti fissata un’udienza il 22 aprile 2026 dedicata all’esame delle domande tardive di insinuazione al passivo. Si tratta delle domande presentate dai creditori oltre il termine ordinario previsto per partecipare al concorso. La legge fallimentare ne consente comunque l’esame attraverso specifiche udienze fissate dal giudice.

Questo significa che il 22 aprile 2026, appena sei giorni dopo il rilascio della nuova concessione al Consorzio Il Melograno e un solo giorno prima della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica richiamata da Mazzei per le demolizioni, la procedura concorsuale era ancora pienamente operativa.

 

Anche il bilancio racconta una società ancora in gestione

Anche il bilancio 2024 contribuisce ad arricchire il quadro.
La società dichiara di avere redatto il bilancio secondo la Circolare ANBSC n. 1/2020, cioè applicando la disciplina prevista per le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Dai documenti emergono ancora un patrimonio in gestione, crediti iscritti, debiti per centinaia di migliaia di euro e perfino anticipazioni economiche erogate dall’Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati per assicurare la gestione della società.

Non sembra quindi il quadro di una realtà amministrativamente “svanita”, bensì quello di una procedura concorsuale ancora in corso. Mazzei lo ignorava?? Perché è qui che nasce la principale criticità.

 

Perché il caso Village è diverso dagli altri stabilimenti

Negli altri avvicendamenti degli stabilimenti balneari di Ostia il Comune ha normalmente contestato gli abusi ai concessionari uscenti, imponendo loro la rimozione delle opere oppure recuperando nei loro confronti i costi delle demolizioni.

Nel caso Village, invece, l’impostazione cambia completamente. Eppure le demolizioni sono state stimate tra i 70 e i 100 mila euro.

Il Comune di Roma sostiene di non poter più individuare il contravventore perché la Malibù sarebbe estinta, chiede l’intervento della Prefettura per ‘pubblica sicurezza’ (con tanto di carro NBCR dei VVF per decontaminare l’area) e arriva perfino ad indirizzare l’ingiunzione ad “ignoti responsabili”.

Ma contemporaneamente avviene un altro fatto.

Il 16 aprile 2026 viene rilasciata la nuova concessione al Consorzio Il Melograno. Pochi giorni dopo, la stampa riferisce che il Comune ha consegnato il Village al nuovo concessionario, addirittura dichiarando che lo stabilimento sarebbe stato consegnato “privo di abusi”.

 

Chi ha riconsegnato il Village al Comune?

E qui emerge una domanda che nessuno, finora, sembra essersi posto. Se il responsabile degli abusi era ormai “ignoto” e la Malibù era ritenuta “estinta”, chi ha formalmente riconsegnato il bene al Comune?
Chi ha sottoscritto il verbale di rilascio? Esiste un verbale di consegna? Ha firmato un rappresentante della procedura? La liquidatrice? Un amministratore giudiziario? L’ANBSC? Oppure il Comune ha immesso direttamente nel possesso il nuovo concessionario senza alcun soggetto uscente?

Sono domande fondamentali perché il verbale di consegna rappresenta il punto di collegamento tra la vecchia e la nuova concessione. Neppure la Capitaneria di porto, firmataria del verbale, ha notato nulla?

Se un soggetto esisteva al momento della riconsegna, diventa inevitabile interrogarsi sulla coerenza della successiva affermazione secondo cui il destinatario dell’ingiunzione sarebbe ormai divenuto “ignoto”.

 

La contraddizione nelle schede del bando

A tutto questo si aggiunge un’ulteriore anomalia.
La scheda tecnica predisposta per il bando del Village, firmata dal Responsabile del Procedimento, nonché Direttore del Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, Tommaso Antonucci, afferma che le planimetrie riportano esclusivamente opere di difficile rimozione
assentite o assentibili sulla base dei titoli reperiti e delle verifiche storiche svolte.

Pochi mesi dopo, parte delle stesse opere vengono considerate abusive e destinate alla demolizione a spese dello Stato. Anche questa discrasia meriterebbe un chiarimento istruttorio.

La legalità non si misura soltanto demolendo un edificio. Si misura soprattutto applicando le stesse regole a tutti. Ed è proprio questo il dubbio che oggi resta aperto. Perché mentre negli altri stabilimenti il concessionario uscente è rimasto il naturale interlocutore dell’Amministrazione anche ai fini della rimozione delle opere abusive, nel caso Village il procedimento cambia completamente strada, fondandosi sull’assunto che la Malibù fosse ormai “estinta”, secondo Mazzei.

 

I documenti che ora devono essere acquisiti

Gli atti oggi disponibili, però, raccontano che dietro la parola “estinta” si celava una realtà giuridica ben più complessa: una società cancellata dal Registro delle Imprese, ma inserita in una liquidazione giudiziale ancora aperta, con una rappresentanza formalmente individuata, una procedura concorsuale ancora attiva e una gestione patrimoniale tutt’altro che conclusa. È proprio questa apparente divergenza tra la ricostruzione contenuta nella determina e il quadro documentale oggi disponibile che rende indispensabile acquisire i verbali di rilascio, di consegna e di immissione nel possesso del Village, per verificare se tutte le fasi del procedimento amministrativo siano state realmente coerenti tra loro.

Per queste ragioni LabUr trasmetterà la documentazione raccolta al Prefetto di Roma e alla Corte dei Conti, chiedendo che venga verificata la correttezza dell’intero procedimento amministrativo.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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OSTIA, UNA CASERMA DA 110MLN PER LA FINANZA, UNA SISTEMAZIONE DI FORTUNA PER I VVF

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260718_190955_0000Mentre lo Stato investe oltre 110 milioni di euro per riportare nel patrimonio pubblico la caserma della Guardia di Finanza dell’Infernetto, il Municipio X resta senza una sede adeguata per i Vigili del Fuoco. Per altre amministrazioni dello Stato la politica patrimoniale ha prodotto nuove infrastrutture. A Ostia, invece, la caserma è rimasta quella del 1936. Perché nessuno ha mai pianificato una nuova sede per il soccorso del litorale?

Due immobili, due destini

Lo Stato ha appena investito oltre 110 milioni di euro per riportare nel patrimonio pubblico la caserma della Guardia di Finanza all’Infernetto. Il Municipio X però si ritrova improvvisamente senza una vera caserma dei Vigili del Fuoco, costretto a discutere soluzioni provvisorie e trasferimenti d’emergenza.
Sono due vicende che raccontano come, negli ultimi decenni, il patrimonio immobiliare destinato ai Corpi dello Stato abbia seguito percorsi profondamente diversi.

Tra le ipotesi emerse nelle ultime ore vi è quella di utilizzare temporaneamente la caserma “Generale Angelo Dus” di via Croviana all’Infernetto.
Dal punto di vista amministrativo oggi questa soluzione è certamente più semplice rispetto al passato. Con il Bilancio dell’Agenzia del Demanio pubblicato nell’aprile 2025 è stato infatti certificato il riacquisto dell’intero complesso dal Fondo C3 gestito da Savills SGR, riportando l’immobile nel patrimonio dello Stato dopo anni di locazione passiva che costavano oltre sette milioni di euro all’anno. L’operazione, del valore di oltre 110 milioni di euro, è stata motivata proprio con la necessità di ridurre la spesa pubblica per gli affitti e razionalizzare il patrimonio immobiliare statale. 

Questa vicenda, per LabUr, non nasce oggi. Già nel 2021 avevamo ricostruito la storia urbanistica e patrimoniale della caserma “Gen. Angelo Dus”, quando il suo futuro sembrava legato a un progetto di trasformazione immobiliare denominato “Nuova Croviana” (labur.eu, marzo 2021).
Allora il tema era la possibile dismissione della struttura, oggi quella stessa caserma torna al centro del dibattito come possibile sede temporanea dei Vigili del Fuoco. È un cambiamento di prospettiva che dimostra quanto sia importante conoscere la storia di un immobile prima di discuterne il futuro.

Proprio questo riacquisto rende oggi possibile, almeno sul piano giuridico, un’eventuale coesistenza tra Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco attraverso un semplice provvedimento dell’Agenzia del Demanio e un accordo tra le amministrazioni interessate. Non occorrerebbero più trattative con soggetti privati, ma soltanto atti amministrativi interni allo Stato.

 

Le criticità della soluzione all’Infernetto

La disponibilità dell’immobile non significa automaticamente che quella sia la sede giusta. La caserma della Guardia di Finanza non è stata progettata per il soccorso tecnico urgente. È nata per funzioni completamente diverse e la sua collocazione urbanistica continua a presentare criticità: i mezzi dei Vigili del Fuoco dovrebbero comunque attraversare la viabilità locale del quartiere Infernetto prima di raggiungere la Via Cristoforo Colombo o le altre arterie principali. 

Per un servizio nel quale ogni minuto può fare la differenza tra la vita e la morte, la rapidità di accesso alla rete viaria primaria rappresenta uno degli elementi fondamentali nella scelta della sede. Per questo motivo via Croviana potrebbe rappresentare una soluzione emergenziale certamente migliore del trasferimento fuori Municipio, ma difficilmente potrebbe essere considerata la risposta definitiva al problema.
Il quartiere Infernetto è, del resto, un’enclave insediativa a mono-accessibilità.


La storia di due caserme a confronto 

Il complesso nacque come grande struttura sanitaria privata mai entrata realmente in funzione. Successivamente fu destinato alla Guardia di Finanza, inserito nel Fondo Immobili Pubblici, ceduto a un fondo immobiliare e infine riacquistato dall’Agenzia del Demanio con un investimento superiore ai 100 milioni di euro. In tutti questi anni lo Stato ne ha seguito costantemente l’evoluzione patrimoniale, programmando investimenti, manutenzioni e, da ultimo, il rientro dell’immobile nel patrimonio pubblico. 

Il caso della caserma dell’Infernetto non è un caso isolato.
Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito, cioè i Corpi armati e di sicurezza dello Stato, hanno visto, negli ultimi decenni, un’attenzione costante alla propria rete immobiliare, tra riacquisti, ampliamenti, dismissioni programmate e razionalizzazioni. Per il presidio dei Vigili del Fuoco di Ostia, invece, questa continuità non si è mai tradotta nella realizzazione di una nuova infrastruttura.

La storia della caserma dei Vigili del Fuoco di Ostia è, invece, molto diversa.
La sede di via Angelo Celli risale al 1936, quando Ostia era un piccolo centro 
balneare con una popolazione e un’estensione urbanistica incomparabili con quelle odierne.
Da allora il Municipio X è cambiato radicalmente. Sono sorti nuovi quartieri, sono aumentati i residenti, si sono sviluppate nuove attività economiche, è cresciuto il traffico e si è esteso uno dei sistemi ambientali più delicati del Lazio, con le pinete di Castel Fusano e Castel Porziano. 

Nonostante questa trasformazione, non risulta che sia mai stata programmata una nuova caserma dei Vigili del Fuoco in grado di rispondere alla crescita del territorio.
Nel frattempo, il patrimonio immobiliare destinato ad altre Forze dell’Ordine ha continuato ad evolversi attraverso nuove sedi, ampliamenti, recuperi e operazioni di razionalizzazione. Per i Vigili del Fuoco, invece, il punto di riferimento è rimasto quello del 1936, fino all’inagibilità dell’edificio. 


Il PRG 

Questa vicenda assume un significato ancora più rilevante se letta alla luce del Piano Regolatore Generale di Roma. Le Norme Tecniche di Attuazione qualificano le caserme dei Vigili del Fuoco come attrezzature pubbliche destinate alla sicurezza e al soccorso. Non si tratta semplicemente di edifici da collocare dove esiste uno spazio disponibile, ma di infrastrutture strategiche la cui localizzazione deve garantire il miglior equilibrio tra tempi di intervento, accessibilità e copertura dell’intero territorio. 

Applicando questi criteri al Municipio X, una caserma moderna dovrebbe essere collocata in posizione baricentrica rispetto alla rete viaria principale, con accesso diretto alla Via Cristoforo Colombo e rapido collegamento verso Ostia, Acilia, Infernetto, Casal Palocco, Axa, Madonnetta, Dragoncello e Castel Fusano. 

Un’area compresa tra via dei Pescatori, via di Macchia Saponara e la Cristoforo Colombo risponderebbe molto meglio a tali esigenze rispetto a una sede ricavata adattando strutture nate per altre finalità. Una pianificazione di questo tipo consentirebbe inoltre di mantenere eventuali presidi specialistici sul litorale senza rinunciare a una caserma principale realmente progettata per il soccorso del Municipio nel suo complesso. 


Il ruolo di Roma Capitale 

In questo quadro assume particolare rilievo anche il ruolo di Roma Capitale.
La caserma di via Angelo Celli appartiene infatti al patrimonio comunale. Con la
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 65 del 24 febbraio 2023, il Comune aveva individuato Ostia Lido tra le sedi VVF destinatarie di un piano di manutenzione straordinaria.
Tre anni dopo, quell’annuncio non si è tradotto in una sede definitiva.
Il crollo di una porzione del solaio di via Angelo Celli ha reso inagibile l’immobile, aprendo una sequenza di soluzioni sempre provvisorie: prima l’ex Ostello Litus, individuato come ipotesi dalla
VII Commissione Patrimonio del 30 giugno 2026 e ancora subordinato a verifiche tecniche e lavori di adeguamento; poi il trasferimento a Fiumicino, avviato il 15 luglio verso una struttura aeroportuale già segnalata per vulnerabilità sismica; infine l’accordo dell’ultima ora per il Centro Sportivo della Guardia di Finanza all’Infernetto, comunicato il 17 luglio. Da oltre un mese, come attestano i comunicati sindacali dell’USB, il presidio del Municipio X opera in questa condizione di provvisorietà rincorsa, senza che nessuna delle soluzioni individuate sia mai diventata quella definitiva. 

Il problema, quindi, non è l’assenza di una programmazione sulla carta, ma il suo mancato esito: un annuncio che non è ancora diventato infrastruttura.
A complicare ulteriormente il quadro emerge inoltre un contenzioso patrimoniale tra Roma Capitale e Ministero dell’Interno sulla stessa competenza a manutenere l’immobile, riconducibile a una concessione del 1992 — segno che il vuoto è 
strutturale, e non imputabile a un solo livello di governo. 

Oggi, comunque, il risultato concreto resta una caserma dichiarata inagibile, un presidio costretto a trasferimenti temporanei e l’assenza di una sede alternativa già pianificata in via definitiva.

 

Oltre l’emergenza

Più che una semplice emergenza, quella di Ostia appare quindi come il punto di arrivo di una lunga stagione nella quale la crescita del territorio non è stata accompagnata da un analogo sviluppo delle infrastrutture dedicate al soccorso tecnico urgente. È una situazione che pone interrogativi seri sulla programmazione urbanistica e patrimoniale adottata negli ultimi decenni e sul contributo che Roma Capitale ha saputo offrire nella pianificazione di un servizio essenziale come quello dei Vigili del Fuoco. 

Una città che cambia dovrebbe cambiare anche il proprio sistema della sicurezza. Se questo non accade, prima o poi arriva il momento in cui non si discute più di come migliorare un servizio, ma semplicemente di dove sistemarlo provvisoriamente. E questo, per una Capitale europea, è già di per sé un risultato che dovrebbe far riflettere. 

Il problema non è soltanto dove sistemare oggi i Vigili del Fuoco. Il problema è comprendere perché, dopo novant’anni, il Municipio X non disponga ancora di una caserma moderna, correttamente localizzata e progettata per le esigenze reali del territorio. 

Venerdì prossimp il Consiglio straordinario discuterà l’emergenza.
LabUr aggiunge al tavolo una sola domanda: perché il Municipio X non dispone ancora di una caserma progettata per il territorio che serve?

Da questo momento ascolteremo le risposte.


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

 

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Il Masterplan e la scomparsa del cittadino

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260714_123440_0000Quando il linguaggio della governance sostituisce quello della democrazia urbana. Una lettura critica della Conferenza DIAC del 30 giugno 2026.

 

C’è una parola che è praticamente scomparsa dal dibattito contemporaneo sulla rigenerazione urbana: cittadino.
Ascoltando gli interventi della Conferenza DIAC del 30 giugno scorso dedicata al Masterplan, siamo rimasti colpiti dalla ricorrenza quasi ossessiva di alcune parole: governance, stakeholder, partnership, vision, management, cabina di regia, monitoraggio, processo. Una, invece, sembrava essersi dissolta: cittadino.

Può sembrare un dettaglio lessicale, ma non lo è.
Le parole non descrivono soltanto la realtà. La costruiscono. E quando cambia il linguaggio, spesso sta già cambiando anche l’idea di città che quel linguaggio sottende.
L’impressione è che l’urbanistica venga sempre più raccontata come una pratica di coordinamento tra soggetti organizzati, chiamati a costruire insieme una trasformazione. Una città concepita come un sistema da gestire, un processo da governare, un insieme di investimenti da coordinare. Meno evidente, invece, è il ruolo del cittadino come titolare di diritti all’interno del procedimento pubblico.

Il punto non è il Masterplan

Nei contesti anglosassoni il Masterplan nasce come strumento di coordinamento strategico, cioè serve a costruire una visione, mettere in relazione soggetti diversi, organizzare investimenti, accompagnare trasformazioni complesse. Nasce all’interno di ordinamenti profondamente diversi da quello italiano. Negli Stati Uniti e in Canada opera in sistemi istituzionali caratterizzati da strumenti pianificatori, forme di governo locale, procedure partecipative, planning commissions, public hearings e meccanismi di judicial review che non coincidono con quelli del nostro ordinamento. In quel contesto il Masterplan svolge prevalentemente una funzione di coordinamento strategico: costruisce una visione, mette in relazione soggetti diversi, organizza investimenti e accompagna trasformazioni complesse.

Proprio per questo riteniamo che il problema non sia il Masterplan in sé, ma il suo trapianto nel sistema italiano. Uno strumento non può essere separato dall’ordinamento che gli attribuisce significato, limiti e garanzie. Importare il lessico del Masterplan senza interrogarsi sul diverso assetto istituzionale entro cui nasce significa rischiare di attribuirgli funzioni profondamente diverse da quelle originarie.

Una parte importante della cultura urbanistica italiana gli riconosce invece la stessa funzione.
Michele Talia, Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), ha più volte sostenuto che il Masterplan possa rappresentare un utile strumento di integrazione tra pianificazione, progetto e investimenti, purché operi all’interno di una cornice normativa stabile e coerente.  Che cosa accade però quando quella cornice si indebolisce? Il Masterplan continua davvero a svolgere una funzione di coordinamento oppure finisce progressivamente per assumerne un’altra?

Quando il procedimento urbanistico ordinario arriva troppo tardi

Negli ultimi mesi, analizzando numerosi procedimenti amministrativi romani, ci siamo imbattuti in una ricorrenza che intendiamo ora verificare in modo sistematico. In diversi casi il procedimento urbanistico ordinario non sembra più rappresentare il luogo nel quale la decisione viene costruita, discussa e verificata. Interviene invece quando una parte significativa della decisione si è già progressivamente consolidata attraverso accordi preliminari, protocolli d’intesa, finanziamenti, partenariati pubblico-privati, documenti strategici, procedure speciali, poteri derogatori, dichiarazioni politiche e aspettative ormai sedimentate.
Con procedimento urbanistico ordinario intendiamo il percorso previsto dalla pianificazione e dal diritto amministrativo, fondato sulla pubblicità degli atti, sulla partecipazione, sulle osservazioni dei cittadini, sulla motivazione delle decisioni e sul controllo pubblico. È rispetto a questo modello che osserviamo il crescente ricorso a strumenti negoziali, derogatori o speciali. Questo non significa che le alternative diventino giuridicamente impossibili, ma significa qualcosa di diverso: la decisione tende progressivamente a consolidarsi attraverso un processo che restringe lo spazio delle alternative, rendendole via via più onerose sul piano politico, economico e amministrativo. Quando la variante urbanistica giunge all’approvazione, lo spazio delle alternative può essere già stato drasticamente ridotto e la partecipazione rimane solo formalmente prevista. Quindi, quanta capacità decisionale conserva realmente il procedimento urbanistico ordinario?

Una questione già aperta

Edoardo Salzano definiva urbanistica contrattata il progressivo spostamento della decisione urbanistica da un sistema di regole valide erga omnes verso forme di negoziazione sempre più condizionate dagli interessi proprietari. Paolo Berdini ha sviluppato questa critica attraverso numerosi casi romani, tra cui quello dello Stadio della Roma a Tor di Valle, mostrando come il luogo sostanziale della decisione potesse progressivamente allontanarsi dal procedimento urbanistico ordinario formalmente destinato a produrla. Allo stesso tempo, una parte importante della riflessione urbanistica contemporanea propone una lettura diversa.

L’Istituto Nazionale di Urbanistica e numerosi studiosi della rigenerazione urbana riconoscono al Masterplan una funzione positiva di coordinamento tra pianificazione, progetto e investimenti. Michele Talia, ad esempio, ha più volte richiamato la necessità che questa funzione rimanga inserita entro una cornice normativa stabile e coerente. Ma quando quella cornice si indebolisce, il Masterplan continua a essere uno strumento di coordinamento oppure cambia funzione?

Anche la Corte costituzionale ha richiamato la necessità che le trasformazioni urbane si sviluppino all’interno di un quadro normativo coerente, mettendo in guardia contro interventi frammentati e privi di una stabile cornice pianificatoria (sentenza n. 24/2022).

La stessa questione attraversa da anni anche il dibattito internazionale.
La letteratura sulla governance urbana, sui soft spaces e sui processi di stabilizzazione delle decisioni mostra come una scelta urbanistica non diventi irreversibile in un singolo momento, ma attraverso un progressivo accumulo di atti, investimenti, aspettative, linguaggi e istituzioni.

Dunque non ci interessa stabilire il momento esatto nel quale una decisione diventa irreversibile, ma ci interessa capire come una decisione si consolida e quale spazio rimanga, durante questo processo, all’esercizio effettivo della partecipazione democratica garantita dal procedimento urbanistico ordinario.

La riduzione esecutiva dell’urbanistica

Nel corso della Conferenza DIAC, Maurizio Carta (Assessore all’Urbanistica di Palermo), ha definito l’urbanistica una scienza e ha attribuito ad essa una funzione prevalentemente esecutiva. È una definizione che non condividiamo. L’urbanistica utilizza certamente conoscenze scientifiche, ma il suo fondamento rimane dottrinale. Ogni scelta urbanistica incorpora infatti un sistema di valori. Decidere se privilegiare la rigenerazione urbana o il consumo di suolo, l’interesse pubblico o quello proprietario, la redistribuzione o la valorizzazione immobiliare non è una decisione scientifica. È una decisione politica. Ridurre l’urbanistica a tecnica esecutiva ci sembra un errore prima di tutto disciplinare perché non applica semplicemente conoscenze, ma decide entro quale sistema di valori quelle conoscenze verranno utilizzate.

Le regole non rallentano la democrazia. La rendono possibile.

Una parte del dibattito contemporaneo considera la flessibilità un valore in sé. L’idea è semplice: meno regole, più capacità di realizzare trasformazioni. Noi pensiamo l’esatto contrario. L’assenza di regole non produce agilità, ma discrezionalità.
Il procedimento urbanistico ordinario non è un ostacolo burocratico da aggirare. È il luogo nel quale la trasformazione urbana viene sottoposta a pubblicità degli atti, motivazione delle decisioni, osservazioni, controllo pubblico e possibilità di contestazione.

La Corte costituzionale ha più volte richiamato la necessità che le trasformazioni del territorio si sviluppino all’interno di una cornice normativa coerente, mettendo in guardia contro interventi frammentati e privi di un quadro pianificatorio stabile. Per questo continuiamo a ritenere che il procedimento urbanistico ordinario rappresenti la principale garanzia democratica di cui dispone il cittadino, non perché sia perfetto, ma perché è il luogo nel quale il potere dovrebbe rendere conto delle proprie decisioni.

Restituire valore agli atti

Non chiediamo che la nostra interpretazione venga condivisa. Chiediamo che possa essere verificata. Per questo, entro la conclusione del mandato della Giunta Gualtieri, LabUr pubblicherà una ricostruzione sistematica dei principali procedimenti di trasformazione urbana avviati durante questa consiliatura. Per ciascun caso ricostruiremo la cronologia degli atti, il progressivo accumulo dei vincoli tecnici, economici e politici, il momento nel quale interviene il procedimento urbanistico ordinario e la concreta capacità della partecipazione di incidere sulle decisioni. Non partiremo dalle opinioni, ma dalle date, dagli atti, dalla sequenza con cui le decisioni si sono progressivamente consolidate. Potremmo essere smentiti e ce lo auguriamo, perché se questa ricerca dovesse dimostrare che il procedimento urbanistico ordinario continua a svolgere pienamente la propria funzione garantista, non sarebbe una sconfitta per LabUr, ma una buona notizia per la democrazia. Se invece gli atti dovessero confermare che la pianificazione interviene sempre più spesso quando la decisione si è già sostanzialmente consolidata altrove, allora il problema non riguarderebbe più le intenzioni di chi osserva questi fenomeni, ma il modo in cui oggi si governa la trasformazione delle nostre città.

Una città democratica non si misura soltanto dalla qualità delle opere che realizza. Prima ancora si misura dal modo in cui decide di realizzarle. E l’urbanistica, almeno per come continuiamo a intenderla, nasce proprio per questo: limitare il potere, non semplicemente renderlo più efficiente.

 


Fonti e riferimenti

Conferenza DIAC sul Masterplan

Urbanistica contrattata e funzione delle regole

Cornice costituzionale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2022
    La Corte richiama la necessità di una coerente e stabile cornice normativa e critica il ricorso a interventi parcellizzati e svincolati dalla pianificazione urbanistica generale.

Stabilizzazione progressiva delle decisioni

Valutazione degli strumenti negoziali


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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PRIMA DELL’ABSIDE: LA CHIESA COME ATTORE DELLA TRASFORMAZIONE URBANA

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Prima dell’abside

Per una teoria urbanistica della Chiesa come attore della trasformazione urbana

 

Introduzione

L’architettura sacra è stata studiata prevalentemente come forma, linguaggio e simbolo [1]. Molto meno attenzione è stata dedicata al procedimento amministrativo che ne rende possibile la realizzazione. Il presente contributo propone di osservare la Chiesa non soltanto come committente o proprietaria di beni, ma come possibile attore della trasformazione urbana, introducendo la categoria interpretativa della capacità procedimentale. In questa prospettiva, l’architettura sacra non costituisce il punto di partenza dell’analisi, bensì il suo esito: prima dell’abside vi è la decisione pubblica che rende possibile la trasformazione della città.

 

1. Prima dell’abside

L’architettura sacra occupa da tempo un posto centrale nella riflessione teologica, artistica e architettonica [1]. La riflessione sull’architettura sacra dedicata alle chiese contemporanee discute il rapporto tra forma e liturgia, tra luce e simbolo, tra spazio costruito e comunità, interrogandosi sul modo in cui l’architettura possa esprimere il sacro e tradurre, nella materia, il linguaggio della fede. Molto più raramente la riflessione si interroga su una domanda che precede tutte le altre.

Attraverso quali decisioni pubbliche un’architettura sacra diventa possibile?

Prima che un edificio venga progettato, prima che un concorso sia bandito, prima ancora che si discuta di linguaggio architettonico, esiste infatti una sequenza di decisioni pubbliche e di procedimenti amministrativi che riguarda il governo del territorio. Localizzazioni, destinazioni d’uso, standard urbanistici, accordi istituzionali, conferenze di servizi, varianti e autorizzazioni costituiscono il contesto entro il quale la trasformazione urbana prende forma ben prima di manifestarsi nell’opera costruita [2].

Se la città è il risultato di una successione di decisioni pubbliche, comprendere un’architettura significa comprendere anche il procedimento attraverso il quale quella architettura è stata resa possibile. In questa prospettiva, la domanda urbanistica non riguarda soltanto l’opera, ma il processo che la precede.

Il presente lavoro rifonda lo sguardo sull’architettura sacra, spostando il baricentro dell’analisi dal significato dell’opera alla genesi procedimentale della decisione pubblica. Prima dell’abside, prima dell’edificio, prima ancora del progetto, vi è un procedimento amministrativo nel quale interessi pubblici, privati e collettivi vengono composti in decisioni destinate a produrre effetti permanenti sul territorio.

È questo il luogo nel quale il presente contributo sceglie di collocare il proprio punto di osservazione. È da questo spostamento di prospettiva che prende avvio il percorso proposto nelle pagine che seguono.


2. Due paradigmi e una lacuna

2.1 Il primo paradigma: l’architettura come opera

La riflessione sull’architettura sacra si è sviluppata prevalentemente attorno a una domanda fondamentale: in che modo lo spazio costruito può esprimere il sacro?

È una prospettiva che attraversa buona parte della produzione teologica e architettonica del secondo Novecento e che trova un momento di svolta nel dialogo inaugurato dal Concilio Vaticano II [3]. Dai discorsi di Paolo VI agli artisti alle successive riflessioni di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, il rapporto tra Chiesa e arte viene progressivamente ricostruito come un’alleanza fondata sulla capacità dell’opera artistica di rendere percepibile la trascendenza, di educare alla bellezza e di favorire l’incontro tra fede e cultura contemporanea.

Su questo terreno si sviluppa una vasta letteratura dedicata allo spazio liturgico, alla luce, al simbolo, al linguaggio architettonico, alla relazione tra assemblea e altare, alla qualità estetica degli edifici di culto e al loro significato teologico [4]. Anche quando l’attenzione si estende alla città — come accade in alcune riflessioni sul sagrato, sulla chiesa come luogo di incontro o sulla dimensione pubblica dell’architettura religiosa — il punto di osservazione rimane prevalentemente quello dell’opera compiuta e del suo significato.

L’interrogativo dominante riguarda dunque il modo in cui l’architettura riesce a esprimere il sacro, non il processo attraverso il quale essa diviene possibile.
In questa prospettiva l’edificio costituisce il punto di arrivo dell’analisi.


2.2 Il secondo paradigma: la religione come attore urbano

Negli ultimi decenni, soprattutto nell’ambito della geografia della religione, degli urban studies e dei post-secular studies, il punto di osservazione si è progressivamente spostato dall’opera agli attori [5].

La domanda non è più come l’architettura rappresenti il sacro, ma come le istituzioni religiose agiscano nello spazio urbano, partecipino alla governance delle città, costruiscano relazioni con le amministrazioni pubbliche, producano inclusione sociale, contribuiscano ai processi di rigenerazione o intervengano nei conflitti territoriali.

Questa prospettiva ha prodotto contributi di grande rilievo. Gli attori religiosi vengono analizzati come soggetti capaci di costruire reti sociali, influenzare le politiche urbane, intervenire nei processi di welfare, contribuire alla ridefinizione simbolica dei luoghi o competere con altri soggetti nella produzione dello spazio urbano. La città non è più soltanto il contesto nel quale si collocano gli edifici di culto, ma il campo entro il quale le organizzazioni religiose esercitano forme differenti di presenza pubblica.

Anche in questo caso, tuttavia, l’attenzione si concentra prevalentemente sull’attore e sulle sue strategie, più che sul procedimento amministrativo attraverso il quale tali strategie si traducono, eventualmente, in trasformazioni territoriali.
L’attenzione si sposta così dall’edificio all’attore religioso come principale oggetto dell’analisi.


2.3 Il punto cieco

Le due prospettive appaiono profondamente diverse, ma condividono un medesimo limite metodologico.

La prima osserva l’opera architettonica e il suo significato. La seconda osserva l’attore religioso e il suo ruolo nella città. Entrambe, tuttavia, prendono in esame fenomeni già costituiti: l’edificio esiste già; l’attore è già presente nello spazio urbano.

Il momento della trasformazione urbanistica come esito di una negoziazione procedimentale appare ancora scarsamente tematizzato nella letteratura richiamata. Il presente contributo propone di assumerlo come autonomo oggetto di analisi. 

Tra il progetto e l’opera, tra l’intenzione e la città costruita, si colloca infatti una sequenza di decisioni pubbliche, procedimenti amministrativi, accordi, pareri e atti attraverso i quali interessi differenti vengono composti e trasformati in effetti territoriali.

È precisamente questo passaggio che il presente lavoro propone di assumere come oggetto di analisi.

Più che chiedersi come l’architettura esprima il sacro o come gli attori religiosi operino nello spazio urbano, si propone dunque di interrogarsi sul modo in cui la trasformazione urbana viene resa possibile attraverso il procedimento amministrativo e sul ruolo che gli attori religiosi possono assumere all’interno del procedimento che rende possibile la trasformazione urbana.

 

3. La capacità procedimentale come categoria interpretativa

L’analisi della letteratura evidenzia una lacuna comune ai due paradigmi esaminati. Da una parte, gli studi sull’architettura sacra si concentrano prevalentemente sulla forma, sul simbolo, sulla liturgia e sul linguaggio architettonico. Dall’altra, la geografia della religione, i post-secular studies e parte della planning theory analizzano gli attori religiosi come soggetti della governance urbana. Entrambe le prospettive, tuttavia, si arrestano prima del procedimento amministrativo che rende possibile la trasformazione dello spazio.
Se il procedimento rappresenta il luogo nel quale la trasformazione urbana diviene giuridicamente possibile, allora diventa necessario comprendere da cosa dipenda la diversa capacità degli attori di incidere sulla formazione della decisione pubblica.

Nel presente lavoro si assume che la produzione della città non dipenda esclusivamente dalla disponibilità di risorse o dalla titolarità di diritti, ma dalla diversa capacità degli attori di incidere sulla formazione della decisione pubblica attraverso il procedimento amministrativo.
Per descrivere questa diversa capacità si propone di utilizzare la categoria interpretativa della capacità procedimentale.

Possedere un terreno, progettare un edificio o finanziare un’opera costituiscono condizioni necessarie, ma non sufficienti perché una trasformazione urbana possa prodursi. Essa richiede infatti che tali iniziative trovino riconoscimento, legittimazione e traduzione all’interno di un procedimento pubblico.
Per l’urbanista, pertanto, la questione decisiva non è soltanto il momento in cui la trasformazione si materializza nello spazio costruito, ma quello in cui essa diventa giuridicamente possibile. È in questo passaggio che il procedimento assume un ruolo centrale: il luogo nel quale interessi pubblici, privati e collettivi vengono composti in una decisione amministrativa destinata a produrre effetti sul territorio.

La capacità procedimentale si articola attraverso cinque dimensioni fondamentali:

  1. posizione giuridica riconosciuta dall’ordinamento;
  2. disponibilità di risorse economiche, organizzative e conoscitive;
  3. accesso alle sedi decisionali;
  4. capacità tecnica di intervenire efficacemente nel procedimento;
  5. legittimazione simbolica e istituzionale riconosciuta dall’ordinamento e dalla società.

Questa tassonomia definisce il perimetro entro cui l’incidenza dell’attore si traduce in trasformazione territoriale”. Nessuna delle dimensioni individuate è, di per sé, sufficiente a determinare la capacità procedimentale; è la loro interazione, nei diversi contesti istituzionali e procedimentali, a definirne l’effettiva consistenza. La capacità procedimentale non costituisce quindi una proprietà stabile dei soggetti, ma una proprietà relazionale che si manifesta all’interno di specifici procedimenti amministrativi.

All’estremo opposto, una configurazione caratterizzata dall’assenza o dalla debolezza di tali dimensioni individua situazioni nelle quali la capacità di incidere sulla formazione della decisione pubblica risulta significativamente ridotta, pur in presenza di interessi giuridicamente rilevanti o di risorse materiali. La categoria proposta si presta dunque a descrivere un continuum di configurazioni procedimentali, piuttosto che una distinzione dicotomica tra attori capaci e incapaci di incidere sulla decisione pubblica.

La categoria qui proposta non intende sostituire nozioni consolidate quali potere, governance o agency, ma isolare un livello analitico differente: quello dell’incidenza esercitata dagli attori all’interno dei procedimenti amministrativi che producono la trasformazione urbana [6]. 

È proprio questa prospettiva che rende la Chiesa cattolica un caso particolarmente significativo. Non semplicemente perché costruisce, possiede o finanzia opere, ma perché, in forme e misure variabili, può concentrare molte delle condizioni che accrescono la capacità di incidere sui procedimenti attraverso i quali la trasformazione urbana viene resa possibile. Assumere questa prospettiva significa spostare l’attenzione dall’opera compiuta al processo che la rende realizzabile. In altri termini, significa guardare all’architettura sacra non soltanto come esito formale o simbolico, ma come risultato di una decisione pubblica prodotta attraverso un procedimento nel quale gli attori esercitano differenti forme di capacità procedimentale.

 

4. La Chiesa tra proprietà, committenza e soggetto procedimentale

La categoria della capacità procedimentale proposta nel capitolo precedente permette di distinguere posizioni che, nel dibattito pubblico e talvolta anche nella letteratura, tendono a essere sovrapposte. L’espressione Chiesa come attore urbano rischia infatti di ricondurre a un’unica categoria situazioni profondamente diverse tra loro. Dal punto di vista urbanistico, non ogni relazione tra la Chiesa e la città produce gli stessi effetti né attribuisce il medesimo ruolo nei processi di trasformazione territoriale. Per evitare questa sovrapposizione è opportuno distinguere almeno tre piani analitici: la Chiesa come proprietaria, la Chiesa come committente e la Chiesa come soggetto procedimentale.

4.1 La Chiesa proprietaria

La prima dimensione è quella patrimoniale.

La Chiesa cattolica costituisce uno dei maggiori proprietari immobiliari del territorio nazionale. Chiese, conventi, seminari, istituti religiosi, scuole, ospedali, terreni agricoli e numerosi altri immobili rappresentano un patrimonio di straordinaria consistenza storica e territoriale [7].
Tuttavia, la semplice proprietà di un bene non implica, di per sé, la capacità di incidere sulla trasformazione urbana. Moltissimi soggetti pubblici e privati possiedono patrimoni immobiliari rilevanti senza che ciò comporti automaticamente un ruolo nella formazione delle decisioni urbanistiche.

La proprietà costituisce dunque una condizione materiale della trasformazione urbana, ma non coincide ancora con la capacità di incidere sulla decisione pubblica.


4.2 La Chiesa committente

Una seconda dimensione riguarda la committenza.

La Chiesa promuove la realizzazione di edifici di culto, affida incarichi professionali, organizza concorsi di progettazione, finanzia interventi di restauro e di nuova costruzione, contribuendo in modo significativo alla produzione dell’architettura contemporanea.

È soprattutto su questo terreno che si è sviluppata la riflessione sull’architettura sacra: il rapporto tra committente, architetto e opera costituisce infatti uno dei temi centrali della letteratura del secondo Novecento.

Anche la committenza, tuttavia, non coincide ancora con la produzione della città. Essa descrive il rapporto tra il promotore dell’opera e il progetto architettonico, ma non spiega attraverso quali decisioni pubbliche quell’opera possa essere autorizzata, localizzata e resa compatibile con l’assetto urbanistico del territorio.

La committenza produce architettura, non necessariamente produce città.


4.3 La Chiesa come soggetto procedimentale

La prospettiva cambia quando la Chiesa entra nel procedimento amministrativo.
Ciò può avvenire in forme differenti: come proprietaria di aree interessate dalla pianificazione, come soggetto destinatario di accordi, come ente coinvolto in procedimenti complessi, come portatrice di interessi qualificati o come interlocutrice istituzionale in processi che incidono sull’assetto della città [8].

Il procedimento diventa così il luogo nel quale la natura dell’attore cessa di essere il dato decisivo. Ciò che rileva è la posizione concretamente assunta nella formazione della decisione pubblica.

La capacità procedimentale non è distribuita uniformemente all’interno dell’istituzione ecclesiale, ma varia in relazione alla natura giuridica dell’ente, alla scala territoriale e alla disponibilità di competenze organizzative e tecniche.
Le caratteristiche qui richiamate possono essere ricondotte alle dimensioni della capacità procedimentale individuate nel capitolo precedente (posizione giuridica, disponibilità di risorse e competenze, accesso alle sedi decisionali e legittimazione istituzionale).
In questi casi l’interesse dell’urbanista non riguarda più l’opera architettonica né il patrimonio immobiliare considerati isolatamente, ma il ruolo che il soggetto assume all’interno del procedimento attraverso il quale la trasformazione urbana viene resa possibile.

La distinzione proposta è tutt’altro che terminologica. Una medesima istituzione può essere, nello stesso tempo, proprietaria di un bene, committente di un’opera e soggetto procedimentale. Si tratta di posizioni giuridiche e funzionali differenti, che producono effetti differenti e richiedono strumenti analitici differenti.
Confondere questi tre piani significa attribuire alla proprietà o alla committenza effetti che derivano, invece, dalla posizione assunta nel procedimento amministrativo.
È precisamente quest’ultima dimensione che costituisce l’oggetto del presente lavoro. L’interrogativo non è se la Chiesa costruisca, possieda o promuova architettura — aspetti ampiamente documentati dalla letteratura — ma quando e in quale misura tali qualità si traducano in una concreta capacità di incidere sulla formazione della decisione urbanistica.

La distinzione proposta non ha un valore meramente classificatorio. Essa consente di comprendere come la medesima istituzione possa assumere, in procedimenti diversi, ruoli differenti. Il caso storico esaminato nel capitolo seguente mostra in modo particolarmente evidente come tali posizioni possano sovrapporsi e produrre effetti urbanistici che non sarebbero spiegabili facendo ricorso alla sola categoria della proprietà o della committenza.

 

5. Tra il piano e la città

5.1 Quando il piano non basta

Il Piano Regolatore Generale di Roma del 1931 prevede, tra le opere destinate a riorganizzare i collegamenti tra le due sponde del Tevere, un traforo sotto il colle del Gianicolo, destinato a connettere il quartiere Aurelio con il centro della città. L’intervento si inserisce nel più ampio programma di trasformazione della capitale promosso dal piano generale, che affida alla nuova rete viaria il compito di ridefinire l’assetto urbano.

Per l’area immediatamente adiacente a via della Conciliazione (aperta dagli sventramenti di Borgo quale nuovo asse monumentale verso San Pietro) viene successivamente approvato, con Regio Decreto del 16 febbraio 1939, un piano particolareggiato.
Lo strumento attuativo disciplina nel dettaglio gli interventi necessari al completamento di quattro opere: la sistemazione dell’imbocco occidentale della galleria sotto il Gianicolo, la sistemazione di via del Sant’Uffizio, la sistemazione di Borgo Santo Spirito e il miglioramento della viabilità di via del Gianicolo.

Il piano particolareggiato costituisce dunque il livello attuativo delle scelte contenute nel Piano Regolatore Generale del 1931. Tuttavia, la sua approvazione non coincide ancora con la piena realizzabilità delle opere previste. Tra la previsione urbanistica e la concreta trasformazione dello spazio si colloca infatti un ulteriore livello decisionale, senza il quale la previsione del piano rimane priva di effettività.


5.2 L’accordo che rende possibile la trasformazione

L’ostacolo non è urbanistico, ma istituzionale.

Le opere previste dal piano particolareggiato insistono infatti, in più punti, su immobili appartenenti alla Santa Sede o ad altri enti ecclesiastici, alcuni dei quali sottoposti al particolare regime previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense del 1929. Il Comune può pianificare il tracciato delle nuove opere, ma la loro completa attuazione richiede un diverso livello di decisione.

L’accordo viene approvato con Decreto Legislativo 10 aprile 1948, n. 1080 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 17 agosto 1948 (codice redazionale 048U1080). È significativo che il titolo ufficiale dell’atto non richiami il piano urbanistico né la realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano particolareggiato. L’atto si presenta infatti come Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per una nuova delimitazione di alcune zone extraterritoriali nelle adiacenze della Città del Vaticano.

L’oggetto giuridico dell’accordo non è quindi, almeno formalmente, la trasformazione urbanistica, bensì la ridefinizione del regime di sovranità entro il quale quella trasformazione può essere resa possibile.
L’accordo produce tre effetti strettamente connessi. In primo luogo, rende disponibili al Comune gli immobili necessari alla realizzazione delle opere previste dal piano particolareggiato del 1939. In secondo luogo, trasferisce il regime di extraterritorialità gravante sugli immobili ceduti a una porzione del Pontificio Seminario Romano Minore in via Aurelia, dimostrando come lo statuto giuridico speciale venga riallocato anziché semplicemente estinto. Infine, autorizza la Santa Sede, o enti da essa designati, ad acquistare un’area nella zona del soppresso Largo Alicorni, destinata all’edificazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti.

I due atti appartengono dunque a livelli differenti dell’ordinamento e disciplinano oggetti diversi. Il piano particolareggiato organizza lo spazio urbano; l’accordo ridefinisce il regime giuridico entro il quale tale organizzazione può trovare concreta attuazione. È soltanto dall’interazione tra questi due livelli che la trasformazione urbana diventa realizzabile.

Il piano urbanistico stabilisce ciò che deve essere costruito; l’accordo bilaterale definisce le condizioni istituzionali entro le quali quella previsione può trovare attuazione. L’efficacia della pianificazione, in questo caso, non dipende esclusivamente dalla correttezza della previsione urbanistica, ma dalla capacità del procedimento di comporre rapporti giuridici appartenenti a ordinamenti differenti.

Il valore euristico del caso risiede proprio in questo. Esso non viene assunto quale modello ordinario dei rapporti tra Chiesa e pianificazione urbanistica. Proprio perché rappresenta una situazione istituzionale eccezionale, rende particolarmente visibile una dinamica che, sebbene con intensità differenti, attraversa anche la pianificazione ordinaria: tra la previsione del piano e la trasformazione della città si colloca sempre una successione di decisioni, negoziazioni e atti appartenenti a livelli differenti dell’ordinamento.

È precisamente in questo spazio che la categoria della capacità procedimentale proposta nel capitolo precedente acquista significato interpretativo. L’interesse dell’urbanista non riguarda soltanto ciò che viene costruito, ma anche le condizioni istituzionali che rendono possibile la trasformazione urbana. Prima dell’opera vi è sempre una sequenza di decisioni pubbliche. Prima dell’abside, vi è il procedimento.

Il caso dell’accordo del 1948 funge da esperimento mentale di laboratorio: isola la dinamica procedimentale nella sua forma più pura, rendendo visibile il conflitto tra regimi giuridici diversi. Tale dinamica, lungi dall’essere un’anomalia, rivela la meccanica occulta di ogni trasformazione urbana.

Tra la previsione urbanistica e la trasformazione della città non esiste un rapporto automatico. Tra le due si colloca una successione di decisioni, negoziazioni e atti appartenenti a livelli differenti dell’ordinamento. [9]

 

6. Il Giubileo come laboratorio

I Giubilei costituiscono, da questo punto di vista, un laboratorio privilegiato.

Non perché rappresentino un caso eccezionale della pianificazione urbana, ma perché rendono più facilmente osservabili dinamiche procedimentali che, nella gestione ordinaria della città, rimangono spesso disperse o meno evidenti. La concentrazione di investimenti, l’attivazione di procedure speciali, il ricorso a poteri commissariali, la compressione dei tempi decisionali e la pluralità dei livelli istituzionali coinvolti modificano infatti il contesto entro il quale si formano le decisioni pubbliche.

Ciò che cambia non è soltanto la velocità dell’azione amministrativa. Cambia, soprattutto, la distribuzione della capacità procedimentale. L’istituzione di strutture commissariali, la concentrazione delle competenze decisionali e il ricorso a procedure derogatorie tendono infatti a ridistribuire il peso dei diversi attori coinvolti nel procedimento.

Il Giubileo non accelera semplicemente la trasformazione urbana: ne modifica le condizioni procedimentali. Diventa così più evidente chi sia concretamente in grado di incidere sulla formazione della decisione pubblica e in quale misura la configurazione del procedimento influisca sugli esiti della trasformazione urbana.

È proprio per questa ragione che il Giubileo costituisce un banco di prova particolarmente significativo per la categoria interpretativa proposta nel presente lavoro. Se la capacità procedimentale rappresenta effettivamente una chiave di lettura della produzione della città, essa permette di isolare non soltanto le trasformazioni realizzate, ma la precisa configurazione di potere attraverso cui si ridistribuiscono, nei regimi straordinari, le possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche.

Le riflessioni qui sviluppate si collocano in continuità con la ricerca svolta in Amen, Roma. Un delitto urbanistico in tre Giubilei (Filipe de Jesus, 2026) [10] dedicata agli effetti territoriali prodotti dalle principali stagioni giubilari della capitale. 

Il presente contributo pone le basi di una nuova agenda di ricerca, che eleva la capacità procedimentale a metrica fondamentale per analizzare i processi di trasformazione urbana attivati dai grandi eventi. Più che un punto di arrivo, esso costituisce un programma di ricerca destinato a verificare la categoria della capacità procedimentale attraverso l’analisi sistematica dei processi di trasformazione urbana attivati dai diversi Giubilei della capitale.

 

7. Oltre l’abside

L’ipotesi proposta nel presente contributo non riguarda soltanto il rapporto tra Chiesa e città. Se l’architettura sacra viene riletta attraverso il procedimento che la rende possibile, allora anche l’urbanistica è chiamata a ripensare alcune delle proprie categorie interpretative.

Tradizionalmente, il dibattito urbanistico distingue tra soggetti pubblici e privati, tra proprietari, progettisti, committenti e amministrazioni. Questa classificazione descrive i ruoli istituzionali degli attori, ma non sempre consente di comprendere la loro effettiva capacità di incidere sulla formazione della decisione pubblica [11].

La categoria della capacità procedimentale proposta nel presente lavoro suggerisce invece di spostare l’attenzione dal profilo soggettivo alla posizione concretamente assunta all’interno del procedimento amministrativo. L’attenzione si sposta così dall’identità dell’attore alla posizione che egli assume nel procedimento amministrativo. 

In questa prospettiva, la Chiesa cattolica rappresenta un caso di studio particolarmente significativo, ma non necessariamente un caso isolato. Altri soggetti istituzionali, economici o infrastrutturali possono manifestare forme differenti di capacità procedimentale, rendendo questa categoria potenzialmente applicabile a contesti molto più ampi del solo patrimonio ecclesiastico.

Il contributo proposto ridefinisce lo spazio sacro come fatto urbanistico. L’abside è, primariamente, l’esito di una decisione pubblica. Prima della forma vi è la decisione; prima dell’edificio vi è il procedimento. La domanda non è più soltanto che cosa significhi un edificio sacro, ma come esso diventi possibile all’interno della città.

Assumere questa prospettiva significa riconoscere che la produzione dello spazio sacro è, prima ancora che un fatto artistico o liturgico, un fatto urbanistico. Significa riportare al centro dell’analisi quel livello procedimentale rimasto spesso sullo sfondo, ma nel quale si definiscono le condizioni giuridiche, istituzionali e amministrative della trasformazione urbana.

L’architettura sacra non comincia con il progetto. Comincia nel procedimento. È lì che la città decide se, dove e a quali condizioni quell’architettura potrà esistere. Prima della forma vi è la decisione. Prima dell’edificio vi è il procedimento. Prima dell’abside vi è la decisione pubblica che ne rende possibile l’esistenza.

 


BIBLIOGRAFIA

[1] Sheldrake, Spaces for the Sacred; Gorringe, A Theology of the Built Environment; Nota Pastorale fondamentale della CEI (1993), La progettazione di nuove chiese.

[2] L. 1150/1942; DM 1444/1968; L. 241/1990.

[3] Paolo VI, Discorso agli artisti (1964), Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti (1999), Benedetto XVI, Incontro con gli artisti (2009), Papa Francesco, Discorso agli artisti (2023)

[4] Sheldrake, Gorringe, Inge

[5] Beaumont & Baker; Burchardt et al.; Karstein; Planning Theory & Practice (2021) (LINK) 

[6] Per le nozioni di governance, potere e agency nella teoria della pianificazione si vedano, tra gli altri, Healey (1997), Flyvbjerg (1998) e Stone (1989).

[7]  Il censimento del patrimonio immobiliare ecclesiastico in Italia risulta complesso a causa della frammentazione della titolarità tra circa 30.000 enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Stime recenti (es. Report Scenari Immobiliari/Il Sole 24 Ore – LINK) indicano una consistenza di circa 46.000 unità immobiliari. Per una disamina approfondita sulla gestione e la valorizzazione sociale di tali beni, si rimanda ai lavori di ricerca pubblicati sulla rivista scientifica IN_BO (Università di Bologna) (LINK).

 [8] Diritto Canonico (Ca. 1254 – LINK)

[9] PRG 1931, Regio Decreto 16 febbraio 1939; Trattato Lateranense; Decreto Legislativo 1080/1948;  G.U. 17 agosto 1948; 

[10] “Amen, Roma”, di P. Filipe de Jesus, 2026

[11] Patsy Healey, Collaborative Planning (1997); Bent Flyvbjerg, Rationality and Power (1998)


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

Metodo LabUr — Questo contributo è stato realizzato attraverso l’analisi di atti amministrativi, strumenti urbanistici, normativa vigente e documentazione tecnica. L’obiettivo è verificare attraverso fonti documentali i procedimenti che producono le trasformazioni urbane e valutarne la coerenza con la pianificazione urbanistica, la normativa vigente e l’interesse pubblico.

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CHI SA, VEDE. “LE CITTÀ NASCONO DAI CORPI PRIMA CHE DAI DISEGNI”. PILLOLE DI URBANISTICA #41

Bianco Nero Rosa Minimal Grunge Musica Copertina Album_20260711_154601_0000Che cosa vede un urbanista quando osserva un campo di calcio che non esiste sulle mappe? All’Idroscalo di Ostia, il gioco del sabato mattina è diventato la risposta più autentica alla crisi del progetto urbano. In questo nuovo contributo di “Pillole di Urbanistica”, esploriamo come la memoria e la continuità dell’abitare siano le vere fondamenta su cui una città, prima dei disegni, torna a vivere.

 

Che cosa vede un urbanista quando osserva un campo di calcio?
Se è un impianto sportivo, la risposta è semplice: uno standard urbanistico, una superficie attrezzata, un’opera pubblica. Tutto è misurabile: metri quadrati, recinzioni, spogliatoi, parcheggi, costi, cronoprogrammi.

Ma se quel campo non compare in nessuna tavola di piano? Se non ha recinzioni, né spogliatoi, né un progetto approvato? Se esiste soltanto perché una comunità ha deciso di costruirlo e di abitarlo ogni settimana?

 

Prima del campo c’era un cancello

Idroscalo di Ostia (10/2010) - Il cancello della vergognaPer sedici anni, all’ingresso dell’Idroscalo di Ostia, c’è stato un cancello pieno di scarpe che chiudeva l’area dopo le demolizioni del 23 febbraio 2010. Dietro quel cancello c’erano i new jersey di cemento posizionati per impedire che qualcuno ricostruisse le case abbattute. Su quel cancello avevamo appeso decine di scarpe. Accanto, una scritta: “Il cancello della vergogna dove non passa più nessuno.”

Quelle scarpe erano corpi assenti, memoria, il segno lasciato da chi aveva abitato quel luogo. Per anni è stato il simbolo dell’Idroscalo. Oggi, poco oltre, ci sono altre scarpe. Sono ai piedi di bambini che ogni sabato mattina rincorrono un pallone.

La memoria non è stata cancellata, è stata attraversata.
Ed è forse questa la prima intuizione che questo luogo ci consegna.

Le città non guariscono quando dimenticano le proprie ferite ma quando, senza cancellarle, tornano a produrre vita.

 

La soglia

Mister Mirko Polisano (ASD Ostia 1884) con i ragazzi dell'Idroscalo (11/2025)

(ASD Ostia 1884) con i ragazzi dell’Idroscalo (2/11/2025)

Per cinquant’anni l’Idroscalo è stato osservato dall’esterno, come luogo della morte di Pasolini, dell’abusivismo, del rischio idraulico, degli sgomberi, del degrado. Un luogo da mettere in sicurezza. Mai come luogo della vita.

Poi è accaduto qualcosa.

Un giorno Franca mi telefona e mi dice: “Lo sai che stanno lì tutto il giorno e tutti i giorni a giocare?”. Credo che quello sia stato il momento in cui ho capito che non stavamo più osservando un episodio. Avevamo superato quella che oggi chiamerei la soglia pasoliniana. La “punta sacra” dell’Idroscalo smetteva di essere soltanto il luogo della memoria e ricominciava ad essere nuovamente un luogo della vita.

 

Il campo

Idroscalo di OstiaLe prime porte erano costruite con il legno. Una mareggiata se le portò via. Poi arrivò un appello. Arrivarono porte vere, palloni, divise, scarpini, parastinchi, allenatori, volontari, imprenditori, giornalisti, genitori…Ogni sabato. Con il sole. Con il vento. Con la pioggia. Con la mareggiata.

Per l’urbanistica quel campo continua a non esistere. Per la comunità esiste eccome.

 

Gli allenatori

Idroscalo di OstiaPensavo insegnassero calcio. Mi sbagliavo. Stanno facendo molto di più.

Li ho sentiti parlare fra loro dopo una sessione di allenamento. Uno diceva: “Tu non sai la gioia e la fatica” e l’altro rispondeva: “Mi devastano emotivamente” E l’altro ancora: “Non puoi salvarli tutti”.
E poi, gli allenamenti, il rigore, la disciplina: “Se vuoi allenarti devi andare bene a scuola e mangiare bene e si arriva in orario agli allenamenti!”.
Li portano a conoscere altre squadre, a confrontarsi con ragazzi di altri paese, con i semiprofessionisti.
Ogni sabato.

E qui c’è una seconda intuizione. L’urbanistica progetta lo spazio.
Loro progettano il tempo.
E forse una città nasce proprio così. Non quando qualcuno disegna uno spazio, ma quando qualcuno costruisce una continuità. Perché le città non nascono dagli edifici, ma dalle abitudini.

 

Che cos’è davvero un “campo informale”?

Idroscalo di OstiaPer anni i campi informali sono stati considerati un problema. Spazi residuali. Aree degradate. Luoghi in attesa di un progetto. Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a cambiare sguardo: gli studi sul diritto alla città, gli Urban Commons, lo Sport Urbanism, le ricerche sullo sport informale, la morfogenesi degli spazi spontanei. Si osservano il terreno compattato, i margini, la luce presa in prestito dai lampioni, i materiali di recupero. È un passo avanti enorme, ma manca ancora qualcosa. Quasi tutta questa letteratura osserva infatti il campo dopo che è nato, ma cosa insegna un campo informale all’urbanistica?

 

Una critica alla pianificazione

Idroscalo di OstiaForse il campo informale non è il prodotto dell’assenza di pianificazione, ma una critica vera e propria alla pianificazione.

Ogni sua traccia racconta un bisogno che il piano non aveva visto: la sabbia consumata, le porte ricostruite, le linee che cambiano, i bambini che continuano ad arrivare. È come se il territorio dicesse al pianificatore: “Qui avete guardato altrove. Il bisogno era questo”.

 

Il progetto

Idroscalo di Ostia

Mirko Polisano, Paula de Jesus e Franca Vannini in “Podema” Idroscalo (2/11/2025)

Il campo dell’Idroscalo non è informale. “Informale” è una categoria amministrativa. Dal punto di vista della Comunità quel campo è perfettamente formale perché ha regole, orari, manutenzione, educazione, appartenenza, memoria, conflitti, cura.
Ad essere informale è invece il progetto che contiene una domanda che una comunità rivolge al piano, formulata non con le parole, ma con i corpi.

 

Napoli

Idroscalo di OstiaL’Idroscalo di Ostia non è un caso isolato. Chiunque abbia attraversato le periferie italiane riconosce quei campi che non esistono sulle carte ma abitano la memoria di intere generazioni. A Napoli, Palermo, Bari, Roma. Bastavano due pietre, due giacche, due cartelle per trasformare uno slargo in un campo. Per qualche ora quel luogo smetteva di essere un vuoto urbano e diventava città.

Credo che abbiamo spesso osservato quella scena con gli occhi sbagliati: abbiamo visto dei bambini che giocavano. Avremmo dovuto vedere una Comunità che produceva spazio pubblico.

La storia di Napoli insegna che il calcio di strada è un’infrastruttura sociale prima ancora che sportiva. È la scuola dei corpi, il luogo in cui si impara a negoziare lo spazio, a costruire regole condivise, a trasformare la scarsità in relazione.
L’Idroscalo, oggi, sembra parlare la stessa lingua. Non perché le due storie siano uguali, ma perché entrambe mostrano come una Comunità possa trasformare un vuoto urbano in un luogo vissuto, se qualcuno ha la pazienza di restare e qualcun altro quella di osservare.

 

Il tempo

Idroscalo di Ostia

La squadra AS Idrosqalo con gli allenatori dell’ASD Ostia 1884

Qui c’è forse il vero vuoto.
L’urbanistica osserva lo spazio, molto meno il tempo. Io l’Idroscalo lo osservo da sedici anni. Ho visto gli sgomberi, le demolizioni, il cancello, le scarpe, le commemorazioni, le lotte per impedire il raddoppio del Porto Turistico di Roma, la nuova delimitazione demaniale, le battaglie per il riconoscimento dei propri diritti. E poi è arrivato il campo, gli allenatori dell’ASD Ostia 1884, la squadra, i bambini e i ragazzi. E’ nata l’AS Idrosqalo.

Il campo degli “squaletti dell’Idroscalo” non è stato ideato da LabUr il 2 novembre 2025 per commemorare la grande passione di Pasolini. Quel giorno semplicemente è diventato visibile.
Ed è una cosa molto diversa.

 

Un indizio, non una prova

Idroscalo di Ostia

La nuova mappa del Comune di Roma e la nascita del quartiere.

La nuova mappa dei quartieri di Roma riconosce, per la prima volta, il nucleo abitato dell’Idroscalo. È un fatto importante, ma sarebbe scorretto dire che il campo abbia modificato la pianificazione. Non possiamo dimostrarlo, però possiamo osservare un indizio. Che cosa pesa, nel modo in cui un’istituzione finisce per guardare un luogo, la continuità con cui quel luogo viene abitato, raccontato e difeso da una Comunità? Non abbiamo ancora una risposta definitiva. Ed è proprio questo che rende il caso Idroscalo così interessante.

L’urbanistica contemporanea misura infatti quasi tutto: superfici, standard, costi, cronoprogrammi. Calcola quanti metri quadrati destinare allo sport, ma raramente si domanda dove lo sport abbia già trovato spontaneamente il proprio spazio. Pianifica attrezzature, ma fatica a riconoscere le infrastrutture civiche che le comunità costruiscono da sole. Se questa intuizione è corretta, il campo dell’Idroscalo non rappresenta un’anomalia da regolarizzare, ma un osservatorio privilegiato.

Idroscalo di OstiaIl compito dell’urbanistica non è soltanto progettare nuovi spazi. È imparare a riconoscere quelli che la città ha già prodotto. Per cinquant’anni l’Idroscalo di Ostia è stato raccontato come il luogo dove un Uomo è stato assassinato sulla soglia di una porta di calcio di un campo informale il 2 novembre 1975. Oggi, ogni sabato mattina, decine di bambini lo raccontano in un altro modo. Questa è la forma più autentica di pianificazione che una città possa conoscere. Non quella che cancella la memoria, ma quella che le restituisce un futuro.

Le città, prima di nascere nei disegni, nascono nei corpi. Perché qualcuno sceglie di restare, qualcuno torna, qualcuno, ogni sabato, continua ostinatamente ad esserci.

 


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche nell’interesse collettivo.

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VVF MUNICIPIO X, IL SOCCORSO SI ALLONTANA

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260709_103431_0000Se oggi un cittadino del Municipio X compone il 115, probabilmente non si chiede dove si trovi la caserma dei Vigili del Fuoco. Si aspetta semplicemente che qualcuno arrivi il prima possibile. Il 15 luglio inizierà il trasferimento dei mezzi e del materiale della Caserma di Via Celli  ad Ostia a Fiumicino in via Generale Felice Santini, di fronte al terminal T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, struttura finita in questi giorni sui giornali perché puntellata dal 2020 a causa della sua vulnerabilità sismica dell’edificio (LINK). Quando una caserma diventa inagibile, la sfida non è soltanto trovare un nuovo edificio, ma garantire la continuità del soccorso pubblico.

Il Comune di Roma, nonostante la Commissione Patrimonio del 30 giugno scorso, ha offerto come unica soluzione provvisoria l’ex Ostello Litus, all’interno della Colonia Vittorio Emanuele ad Ostia.

Screenshot_2026-07-09-09-03-23-54_4937eb900e197f95da98f502ddfb10e1La principale criticità riguarda l’organizzazione degli accessi. L’area, oggi destinata a parcheggio, è condivisa con funzioni pubbliche essenziali (Biblioteca Elsa Morante in ristrutturazione, Teatro del Lido, Uffici municipali) e dispone di un accesso che dovrebbe essere separato dai flussi ordinari dei cittadini. Per rendere operativa la struttura sarebbero necessari interventi strutturali (come la modifica del muro di cinta e la realizzazione di un nuovo accesso dedicato) che, secondo quanto ricostruito da LabUr, competerebbero al Municipio Roma X e interessano un complesso sottoposto a tutela.
Il secondo accesso carrabile (su via Giuliano da Sangallo) è attualmente inagibile per lavori, mentre l’uscita su via Adolfo Cozza resta condivisa con il traffico ordinario.

Il tempo è il vero nodo

Durante il confronto tra i rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco e il Capo di Gabinetto del Sindaco, Albino Ruberti, il tema centrale non è stato solo la disponibilità dell’immobile, ma la durata del trasferimento provvisorio. La preoccupazione espressa dai rappresentanti del personale è che il distaccamento presso l’aeroporto possa protrarsi ben oltre le prime ipotesi, trasformandosi di fatto nell’unico presidio operativo per il Municipio X.

Non è un caso che gli stessi Vigili del Fuoco richiamino costantemente il progetto nazionale “Soccorso Italia in 20′” (LINK), elaborato dal Corpo Nazionale per pianificare una distribuzione dei presìdi che garantisca tempi di intervento rapidi ed efficienti su tutto il territorio. Proprio per misurare l’impatto di questa transizione rispetto a tale standard, abbiamo analizzato la variazione dei tempi di risposta.

IMG-20260708-WA0020I dati riportati nell’infografica, validati da stime operative che tengono conto delle reali criticità viarie del territorio (i cosiddetti ‘imbuti’ del Ponte della Scafa e del Viadotto di Fiumicino), fotografano una situazione di allerta concreta, non teorica.
Come emerge chiaramente dal confronto, il passaggio da una Caserma integrata nel territorio ad una collocata oltre il confine municipale altera profondamente i tempi di risposta, rendendo di fatto l’intero Municipio X una zona a copertura ritardata rispetto agli standard nazionali.

Perché LabUr aveva proposto il parcheggio sul lungomare

Durante la Commissione Patrimonio del 30 giugno, LabUr aveva avanzato una proposta diversa. Non perché ritenesse il parcheggio sul lungomare la soluzione perfetta, ma perché riteneva prioritario mantenere uomini e mezzi all’interno del Municipio X, limitando il più possibile l’allontanamento del presidio di soccorso soprattutto in estate secondo un principio di precauzione: prima si garantisce il soccorso, poi si definisce la sede definitiva.

IMG-20260709-WA0001Questo ad esempio è un campo base di media logistica. Ci si impiega una giornata per posizionarlo. Dunque deduciamo che la ‘ragion di stato’ abbia prevalso su quella dei tempi di intervento.

La posizione di LabUr rimane coerente con quanto già pubblicato nei giorni precedenti:

  • il 28 giugno, con l’analisi sull’area dell’ex parcheggio AMA e la sua possibile rifunzionalizzazione (LINK);
  • il 30 giugno, con il resoconto della Commissione Patrimonio (LINK);
  • il 3 luglio, con l’articolo dedicato al rischio di lasciare Ostia senza un presidio operativo per tutta l’estate (LINK)

L’articolo 97 della Costituzione impone alla Pubblica Amministrazione di perseguire il “buon andamento”. Nel caso dei Vigili del Fuoco, ciò non coincide solo con la disponibilità di un immobile, ma con la capacità di garantire il soccorso tecnico urgente nel minor tempo possibile, specie in un territorio vasto e in un periodo dell’anno in cui il rischio incendi raggiunge il picco.

LabUr ha interessato della questione il Prefetto di Roma, sensibile alla tutela della pubblica e privata incolumità. Ricordiamo che il Prefetto ha coinvolto proprio i VVF in delicate operazioni di demolizione di stabilimenti balneari pericolanti sul Mare di Roma: siamo certi che non mancherà di intervenire anche in questa surreale situazione, dove la geografia del soccorso rischia di essere sacrificata sull’altare di una logistica provvisoria.


Aggiornamento 10 luglio

Dopo la pubblicazione di questa analisi, il Coordinamento Provinciale USB Vigili del Fuoco di Roma ha diffuso un comunicato nel quale richiama la nostra elaborazione sui tempi di percorrenza e ribadisce le proprie preoccupazioni per le conseguenze operative del trasferimento del distaccamento a Fiumicino.

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CHI SA VEDE. “ULTIMO, LA VELA E IL MIRAGGIO DELLA CITTÀ EVENTO”. PILLOLE DI URBANISTICA #40

Screenshot_2026-07-06-16-13-47-18_c0d35d5c8ea536686f7fb1c9f2f8f274Il  Sindaco Gualtieri parla di “Modello Roma” dopo il successo del concerto di Ultimo (LINK).  Ma una città si misura dalla capacità di organizzare un evento straordinario o dalla qualità della trasformazione urbana che quell’evento lascia in eredità? Il successo organizzativo di un evento è un fatto. Il successo di una trasformazione urbana è una valutazione. Confondere i due piani significa confondere la governance con l’urbanistica.
Dopo venticinque anni di progetti, promesse e grandi eventi, quale funzione urbana permanente ha assunto Tor Vergata?

 

Un ponte non è buono perché un giorno ha retto cento camion. È buono perché li regge tutti i giorni, con margini di sicurezza, senza mandare in crisi il resto della rete.

Lo stesso vale per una città.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata è stato un evento straordinario: circa 250.000 spettatori, una macchina organizzativa imponente, un forte valore simbolico per un artista romano che ha scelto una periferia romana per un concerto da record.

Il Sindaco parla di “Modello Roma” di Bettiniana memoria, che richiama la stagione amministrativa di Francesco Rutelli e Walter Veltroni (1993-2008), fondata sulla proiezione internazionale della Capitale, sui grandi eventi, sulle nuove centralità urbane e sul Piano Regolatore del 2008. Una stagione caratterizzata dalla progressiva sostituzione della pianificazione pubblica con l’urbanistica contrattata, dall’affermazione della città-evento come strumento di governo urbano, dalla difficoltà delle nuove centralità a trasformarsi in autentici pezzi di città, dalla crescente subordinazione dell’interesse pubblico alle logiche della valorizzazione immobiliare e del marketing urbano.
Fa sorridere dunque che il “Modello Roma” venga oggi richiamato proprio a Tor Vergata, uno dei luoghi simbolo di quella stagione urbanistica.

Al Sindaco Gualtieri ricordiamo che programmazione, coordinamento, collaborazione tra istituzioni e organizzatori sono un modello organizzativo e quindi non può essere assunto come prova del successo di una trasformazione urbana. Non dimostra automaticamente che un luogo è pronto per diventare un’infrastruttura permanente per i grandi eventi.

Non è un caso isolato. L’appello “Per chi è Roma?”, firmato da docenti e ricercatori (Celata, Gainsforth, Campailla), denuncia la stessa logica su altri fronti — dagli ex Mercati Generali al deposito Ama della Montagnola: “Roma non può continuare a essere progettata per attrarre capitali, turisti e investitori”. La domanda che poniamo su Tor Vergata è la stessa che oggi si pone, su altri terreni, buona parte del dibattito urbanistico romano (LINK).

La Vela di Calatrava non è un luogo qualunque per Roma. È una delle grandi incompiute urbanistiche della Capitale (LINK). In estrema sintesi, il progetto della Città dello Sport nasce nel 2005, sotto l’amministrazione Veltroni, con un costo iniziale previsto di circa 60 milioni di euro, diventati 120 già all’assegnazione dei lavori e poi cresciuti fino a 660 milioni. L’opera, pensata per i Mondiali di Nuoto del 2009, non venne completata in tempo e l’evento fu spostato al Foro Italico (LINK)

Da allora, quell’area è stata continuamente attraversata da promesse di rifunzionalizzazione (LINK): Mondiali, Olimpiadi, Expo, Giubileo, Città della Conoscenza, grandi eventi. Cambia ogni volta la funzione annunciata (LINK), ma quale ruolo stabile ha questo luogo nella città?

Per il Giubileo 2025 l’area è stata oggetto di un intervento di riqualificazione (LINK). Roma Capitale parla di 80 milioni di euro di investimento per il recupero della Città dello Sport, l’Agenzia del Demanio descrive l’obiettivo come una nuova centralità metropolitana, una “Green City per la salute, la ricerca e la formazione”. Quello che di è visto, sul piano infrastrutturale, è il nuovo ponte sopra l’A1, utile a migliorare l’accessibilità dell’area, dell’Ateneo e del Policlinico (LINK). È un’opera importante, certo, ma il ponte, per definizione, migliora l’accessibilità. Non definisce, da solo, una centralità urbana e non basta a trasformare una grande spianata in un’infrastruttura capace di sostenere stabilmente flussi da centinaia di migliaia di persone.

 

FB_IMG_1783320874511La Vela non instagrammabile

Un dettaglio colpisce osservando le immagini degli eventi: la vela non c’è mai. Si parla continuamente della “Vela di Calatrava”, ma né il Giubileo dei Giovani né il concerto di Ultimo si sono svolti nella Vela. Entrambi hanno utilizzato la grande spianata antistante, già scelta nel 2000 per la Giornata Mondiale della Gioventù.

La Vela è diventata il simbolo della narrazione scritta nei comunicati, mentre la spianata è il luogo reale degli eventi. È la differenza che passa tra il valore iconico di un’opera sparita dai radar e la funzione effettiva di uno spazio.

Il nodo politico

Secondo l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il “Modello Roma” funziona: oltre 650.000 euro corrisposti dagli organizzatori per i servizi pubblici, oltre 2 milioni di euro di imposta di soggiorno e un indotto stimato superiore ai 90 milioni (LINK). Si tratta di numeri stimati dagli organizzatori” (Vivo Concerti), non da un ente terzo indipendente. Anche se quei 90 milioni fossero metodologicamente corretti, resterebbe aperta la domanda più importante: l’indotto economico basta a valutare la qualità di una scelta?

Matteo Scarlino, su RomaToday, ha posto il problema da un’altra prospettiva (LINK): il dispositivo straordinario ha concentrato risorse pubbliche e organizzative su un solo punto della città, con circa mille agenti della Polizia Locale, personale ATAC, AMA, sicurezza, sanità, Protezione Civile e inevitabili effetti sul funzionamento ordinario nei giorni successivi. Ha richiamato inoltre le criticità dell’area del Policlinico Tor Vergata, tra viabilità, parcheggi e accessibilità.

La coperta corta

Roma sa gestire lo straordinario. Lo ha dimostrato con il Giubileo dei Giovani, con circa un milione di partecipanti da 146 Paesi, e lo ha dimostrato con il concerto di Ultimo. Ma governare l’eccezione non significa automaticamente saper governare la città.

L’OCSE, nelle raccomandazioni sui grandi eventi e lo sviluppo locale (LINK), invita a valutare non solo gli impatti economici, ma anche quelli sociali, ambientali, la governance, la trasparenza, la capacità istituzionale e soprattutto la legacy, cioè ciò che l’evento lascia stabilmente al territorio e al benessere dei cittadini.

Ed è proprio qui che le parole del Sindaco Roberto Gualtieri diventano significative. Durante il concerto ha scritto sui social che, dopo il Giubileo, “le infrastrutture, le competenze e il metodo di collaborazione costruiti in questi anni continuano a lasciare un’eredità concreta per la città” (LINK).
Se l’eredità riguarda le competenze organizzative e il coordinamento istituzionale, è difficile negarne il valore. Se invece riguarda le infrastrutture urbane, la valutazione non è rosea.
Una città non è più forte solo quando riesce a organizzare un evento eccezionale, ma quando quell’evento non deve supplire, ogni volta, a ciò che manca nella normalità.

La lezione di Edoardo Salzano e Paolo Berdini

L’urbanistica non serve a inseguire l’evento. Serve a costruire la città che rimane quando l’evento finisce.

Le Vele di Calatrava raccontano una storia lunga venticinque anni. Non la storia di un concerto, ma quella di una città che continua a cercare negli eventi la funzione di un luogo che la pianificazione non è ancora riuscita a definire compiutamente. Forse è proprio qui che si misura la differenza tra la città dell’evento e la città dei cittadini.

Perché il palco si smonta. La città resta, con tutti i suoi problemi… Linea G compresa.

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PARCO DEL MARE: LE REGOLE VALGONO SOLO QUANDO FANNO COMODO?

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260705_145524_0000Nelle stesse ore in cui Roma Capitale ricorda che «il rispetto delle regole, delle procedure e delle valutazioni ambientali non è un ostacolo. È una garanzia», sul Parco del Mare restano aperte alcune domande che meritano risposte documentate che ad oggi non esistono.

 

Il 19 giugno 2026 ANAS, quale stazione appaltante della fase esecutiva (secondo quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n. 10 del 19 febbraio 2026), comunica ufficialmente che, nella serata precedente, sono partiti i lavori del Parco del Mare, presentando l’intervento come il principale progetto di rigenerazione del litorale romano: oltre 7,4 chilometri di lungomare da riqualificare e un primo investimento di circa 24 milioni di euro (LINK)

Noi abbiamo fatto quello che riteniamo debba fare chiunque si occupi seriamente di urbanistica: siamo andati sul posto il 19 giugno e poi a 17 giorni di distanza.

I sopralluoghi restituiscono un’immagine ben diversa: un’area recintata senza cartello lavori, alcune attività preliminari di sfalcio il 4 luglio.

Quale attività è realmente iniziata il 18 giugno?
Il progetto del Parco del Mare (che abbiamo ampiamente sviscerato in diversi articoli v. LINK), è una trasformazione urbanistica davvero dubbia per come è stata costruita sotto il profilo amministrativo.

Primo nodo


Il Giubileo è finito. I poteri straordinari no.
Il Parco del Mare è stato inserito nel Programma dettagliato degli interventi del Giubileo con il DPCM 11 giugno 2024 (ID 276) (LINK)

Con l’Ordinanza commissariale n. 10 del 19 febbraio 2026 (LINK) il Commissario straordinario Roberto Gualtieri attribuisce ad ANAS le funzioni di stazione appaltante per la fase esecutiva.
Sul piano formale ciò è possibile, poiché la legge mantiene il Commissario in carica fino al 31 dicembre 2026.
Il tema però non è la legittimità dell’incarico, bensì un altro.

Secondo gli stessi documenti ufficiali, il Parco del Mare sarà completato nel 2028, cioè molto tempo dopo la conclusione del Giubileo.

Quindi, quale concreto interesse giubilare giustifica il ricorso ai poteri straordinari per un’opera destinata a produrre i propri effetti solo negli anni successivi?

Secondo nodo


Prima la fase esecutiva, poi il progetto?

La successione degli atti merita attenzione.

  • 19 febbraio 2026: ANAS viene individuata quale stazione appaltante della fase esecutiva.
  • 17 aprile 2026: viene approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e adottata la variante urbanistica.
  • 28 maggio 2026: la variante urbanistica viene definitivamente approvata.

Come può essere già individuata la stazione appaltante della fase esecutiva prima dell’approvazione del progetto e della variante urbanistica definitiva?

Una spiegazione esiste certamente. Sarebbe però utile che fosse resa esplicita.

Terzo nodo


I fondi non sono del Giubileo, ma europei.

L’intervento non è finanziato con risorse giubilari. L’Ordinanza commissariale richiama espressamente il Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027, che finanzia l’opera con 23.833.000 euro nell’ambito della Strategia Territoriale di Roma Capitale.

Si tratta quindi di fondi europei che impongono precisi obblighi di attuazione e rendicontazione.
È proprio in prossimità della scadenza del target amministrativo del 18 giugno 2026 che ANAS comunica l’avvio del cantiere.

  1. Quando è stato sottoscritto il contratto dei lavori?
  2. Quando è stato firmato il verbale di consegna?
  3. Quale documentazione è stata trasmessa alla Regione Lazio per attestare il raggiungimento del target FESR?
  4. Quale stato di avanzamento risultava certificato il 18 giugno?

Non sono domande politiche, ma amministrative e come tali hanno una risposta negli atti che però non sono pubblici.

Rigenerazione urbana o riqualificazione del lungomare?


Gli atti qualificano il Parco del Mare come un intervento di rigenerazione urbana e ambientale.

Vale però la pena interrogarsi sul significato di questa definizione: il lungomare di Ostia non è un’area industriale dismessa, né un quartiere abusivo, né una periferia priva di pianificazione. È già disciplinato dal Piano Regolatore Generale, dal Piano di Utilizzazione degli Arenili, è sottoposto a vincoli paesaggistici ed è individuato dalla stessa Regione Lazio come il principale fronte turistico-balneare della Capitale.

Quindi, quale situazione di degrado urbanistico viene concretamente rigenerata?

Se l’intervento consiste prevalentemente nella depavimentazione, nell’incremento del verde, nella riorganizzazione della mobilità e nella riqualificazione degli spazi pubblici, non sarebbe forse più corretto parlare di riqualificazione paesaggistica e ambientale, piuttosto che di rigenerazione urbana in senso proprio?

La trasparenza si misura sugli atti


Il sopralluogo non dimostra, da solo, che qualcosa non abbia funzionato. La cronologia degli atti, letta insieme allo stato dei luoghi, rende necessario un chiarimento pubblico, cioè vogliamo vedere gli atti, a partire da un cartello lavori con tanto di CIG.

Perché la trasparenza amministrativa non si misura con i comunicati stampa, ma nella possibilità per ogni cittadino di ricostruire con chiarezza chi decide, chi progetta, chi finanzia e chi realizza un’opera pubblica.

Nelle stesse ore in cui Roma Capitale afferma che «il rispetto delle regole, delle procedure e delle valutazioni ambientali non è un ostacolo. È una garanzia» dopo la sentenza TAR per il Porto della Concordia a Fiumicino, non possiamo che condividere questo principio.

Ed è proprio per questo che chiediamo che venga applicato con lo stesso rigore anche al Parco del Mare perché le regole non valgono a corrente alternata. Se sono una garanzia a Fiumicino, lo sono anche a Ostia.

 


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche. 

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INFERNETTO, CASA DELLA COMUNITÀ: CERTIFICATO IL TARGET PNRR A CANTIERE APERTO

Copia di Nero Oro Gala Invito_20260704_091054_0000Casa della Comunità dell’Infernetto: cronologia e documenti sollevano interrogativi pesanti sulla certificazione PNRR. Si certifica a cantiere aperto?

 

Per settimane ai cittadini dell’Infernetto è stato raccontato che la Casa della Comunità era ormai pronta (ne avevamo parlato a questo LINK). Eppure gli atti amministrativi, le immagini pubbliche e le stesse linee guida del Ministero della Salute fanno emergere un interrogativo che merita una risposta.

Su quali documenti è stata attestata la conformità richiesta dal Target M6C1-3 del PNRR?

Per rispondere è sufficiente ricostruire, in ordine cronologico, ciò che è accaduto tra il 23 giugno e il 3 luglio.

Una cronologia che merita chiarezza

Il 23 giugno Canale 10 apre il proprio servizio con parole inequivocabili (LINK):

«Nonostante i vincoli del PNRR rispetto al termine della costruzione della struttura, vediamo che siamo ancora un po’ indietro in questi lavori.»
Le immagini mostrano operai e mezzi d’opera ancora all’interno del cantiere della Casa della Comunità di via Lino Liviabella. Nello stesso servizio viene ricordato che la scadenza del 30 giugno rappresenta il termine fissato dal PNRR per il raggiungimento del relativo Target.

In quello stesso servizio Stefano Flego, presidente del Comitato di Quartiere Infernetto, richiama un’altra questione centrale: il rischio che la struttura possa trasformarsi in una “scatola vuota”, priva del personale e dei servizi previsti dal DM 77/2022. Perché non basta completare un edificio: servono medici, infermieri, tecnologie e organizzazione sanitaria.

Il 24 giugno: “i lavori saranno conclusi”

Il giorno successivo, durante l’assemblea pubblica organizzata dal Comitato di Quartiere Infernetto, viene proiettata una slide che oggi assume un particolare rilievo (LINK).

La frase riportata è chiara: «La vera sfida inizierà quando i lavori all’edificio saranno conclusi.»

Secondo gli stessi organizzatori dell’incontro, il 24 giugno i lavori risultavano ancora in corso, coerentemente con le immagini del cantiere diffuse il giorno precedente.

Il 25 giugno arriva l’annuncio dell'”accreditamento”

Il giorno successivo Roberto Morello, Direttore del Distretto 10 della ASL Roma 3, dichiara pubblicamente che la Casa della Comunità è stata “accreditata” dalla Regione Lazio e che, con tale passaggio, la ASL ha raggiunto il cento per cento degli obiettivi previsti dal PNRR.
Come è stato possibile?

Il 26 giugno il cantiere è ancora aperto

Il 26 giugno, cioè il giorno successivo all’annuncio dell’avvenuto “accreditamento”, un nuovo servizio di Canale 10 continua a mostrare un cantiere chiaramente operativo.
Recinzioni, materiali edili, sistemazioni esterne ancora da completare e lavorazioni in corso risultano visibili nelle immagini trasmesse dall’emittente.

Il 3 luglio, durante la Commissione congiunta del Municipio X, anche le immagini diffuse dal Comitato di Quartiere continuano a mostrare mezzi d’opera, materiali e lavorazioni esterne ancora presenti.

Il BURL racconta un’altra storia

Il 30 giugno viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio la Determinazione 15 giugno 2026, n. G08167 (LINK) .
L’atto, tuttavia, non contiene un provvedimento espresso di accreditamento sanitario della Casa della Comunità di via Lino Liviabella.
La Regione prende invece atto della documentazione predisposta ai fini della rendicontazione del Target PNRR M6C1-3 relativo alle “Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche”, richiamando il cosiddetto Verification Mechanism previsto dalla Commissione europea.
Si tratta quindi di una presa d’atto della rendicontazione del Target PNRR che però non è stata resa pubblica.

Le linee guida del Ministero: non basta una dichiarazione

È proprio qui che la vicenda assume un rilievo ancora maggiore.
Le linee guida predisposte dal Ministero della Salute per il Target M6C1-3 stabiliscono che l’Esperto Indipendente non deve limitarsi alla verifica della documentazione amministrativa (LINK1 e LINK2). È chiamato infatti ad accertare che la Casa della Comunità sia formalmente e fisicamente disponibile.

La verifica comprende, tra l’altro:

  • il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
  • il Certificato di Regolare Esecuzione oppure il Collaudo;
  • la disponibilità dell’immobile;
  • la conformità degli impianti;
  • la documentazione in materia di sicurezza;
  • una verifica visiva della struttura, finalizzata ad accertare la presenza delle finiture, degli arredi, dell’accessibilità e degli allestimenti richiesti dal DM 77/2022.

Non si tratta quindi di un semplice controllo documentale. La disponibilità fisica della struttura costituisce infatti uno degli elementi che l’Esperto Indipendente è chiamato ad asseverare nell’ambito del Verification Mechanism previsto dalla Commissione europea.

Il ruolo dell’ingegnere Lorenzo Quaresima

Per svolgere questa attività la ASL Roma 3 ha nominato l’Ing. Lorenzo Quaresima quale Esperto Indipendente incaricato della verifica del raggiungimento del Target M6C1-3.
La sua relazione costituisce uno dei principali documenti tecnici dell’intero procedimento. Proprio per questo la sua pubblicazione consentirebbe di chiarire definitivamente quale fosse lo stato della struttura nel momento in cui è stata certificata la conformità richiesta dal PNRR.

La Commissione congiunta del Municipio X del 3 luglio

Sono presenti Marco Possanzini, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità, il Comitato di Quartiere Infernetto guidato da Stefano Flego e, da remoto, il Direttore del Distretto 10 della ASL Roma 3, Roberto Morello.

Da quanto emerso pubblicamente, nessuno affronta quello che appare il nodo principale della vicenda.

Se il 24 giugno il Comitato di Quartiere affermava che i lavori non erano ancora conclusi, se il 26 giugno le immagini mostravano un cantiere ancora operativo e se il 3 luglio risultavano ancora presenti mezzi e lavorazioni, quale documentazione ha consentito di attestare che la Casa della Comunità fosse già formalmente e fisicamente disponibile secondo quanto richiesto dal Target M6C1-3 del PNRR?

Non è una domanda polemica, ma tecnica. Ed è la stessa domanda che qualsiasi cittadino dovrebbe porsi quando un’opera pubblica finanziata con 5,8 milioni di euro di fondi europei viene dichiarata conforme agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

LabUr chiede gli atti, non le rassicurazioni

LabUr non mette in discussione l’importanza della Casa della Comunità dell’Infernetto. Al contrario, è tra coloro che da anni ne sostengono la realizzazione. Proprio per questo ritiene che oggi serva la massima trasparenza. Per fugare ogni dubbio sarebbe sufficiente pubblicare:

  • la relazione asseverata dell’Esperto Indipendente ing. Lorenzo Quaresima;
  • il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
  • il Certificato di Regolare Esecuzione o il Collaudo utilizzato ai fini della certificazione;
  • la documentazione del Verification Mechanism trasmessa dalla ASL Roma 3 alla Regione Lazio;
  • l’eventuale provvedimento regionale di accreditamento, ove distinto dalla Determinazione G08167 di presa d’atto della rendicontazione del Target PNRR.

La trasparenza amministrativa non serve a confermare una tesi, ma a consentire ai cittadini di verificare i fatti.

Se la procedura è stata svolta nel pieno rispetto delle linee guida ministeriali, saranno gli atti stessi a dimostrarlo. Perché, quando sono in gioco risorse pubbliche europee, la fiducia dei cittadini passa dalla verificabilità dei documenti, non dalle rassicurazioni.

 


LabUr è un laboratorio indipendente di ricerca urbana specializzato nell’analisi documentale dei procedimenti amministrativi che producono le trasformazioni urbane. Verifica atti, piani urbanistici, procedimenti amministrativi e politiche pubbliche. 

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